
DECRETO PRESIDENZIALE 22 dicembre 1981, n. 193
G.U.R.S. 30 aprile 1982, n. 20
Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante nuovi provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante nuovi provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari;
Visto il parere della Consulta regionale dell'emigrazione, reso nella seduta del 21 luglio 1980;
Visto il parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana "Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione", reso nella seduta del 5 dicembre 1980;
Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;
Vista la proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale formulata con nota numero 2178/81/XVII del 21 maggio 1981;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 1981, n. 333;
Decreta:
L'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale provvederà, attraverso l'anagrafe dell'emigrazione, all'individuazione dei flussi migratori, con particolare riguardo alla dislocazione territoriale ed alle caratteristiche per età, sesso e qualifica professionale, al fine di adeguare la propria azione e quella della Consulta regionale dell'emigrazione alle reali esigenze emergenti dal mondo della emigrazione, nel quadro della politica di programmazione.
I consigli dei comuni con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento, procederanno alla elezione, con schede limitate a due nominativi, di tre consiglieri, di cui uno della minoranza. A seguito di tale elezione e previa designazione dei rappresentanti da parte delle sedi provinciali degli istituti di patronato e delle sedi regionali delle associazioni degli emigrati, purchè rappresentate in sede locale, l'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale farà luogo, con proprio decreto, alla nomina dei comitati per l'emigrazione, di cui all'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.
I consigli dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e con notevole intensità emigratoria, possono, con deliberazione motivata, chiedere la istituzione di un comitato per l'emigrazione, eleggendo contestualmente tre consiglieri, con le modalità indicate al primo comma. L'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale, valutate la delibera e le circostanze che l'hanno motivata, provvederà con proprio decreto, previa richiesta ai predetti organismi della designazione dei rappresentanti, alla istituzione del comitato per l'emigrazione, secondo la composizione di cui all'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.
Con i citati provvedimenti deliberativi saranno determinati gli oneri finanziari, da porre a carico dell'amministrazione comunale per il funzionamento dei comitati.
I comitati deliberano i programmi di attività, l'adozione delle iniziative di competenza ed i criteri di utilizzazione delle somme disponibili.
I comitati svolgeranno la loro attività anche a favore degli emigrati, immigrati e loro famiglie, residenti in comuni non serviti, limitatamente all'opera di informazione e di orientamento, nonchè degli emigrati e loro familiari che hanno trasferito del tutto la loro residenza all'estero, quale che sia il comune di origine o di provenienza.
I comitati durano in carica tre anni e, comunque, fino alla ricostituzione.
Il presidente, almeno cinque giorni prima della data della riunione, o almeno 24 ore prima, in caso di urgenza, convoca il comitato di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.
Il presidente curerà l'esecuzione delle delibere del comitato.
Ai componenti è corrisposto per ogni seduta e per non più di quattro sedute al mese, un gettone di presenza di L. 3.000, elevato a L. 5.000 per il presidente.
Fino a quando non saranno determinati i flussi migratori, l'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale procederà al riparto degli stanziamenti annuali in misura proporzionale alla popolazione residente, con un minimo di L. 2.000.000 ed in modo da riservare fino al 50% ai comitati di cui al primo comma dell'art. 2. In relazione a particolari esigenze potranno assegnarsi ai comitati somme aggiuntive nella misura massima del 20% della dotazione originaria, previa delibera motivata degli stessi e semprecchè la prima quota sia stata esaurita.
Dopo la determinazione dei flussi migratori, le somme saranno ripartite per almeno il 60% in proporzione all'entità di questi.
Le somme sono versate mediante ordini di accreditamento ai presidenti dei comitati, che sono autorizzati, in caso di urgenza, al prelievo mediante buoni a proprio favore entro il limite massimo del 25% dell'assegnazione. Le somme stesse potranno essere destinate unicamente allo svolgimento delle attività elencate nel secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.
La vigilanza ispettiva sui comitati è demandata all'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale, che in caso di irregolarità o di mancato funzionamento può, previa contestazione, procedere allo scioglimento ed alla nomina di commissari straordinari nella persona di un funzionario dell'Assessorato, per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale si dovrà fare luogo alla ricostituzione.
La Regione Siciliana, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, svolge in particolare, nei riguardi delle collettività siciliane all'Estero, le seguenti attività promozionali:
- organizza all'Estero l'elezione degli emigrati chiamati a far parte della Consulta dell'emigrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55;
- concede contributi alle associazioni, organizzazioni, enti e patronati previsti dal primo comma dell'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, ed in possesso dei requisiti nello stesso art. 9 indicati, per lo svolgimento di attività promozionali inerenti particolarmente alla organizzazione all'Estero di convegni, incontri, riunioni ed altre iniziative a favore degli emigrati;
- assume iniziative culturali, di turismo sociale, nonchè l'organizzazione di colonie anche all'Estero per figli di emigrati e la diffusione della stampa siciliana all'Estero con i criteri di cui all'art. 25 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.
Le attività di cui al primo e terzo alinea del primo comma del presente articolo sono realizzate dall'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale anche di concerto con la Consulta regionale dell'emigrazione, nonchè dalle sedi siciliane sia delle associazioni del settore, che aderiscono ad associazioni nazionali riconosciute dal Ministero degli affari esteri, sia dagli istituti di patronato operanti all'estero.
I predetti organismi inoltreranno all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, con le modalità di cui all'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, ed entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, o alle altre scadenze stabilite dal presente regolamento, i relativi programmi di attività, con l'indicazione dei contenuti, dei tempi, delle modalità e caratteristiche delle iniziative preventivate, al fine di consentire all'Assessorato stesso di concertare le opportune intese con il Ministero degli affari esteri in ordine alla loro realizzazione.
Hanno diritto ai contributi per trasporto masserizie e per rimborso spese di viaggio, di cui all'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, quei lavoratori che, essendo rientrati definitivamente in Sicilia a partire dal 19 giugno 1980, abbiano prestato attività lavorativa subordinata o autonoma all'Estero per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio o per almeno cinque anni negli ultimi sette anni in altra parte del territorio nazionale, considerandosi come utili i periodi di infortunio, malattia e disoccupazione involontaria.
In caso di rientro per invalidità, infortunio o malattia professionale, è sufficiente che il richiedente, nell'arco del quinquennio o del settennio considerati, abbia comunque prestato attività lavorativa.
I predetti contributi sono cumulabili, sono maggiorati del 20% per ciascun familiare a carico e nella stessa misura in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità, licenziamento, dimissioni per malattia, fermo restando che la maggiorazione per il carico familiare è cumulabile con una soltanto delle altre maggiorazioni previste. Le maggiorazioni per il carico familiare spettano per il coniuge e per i figli legittimi ed equiparati, nonchè per i genitori ultrasessantenni o che in base alla certificazione delle competenti autorità sanitarie abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50%, semprecchè i familiari stessi risultino compresi nel certificato di stato di famiglia. Per i figli studenti ultradiciottenni, le quote di maggiorazione sono corrisposte fino al 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media o professionale, statale o parificata; fino al 26° anno di età in caso di frequenza al corso legale degli studi universitari o ad altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta, cui si acceda con il diploma di scuola media di 2° grado e, senza limiti di età, qualora siano invalidi. Le condizioni volute debbono accertarsi con riferimento alla data del rientro in Sicilia.
I contributi saranno corrisposti ai legittimi eredi, semprecchè la morte dell'avente diritto sia avvenuta successivamente al 18 giugno 1980. Essi non sono cumulabili con il contributo straordinario di L. 350.000 di cui all'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, possono essere fruiti una sola volta e non spettano in caso di perdita della cittadinanza italiana, salvo la facoltà di presentare istanza in caso di riacquisto successivamente al rientro.
I contributi e le relative maggiorazioni sono compatibili con il trattamento previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 402.
Il contributo per trasporto masserizie può essere richiesto da uno soltanto dei componenti il nucleo familiare. Il contributo per rimborso spese di viaggio può essere richiesto da tutti i componenti il nucleo familiare che vantino i periodi lavorativi prescritti. Non spetta alcuna maggiorazione per quei componenti la famiglia che abbiano diritto ad almeno una delle prestazioni.
La domanda per l'attribuzione dei benefici di cui al precedente articolo è presentata al comune di residenza sul prescritto modello, corredata della documentazione ivi indicata, anche per il tramite dei comitati per l'emigrazione, degli istituti di patronato e delle associazioni degli emigrati.
Il sindaco, accertata la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1080, n. 55, dispone l'erogazione dei contributi mediante anticipazione sui fondi versati ai comuni medesimi ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. All'uopo i comuni, con delibera consiliare, determinano annualmente l'ammontare delle somme da destinare alle predette finalità, sulla base degli oneri sostenuti negli anni precedenti per analoghe provvidenze e di ogni altro elemento utile al riguardo.
L'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale rimborsa ai comuni le somme erogate mediante ordini di accreditamento a favore dei sindaci.
I sindaci, prima di disporre i pagamenti, accerteranno che i richiedenti non abbiano avanzato domanda in altro comune della Sicilia, in cui abbiano risieduto dopo il rientro e, qualora i richiedenti abbiano risieduto in altra regione italiana anteriormente al rientro in Sicilia, accerteranno, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, che gli stessi non abbiano chiesto nè ottenuto analoghe provvidenze, comunque denominate, da parte di altre regioni.
Avverso il provvedimento di rigetto adottato dal sindaco è ammesso ricorso all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla notifica, per il tramite dell'amministrazione comunale. In sede di istruttoria del ricorso o anche a seguito della presentazione di ulteriore documentazione da parte dell'interessato, i sindaci sono facultati a riformare la decisione negativa, disponendo il pagamento del contributo, dandone comunicazione all'Assessorato, ove sia stato avanzato gravame.
I comuni sospenderanno il pagamento dei contributi qualora accertino che successivamente al rientro l'interessato si è trasferito all'Estero o in altra regione. In caso di duplicazione di pagamento, i comuni provvederanno al recupero, previa richiesta in via amministrativa, con la procedura del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, computando gli interessi al tasso legale dalla data dell'indebita percezione. Le somme recuperate saranno versate in entrata nel bilancio della Regione Siciliana.
I ricoveri previsti dall'art. 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, decorrono dalla data di effettivo inizio fino al 30 giugno dell'anno successivo. In caso di bisogno possono essere disposti anche per i mesi estivi e possono essere prorogati, perdurando le condizioni volute, per l'anno scolastico successivo.
In caso di rientro del genitore dall'Estero, il ricovero cessa con la fine dell'anno scolastico in corso. La condizione di emigrato all'Estero è accertata direttamente dal sindaco.
I ricoveri, anche per i casi di proroga, sono disposti dal sindaco con provvedimento da trasmettersi entro 10 giorni all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, presso istituti di assistenza all'infanzia, case di fanciulli, ospizi per vecchi o altri istituti di beneficenza o di istruzione, gestiti o amministrati da enti pubblici o da istituzioni, associazioni, anche private, aventi fini di beneficenza o di beneficenza ed istruzione, nonchè di cooperative di servizio che operano nel settore, siti in Sicilia.
Hanno diritto al ricovero i figli di emigrati all'Estero, legittimi ed equiparati, di età inferiore ai 18 anni compiuti o fino al 21° anno di età, qualora frequenti una scuola media di 2° grado, o senza limiti di età, qualora siano invalidi; i genitori di emigrati all'Estero, purchè abbiano superato il 60° anno di età o che abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50% e semprecchè non vi siano, in Sicilia, altri figli di età superiore ai 18 anni, in grado di provvedere al loro mantenimento; gli emigrati che rientrino in Sicilia dopo una permanenza all'Estero di almeno 5 anni ed abbiano superato il 60° anno di età ovvero che abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50%, semprecchè il rientro sia avvenuto successivamente al 18 giugno 1980.
I ricoveri di cui al presente articolo sono limitati ai soggetti che versino in effettivo stato di bisogno.
La domanda per il ricovero o la proroga deve essere presentata al comune di residenza del ricoverando o al comune ove ha sede l'istituto presso il quale si chiede il ricovero, dal ricoverando stesso e, per i minori, uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore è stato affidato, anche per il tramite del legale rappresentante dell'istituto presso cui si chiede il ricovero, corredata della documentazione idonea a comprovare i requisiti richiesti.
L'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle disposizioni di ricovero, mediante ordine di accreditamento a favore dei sindaci verserà le somme occorrenti per il pagamento delle rette agli istituti, da effettuarsi trimestralmente secondo i costi fissati per i ricoveri ai sensi dell'art. 1 lett. a della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, hanno diritto all'avviamento in colonie marine o montane site in Sicilia, durante i mesi di luglio ed agosto, i minori che alla data del 1° luglio abbiano una età compresa tra i sei e gli undici anni compiuti, figli legittimi o equiparati di emigrati siciliani all'Estero o in altra parte del territorio nazionale. Lo stato di emigrazione di almeno uno dei genitori deve sussistere alla data di presentazione della domanda ed è comprovato mediante idonea certificazione del sindaco.
La domanda è presentata entro il 30 aprile al comune della Sicilia in cui il minore abbia l'iscrizione anagrafica o a quello di provenienza o alle sedi regionali o provinciali degli istituti di patronato od alle associazioni operanti in favore degli emigrati, che svolgono attività promozionale nel settore. La domanda deve essere prodotta da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore è stato affidato, corredata della prescritta documentazione.
Le amministrazioni e gli organismi interessati cureranno l'accertamento dei requisiti, provvedendo, entro il 31 maggio, alla stipula delle convenzioni con enti o istituti che gestiscono colonie marine o montane o all'avviamento in colonie gestite direttamente. Le convenzioni, da approvarsi da parte della giunta comunale e, per gli istituti di patronato e le associazioni, dagli organismi deliberativi a livello regionale, saranno rimesse all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, unitamente ai preventivi, in conformità allo schema-tipo da approvarsi con decreto dell'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale. Le convenzioni sono immediatamente vincolanti per gli enti gestori, mentre per le amministrazioni e gli organismi che procedono all'avviamento l'efficacia delle stesse è subordinata all'approvazione dei preventivi di spesa da parte dell'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese di viaggio di andata e ritorno per il raggiungimento delle colonie saranno a carico dei genitori o di enti pubblici o privati. Presso le stesse colonie potranno svolgersi corsi di aggiornamento culturale, linguistico, anche ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.
Le rette giornaliere, da corrispondere per ciascuna unità avviata in colonia, non potranno superare l'importo di L. 8.000. L'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, a rivedere il predetto limite, in misura non superiore al 10% annuo.
L'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale provvederà, con il decreto di finanziamento, all'approvazione dei preventivi di spesa, nonchè al versamento di acconti pari al 50% della spesa prevista. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti occorrenti, le colonie avranno inizio alla data fissata. Entro il 31 ottobre sarà presentato il consuntivo delle spese sostenute.
La permanenza in colonia non potrà superare complessivamente, per ogni unità, n. 28 giornate di effettiva presenza, salvo i casi di forza maggiore indicati nello schema-tipo di convenzione. La vigilanza sull'andamento delle colonie è demandata all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, che vi potrà provvedere anche a mezzo degli organi periferici.
L'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale è autorizzato a conferire borse di studio dell'importo di L. 200.000 ciascuna, elevato a L. 500.000 per gli studenti universitari, a favore dei figli di emigrati all'Estero da almeno un anno e degli orfani di emigrati all'Estero privi di assistenza ex ENAOLI, che abbiano frequentato in Sicilia una scuola media di 2° grado statale o parificata, riportando allo scrutinio finale o agli esami, nella sessione estiva, una media di almeno 7/10 o equipollente, o un ateneo siciliano, riportando negli esami delle sessioni di giugno, ottobre e febbraio, nelle materie previste dal piano di studi presentato dallo studente ed approvato dall'Università o, in mancanza, dal piano generale di studi consigliato dalla facoltà, una media di almeno 24/30 o, con esito favorevole, un corso di 1ª formazione professionale finanziato dalla Amministrazione regionale. Il godimento della borsa non è cumulabile con altri benefici analoghi.
La domanda deve essere presentata all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale dall'aspirante, se maggiorenne, o da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore è stato affidato, per il tramite del comune di residenza, che allegherà il certificato attestante lo stato di emigrazione all'Estero di uno dei genitori da almeno un anno, corredata dei documenti richiesti, entro il 30 novembre. La documentazione attestante il conseguimento dei voti riportati negli esami universitari potrà essere prodotta entro il 30 aprile dell'anno successivo. Per gli orfani dovrà, altresì, prodursi il certificato di morte di almeno uno dei genitori emigrati all'Estero e la documentazione attestante la mancanza di assistenza ex ENAOLI.
L'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale provvederà annualmente, con proprio decreto, alla determinazione del numero di borse di studio da conferire, nonchè, qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità, al riparto delle borse di studio per categoria e per territorio ed alla formazione delle graduatorie, dando precedenza agli orfani, ai figli di famiglie particolarmente bisognose e, a parità di condizioni, a coloro che abbiano riportato la media più alta, non computandosi le materie facoltative per i corsi universitari e, per le scuole medie, i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica.
La domanda per la fruizione delle provvidenze creditizie, previste dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, deve essere presentata dagli interessati in possesso dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 14, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 congiuntamente ad uno degli istituti di credito convenzionati ed all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, corredata dei documenti prescritti, entro due anni dal rientro definitivo in Sicilia o, in caso di rientro avvenuto tra il 20 febbraio 1975 ed il 18 giugno 1980, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, da coloro che vantino i periodi lavorativi di cui all'art. 6 del presente regolamento.
Le provvidenze destinate all'edilizia abitativa, di cui all'art. 16, lett. a della legge 4 giugno 1980, n. 55, possono essere richieste dagli emigrati anche prima del rientro in Sicilia, purchè alla data della domanda sussistano i periodi lavorativi sopraindicati. Gli emigrati in altra parte del territorio nazionale dovranno, altresì, produrre il certificato di residenza, rilasciato dal comune in cui prestano l'attività lavorativa.
La concessione delle provvidenze per l'edilizia abitativa è condizionata alla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante che nè il richiedente nè altro componente il nucleo familiare hanno il possesso di altro immobile ad uso di civile abitazione, adeguato ai bisogni della famiglia in base ai criteri fissati in materia di edilizia economica e popolare. Il predetto requisito va accertato, per gli emigrati rientrati definitivamente in Sicilia, con riferimento al comune di residenza e, per gli emigrati all'Estero o in altra regione, con riferimento al comune della Sicilia in cui si intende realizzare l'iniziativa, risultante dalla istanza.
La documentazione attestante la qualifica o l'attività, per le iniziative di cui alle lettere b, c e d dell'art. 16 della legge 4 giugno 1980, n. 55, potrà essere prodotta successivamente alla istanza e, comunque, prima dell'emanazione del decreto concessivo.
L'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, accertata la sussistenza dei requisiti, inoltrerà all'istituto di credito il nulla-osta al finanziamento, subordinatamente alla esistenza dei fondi in bilancio. Gli istituti di credito trasmetteranno all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale le partite da ammettere a finanziamento, tenendo conto della data di presentazione dell'istanza e nei limiti degli stanziamenti autorizzati.
Le provvidenze per l'edilizia abitativa saranno concesse al coniuge superstite, permanendo, all'atto della concessione del beneficio, lo stato vedovile, semprechè il "de cuius" sia morto successivamente al 18 giugno 1980 ed abbia presentato istanza ai sensi del presente articolo.
In base all'art. 24 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, l'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale esaminerà l'adozione di iniziative di turismo sociale a favore di collettività di lavoratori italiani emigrati all'Estero e loro famiglie, con particolare riguardo a quelle residenti in paesi transoceanici, nel quadro di intese con il Ministero degli affari esteri ed eventualmente con altri enti ed organismi operanti nel settore turistico.
Le domande per la fruizione delle provvidenze previste dagli articoli 10 e 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, dovranno essere corredate del certificato di cittadinanza italiana, nonchè, qualora sia richiesto il requisito del rientro definitivo, del certificato di residenza attestante la relativa data.
Le domande stesse saranno, inoltre, corredate del certificato del datore di lavoro o di un certificato rilasciato da una autorità italiana o straniera o delle tessere assicurative, attestanti i periodi lavorativi prestati durante l'emigrazione e la qualifica rivestita. Relativamente alle provvidenze di cui all'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, la documentazione attestante l'attività lavorativa potrà essere sostituita dal certificato del sindaco, attestante che il richiedente ha beneficiato del contributo straordinario di L. 350.000, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, o di almeno uno dei contributi previsti dall'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55. L'infortunio e la malattia professionale saranno comprovati dal certificato dell'Ente assicuratore straniero o della competente sede INAIL, attestante l'assistenza ricevuta dall'interessato in occasione del verificarsi di tali eventi. I certificati anagrafici potranno essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. I fatti, stati o qualità personali, ivi compresa la qualifica lavorativa rivestita durante l'emigrazione, potranno essere comprovati con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fermo restando l'obbligo di presentazione dei documenti indicati nel comma precedente, in ordine alla sussistenza dei periodi lavorativi richiesti.
I documenti occorrenti potranno essere prodotti in copia, debitamente autenticata. A richiesta dell'amministrazione competente a ricevere l'istanza, i documenti redatti in lingua estera dovranno essere integrati con la traduzione in italiano, da effettuarsi, a cura degli interessati, secondo le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per le tessere assicurative, è sufficiente che la traduzione riporti i periodi lavorativi da esse risultanti.
I familiari indicati negli articoli 11 e 12 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, hanno diritto alle provvidenze ivi previste anche in caso di morte del lavoratore emigrato, purchè il decesso si sia verificato successivamente al 18 giugno 1980.
I modelli per la fruizione delle provvidenze previste dal presente regolamento sono approvati dall'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale.
Il regolamento di prima attuazione emanato con decreto dell'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale 16 ottobre 1975, e successive modifiche, è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 22 dicembre 1981.
D'ACQUISTO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 6 aprile 1982.
Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 163.