
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 39, comma 1, della L.R. 37/85.
LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1980, n. 7
G.U.R.S. 1 marzo 1980, n. 9
Norme sul riordino urbanistico edilizio.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 26/86 le concessioni o autorizzazioni in sanatoria rilasciate prima della entrata in vigore della L.R. 37/85, in esecuzione della presente legge, restano valide e sono equiparate a tutti gli effetti alle concessioni edilizie regolarmente rilasciate.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 70/1981)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 39, comma 1, della L.R. 37/85.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 39, comma 1, della L.R. 37/85.
Riordino urbanistico edilizio
(modificato dall'art. 1 e integrato dall'art. 4 della L.R. 70/81)
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, sulla base di una rilevazione aggiornata, devono provvedere con apposita delibera consiliare alla perimetrazione delle zone interessate da insediamenti residenziali, produttivi o di servizio che presentino particolare disordine urbanistico-edilizio, delimitando gli agglomerati sorti entro il 22 ottobre 1980 senza o in contrasto con gli strumenti urbanistici generali o esecutivi ovvero in base a semplici frazionamenti, o comunque senza licenza o concessione o in difformità della stessa, anche se nei predetti agglomerati risultino incluse costruzioni regolarmente autorizzate.
La deliberazione di cui al precedente comma va riferita esclusivamente agli agglomerati costituiti da almeno 50 edifici distanti l'uno dall'altro non più di 10 metri, o da un numero minore di edifici, sempre distanti l'uno dall'altro non più di 10 metri, purchè la cubatura realizzata non sia inferiore a 15 mila metri cubi per ettaro.
La deliberazione di cui all'art. 1, primo comma, è, altresì, assunta in presenza di volumetria non inferiore a dodicimila metri cubi per ettaro a prescindere dal numero dei fabbricati e dalla distanza esistente fra gli stessi.
La delimitazione degli agglomerati è effettuata sulla base della volumetria esistente e delle corrispondenti aree necessarie per i servizi, assegnando per ogni 100 metri cubi di costruzione 9 metri quadrati di spazio da destinare agli usi previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e deve essere corredata dalle planimetrie relative alle soluzioni adottate e da una relazione illustrativa.
La deliberazione del consiglio comunale relativa alla delimitazione degli agglomerati, corredata dagli elaborati di cui al comma precedente, deve essere pubblicata all'albo comunale per trenta giorni consecutivi.
Entro tale termine i cittadini potranno presentare opposizioni e osservazioni.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto il consiglio comunale decide sulle opposizioni e osservazioni e adotta la deliberazione definitiva sulla perimetrazione stessa.
Tale deliberazione è trasmessa, entro dieci giorni dalla data del riscontro di legittimità dell'organo di controllo, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e diviene esecutiva se entro il termine di sessanta giorni non sia stata dallo stesso adottata alcuna determinazione.
Le aree di cui al terzo comma del presente articolo, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, vanno considerate a tutti gli effetti come ricadenti entro i perimetri dei centri edificati, sempre che i proprietari delle stesse aree da espropriare siano diversi dai soggetti che hanno realizzato costruzioni irregolari.
Nell'ambito della delimitazione degli agglomerati i comuni possono realizzare opere di urbanizzazione primaria nonchè modeste rettifiche relative all'assetto viario o interventi necessari per la tutela dell'igiene e incolumità pubbliche, mentre è vietata ogni attività edilizia che non sia diretta alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 39, comma 1, della L.R. 37/85.
Regolarizzazione delle costruzioni nei perimetri di riordino urbanistico-edilizio. Procedure
(modificato e integrato dagli artt. 1, 5, 6, 7 e 8, della L.R. 70/81)
I proprietari delle costruzioni ricadenti all'interno della perimetrazione prevista dal primo comma del precedente articolo presentano al comune, entro 180 giorni dalla data in cui diventa esecutiva la delibera di delimitazione, domanda per il rilascio della concessione in sanatoria.
Tale domanda deve essere corredata:
1) dal progetto riproducente le opere realizzate, firmato da un tecnico;
2) da atto notorio dal quale risulti la consistenza dell'opera per cui si chiede la concessione in sanatoria, riferita alla data del 22 ottobre 1980;
3) da una copia conforme dell'atto di acquisto dell'immobile o copia del titolo o prova della legittima disponibilità dell'area su cui insiste l'edificio.
Il progetto, se necessario, dovrà essere sottoposto all'ufficio del Genio civile per quelle prescrizioni integrative ritenute indispensabili per la garanzia tecnico statica dell'immobile già costruito.
Il sindaco, dopo avere acquisito preliminarmente tutti gli elementi necessari, sentita la commissione edilizia e previa delibera del consiglio comunale, procede al rilascio delle concessioni in sanatoria, applicando le seguenti sanzioni:
- insediamenti residenziali fissi o stagionali:
a) corresponsione degli oneri di urbanizzazione scaturenti dall'applicazione delle tabelle parametriche, nelle misure percentuali previste dall'art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, maggiorate del 50 per cento;
b) corresponsione del contributo sul costo di costruzione in applicazione della tabella approvata con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977;
c) corresponsione di una somma pari al 20 per cento del contributo sul costo di costruzione di cui alla lett. b;
- insediamenti commerciali, direzionali, industriali e turistici:
corresponsione degli oneri di urbanizzazione relativi alle zone residenziali di cui alla lett. a, maggiorati di una somma pari al 10 per cento del costo documentato di costruzione, la predetta maggiorazione del 10 per cento non è dovuta qualora gli insediamenti turistici abbiano ottenuto nulla osta edilizio o licenza edilizia in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ancorchè tali autorizzazioni siano state concesse in applicazione del terzo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ovvero di strumenti urbanistici che riconoscevano a dette iniziative le caratteristiche di impianti produttivi ai sensi del precitato terzo comma dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967;
- insediamenti artigianali:
corresponsione degli oneri di urbanizzazione relativi alle zone residenziali di cui alla lett. a.
Qualora le costruzioni edilizie realizzate senza licenza o concessione siano conformi agli strumenti urbanistici o alle prescrizioni dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, la regolarizzazione delle costruzioni medesime è subordinata alla corresponsione degli oneri previsti alla lett. a.
Per le costruzioni abusive unifamiliari di tipo economico, popolare e rurale, i cui proprietari non possiedono altri alloggi, nonchè per gli alloggi di tipo economico, popolare e rurale di proprietà di nuclei familiari il cui reddito calcolato con le modalità dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non sia superiore a lire 8 milioni, si applicano agli oneri previsti alla lett. a ridotti al 30 per cento.
Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti possono essere rateizzate per un periodo massimo di cinque anni e le relative somme sono riscosse dai comuni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo fra i locali accessori e di servizio degli alloggi di tipo economico, popolare e rurale sono altresì compresi quelli destinati a posto macchina, a deposito attrezzi agricoli e ad uso domestico.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 39, comma 1, della L.R. 37/85.
Inammissibilità della sanatoria
(modificato dagli artt. 10 e 11 della L.R. 70/81)
In nessun caso è ammissibile la sanatoria per:
a) le costruzioni ricadenti in aree demaniali, comprese quelle marittime;
b) le costruzioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a viabilità;
c) le costruzioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a pubbliche finalità, ove non sia possibile provvedere diversamente anche a mezzo di varianti. In quest'ultimo caso i trasgressori, oltre alle sanzioni previste dall'art. 2, sono tenuti a corrispondere una somma pari al valore di esproprio, calcolato ai sensi del settimo comma dell'art. 1, delle aree occupate dalle costruzioni, comprese le pertinenze;
d) le costruzioni realizzate nell'ambito delle aree soggette a trasferimento da parte degli organi dello Stato per motivi di pubblica incolumità;
e) le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, con esclusione delle costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.
Le predette condizioni devono essere documentate nel modo previsto dal secondo comma del precedente art. 2;
f) le costruzioni in violazione di norme igienico-sanitarie non ritenute sanabili dalle autorità competenti;
g) le costruzioni sorte in contrasto con i vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, o posti in essere da strumenti urbanistici sulle aree o edifici interessati, a meno che il consiglio comunale competente per territorio, con delibera assunta dai quattro quinti dei suoi membri, previo parere delle autorità che hanno posti i vincoli, ritenga che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati dai vincoli stessi di carattere paesaggistico, archeologico, storico, artistico;
h) le costruzioni catastate o catastabili come ville (A/8).
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 39, comma 1, della L.R. 37/85.
Obbligo della revisione generale
degli strumenti urbanistici
I comuni che abbiano proceduto alla perimetrazione delle zone interessate da insediamenti che presentino particolare disordine urbanistico edilizio, sono obbligati a procedere alla revisione globale degli strumenti urbanistici generali entro un anno dalla data di approvazione della delibera di cui al sesto comma del precedente art. 1.
Dopo l'approvazione di tali strumenti, l'attività edilizia nelle zone di cui al precedente art. 1 si svolgerà in conformità alle previsioni degli stessi.
Trascorso il termine di cui al primo comma l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 39, comma 1, della L.R. 37/85.
Facoltà dei comuni
(modificato dall'art. 1 della L.R. 70/81)
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per motivi di rilevanza sociale ed economica, è in facoltà dei consigli comunali deliberare l'estensione a tutto il territorio comunale, con le medesime modalità e condizioni, delle disposizioni previste dall'art. 2 in favore dei proprietari di costruzioni destinate ad uso residenziale, produttivo o di servizio, sorte senza o in contrasto con gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ovvero in base a semplici frazionamenti o comunque senza licenza o concessione o in difformità da questa, tanto nell'ambito che al di fuori del perimetro di edificazione, sempre che si tratti di edifici realizzati entro il 22 ottobre 1980 e non ricorrano le situazioni previste dall'art. 3.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 39, comma 1, della L.R. 37/85.
Obblighi del sindaco
Per le costruzioni, i cui titolari non provvedano alla richiesta di concessione in sanatoria nei termini indicati dagli articoli 2 e 5 o che non possano ottenere la concessione in sanatoria secondo il disposto dell'art. 3, il sindaco è obbligato ad applicare le sanzioni previste dalle leggi in vigore al momento in cui le costruzioni stesse sono state realizzate.
L'eventuale pagamento delle somme dovute, in relazione alle previste sanzioni amministrative, può essere rateizzato per un periodo massimo di cinque anni e le relative somme sono riscosse dai comuni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 39, comma 1, della L.R. 37/85.
Regolarizzazione edilizia pubblica
(modificato dall'art. 1 della L.R. 70/81)
I comuni possono rilasciare concessioni in sanatoria, senza oneri, agli enti pubblici per la costruzione di alloggi popolari eseguiti, entro il 22 ottobre 1980, senza licenza o concessione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 39, comma 1, della L.R. 37/85.
Strutture essenziali
(modificato dall'art. 1 della L.R. 70/81)
Ai fini degli articoli 1, 2, 5 e 7 si intendono realizzati entro il 22 ottobre 1980 gli edifici di cui siano state portate a compimento almeno tutte le strutture essenziali.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 39, comma 1, della L.R. 37/85.