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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1979, n. 114

G.U.R.S. 2 giugno 1979, n. 24

Riconoscimento di servizi al personale dell'Amministrazione regionale.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 76/1982 e con annotazioni alla data 2 agosto 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1)

(modificato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82)

Al personale dell'Amministrazione regionale di cui ai ruoli istituiti con la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni, ivi compreso il personale di cui all'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1967, n. 47, e successive modificazioni, e a quello inquadrato ai sensi della legge 6 marzo 1968, n. 219 e della legge regionale 25 luglio 1969, n. 25, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 ottobre 1977, n. 87, oppure al 31 dicembre 1978, che abbia prestato servizio presso uffici centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o altri enti pubblici sottoposti a tutela o a vigilanza dello Stato o della Regione o, a qualsiasi titolo, alle dipendenze di uffici centrali o periferici dell'Amministrazione regionale, i relativi periodi di servizio, in quanto già comunque non valutati ai sensi di particolari disposizioni, vengono riconosciuti agli effetti giuridici, in aggiunta all'anzianità di servizio posseduta al 31 dicembre 1978, o, se cessato dal servizio anteriormente a tale data, in aggiunta all'anzianità di servizio posseduta alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 ottobre 1977, n. 87, nei seguenti limiti:

a) servizio prestato in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori, nella misura del 60 per cento e fino ad un massimo di anni quattro;

b) servizio prestato in qualifiche o carriere immediatamente inferiori, nella misura del 40 per cento e fino ad un massimo di tre anni.

-------------------------- (comma abrogato) (2)

In analoga misura è riconosciuto il servizio di cui all'art. 84, quarto comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

La corrispondenza dei servizi comunque prestati, considerati nel presente articolo, che non sia riferibile a specifiche qualifiche o carriere, è stabilita sulla base dei criteri adottati per l'immissione nei ruoli.

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo ha validità agli effetti economici a decorrere dal 31 dicembre 1978.

(1)

Al personale dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo che si annota si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della L.R. 76/82.

Art. 2

(modificato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 145/80)

Ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi non di ruolo di cui all'articolo precedente, in quanto già non valutati, sono riconosciuti previo riscatto, salva la facoltà del dipendente di richiederne la ricongiunzione in base all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Sono estese a favore dei dipendenti della Regione Siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Per le finalità dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ai dipendenti della Regione Siciliana, cessati dal servizio senza diritto a pensione, che, in base agli articoli 1 e 2 della medesima legge o ad altra norma agli stessi applicabile, abbiano chiesto o chiedano ai fini del trattamento di quiescenza la ricongiunzione presso altra gestione dei periodi di servizio prestati nell'amministrazione regionale, è dovuta l'indennità di buonuscita in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennità.

Art. 3

(modificato dall'art. 42, comma 2, della L.R. 145/80 e  dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82)

I benefici di cui all'art. 1 non si applicano al personale inquadrato ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 34, ed a quello che ha effettuato o effettuerà il passaggio alla qualifica superiore ai sensi delle disposizioni transitorie della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, limitatamente al servizio prestato nella qualifica di provenienza.

------------------------- (comma abrogato) (1)

Art. 4

(sostituito dall'art. 42, comma 3, della L.R. 145/80)

Il riconoscimento dei servizi di cui all'art. 1 della presente legge è effettuato a domanda dei dipendenti interessati o dai loro aventi causa da presentare entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 6

All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in lire 150 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 si provvede con gli stanziamenti autorizzati dai capitoli per emolumenti al personale del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 maggio 1979.

MATTARELLA