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LEGGE REGIONALE 9 agosto 1980, n. 80

G.U.R.S. 16 agosto 1980, n. 37

Interventi per lo sviluppo strutturale, il potenziamento ed il rinnovamento dell'agricoltura siciliana anche nelle zone di montagna ed in quelle svantaggiate, in attuazione delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 32/1991 e con annotazioni alla data 25 marzo 1986)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 16 della L.R. 16/81)

Allo scopo di promuovere il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di vita in agricoltura e del livello dei redditi mediante l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive, gli interventi previsti dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 72/159 e 72/160 del 17 aprile 1972 e n. 75/268 del 28 aprile 1975, la cui attuazione è regolata dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 - titoli III e IV - e 10 maggio 1976, n. 352 e successive aggiunte e modificazioni e dalla direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 80/666 del 24 giugno 1980, nonchè gli interventi previsti dalla presente legge, sono regolati dagli articoli successivi al fine di adattare gli interventi medesimi alle peculiari esigenze del settore agricolo siciliano e di assicurarne il coordinamento con la vigente legislazione regionale.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare gli interventi previsti dalla presente legge, in conformità agli indirizzi, agli obiettivi ed ai vincoli del programma regionale di sviluppo agricolo e dei relativi programmi di settore di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 2

(modificato dall'art. 16 della L.R. 16/81)

Le disposizioni della presente legge concernenti l'attuazione delle direttive CEE n. 268 del 1975 e n. 666 del 1980 si applicano nei territori dei comuni indicati nella tabella A allegata alla presente legge elaborata in conformità all'elenco comunitario di cui alla direttiva CEE n. 273 del 1975.

Art. 3

Il regime di aiuti della presente legge comprende, per gli agricoltori che presentano appositi piani di sviluppo di cui ai successivi articoli per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole aziendali, le seguenti provvidenze:

- concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione del piano, ai sensi dell'art. 8 della presente legge;

- garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi, secondo quanto disposto nei successivi articoli;

- cessione, in proprietà o in affitto, delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola di cui al successivo titolo II;

- contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina;

- concessione dello "aiuto speciale" per favorire l'accesso di giovani nella conduzione di indoee ed efficienti aziende agricole, di cui al successivo art. 13;

- concessione dell'"indennità compensativa" di cui ai successivi articoli 14 e 15, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti per le aziende ricadenti nei territori indicati nell'art. 2 della presente legge.

Titolo I

Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole

Art. 4

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le agevolazioni e le provvidenze di cui al presente titolo in favore delle aziende agricole, singole ed associate, che siano in grado di conseguire attraverso una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, adeguati livelli di reddito e si trovino nelle condizioni appresso indicate:

a) siano condotte da imprenditori che esercitino l'attività agricola a titolo principale, possiedano una sufficiente capacità professionale, si impegnino a tenere una contabilità aziendale nel rispetto dell'art. 11 della direttiva CEE del 17 aprile 1972, n. 159 e dell'art. 16 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, e presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli. Rientrano nella presente disposizione, come imprenditori, i coadiuvanti familiari che pur non essendo titolari dell'impresa collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per almeno tre anni;

b) abbiano, al momento della presentazione della domanda, una produzione tale da determinare un reddito di lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilità specificati al successivo art. 7.

Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro.

Per le aziende ricadenti nei territori di cui al precedente art. 2 si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalla attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.

Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente semprechè entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui al precedente comma; i mezzadri e i coloni possono presentare, anche in mancanza di accordo con il concedente, il piano di sviluppo aziendale.

Semprecchè sia stato approvato, ai sensi del primo comma dell'art. 32 della presente legge, il piano di sviluppo può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano nonchè le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche, le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, nonchè le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, semprecchè i soci ritraggano dall'attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nell'attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

In ogni caso, gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità agraria, in conformità al disposto della lett. a del presente articolo.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato altresì ad accordare le agevolazioni e le provvidenze di cui al presente titolo con preferenza alle imprese coltivatrici singole od associate nonchè ai soggetti beneficiari delle provvidenze previste dagli artt. 16 e 17 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, per le finalità previste dalla lett. c dell'art. 18 della medesima legge regionale.

Analoga preferenza sarà accordata ai richiedenti in possesso del requisito di età previsto dall'art. 13 della presente legge che abbiano svolto, almeno nel triennio precedente, attività di capo d'azienda o ne acquisiscano l'attestato anche a seguito di partecipazione agli appositi corsi di formazione previsti dalla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, per l'applicazione degli articoli 55 e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il requisito della capacità professionale, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 della presente legge, si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

All'accertamento dei requisiti di agricoltore a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e dei commi secondo e terzo del presente articolo provvedono, a norma di quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, i comuni che sono altresì tenuti a rilasciare agli aventi titolo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, apposita attestazione.

Art. 5

(modificato dall'art. 15 della L.R. 16/81)

Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da risultare compatibile con gli atti della programmazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge e da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, per una o due unità lavorative uomo (ULU) almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 7 della presente legge.

Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi un'azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile di cui al primo comma del presente articolo deve essere raggiunto per almeno una ULU da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della sua partecipazione all'azienda condotta in comune sia dell'azienda di cui è titolare.

L'unità lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo non superiore a 2.300 ore per ULU.

Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.

In particolare esso dovrà contenere i seguenti elementi:

a) l'individuazione e la precisazione di tutti gli elementi soggettivi relativi all'imprenditore dell'azienda che richiede i benefici di legge in conformità delle disposizioni di cui all'art. 4 della presente legge;

b) l'indicazione analitica degli investimenti che si reputa necessario attuare per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, ivi compresi l'acquisizione o l'eventuale ampliamento delle superficie aziendale, con la descrizione dei modi con i quali si ritiene di potervi far fronte, sia per acquisto che per affitto. Nell'ipotesi che il piano si basi sull'acquisizione o sull'ampliamento della superficie aziendale dovrà essere prodotto il contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile relativo all'acquisto o all'affitto ultraquindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie iniziale. Nel caso in cui le nuove superfici aziendali siano acquistate o prese in affitto ultraquindicennale dall'organismo fondiario, ai sensi del successivo titolo, si considera atto giuridicamente valido la dichiarazione dell'organismo medesimo che è disposto a vendere o affittare le superfici predette di cui dovrà essere specificato ogni elemento di individuazione catastale;

c) il piano di finanziamento con l'eventuale indicazione delle garanzie che si intende offrire agli istituti mutuanti.

La durata del piano non può eccedere i sei anni. Nei territori indicati al terzo comma del precedente art. 4, la predetta durata non deve essere superiore ai nove anni.

L'imprenditore che intende presentare un piano di sviluppo basato anche sull'acquisizione di terra o sull'ampliamento della superficie aziendale, che non ritenga acquisire o non possa ottenere in proprietà o in affitto terreni da persone che intendono avvalersi delle provvidenze per la cessazione dell'attività agricola mediante diretti rapporti, può rivolgersi all'organismo di intervento fondiario - di cui all'art. 29 della presente legge - per ottenere in proprietà o in affitto terreno obbligandosi a corrispondere il prezzo di acquisto o il canone di affitto e di adempiere ogni altra condizione di legge.

Art. 6

Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi approvati, possono beneficiare delle provvidenze indicate nell'art. 3 della presente legge.

Le provvidenze riguardano l'insieme degli investimenti previsti e ritenuti ammissibili con esclusione delle spese relative all'acquisto di terre e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso e possono essere concesse per l'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.

Art. 7

(modificato dall'art. 12 della L.R. 173/81)

L'obiettivo del piano di sviluppo aziendale si determina, per le ULU di cui al precedente art. 5, applicando ai livelli di comparabilità di reddito i relativi coefficienti di incremento da moltiplicare per ciascun anno della durata del piano medesimo.

I livelli di comparabilità ed i relativi coefficienti di incremento sono stabiliti ogni anno dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in base ai dati ed agli indici previsti in applicazione dei primi cinque commi dell'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per la determinazione del reddito degli addetti all'azienda che presenta il piano di sviluppo debbono essere assunti a base i seguenti elementi:

- durata del lavoro annuale non superiore a 2.300 ore;

- remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio non inferiore al 2 per cento per la terra ed i fabbricati e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;

- per gli interessi concernenti eventuali capitali di terzi deve tenersi conto del relativo tasso effettivo.

Il reddito di lavoro da conseguire, ai sensi del presente articolo, mediante la realizzazione del piano aziendale di sviluppo:

- ----------------- (alinea soppresso) (1)

- può comprendere, un'aliquota non superiore al 20 per cento del reddito comparabile, definito dai precedenti commi, che provenga, in conformità al disposto dell'art. 4, paragrafo 4, lett. b, della direttiva 72/159/CEE, da attività extra agricole; detta aliquota è elevata al 50 per cento in favore delle aziende ricadenti nei territori indicati all'art. 2 della presente legge a condizione che per almeno una U.L.U. il reddito di lavoro proveniente dalla azienda corrisponda a reddito di lavoro comparabile;

- può includere, per i territori indicati all'art. 2 della presente legge, l'importo dell'indennità compensativa annuale di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge;

- nelle zone indicate dall'art. 2 della presente legge, alla formazione del reddito comparabile possono concorrere, con una percentuale massima del 50 per cento, redditi provenienti dall'esercizio di attività extra aziendale, a condizione che una unità lavorativa tragga almeno il 70 per cento del proprio reddito di lavoro comparabile dall'azienda agricola.

Si intende conseguito l'obiettivo di ammodernamento anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere, sulla base delle condizioni di cui ai precedenti comma, il livello di redditività pari a quello di una azienda di riferimento secondo i modelli che saranno stabiliti, con validità di un triennio dalla data della loro pubblicazione, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in aderenza al disposto dei penultimi tre commi dell'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

(1)

Alinea soppresso dall'art. 12 della L.R. 173/81.

Art. 8

Per il conseguimento degli obiettivi del piano di sviluppo aziendale, di cui al precedente art. 7, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore degli imprenditori agricoli interessati il concorso nel pagamento degli interessi riguardante la totalità dei mutui in essere e di quelli, comprensivi degli interessi di preammortamento, che l'imprenditore medesimo può a tal fine contrarre fino alla concorrenza di un importo non superiore a 52.599 Unità europee di conto (E.C.U.) per ogni unità lavorativa uomo impegnata nel piano anzidetto, con gli istituti di credito autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

La durata dei mutui di cui al precedente comma è fissata in anni 20 per gli investimenti fondiari ed in anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

Il concorso nel pagamento degli interessi di cui ai precedenti commi è corrisposto nella misura determinata dal secondo e terzo comma dell'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e, per i territori indicati al precedente art. 2, dal primo comma, lett. a, dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e rispettive aggiunte e modificazioni.

La quota di concorso per ciascun mutuo è corrisposta direttamente agli istituti mutuanti in misura costante alla scadenza delle annualità o semestralità relative. Il concorso negli interessi è ragguagliato alla differenza tra le rate di ammortamento, calcolata sull'importo concesso a mutuo, maggiorato degli interessi di preammortamento, al saggio totale di interesse praticato dall'istituto di credito, e quella determinata al tasso di favore, ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso nella misura sopra determinata. Conseguentemente il mutuatario corrisponderà all'istituto la differenza tra l'annualità o semestralità dovuta per l'estinzione del mutuo e la rata costante del concorso negli interessi.

Art. 9

(modificato dall'art. 15 della L.R. 16/81)

Ai mutui di cui al precedente articolo si applica il disposto degli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e, per i territori indicati all'art. 2 della presente legge, il disposto del primo comma, lett. b, dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352 e rispettive aggiunte e modificazioni.

Allo scopo di assicurare una più efficiente e duratura validità economica e agli obiettivi perseguiti dai piani aziendali di sviluppo, in favore degli imprenditori agricoli che si avvalgono del disposto del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per la costruzione di fabbricati aziendali, per la ricostruzione di fabbricati aziendali espropriati per motivi di pubblica utilità, nonchè per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere sul residuo valore capitale il concorso regionale nel pagamento degli interessi in misura analoga a quella applicata per il medesimo piano di sviluppo ai sensi dell'art. 18 della sopracitata legge. In ogni caso rimane vietata la attualizzazione del predetto contributo regionale.

Art. 10

Le provvidenze di cui agli articoli precedenti possono essere concesse anche agli imprenditori a titolo principale le cui aziende, pur consentendo a ciascuna ULU interessata redditi uguali, o superiori fino a non più del 25 per cento, al livello di reddito comparabile determinato ai sensi del secondo comma del precedente art. 7, palesino strutture tali da porre in pericolo, per le medesime ULU, la conservazione del reddito.

In tali ipotesi, il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 8 è limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di 42.079 ECU per ogni unità lavorativa uomo impiegata nell'azienda compreso l'imprenditore agricolo.

Art. 11

Al fine di agevolare la valutazione di conformità dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale agli obiettivi di ammodernamento e ristrutturazione aziendale e di comparabilità del reddito da inserire quest'ultimo nel bilancio aziendale unitamente agli altri elementi di valutazione di cui all'art. 7 della presente legge, i tempi di lavoro, nonchè il valore delle produzioni conseguibili, saranno desunti in ogni caso mediante l'applicazione di appositi parametri.

Alla elaborazione dei parametri previsti dal presente articolo, che possono essere diversamente articolati per grandi aree territoriali, ed al loro aggiornamento, provvede, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che a tal fine è autorizzato ad avvalersi della Consulta di studi e ricerche applicate di cui all'art. 35 della presente legge.

Art. 12

Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli od associati preveda, ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 131 del 15 maggio 1973, che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini o ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dalla azienda, può essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente art. 6, un contributo in conto capitale, quale premio di orientamento, per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 58,9 ECU per ettaro il primo anno, 39,9 ECU per ettaro il secondo anno, 20,3 ECU per ettaro il terzo anno.

Gli importi del contributo per azienda non potranno superare 5.888 ECU per il primo anno, 3.999 ECU per il secondo anno e 2.031 ECU per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di produzione.

Nei territori indicati nel precedente art. 2, per le aziende che dispongono di almeno 0,5 unità bovine adulte (UBA) per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui del contributo integrativo di cui ai precedenti commi sono elevati di un terzo.

Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino ed ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che, a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 per cento.

Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 13.158 ECU e non superiori a 66.699 ECU e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione si intende osservata quando il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

Nelle zone considerate dall'art. 2 della presente legge e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ove esistano o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali, le provvidenze previste dai primi due alinea dell'art. 3 della presente legge alle condizioni di maggior favore considerate per le zone medesime dal terzo comma dell'art. 8 della presente legge, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 13.158 ECU per azienda.

Art. 13

Allo scopo di sollecitare l'attivo inserimento delle giovani forze di lavoro nella conduzione delle aziende ricadenti nei territori delimitati ai sensi del precedente art. 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno disposte dallo Stato o dalle Comunità economiche europee, è autorizzato a concedere un "aiuto speciale" a favore di imprenditori agricoli che si impegnano a realizzare i piani di sviluppo aziendale ed interaziendale di cui al precedente art. 4 e che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto della presentazione del piano medesimo.

L'aiuto speciale di cui al precedente comma, il cui importo è determinato in 1.089 ECU all'anno, viene concesso durante il periodo di realizzazione del piano di sviluppo ed in ogni caso per non più di cinque anni, sempre a condizione che gli investimenti, globalmente previsti nel piano, non siano inferiori a 10.890 ECU.

Nel rispetto delle predette condizioni, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato a concedere l'aiuto speciale di cui al presente articolo anche a favore di lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato negli ultimi cinque anni sia in altri Paesi che in altre Regioni, e che si impegnano a realizzare un proprio piano di sviluppo aziendale ed interaziendale in conformità dell'art. 5 della presente legge.

La concessione dell'aiuto speciale previsto dal presente articolo è accordata esclusivamente in favore di coloro che, almeno nel triennio precedente, abbiano svolto attività di capo d'azienda o ne acquisiscano l'attestato anche a seguito di partecipazione agli appositi corsi di formazione previsti dalla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, per l'applicazione degli articoli 55 e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 14

(modificato dall'art. 16 della L.R. 16/81, integrato dall'art. 13 della L.R. 173/81 e modificato dall'art. 52 della L.R. 32/91)

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere una indennità compensativa annua, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone indicate all'art. 2 della presente legge, agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, purchè si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati dagli strumenti programmatici di cui all'art. 1 della presente legge.

Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidità e vecchiaia, oppure in caso di forza maggiore e in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.

L'indennità compensativa può essere erogata solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non è inferiore a due (1)  ettari, anche se non continui.

Nel caso di forme associate di gestione il predetto limite di due ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestino attività lavorativa nell'azienda.

Per i fondi concessi a mezzadria, colonia e compartecipazione, l'indennità prevista dal primo comma del presente articolo è attribuita interamente ai lavoratori interessati.

Per la istruttoria delle istanze e per la concessione della indennità compensativa annua, nei casi in cui i richiedenti non presentino il piano di sviluppo aziendale previsto dal precedente art. 5, si applicano le norme di cui al primo comma dell'art. 32 della presente legge; gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio contestualmente alla concessione dell'indennità compensativa annua procedono alla relativa liquidazione e pagamento e sono tenuti a trasmettere, per conoscenza ai comuni interessati, copia dei mandati di pagamento all'uopo emessi.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, mediante elenchi analitici distinti per territorio comunale e riportanti l'indicazione dell'importo delle richieste e delle indennità concesse a favore di ciascun beneficiario, con frequenza semestrale danno comunicazione delle attività svolte ai comitati provinciali per gli interventi in agricoltura di cui all'art. 50 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, e successive aggiunte e modificazioni, inoltrando copia degli elenchi predetti ai comuni interessati cui spetta l'obbligo della affissione nei propri albi.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 1979.

---------------------- (comma abrogato) (2)

Ai fini della concessione delle rate annuali successive alla prima erogazione dell'indennità compensativa, unitamente all'istanza che va presentata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, ciascun beneficiario può presentare, in sostituzione della occorrente documentazione, apposito atto sostitutivo dell'atto di notorietà con il quale attesti, sotto la propria personale responsabilità, il permanere di tutte le condizioni in base alle quali è stata concessa la prima erogazione della indennità stessa, e riconfermi, ove occorra, in conformità al disposto dei primi due commi del presente articolo, l'impegno a proseguire la coltivazione per l'ulteriore periodo.

(1)

La redazione ha ritenuto opportuno modificare la misura di tre ettari con due ettari nonostante l'art. 16 della L.R. 16/81 abbia espressamente modificato soltanto detta misura nel 4° comma successivo al presente, e ciò in quanto la direttiva comunitaria n. 80/666 del 24 giugno 1980 ha espressamente stabilito la riduzione di tale misura a due ettari. E' da ritenere pertanto che la mancata espressa modifica sia dovuta ad una mera svista del legislatore regionale.

(2)

Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 32/91.

Art. 15

(modificato dall'art. 16 della L.R. 16/81)

Gli importi dell'indennità compensativa di cui al precedente art. 14, nel caso di allevamenti zootecnici, sono determinati in ECU per unità di bestiame adulto cui vanno riportate le unità degli altri bovini e dei capi ovini e caprini secondo la tabella di conversione allegata alla presente legge (tabella B).

Nelle zone definite dall'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva n. 75/268/CEE:

a) per la produzione bovina, ivi compreso le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione, nonchè per la produzione ovina o caprina, l'indennità verrà commisurata al numero UBA allevate durante l'anno moltiplicato 97 ECU. L'importo complessivo dell'indennità concessa non può superare 97 ECU per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda;

b) per produzioni diverse da quelle considerate alla precedente lett. a, l'indennità verrà corrisposta fino ad un massimo di 97 ECU per ettaro, applicando alla predetta misura i coefficienti di 1,0 per le colture arboree, di 0,75 per le colture arbustive e di 0,50 per le colture erbacee, per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata al netto di quella destinata alla produzione foraggera e di frumento nonchè alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedenti le 50 are per azienda.

-------------------- (comma abrogato) (1)

Salvo per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l'importo totale per l'impresa dell'indennità concessa, ai sensi dei precedenti comma, non potrà superare in ogni caso quello corrispondente alle 50 UBA.

Nella concessione dell'indennità compensativa sarà accordata la preferenza agli imprenditori, singoli od associati, che a norma della presente legge si impegnano a realizzare un piano di sviluppo aziendale, nonchè ai coltivatori diretti, ai coloni mezzadri e compartecipanti, con particolare riguardo per le istanze presentate dagli imprenditori anzidetti che all'atto della presentazione della istanza non hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

(1)

Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 16/81.

Art. 16

(modificato dall'art. 15 della L.R. 16/81)

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere aiuti per investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera, nonchè la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

Beneficiari degli aiuti medesimi possono essere le associazioni di operatori agricoli con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico, nonchè i comuni, le comunità montane, le università agrarie, le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a questi assimilati.

L'aiuto potrà riguardare:

a) le azioni per l'incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue e di fertirrigazione;

b) la esecuzione di opere per la costruzione o il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonchè per i ricoveri del bestiame;

c) l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine ed attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

d) la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonchè l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;

e) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale, a servizio delle aziende con indirizzo foraggero-zootecnico;

f) l'acquisto di terreni da parte di province, comuni, comunità montane e cooperative di allevatori, se necessario, per l'attuazione degli interventi elencati nelle lettere precedenti, con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate nonchè l'acquisizione a norma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente non può eccedere il quadruplo della partecipazione massima della CEE fissata in 48.358 ECU per investimento collettivo ed in 242 ECU per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

L'aiuto in forma creditizia od in forma contributiva o congiutamente non potrà superare il 75 per cento della spesa ammissibile.

I mutui a tasso agevolato possono essere concessi applicando le disposizioni più favorevoli contenute nel primo comma, lett. a, dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352. I premi di orientamento previsti dall'art. 12 della presente legge possono essere estesi alle iniziative previste dal presente articolo nei limiti e con gli importi indicati nel terzo comma del medesimo art. 12.

Titolo II

Cessazione dell'attività agricola ed utilizzazione delle terre disponibili

Art. 17

(sostituito dall'art. 15 della L.R. 16/81)

A favore degli imprenditori che anticipano la cessazione della propria attività agricola può essere concessa un'indennità il cui ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilità a richiesta di parte, è commisurato ai seguenti livelli:

- 900 U.C. per gli imprenditori coniugati;

- 600 U.C. per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta alle condizioni stabilite dalle disposizioni contenute dai successivi articoli in favore degli aventi titolo a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 18

L'indennità di cui all'art. 17 della presente legge può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli, titolari di aziende con superficie non superiore ai quindici ettari, che abbiano compiuto 55 anni e fino al sessantacinquesimo anno di età, appartenenti ad una delle sottoindicate categorie e che dedichino almeno il 50 per cento del loro lavoro all'attività agricola, ricavandone almeno il 50 per cento del reddito complessivo di lavoro:

a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinano le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo;

b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre agli scopi predetti.

I titolari di aziende con superficie non superiore agli ettari 15, che si trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attività agricola, possono chiedere l'indennità di cui al precedente articolo dal compimento del sessantesimo anno di età e goderne fino al sessantacinquesimo, a meno che non si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da una infermità che ne riduce la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento, nei quali casi trovano applicazione le disposizioni del precedente comma.

L'indennità predetta può essere concessa, in ogni caso, agli imprenditori di età compresa tra i 55 e i 65 anni, le cui aziende ricadono nei territori di cui all'art. 2 della presente legge, qualunque sia la superficie relativa.

Per la concessione dell'indennità prevista dalla presente legge può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.

Per il calcolo del tempo attivo si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Per il reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da un'attività autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.

Per la determinazione dei diversi elementi di valutazione previsti dal presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le norme dell'art. 11 della presente legge.

Art. 19

Hanno altresì titolo all'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui all'art. 17 della presente legge, semprecchè ne facciano richiesta e si trovino in età compresa tra i 55 e i 65 anni, i coadiuvanti familiari permanenti agricoli, nonchè i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici delle misure previste dalla presente legge.

L'indennità può essere concessa per ogni azienda limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

Ai fini anzidetti per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente si intendono i lavoratori agricoli che abbiano esercitato prestazioni agricole subordinate nell'azienda destinata a scomparire almeno durante gli ultimi due anni prima della presentazione della domanda.

Sempre agli stessi fini si intendono per coadiuvanti familiari i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo, che facciano parte del nucleo familiare anagrafico del titolare dell'azienda, quali parenti, nei limiti di cui all'art. 77 del codice civile, dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorchè deceduto.

Art. 20

Per gli imprenditori agricoli che anticipano la cessazione dell'attività, ai fini della concessione dell'indennità sono richieste le seguenti condizioni:

a) il richiedente deve avere esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate all'art. 18 della presente legge, l'attività agricola, durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso. L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola, per il corrispondente periodo di tempo. Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova dell'effettiva attività agricola svolta nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;

b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda, non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale di cui al titolo precedente;

c) il richiedente non deve avere alienato con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di cessazione dell'attività agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20 per cento della relativa superficie. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio o a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

d) il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive aggiunte e modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. L'inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente dell'indennità percepita fin dall'inizio, aumentata dagli interessi legali.

L'imprenditore può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale anzicchè in proprietà a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.

Art. 21

Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente di cui all'art. 19 della presente legge, ai fini della concessione dell'indennità prevista dall'art. 17 della presente legge, sono richieste le seguenti condizioni:

a) abbiano esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di cui gli ultimi due, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, della presente legge, presso l'azienda che cessa l'attività agricola;

b) durante il predetto quinquennio abbiano dedicato all'attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo attivo;

c) siano stati e siano iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;

d) si impegnino a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lett. d del precedente articolo.

Art. 22

La concessione dell'indennità di cui agli articoli precedenti è in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario, nelle forme e con le conseguenze previste alla lett. d dell'art. 20 della presente legge, alla destinazione della superficie nella quale si esercita l'attività agricola ai seguenti scopi:

- affitto per almeno quindici anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'art. 8 della direttiva delle Comunità europee n. 159 del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole e che comunque realizzino con l'accorpamento una maggiore produttività aziendale, previo accertamento degli organi regionali;

- oppure destinazione a fini di utilità pubblica compreso l'imboschimento in relazione alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali o dei piani zonali.

La superficie agricola può essere altresì posta a disposizione degli organismi fondiari di cui al successivo art. 29 della presente legge, mediante vendita o affitto non inferiore a quindici anni, per essere destinata ad uno degli scopi sopra indicati.

Qualora non sia possibile utilizzare le superfici acquisite per uno degli scopi predetti, gli organismi medesimi possono destinarla alla formazione o all'arrotondamento di proprietà diretto - coltivatrici ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23

I beneficiari dell'indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola prevista dalla presente legge i quali risultino, al momento della cessazione stessa, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, possono, anche in mancanza dei requisiti previsti, ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla prosecuzione delle assicurazioni predette mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti nelle assicurazioni stesse.

Gli stessi beneficiari conservano altresì il diritto:

a) all'assistenza sanitaria da parte degli istituti o casse presso i quali erano assicurati al momento della cessazione dell'attività agricola e semprecchè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo;

b) agli assegni familiari, qualora rivestano la qualifica di capo famiglia, nei limiti e modalità previsti per la categoria di appartenenza.

L'onere derivante dall'erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma è assunto a completo carico dello Stato ed è rimborsato agli istituti, casse o gestioni interessate sulla base delle risultanze contabili di spesa rilevate annualmente dai rendiconti generali di gestione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali e limitatamente ai periodi di durata delle attività stesse.

Sono vietate eventuali diminuzioni delle prestazioni previdenziali e assistenziali con pregiudizio per i beneficiari dell'indennità; è altresì vietato ogni indebito aumento degli oneri contributivi a carico degli stessi. Sono invece automaticamente estese ai destinatari dell'indennità gli eventuali miglioramenti delle prestazioni suddette, in modo che il trattamento di sicurezza sociale resti uguale rispetto a coloro che non hanno cessato l'attività.

All'erogazione dell'indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola prevista dalla presente legge provvede, a norma dell'art. 46 della legge 9 maggio 1975, n. 153, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale attraverso una gestione speciale che sarà alimentata finanziariamente mediante anticipazioni tratte da un fondo di rotazione a questo fine istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a termini del sopracitato art. 46.

Art. 24

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede, in conformità al disposto del primo comma dell'art. 32 della presente legge, all'accettazione delle domande di indennità per l'anticipata cessazione dell'attività agricola, all'istruttoria delle medesime, all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie per la corresponsione dell'indennità, ivi compresa l'istruttoria relativa alla destinazione delle terre per gli scopi previsti dall'art. 22 della presente legge.

Qualora l'avente titolo all'indennità abbia fatto ricorso per la cessione del proprio fondo all'organismo fondiario, le certificazioni da questo rilasciate sono valide ai fini dell'espletamento delle relative incombenze istruttorie.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, esperiti gli adempimenti di propria competenza, rilascia motivato nulla-osta per il pagamento dell'indennità nel quale debbono essere compresi tutti gli elementi necessari per l'emanazione dei conseguenti atti amministrativi.

Il nulla-osta è trasmesso contemporaneamente all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che provvede al pagamento ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che cura i rapporti finanziari con la Comunità europea.

Al termine di ciascun trimestre l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste deve comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste con appositi elenchi nominativi, distinti per provincia, le domande ricevute per la concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola nonchè l'elenco dei nulla-osta emessi nel trimestre precedente.

Art. 25

A favore di coloro che destinano le terre, di cui sono proprietari, agli scopi precisati nell'art. 22 della presente legge, può essere concesso altresì un premio di apporto strutturale che è pari:

- a otto annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, per gli aventi titolo di cui alle lettere a, b, d, e, f e g dell'art. 26 della presente legge;

- a sei annualità del canone di affitto, come sopra determinato, per gli aventi titolo indicati alla lett. c del medesimo art. 26.

In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia di cui al terzo comma dell'art. 30 della presente legge.

E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimento di esproprio per utilità pubblica.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per la concessione del premio di apporto strutturale previsto dal presente articolo, è autorizzato ad accordare la preferenza in favore dei richiedenti i cui fondi ricadono nei territori indicati dall'art. 2 della presente legge e provvede agli adempimenti riportati nei primi due comma dell'art. 24 della presente legge in conformità al disposto del primo comma dell'art. 32 della presente legge.

Art. 26

Il premio è corrisposto in un'unica soluzione, successivamente all'effettiva destinazione dei terreni in conformità alle utilizzazioni stabilite dal presente titolo.

Il premio di apporto strutturale può essere concesso, su domanda degli interessati:

a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscano dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui ai precedenti articoli e destinino la terra alle utilizzazioni previste dall'art. 22 della presente legge.

Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto;

b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che, avendo il loro affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta chiesto l'indennità di cessazione di cui all'art. 17 della presente legge, pongano a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti dall'art. 22 della presente legge;

c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, all'indennità di cessazione dell'attività agricola, offrano i propri terreni di cui abbiano la disponibilità per gli scopi previsti dall'art. 22 della presente legge;

d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo precedente;

e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo I;

f) agli affittuari, mezzadri, coloni ed enfiteuti che cessino l'attività agricola anche in caso in cui possono fruire dell'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al presente titolo e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'art. 22 della presente legge; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario, il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno quindici anni tali contratti; in ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

Art. 27

A favore dei proprietari dei terreni affittati o concessi a mezzadria e a colonia iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a lire 2.000.000 che pongono i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri o dei coloni per le finalità della presente legge è concesso il premio di apporto strutturale di cui all'art. 25 della presente legge con una maggiorazione del 30 per cento.

La messa a disposizione dei terreni può avvenire o mediante vendita all'affittuario, al mezzadro o al colono al prezzo di cui al primo comma dell'art. 30 della presente legge o mediante stipulazione con gli stessi di un contratto di affitto per una durata non inferiore a quindici anni soggetto alle disposizioni generali in materia di affitto.

I terreni medesimi possono altresì essere ceduti in proprietà all'organismo fondiario di cui all'art. 29 della presente legge, con l'obbligo di questo di rivenderli sempre alle condizioni di cui all'art. 30 della presente legge, o di concederli in affitto con un contratto di durata non inferiore a quindici anni senza soluzione di continuità e con il pieno rispetto delle condizioni preesistenti.

Art. 28

In conformità al disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 della presente legge, al pagamento del premio di apporto strutturale di cui agli articoli precedenti si provvede in base al nulla-osta degli organismi fondiari quando il terreno è stato ad essi ceduto in vendita o in affitto per le destinazioni previste dalla direttiva n. 160 del 17 aprile 1972 e dalla presente legge. Nelle altre ipotesi si provvede direttamente.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e l'Ente di sviluppo agricolo quale organismo fondiario informano trimestralmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della loro attività in generale, concernente le funzioni ad essi attribuite dal titolo II della presente legge ed in particolare forniscono dettagliate notizie in ordine alla destinazione delle terre acquisite per gli scopi di cui all'art. 22 della presente legge per consentire la più sollecita definizione dei rapporti finanziari con gli organi comunitari.

Art. 29

All'Ente di sviluppo agricolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, ultimo comma, e 22, ultime due commi, della presente legge, sono attribuite le funzioni di organismo fondiario disciplinate dagli articoli 39 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 30

Il prezzo di cessione delle terre da parte dell'organismo fondiario agli imprenditori che realizzano un piano di sviluppo agricolo non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario; il canone per l'affitto dei terreni da parte degli imprenditori predetti all'organismo fondiario e da parte di questo agli originari imprenditori è corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.

Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario da parte dell'organismo fondiario avrà luogo in tre rate di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre due entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla stipula predetta.

Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, venga costituita a loro favore, con l'ammontare del prezzo medesimo, una rendita vitalizia da determinarsi sulla base della "tariffa di rendita vitalizia immediata", adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ed approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Detta rendita è reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori di età inabili al lavoro.

L'organismo fondiario, in presenza di idonee condizioni, destina immediatamente la terra all'ingrandimento dell'azienda, mediante cessione in proprietà o in affitto per almeno quindici anni o in enfiteusi, se acquista a titolo di proprietà, o in subaffitto per almeno quindici anni, se acquista in affitto, a imprenditori singoli o associati che abbiano presentato o si impegnino a presentare un piano di sviluppo aziendale; ovvero a rimboschimento o a scopi non agricoli, favorendo la realizzazione di pubbliche iniziative per l'utilizzazione dei fondi medesimi a fini ricreativi, sportivi, turistici e di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.

L'organismo, nell'ambito delle sue disponibilità, deve soddisfare tempestivamente le richieste dell'imprenditore di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge, rilasciando dichiarazione d'impegno che deve essere allegata al piano di sviluppo.

L'organismo può anche procedere con atti precari all'immediata messa a disposizione delle terre richieste, salvo l'adozione di provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.

I terreni che non possono essere destinati agli scopi di miglioramento strutturale verranno utilizzati nell'ambito dei piani zonali per operazioni di riordino fondiario, di accorpamento, per iniziative sperimentali dimostrative o per formazione di aziende silvopastorali.

Qualora i terreni suscettibili di utilizzazione agricola non possono essere immediatamente destinati agli scopi di miglioramento strutturale, gli organismi medesimi debbono adottare misure temporanee di utilizzazione anche mediante concessioni precarie a terzi, che sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento, a richiesta dell'organismo fondiario. Tali concessioni non possono avere una durata superiore ad un anno.

In deroga a qualsiasi contraria disposizione, l'organismo fondiario ha facoltà di subaffittare, per gli scopi di cui alla presente legge, senza bisogno di consenso del proprietario, i terreni ricevuti in affitto.

Titolo III

Procedure d'attuazione e norme varie

Art. 31

(modificato dall'art. 15 della L.R. 16/81)

La misura dei contributi, delle agevolazioni e delle indennità previste dalla presente legge è ancorata ai livelli disposti in ECU o in U.C. per i corrispondenti interventi previsti dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, e loro aggiunte e modificazioni, e ad essa va applicato il tasso di conversione vigente al momento dell'assunzione dell'impegno della spesa occorrente per la concessione dei benefici.

Analogo criterio di conversione sarà adottato per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e posti, anche a titolo di anticipazioni sulle azioni che per le medesime finalità potranno essere determinate dallo Stato o dalla Comunità economica europea, ad esclusivo carico del bilancio della Regione.

Art. 32

Per le richieste di intervento di cui all'art. 3, primo, secondo, quarto, quinto e sesto trattino, ed agli articoli 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 16 della presente legge, la relativa istruttoria ed approvazione, nonchè per la concessione delle connesse provvidenze ed agevolazioni si applica il disposto dell'art. 49, primo e secondo comma, della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

Le richieste di cui al precedente comma debbono essere accettate o respinte entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ricezione.

I comitati provinciali per gli interventi in agricoltura, istituiti dall'art. 50 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, hanno il compito di esprimere il proprio parere in merito alla rispondenza dei piani aziendali di sviluppo, di cui all'art. 5 della presente legge, agli strumenti programmatici indicati dall'art. 1 della presente legge, nonchè di accertare nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, il requisito della capacità professionale del richiedente.

Art. 33

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati fino al massimo del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40 per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui all'art. 7 della presente legge.

I contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 5 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma.

Art. 33

(introdotto dall'art. 15 della L.R. 16/81)

Qualora i territori di cui al precedente art. 2 non siano dotati di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità anche mediante l'impiego di fonti alternative di energia, e di acqua potabile anche con impianti per la potabilizzazazione di acque comunque invasate e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, la loro realizzazione dovrà essere prevista nei programmi di stralcio di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ovvero, in mancanza di questi, nel programma regionale di sviluppo agricolo di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

I programmi di stralcio di cui al precedente comma, come stabilito dal primo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352, dovranno anche tenere conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 1, lett. c, del regolamento n. 724/75 del Consiglio delle comunità europee del 18 marzo 1975.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, annualmente, trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la relazione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 34

Agli adempimenti previsti dall'art. 26, comma quarto e quinto, e dall'art. 28 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nonchè a quelli previsti dalle norme, non espressamente citate dai precedenti articoli, di cui ai titoli III e IV della sopracitata legge ed alla legge 10 maggio 1976, n. 352, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 35

(1)

Per l'esecuzione di studi, ricerche ed indagini conoscitive che possono costituire una valida base per determinare le linee di intervento più adeguate per il superamento dei problemi attinenti al settore agricolo, anche sotto il profilo delle connessioni con le azioni di politica agraria nazionale e comunitaria, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituita una apposita "Consulta di studi e ricerche applicate", che è costituita da n. 10 esperti particolarmente qualificati nei settori economici, agronomici, zootecnici, strutturali, associazionistici e della valorizzazione e collocamento dei prodotti dell'agricoltura.

Della Consulta prevista dal precedente comma fanno altresì parte:

- l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che la presiede;

- il direttore regionale dell'agricoltura, preposto alla Direzione degli interventi strutturali che può essere delegato a presiedere la Consulta stessa;

- il direttore regionale delle foreste;

- un dirigente tecnico e due dirigenti amministrativi, fra i quali ultimi uno assolverà le funzioni di segretario, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

- un dirigente della Presidenza della Regione;

- un consigliere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

I componenti della Consulta sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, e durano in carica un triennio.

I componenti che senza giustificato motivo non intervengono ai lavori della Consulta per più di due sedute consecutive o che non espletano gli incarichi loro affidati, vengono dichiarati decaduti e sono sostituiti con le modalità previste dal terzo comma del presente articolo.

A favore della Consulta predetta si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.

Per le finalità previste dal primo comma del presente articolo, previo parere della Consulta anzidetta anche sulla misura dei relativi compensi ed oneri, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con specializzate agenzie o gruppi di studio o analoghe organizzazioni, purchè risultino professionalmente riconosciute con personalità giuridica sotto il profilo sia fiscale che contributivo, nonchè ad affidare specifici incarichi agli stessi componenti della Consulta.

Alle convenzioni ed agli incarichi di cui al precedente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e successive aggiunte e modificazioni.

(1)

La Consulta di studi prevista dal presente articolo è stata soppressa dall'art. 41 della L.R. 13/86.

Art. 36

Le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 9 maggio 1975, n. 153, si applicano per le richieste intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge.

Art. 36

(introdotto dall'art. 15 della L.R. 16/81)

Agli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge e della legge 1 agosto 1977, n. 3, si provvede nei limiti degli appositi finanziamenti disposti dallo Stato, di cui all'art. 10 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 37

(sostituito dall'art. 15 della L.R. 16/81)

Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate a carico del bilancio della Regione le seguenti spese:

 1981 1982 1983 Successivi (in milioni di lire) Art. 9, secondo comma 250 250 250 limite di impegno ventennale per l'anno 1981 Art. 13 200 1.050 1.050 Art. 35 100 100 100 550 1.400 1.400
Art. 38

(sostituito dall'art. 15 della L.R. 16/81)

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle finalità previste dagli articoli 8, 10, 12, 14, 16, 33 bis e 36 bis, nonchè del titolo II della presente legge, si provvede nei limiti dei finanziamenti disposti dallo Stato per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 10, 18, 23 e 41 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 10 e 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 39

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 1980.

D'ACQUISTO

Tabella A

ELENCO DEI COMUNI RICADENTI NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE (ART. 2)

I - Zone svantaggiate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della direttiva CEE 75/268


                             PROVINCIA DI AGRIGENTO
1. Comuni totalmente delimitati
                                           Superficie
    COMUNI                                territoriale
                                            (ettari)
Burgio                                        4.222
Cammarata                                    19.203
San Giovanni Gemini                           2.630
Santo Stefano Quisquina                       8.592
                                Sommano      34.647
2. Comuni parzialmente delimitati
                                           Superficie           Superficie
    COMUNI                                territoriale          delimitata
                                            (ettari)             (ettari)
Bivona                                        8.860                3.205
Caltabellotta                                12.358                5.710
Casteltermini                                 9.951                4.470
                                Sommano      31.169               13.385
                            PROVINCIA DI CALTANISSETTA
1. Comuni totalmente delimitati:
                                           Superficie
    COMUNI                                territoriale
                                            (ettari)
Resuttano                                     3.825
                                Sommano       3.825
2. Comuni parzialmente delimitati:
                                           Superficie           Superficie
    COMUNI                                territoriale          delimitata
                                            (ettari)             (ettari)
Mussomeli                                    16.390                4.220
                                Sommano      16.390                4.220
                              PROVINCIA DI CATANIA
1. Comuni totalmente delimitati
                                           Superficie
    COMUNI                                territoriale
                                            (ettari)
Bronte                                       28.588
Linguaglossa                                  5.838
Maletto                                       4.088
Milo                                          1.824
Nicolosi                                      4.248
Pedara                                        1.917
Randazzo                                     20.484
Sant'Alfio                                    2.362
Zafferana Etnea                               7.612
                                Sommano      76.961
2. Comuni parzialmente delimitati
                                           Superficie           Superficie
    COMUNI                                territoriale          delimitata
                                            (ettari)             (ettari)
Adrano                                        8.251                4.326
Belpasso                                     16.449                2.220
Biancavilla                                   7.066                3.644
Calatabiano                                   2.633                1.262
Castiglione di Sicilia                       12.036                8.610
Mascali                                       3.768                  840
Paternò                                      18.327                3.080
Piedimonte Etneo                              2.646                1.420
Santa Maria di Licodia                        2.623                  660
Trecastagni                                   1.896                1.450
                                Sommano      75.685               27.512
                                PROVINCIA DI ENNA
1. Comuni totalmente delimitati
                                           Superficie
    COMUNI                                territoriale
                                            (ettari)
Calascibetta                                  8.817
Cerami                                        9.487
Gagliano Castelferrato                        5.600
Nicosia                                      21.787
Nissoria                                      6.162
Sperlinga                                     5.876
Troina                                       16.695
                                Sommano      74.424
2. Comuni parzialmente delimitati
                                           Superficie           Superficie
    COMUNI                                territoriale          delimitata
                                            (ettari)             (ettari)
Agira                                        16.311                2.770
Assoro                                       11.150                2.130
Leonforte                                     8.409                5.050
Regalbuto                                    16.927                5.170
Villarosa                                     5.501                2.745
                                Sommano      58.298               17.865
                              PROVINCIA DI MESSINA
1. Comuni totalmente delimitati
                                           Superficie
    COMUNI                                territoriale
                                            (ettari)
Alcara li Fusi                                6.236
Antillo                                       4.340
Capizzi                                       6.990
Caronia                                      22.655
Casalvecchio Siculo                           3.336
Castel di Lucio                               2.837
Castel Mola                                   1.640
Cesarò                                       21.575
Fiumedinisi                                   3.599
Floresta                                      3.109
Fondachelli-Fantina                           4.223
Francavilla di Sicilia                        8.210
Galati Mamertino                              3.906
Longi                                         4.212
Malvagna                                        690
Mandanici                                     1.165
Militello Rosmarino                           2.967
Mistretta                                     2.676
Mongiuffi Melia                               2.429
Montalbano Elicona                            6.746
Motta Camastra                                2.529
Novara di Sicilia                             4.854
Raccuia                                       2.506
Rocca Fiorita                                   114
Roccella Valdemone                            4.098
San Fratello                                  6.706
Santa Domenica Vittoria                       1.998
Santa Lucia del Mela                          8.294
San Teodoro                                   1.390
Tortorici                                    7.016
                                Sommano     163.046
2. Comuni parzialmente delimitati
                                           Superficie           Superficie
    COMUNI                                territoriale          delimitata
                                            (ettari)             (ettari)
Alì                                           1.669                1.160
Barcellona Pozzo di Gotto                     5.888                  990
Basicò                                        1.198                  470
Castell'Umberto                               1.142                  380
Castroreale                                   7.517                4.440
Frazzanò                                        689                  210
Furci Siculo                                  1.785                  839
Gaggi                                           734                  334
Giardini                                        539                  157
Graniti                                         996                  936
Gualtieri Sicaminò                            1.436                  640
Itala                                         1.068                  720
Limina                                          981                  370
Messina                                      21.173                3.710
Moio Alcantara                                  839                  689
Monforte San Giorgio                          3.233                2.030
Motta d'Affermo                               1.461                  320
Nizza di Sicilia                              1.318                  950
Pagliara                                      1.457                  360
Pettineo                                      3.045                1.690
Reitano                                       1.393                  330
Roccalumera                                     877                  140
Rometta                                       3.250                1.652
San Marco d'Alunzio                           3.909                1.800
San Pier Niceto                               3.630                2.395
San Piero Patti                               4.163                2.790
San Salvatore di Fitalia                      1.489                  530
Sant'Agata di Militello                       3.352                1.452
Saponara                                      2.602                1.360
Sinagra                                       2.392                  280
Taormina                                      1.317                  406
Tripi                                         5.437                3.888
Tusa                                          4.094                2.050
Ucria                                         2.619                2.200
                                Sommano      98.692               42.668
                               PROVINCIA DI PALERMO
1. Comuni totalmente delimitati
                                           Superficie
    COMUNI                                territoriale
                                            (ettari)
Alimena                                       5.938
Bompietro                                     4.240
Caccamo                                      18.780
Caltavuturo                                   9.722
Campofiorito                                  2.135
Castelbuono                                   6.051
Castronovo di Sicilia                        19.991
Chiusa Sclafani                               5.740
Collesano                                    10.729
Corleone                                     22.912
Gangi                                        12.716
Geraci Siculo                                11.297
Godrano                                       3.887
Gratteri                                      3.846
Isnello                                       5.018
Marineo                                       3.332
Palazzo Adriano                              12.925
Petralia Soprana                              7.742
Petralia Sottana                             17.805
Piana degli Albanesi                          6.489
Polizzi Generosa                             13.433
Pollina                                       4.990
Prizzi                                        9.503
San Mauro Castelverde                        11.419
Santa Cristina Gela                           3.855
Scillato                                      3.200
Sclafani Bagni                               13.506
                                Sommano     251.201
2. Comuni parzialmente delimitati
                                           Superficie           Superficie
    COMUNI                                territoriale          delimitata
                                            (ettari)             (ettari)
Aliminusa                                     1.371                  522
Altofonte                                     3.527                2.160
Baucina                                       2.434                  784
Belmonte Mezzagno                             2.920                2.520
Bisacquino                                    6.474                3.405
Borgetto                                      2.595                  826
Castellana Sicula                             9.604                5.550
Cefalù                                        6.580                2.110
Contessa Entellina                           13.637                3.655
Giardinello                                   1.249                  430
Giuliana                                      2.419                1.537
Mezzoiuso                                     4.943                2.090
Misilmeri                                     6.921                1.330
Monreale                                     52.919               12.890
Montelepre                                      989                  400
Montemaggiore Belsito                         3.183                1.522
Palermo                                      15.876                2.250
San Giuseppe Iato                             2.946                  363
Torretta                                      2.541                1.630
Valledolmo                                    2.580                1.058
Vicari                                       8.574                2.994
                                Sommano     154.282               50.026


II - Zone svantaggiate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della direttiva CEE 75/268

ZONA 7 PROVINCIA DI TRAPANI Superficie Superficie COMUNI territoriale delimitata (ettari) (ettari) Buseto Palizzolo 7.269 4.220 Castellammare del Golfo 12.723 11.970 Custonaci 6.961 6.961 Erice 4.728 2.080 San Vito Lo Capo 5.966 5.966 Valderice 5.296 3.330 Superficie totale Zona 7 42.943 34.527 ZONA 8 PROVINCIA DI ENNA Superficie Superficie COMUNI territoriale delimitata (ettari) (ettari) Aidone 20.986 5.030 Enna 35.718 35.718 Piazza Armerina 30.304 11.460 Superficie totale Zona 8 87.008 52.208 ZONA 9 PROVINCIA DI CATANIA Superficie Superficie COMUNI territoriale delimitata (ettari) (ettari) Licodia Eubea 12.537 4.300 Vizzini 12.583 12.583 Sommano 25.120 16.883 ZONA 9 PROVINCIA DI RAGUSA Superficie Superficie COMUNI territoriale delimitata (ettari) (ettari) Chiaramonte Gulfi 12.663 2.750 Giarratana 4.345 4.345 Monterosso Almo 5.627 5.627 Ragusa 44.246 6.200 Sommano 66.881 18.922 ZONA 9 PROVINCIA DI SIRACUSA Superficie Superficie COMUNI territoriale delimitata (ettari) (ettari) Buccheri 5.743 3.574 Buscemi 5.157 5.157 Carlentini 15.802 2.862 Ferla 2.477 2.477 Palazzolo Acreide 8.632 3.844 Sommano 37.811 17.914 Riepilogo: - Zona 9: Provincia di Catania: 16.883 - Zona 9: Provincia di Ragusa: 18.922 - Zona 9: Provincia di Siracusa: 17.914 Superficie totale Zona 9 53.719 III - Zone svantaggiate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 5, della direttiva CE E 75/268 ZONA A PROVINCIA DI TRAPANI Superficie Superficie COMUNI territoriale delimitata (ettari) (ettari) Pantelleria 8.300 8.300 Superficie totale Zona A 8.300 ZONA B PROVINCIA DI TRAPANI Superficie Superficie COMUNI territoriale delimitata (ettari) (ettari) Favignana 3.745 3.745 Superficie totale Zona B 3.745 ZONA C PROVINCIA DI PALERMO Superficie Superficie COMUNI territoriale delimitata (ettari) (ettari) Ustica 809 809 Superficie totale Zona C 809 ZONA D PROVINCIA DI MESSINA Superficie Superficie COMUNI territoriale delimitata (ettari) (ettari) Lipari 8.861 8.861 Superficie totale Zona D 8.861

Tabella B

TABELLA DI CONVERSIONE DI BOVINI, OVINI, CAPRINI IN UNITA' DI BESTIAME ADULTO (UBA) (ART. 15)


- Tori, vacche e altri bovini di più di due anni               1,0   UBA
- Bovini da sei mesi a due anni                                0,6   UBA
- Pecore                                                       0,15  UBA
- Capre                                                        0,15  UBA

I coefficienti relativi alle pecore ed alle capre sono applicabili agli importi per UBA definiti dall'art. 15 della presente legge.