
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 146
G.U.R.S. 30 dicembre 1980, n. 58
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, concernente norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, concernente norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale, sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli.
Il secondo ed il terzo comma dell'art. 27 sono sostituiti con i seguenti:
"In ciascun livello sono attribuite le classi di stipendio di cui all'allegata tabella B.
Per l'ultima classe di stipendio di ciascun livello resta fermo il disposto del secondo comma della nota b alla tabella N allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30".
L'art. 41 è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1° gennaio 1979, le pensioni e gli assegni vitalizi a carico del bilancio della Regione, liquidati in favore delle categorie di personale cui si applica la presente legge con decorrenza non successiva alla predetta data, sono maggiorati degli importi di cui all'art. 30, secondo le corrispondenze in esso previste e, rispettivamente, nella percentuale corrispondente a quella che ha determinato il trattamento di quiescenza.
Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al secondo capoverso del 1° comma dell'art. 30, sono computati i servizi di ruolo, quelli non di ruolo riscattati e quelli ricongiunti in base alle norme vigenti alla data del 1° gennaio 1979, con esclusione delle anzianità convenzionali e delle maggiorazioni di servizio a qualsiasi titolo attribuite.
A decorrere dal 1° gennaio 1981 le pensioni e gli assegni vitalizi di cui al 1° comma, decorrenti da data anteriore alla stessa, sono ulteriormente incrementati nella misura del 3,50%.
L'Amministrazione è autorizzata a corrispondere, in via provvisoria, gli aumenti previsti dai precedenti commi, tenuto conto di quanto già erogato ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 254, senza l'adozione di provvedimenti formali e fatti salvi, comunque, i successivi conguagli".
Il secondo capoverso del 1° comma dell'art. 43 è sostituito dal seguente:
"I dipendenti provenienti dagli ex ruoli misti che abbiano frequentato regolarmente il corso conseguono la nomina a dirigente in tirocinio, nel limite di posti pari al 7 per cento dell'organico dei dirigenti di cui alla tabella B annessa alla presente legge, previo superamento di un colloquio di idoneità davanti ad una commissione composta ai sensi del precedente comma, in conformità delle disposizioni dell'art. 59".
Alle cifre indicate nella tabella B sono apportate le seguenti modifiche:
- primo livello, ottava classe: 557.600 anzichè 557.500;
- secondo livello, settima classe: 566.111 anzichè 565.111;
- terzo livello, settima classe: 603.848 anzichè 603.548;
- quarto livello, nona classe: 691.260 anzichè 691.200;
- ottavo livello, nona classe: 967.764 anzichè 967.700;
- ottavo livello, decima classe: 998.760 anzichè 998.700.
Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 55, è aggiunta l'espressione:
"ove più favorevole di quello spettante in base alla predetta legge".