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LEGGE REGIONALE 18 aprile 1981, n. 70

G.U.R.S. 24 aprile 1981, n. 20

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico edilizio. (1)

N.d.R. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/2004 i comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalle norme in materia di sanatoria antecedenti l'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni recepito dall'art. 24 della L.R. 15/2004.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 23/2021 e con annotazioni alla data 28 dicembre 2004)

(1)

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 26/86 le concessioni o autorizzazioni in sanatoria rilasciate prima della entrata in vigore della L.R. 37/85, in esecuzione della presente legge, restano valide e sono equiparate a tutti gli effetti alle concessioni edilizie regolarmente rilasciate.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 2

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 3

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 4

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 5

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 6

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 7

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 8

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 9

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 10

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 11

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 12

(abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 15

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 aprile 1981.

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