
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. 256
G.U.R.S. 5 gennaio 1980, n. 1
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e provvedimenti per l'Ente siciliano di promozione industriale (ESPI) e per l'Ente minerario siciliano (EMS).
TESTO COORDINATO (alla L.R. 39/1984 e con annotazioni alla data 19 agosto 1999)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I conti dei residui di cui al penultimo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono allegati soltanto al rendiconto generale dell'Amministrazione regionale.
Il bilancio di previsione è corredato da una situazione da cui risulti l'ammontare dei residui accertato all'inizio dell'esercizio precedente e la relativa gestione.
Entro il mese di maggio 1980 il Governo della Regione provvederà a presentare all'Assemblea regionale apposito disegno di legge per l'ulteriore coordinamento delle norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana, di cui alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e, ove compatibili con le esigenze dell'Amministrazione regionale, con le disposizioni di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335. (1)
Con l'art. 59 della L.R. 3/81 il termine previsto dall'articolo annotato è prorogato al mese di febbraio 1981.
L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana è allegato in appendice al bilancio della Regione".
L'art. 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è sostituito dal seguente: (1)
"Art. 9 - Avanzo e disavanzo finanziario. - Nel bilancio annuale di previsione è iscritto, rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata o della spesa, l'eventuale avanzo o disavanzo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, distintamente specificato a seconda che si riferisca a fondi ordinari della Regione, al fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto regionale, al fondo sanitario regionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed altre assegnazioni dello Stato e di altri enti.
Entro il mese di giugno di ogni anno il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale, che lo approva entro il mese successivo, un disegno di legge per l'assestamento del bilancio annuale di previsione sulla scorta delle risultanze del rendiconto generale consuntivo dell'esercizio precedente, presentato alla Corte dei conti per la parifica".
Vedi l'art. 9 della L.R. 47/77 come oggi riformulato a seguito della sostituzione operata dall'art. 1, comma 3, della L.R. 15/99.
Alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è aggiunto il seguente art. 12 bis: (1)
"Art. 12 bis - Pagamento delle spese perente e relativo reintegro. - Al pagamento delle spese, eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 40, provvede direttamente l'Amministrazione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio, mediante provvedimento corredato dalla documentazione comprovante il diritto del creditore.
Il reintegro delle somme utilizzate sui capitoli della competenza per il pagamento delle spese perente è effettuato, periodicamente o su richiesta dell'Amministrazione interessata in caso di necessità, dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto di prelevamento dagli appositi fondi di riserva".
Ai sensi dell'art. 65 della L.R. 10/99 le disposizioni di cui all'art. 12 bis della L.R. 47/77 non trovano più applicazione a partire dal 1° gennaio 2000.
(modificato dall'art. 12 della L.R. 85/80)
L'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 - Aperture di credito. - E' in facoltà dell'Amministrazione regionale di effettuare i pagamenti delle spese iscritte in bilancio mediante l'emissione di ordini di accreditamento, senza limite di importo, nei casi in cui, all'atto dell'assunzione dell'impegno, non sia individuabile il creditore o il preciso ammontare della somma dovuta.
L'Amministrazione regionale può altresì provvedere mediante ordini di accreditamento al pagamento delle competenze fondamentali ed accessorie al personale nonchè delle spese connesse al funzionamento degli Uffici.
Gli intestatari degli ordini di accreditamento sono considerati a tutti gli effetti funzionari delegati.
A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.
Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto anche prima della presentazione del rendiconto del precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.
Gli ordini di accreditamento riguardanti spese correnti, emessi in conto competenza e rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo per intero o per la parte inestinta, su richiesta dei funzionari delegati.
Gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, sono trasportati d'ufficio sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati a termini del terzo comma del precedente art. 12.
Gli ordini di accreditamento per cui è consentito il trasporto agli esercizi successivi a termini del presente articolo mantengono, ai fini della loro individuazione contabile, l'originaria numerazione.
Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente Amministrazione i rendiconti dei pagamenti effettuati, sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale.
Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'Amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.
Qualora l'Amministrazione competente non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su segnalazione della ragioneria centrale, provvede in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma sopracitata, dandone comunicazione alla Corte dei conti". (1)
Con l'art. 7, comma 3, della L.R. 79/82 i termini di cui all'articolo annotato sono prorogati al 31 dicembre 1982 relativamente alle aperture di credito disposte a tutto il 31 maggio 1982 per l'attuazione della normativa riguardante l'occupazione giovanile.
Con l'art. 6 della L.R. 3/84 detti termini sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1984.
Gli uffici dell'Amministrazione incaricati del riscontro devono esaminare i rendiconti e trasmetterli alle ragionerie centrali, controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro sia dall'Assessore competente o dal dirigente preposto all'ufficio a ciò delegato, entro i quattro mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi. Entro i quattro mesi successivi i rendiconti pervenuti alle ragionerie centrali devono essere inoltrati alla Corte dei conti.
L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente deve essere comunicata alla Corte dei conti per l'eventuale applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei funzionari responsabili del ritardo ingiustificato. (1)
Con l'art. 7, comma 3, della L.R. 79/82 i termini di cui all'articolo annotato sono prorogati al 31 dicembre 1982 relativamente alle aperture di credito disposte a tutto il 31 maggio 1982 per l'attuazione della normativa riguardante l'occupazione giovanile.
Con l'art. 6 della L.R. 3/84 detti termini sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1984.
Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il personale direttamente impegnato nei lavori concernenti la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, dei provvedimenti legislativi di variazione ed assestamento del bilancio, del rendiconto generale consuntivo e della relazione sulla situazione economica della Regione, nonchè nelle operazioni di chiusura dell'esercizio, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, sino al limite previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 38, limitatamente ai periodi che saranno stabiliti con i decreti medesimi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'anno 1979, limitatamente al periodo ottobre-dicembre.
Le somme provenienti dalle assegnazioni del fondo nazionale ospedaliero, relative agli esercizi 1978 e precedenti, possono essere utilizzate nell'esercizio 1980 con le procedure previste dall'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, anche per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e ristrutturazione di stabilimenti ospedalieri.
Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) è incrementato della somma di lire 34.194 milioni e quello dell'Ente minerario siciliano (EMS) della somma di lire 8.000 milioni da destinare alle seguenti finalità:
a) interventi finanziari relativi alle esigenze di investimento e di gestione delle società collegate;
b) esisgenze finanziarie per la gestione interna degli enti.
Ad integrazione degli stanziamenti disposti con l'art. 1 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 213, per la ristrutturazione del settore produttivo dei sali potassici, il fondo di dotazione dell'EMS è altresì incrementato della somma di lire 23.900 milioni.
Per le finalità previste dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35 e dall'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.800 milioni.
Sono abrogati il terzo e quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35.
L'EMS è autorizzato a far fronte con le proprie disponibilità, con l'obbligo della successiva reintegrazione, alle esigenze finanziarie connesse con la gestione dei fondi istituiti ai sensi degli articoli 12 e 13, lett. b, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.
Il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è incrementato dell'importo complessivo di lire 4.659 milioni, di cui:
- lire 1.500 milioni per far fronte agli oneri relativi alla gestione dell'esercizio 1978;
- lire 3.159 milioni per far fronte agli oneri relativi alla gestione dell'esercizio 1979.
Il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS ai sensi dell'art. 13, lett. b, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è incrementato della somma di lire 520 milioni per far fronte agli oneri relativi alla gestione dell'esercizio 1979.
Per il ripianamento finanziario delle gestioni relative agli anni 1975 e 1979 del fondo di cui all'art. 13, lett. b, della richiamata legge n. 42 del 1975, l'EMS è autorizzato ad utilizzare le disponibilità dei finanziamenti erogati, ai sensi dello stesso art. 13, lett. b, per gli anni 1976, 1977 e 1978.
E' autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni da destinare al ripianamento dei debiti relativi alla gestione delle miniere di zolfo, sino alla data del 6 giugno 1975, nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
La somma di cui al precedente comma sarà assegnata all'EMS, il quale provvederà al pagamento in favore dell'INAIL dell'importo dovuto sulla base dell'atto di transazione definitiva sottoscritto dalle parti interessate e approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente.
Tutte le somme indicate nei precedenti articoli saranno erogate in unica soluzione agli enti interessati.
Le deliberazioni relative all'utilizzazione delle somme autorizzate con il precedente art. 12 sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria che ne riferisce preventivamente alla Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.
All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1980 si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1980.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 28 dicembre 1979.
MATTARELLA