
LEGGE REGIONALE 12 giugno 1978, n. 12
G.U.R.S. 17 giugno 1978, n. 26
Norme per l'effettuazione delle elezioni dei consigli dei liberi consorzi, comunali e di quartiere nella Regione Siciliana.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 74/1979 e con annotazioni alla data 1 settembre 1993)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il secondo comma dell'art. 56 del testo unico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito con il seguente:
"In caso diverso, nonchè nelle ipotesi previste dagli articoli 40 e 45, ultimo comma, si provvede all'elezione per la prima data utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali".
Gli articoli 56 e 146 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono sostituiti con il seguente:
"Si provvede all'elezione del nuovo consiglio per la prima data utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali e, comunque, non oltre il 15 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ha reso necessaria l'elezione". (1)
I primi due commi dell'art. 169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) sopracitato, sono sostituiti dai seguenti:
"I consigli comunali ed i consigli dei liberi consorzi di norma durano in carica cinque anni.
Essi si rinnovano integralmente in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno di scadenza.
I consigli comunali e i consigli dei liberi consorzi esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione".
Termine spostato al 30 giugno dall'art. 2 della L.R. 56/81.
Il secondo periodo del penultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, è sostituito con il seguente:
"Le elezioni avranno luogo alla prima data utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali, sempre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale".
Tutti i consigli delle amministrazioni provinciali e dei comuni eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge verranno rinnovati, in conformità delle disposizioni degli articoli precedenti, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno di scadenza, se eletti nel primo semestre dell'anno, ed in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno successivo se eletti nel secondo semestre dell'anno.
L'art. 19 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, è sostituito con il seguente:
"In sede di prima istituzione le elezioni dirette dei consigli di quartiere avranno luogo contemporaneamente alla prima rinnovazione del consiglio comunale che ha deliberato la ripartizione del territorio in quartieri ed il regolamento di cui all'art. 4.
Fino al rinnovo del consiglio comunale che ha deliberato la ripartizione del territorio in quartieri ed ha provveduto all'approvazione del regolamento di cui all'art. 4, il predetto regolamento può prevedere che i quartieri siano retti da un presidente e da un consiglio che ha i poteri di cui all'art. 13.
I consiglieri di quartiere sono eletti dal consiglio comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascun quartiere dalle liste che nelle ultime elezioni comunali abbiano ottenuto almeno un seggio.
Per i raggruppamenti politici sorti dalla data delle ultime elezioni comunali, rappresentati in un ramo del Parlamento o nell'Assemblea regionale siciliana, l'attribuzione dei seggi ha luogo in rapporto alle rappresentanze consiliari con conseguente divisione proporzionale dei voti ottenuti in ciascun quartiere dalla lista di provenienza.
Il presidente è eletto dal consiglio di quartiere nel suo seno con le modalità di cui all'art. 10".