
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 20 ottobre 2016
G.U.R.S. 18 novembre 2016, n. 50
Decreto attuativo dell'articolo 39, comma 4, della legge regionale n. 9/2015 come modificato dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale n. 3/2016, così come ulteriormente modificato dall'art. 21 della legge regionale n. 20 del 29 settembre 2016. Definizione delle rappresentanze dell'Istituto regionale per il credito e la cooperazione (IRCAC).
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale n. 28/1962 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 212/1979 contenente "Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda Siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito e la cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS);
Vista la legge regionale n. 10/1991 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 19/2008 ed i regolamenti presidenziali attuativi;
Vista la legge regionale n. 9/2015, ed in particolare l'articolo 39, comma 4, il quale, nella nuova formulazione disposta dal legislatore del 2016, prevede che "Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi 30 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma";
Vista la legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016, art. 18, comma 7, di modifica dell'art. 39, comma 4, della legge regionale n. 9/2015;
Visto il D.A. n. 2007 dell'8 luglio 2016, con il quale il consiglio di amministrazione dell'IRCAC, così come disciplinato dagli articoli 6 e seguenti della legge regionale n. 212/1979 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato ed è costituito:
a) dal presidente;
b) da un esperto;
e da un rappresentante designato dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, con funzioni di vicepresidente;
Vista la legge regionale n. 20 del 29 settembre 2016, art. 21, con la quale è stato modificato l'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come sostituito dal comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, in materia di rappresentanza degli organi degli Enti vigilati;
Ritenuto, pertanto, in applicazione dell'articolo 21 della legge regionale n. 20/2016 e del numero massimo di 3 componenti, di dovere modificare le rappresentanze del consiglio di amministrazione dell'IRCAC, prevedendo un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali, restando ferma la procedura di nomina prevista dalla legge regionale n. 212/1979 citata;
Ritenuto di dovere modificare l'art. 1 del D.A. n. 2007/2016;
Decreta:
Nuova composizione del consiglio di amministrazione dell'IRCAC
1. Alla luce delle superiori premesse, che nel presente articolo si intendono richiamate, l'art. 1 del DA n. 2007 del 29 luglio 2016 [N.d.R. recte: D.A. n. 2007 del 8 luglio 2016] è modificato come segue:
Il consiglio di amministrazione dell'IRCAC, così come disciplinato dagli articoli 6 e seguenti della legge regionale n. 212/1979 e s.m. e i., è modificato ai sensi del presente decreto ed ora risulta costituito:
a) dal presidente;
b) da due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali di cui uno con funzioni di vicepresidente.
2. In conformità all'articolo 7 della legge regionale n. 212/1979 e successive modifiche ed integrazioni:
a) il presidente resta selezionato fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica e finanziaria per avere svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per avere acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale;
b) l'intero consiglio di amministrazione è in ogni caso nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, e dura in carica quattro anni.
Resta impregiudicata ogni altra disposizione concernente gli organi dell'IRCAC contenuta nei competenti articoli della legge regionale n. 212/1979 citata, nonché ogni altra norma, statale o regionale, disciplinante il possesso dei requisiti di professionalità, moralità, conferibilità ed incompatibilità in relazione alla natura degli incarichi da conferire ai sensi del presente decreto.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle attività produttive ed è trasmesso all'IRCAC, a cura del Dipartimento regionale delle attività produttive.
2. Nei successivi 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'Ente è tenuto ad apportare le necessarie modifiche allo statuto al fine di renderlo conforme al presente provvedimento.
3. Responsabile del procedimento relativo al presente decreto è il servizio 10 "Vigilanza e servizio ispettivo" del Dipartimento regionale delle attività produttive, avente sede legale in via Degli Emiri, n. 46 - 90135 Palermo - PEC: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile, da parte dei soggetti eventualmente titolari del relativo interesse, ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, nel termine di 120 giorni, al Presidente della Regione (ricorso straordinario).
5. Dal presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per l'erario regionale.
Palermo, 20 ottobre 2016.
LO BELLO