
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. 128
G.U.R.S. 31 dicembre 1983, n. 56
Ulteriore rinvio dell'applicazione della normativa di cui agli articoli da 1 a 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, e modifiche alla legge regionale 21 novembre 1980, n. 119.
Testo con annotazioni alla data 10 dicembre 1985
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1983, n. 11, è prorogato sino all'emanazione delle norme di cui all'art. 1 della legge regionale 21 novembre 1980, n. 119.
Il termine assegnato nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, già prorogato con l'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 15 e con l'art. 2 della legge regionale 10 maggio 1982, n. 47, è ulteriormente prorogato, anche per i rendiconti riferiti ad aperture di credito emesse negli esercizi 1980, 1981 e 1982 comunque non resi, fino al 30 giugno 1984. (1)
Con l'art. 2 della L.R. 48/85 il termine annotato è prorogato al 31 dicembre 1985 anche per i rendiconti riferiti ad aperture di credito emesse negli esercizi 1983 e 1984, comunque non resi.
Le disponibilità di somme risultanti dai conti correnti di cui all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, accesi dal 1° luglio 1983 all'entrata in vigore della presente legge, nonchè quelle dei titoli di spesa in corso, sono commutate dagli istituti di credito in depositi provvisori, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge regionale 21 novembre 1980, n. 119.
La Direzione regionale del bilancio e del tesoro provvede d'ufficio a commutare in ordini di accreditamento i titoli di spesa in corso, emessi in applicazione delle norme contenute nel titolo I della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni regionali ed agli organi di controllo.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le parole "dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze", contenute nell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1980, n. 119, sono sostiuite con le parole "dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".