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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 25

G.U.R.S. 4 giugno 1975, n. 24

Provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 122/1979)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 1

La Regione, per quanto di sua competenza, nel quadro della politica sociale nazionale e comunitaria nonchè della politica di programmazione e di massima occupazione, promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e la elevazione sociale dei lavoratori siciliani emigrati e delle loro famiglie.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 2

(modificato dall'art. 1 della L.R. 13/77)

E' istituita presso l'Assessorato del lavoro e della cooperazione la Consulta regionale dell'emigrazione composta:

a) dall'Assessore per il lavoro e la cooperazione, che la presiede;

b) da nove sindaci di comuni siciliani eletti dall'Assemblea regionale siciliana con schede limitate a sei nominativi;

c) da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si occupino dell'assistenza agli emigrati e che abbiano rappresentanza all'Estero, designati dai rispettivi organi regionali;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) da cinque rappresentanti degli emigrati designati dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia ed operanti da almeno tre anni al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

f) da tre emigrati da almeno tre anni nell'Italia centro-settentrionale designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

g) da tredici emigrati all'estero da almeno tre anni, di cui tre provenienti dalla Svizzera, due dalla Germania Federale, due dalla Francia, due dal Benelux, uno dalla Danimarca, uno dall'Inghilterra e Irlanda e due dai paesi extraeuropei;

h) da un rappresentante del Ministero degli esteri;

i) dai direttori regionali degli Assessorati del lavoro, degli enti locali (solidarietà sociale), della sanità, della pubblica istruzione e dello sviluppo economico;

l) da cinque esperti in materia di emigrazione all'estero, nominati dall'Assessore per il lavoro;

m) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Sicilia.

I rappresentanti di cui alla lett. g sono eletti fra i lavoratori residenti nei rispettivi Paesi con le modalità che verranno fissate dalla Consulta con apposito regolamento.

Nella prima applicazione della presente legge detti rappresentanti sono scelti dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia che operano a favore degli emigranti e delle loro famiglie da almeno tre anni al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

I due rappresentanti dei paesi extraeuropei sono nominati con proprio decreto dall'Assessore per il lavoro e la cooperazione.

Le funzioni di segretario della Consulta sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato del lavoro e della cooperazione.

Il presidente della Consulta è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal direttore regionale dell'Assessorato del lavoro e della cooperazione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 3

(modificato e integrato dagli artt. 1 e 2 della L.R. 60/78)

La Consulta regionale dell'emigrazione, i cui componenti restano in carica quattro anni, è costituita con decreto dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, il quale, con le stesse modalità, provvede nel caso che taluno dei componenti debba essere sostituito.

I sostituti durano in carica fino allo scadere del mandato stabilito per i componenti sostituiti.

Nella prima applicazione della presente legge, l'Assessore per il lavoro e la cooperazione, entro il termine di venti giorni dalla sua entrata in vigore, richiede alle varie organizzazioni indicate al precedente art. 2 le relative designazioni.

Trascorsi settanta giorni dal termine stabilito nel comma precedente, l'Assessore per il lavoro e la cooperazione emanerà il decreto di costituzione della Consulta anche in mancanza delle designazioni non pervenute.

La Consulta si riunisce non più di due volte all'anno.

Ai componenti della Consulta regionale è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Consulta nonchè per la partecipazione a convegni e conferenze nazionali, regionali, interregionali, indetti dalla Regione Siciliana o ai quali questa abbia dato la propria adesione, un trattamento giornaliero di missione pari a quello previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate. L'indennità di missione è maggiorata del 50 per cento per quei componenti della Consulta che provengono dall'estero. Tale trattamento è esteso agli altri componenti delle delegazioni, il cui numero complessivo non potrà superare le otto unità, che partecipino ai lavori dei predetti convegni e conferenze in rappresentanza della Regione Siciliana.

Il rimborso delle spese e delle diarie previste dal comma precedente sarà effettuato dietro presentazione all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale dei biglietti di viaggio, corredati dalla dichiarazione attestante la data di partenza e la data di arrivo.

Per le sedute, convegni e conferenze che si svolgano nella località sede della Consulta, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad effettuare anticipazioni pari ai due terzi dell'importo presunto della missione.

Il trattamento di missione previsto dal presente articolo non spetta ai consultori per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni o conferenze, che si tengano nel luogo in cui questi risiedono.

Per i componenti la Consulta che rivestano la qualifica di dipendenti regionali, restano fermi i trattamenti di missione previsti dalle norme in vigore.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 4

(modificato dall'art. 1 della L.R. 122/79)

La Consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno dell'emigrazione nelle sue cause e negli effetti che determina nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;

b) esprime pareri e formula proposte in materia di programmazione e di massima occupazione;

c) esprime pareri e propone al Governo regionale provvedimenti sull'assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie, nonchè sulle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori nei centri di immigrazione;

d) indice ogni due anni una conferenza regionale sui problemi dell'emigrazione, con la partecipazione di rappresentanze dirette degli emigrati. Le rappresentanze sono scelte dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale - sentite le associazioni degli emigrati operanti in Sicilia, nonchè la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana - e non potranno avere una consistenza numerica complessivamente superiore a dieci unità per le aree extraeuropee, a sessanta per i paesi europei ed a dieci per l'Italia centro-settentrionale. Nella scelta delle rappresentanze estere si terrà conto della consistenza numerica delle collettività presenti nei vari paesi;

e) esprime parere motivato sulla ripartizione annuale della spesa destinata all'assistenza a favore degli emigranti e sui criteri di applicazione;

f) esprime parere e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all'emigrazione, al ritorno degli emigrati ed al loro inserimento in nuove attività produttive;

g) delibera, entro sei mesi dall'insediamento, il regolamento per il funzionamento, da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale, alla quale annualmente presenta una relazione sull'attività svolta.

Qualora entro il termine stabilito nella precedente lett. g la Consulta non avrà emanato il regolamento, vi provvederà l'Assessore per il lavoro e la cooperazione, con proprio decreto, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 5

(soppresso dall'art. 1 della L.R. 26/75)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 6

In ogni capoluogo di provincia dell'Isola è istituito, con decreto dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, un centro sociale della emigrazione gestito da un comitato nominato dallo stesso Assessore e composto dal sindaco o da un suo delegato, presidente, da due consiglieri di maggioranza e da un consigliere di minoranza, eletti dal consiglio comunale, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti e da cinque rappresentanti delle associazioni od organizzazioni degli emigranti, purchè queste abbiano sede nella provincia.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 7

Nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, più direttamente interessati al flusso migratorio, potranno essere istituiti, con decreto dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, dei centri sociali della emigrazione.

La loro gestione sarà affidata ad un comitato composto dal sindaco, che lo presiede, da due consiglieri della maggioranza e da un consigliere della minoranza, eletti dal consiglio comunale, da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti, da due rappresentanti delle associazioni od organizzazioni degli emigranti, purchè rappresentate in loco, e da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 8

Nelle zone della Sicilia più direttamente interessate al flusso migratorio potranno essere istituiti dei centri sociali per l'emigrazione, da porre al servizio di comuni singoli o associati che raccolgano un collettivo di almeno 30 mila abitanti.

L'individuazione dei comuni da associare, l'istituzione del relativo centro sociale dell'emigrazione e la sua localizzazione competono all'Assessore per il lavoro e la cooperazione che vi provvede con proprio decreto, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

La sede del centro sociale dei comuni associati dovrà coincidere possibilmente con il comune con maggiore popolazione.

La gestione dei centri sociali è affidata a un comitato così composto:

a) da sei consiglieri comunali dei comuni associati eletti dall'assemblea congiunta dei consiglieri comunali interessati, debitamente convocata dal sindaco del comune sede della consociazione, con schede limitate a quattro nominativi, da tenersi entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione della consociazione;

b) da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti;

c) da cinque rappresentanti delle associazioni od organizzazioni degli emigranti purchè queste abbiano sede nella zona consociata;

d) da un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, designato dal direttore dell'ufficio territorialmente competente.

Il comitato di gestione provvede, nel corso della prima seduta, alla elezione del presidente.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 9

Compito dei centri sociali è quello di fornire a coloro che intendono emigrare, agli emigrati e alla loro famiglie, nonchè a coloro che rientrano, l'assistenza materiale, morale, sociale e culturale.

Tale assistenza dovrà consistere in particolare:

- nell'insegnamento di nozioni riguardanti la cultura e la lingua del paese nel quale gli emigranti intendono trasferirsi;

- nell'informazione e nell'orientamento alla qualificazione professionale relativa al settore produttivo nel quale l'emigrante intende occuparsi;

- nell'assistenza per il disbrigo delle pratiche per il godimento delle provvidenze previste dalla presente legge.

I centri sociali provvedono altresì all'assistenza in favore di lavoratori immigrati.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 10

(soppresso dall'art. 1 della L.R. 26/75)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 11

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 26/75)

L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere contributi alle associazioni od organizzazioni operanti in Sicilia in favore degli emigranti da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nonchè agli enti legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione, sia per il potenziamento delle strutture organizzative sia per l'attività assistenziale in favore dei lavoratori siciliani emigrati e delle loro famiglie.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 12

Al lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato all'Estero negli ultimi cinque anni, è concesso, su richiesta dell'interessato, un contributo straordinario di lire 350 mila più lire 50 mila per ogni familiare a carico.

Il lavoratore emigrato ed i componenti del nucleo familiare che hanno usufruito del predetto contributo non potranno avvantaggiarsene una seconda volta.

Dai termini di permanenza all'Estero indicati al primo comma del presente articolo si prescinde in caso di rientro per invalidità conseguente ad infortunio o malattia professionale indennizzabili.

L'erogazione del contributo è operata direttamente dal sindaco del comune di residenza degli emigrati, previo accertamento delle condizioni indicate nel presente articolo.

L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare ai sindaci le somme occorrenti sulla base delle domande, che in copia dovranno pervenire all'Assessorato, che al riguardo appronterà una apposita anagrafe.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 13

(modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 60/78)

I figli minori di emigrati all'Estero, i vecchi congiunti emigrati all'Estero e gli emigrati all'Estero stessi rientrati in Sicilia dopo una permanenza fuori dal territorio nazionale di almeno cinque anni, o prima di tale termine a seguito di grave infermità, hanno diritto al ricovero in istituti di beneficenza.

Il ricovero è disposto dalle amministrazioni comunali, su domanda degli interessati debitamente documentata.

L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base delle disposizioni di ricovero adottate ai sensi del comma precedente, che dovranno pervenire all'Assessorato del lavoro entro dieci giorni dalla loro adozione, provvede all'assunzione dei necessari impegni di spesa nonchè all'accreditamento ai sindaci dell'intero ammontare delle somme impegnate.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 14

L'Assessore per il lavoro e la cooperazione curerà, tramite le amministrazioni comunali o le consociazioni dei comuni, l'avvio e la permanenza in colonie marine o montane in Sicilia di figli di lavoratori emigrati allo Estero.

L'Assessorato per il lavoro e la cooperazione rimborserà le spese sostenute sulla base di preventivi debitamente autorizzati.

Saranno concesse anticipazioni pari al 50 per cento delle spese preventive.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 15

L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, borse di studio, per un importo di lire 200 mila ciascuna, da attribuire ai figli di quei lavoratori, che da una attestazione del sindaco del comune di residenza risultino emigrati all'Estero almeno da un anno, e agli orfani privi della assistenza ENAOLI, per la frequenza, anche convittuale, a corsi di formazione professionale, a scuole di istruzione di secondo grado e a corsi universitari.

Tali provvidenze vengono erogate a coloro che non godono di analoghi benefici.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 16

In favore dei lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia dopo un periodo di permanenza all'Estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni, è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi su finanziamenti destinati agli scopi indicati all'art. 18, contratti con gli istituti di credito operanti in Sicilia all'uopo autorizzati mediante convenzione da stipulare con l'Assessorato per il lavoro e la cooperazione.

Il concorso regionale di cui al primo comma è concesso per una volta soltanto ed anche in aggiunta ad altre agevolazioni disposte dalla vigente legislazione nazionale o regionale, per un periodo non superiore a dieci anni anche nei casi in cui il finanziamento abbia durata superiore ad anni dieci e sempre che la domanda venga presentata all'istituto di credito entro due anni dalla data del rientro in Sicilia.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 17

Ferme restando le percentuali di intervento creditizio stabilite per i vari settori produttivi dalla legislazione vigente all'epoca della concessione del finanziamento, il concorso regionale nel pagamento degli interessi si ragguaglia alla differenza fra il tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario ed il tasso di interesse annuo dell'1 per cento, e non può in ogni caso superare le misure indicate all'articolo 18 per i singoli settori.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 18

(modificato dall'art. 6 della L.R. 13/77)

Il concorso nel pagamento degli interessi previsto all'art. 16 è concesso per i finanziamenti destinati ai seguenti scopi:

a) acquisto, costruzione, rinnovo o trasformazione di immobile per uso di abitazione propria, previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione;

b) acquisto, costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locale adibito o da adibire ad attività artigianale, commerciale, turistica o all'esercizio di piccola azienda industriale, ovvero acquisto, rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle medesime attività;

c) acquisto di fondi rustici;

d) costruzione, armamento, ammodernamento di natanti da pesca ed acquisto di attrezzature da pesca. In caso di costruzione di natante si prescinde da ogni eventuale obbligo di demolizione di natante di pari tonnellaggio.

La misura del concorso nel pagamento degli interessi è così specificato:

1) per le iniziative indicate alla lett. a, nella misura massima del 5 per cento e su un massimo di lire 15 milioni, sempre che la somma mutuata non superi lire 20 milioni;

2) per le iniziative relative all'attività artigianale indicate alla lett. b, nella misura massima del 2 per cento e su un importo massimo di lire 20 milioni, anche se il finanziamento venga concesso per l'importo massimo previsto dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713;

3) per le iniziative indicate alla lett. b, nella misura massima del 2 per cento e su importo massimo di lire 30 milioni, sempre che la somma mutuata non superi lire 50 milioni;

4) per le iniziative relative all'esercizio di piccola azienda industriale indicate alla lett. b, nella misura massima del 2 per cento e su un importo massimo di lire 50 milioni, sempre che la somma mutuata non superi lire 100 milioni;

5) per le iniziative indicate alla lett. c, nella misura massima del 5 per cento e su un importo massimo di lire 20 milioni, qualunque sia l'importo della somma mutuata;

6) per le iniziative indicate alla lett. d, nella misura massima dell'1 per cento, su mutui di importo non superiore a lire 50 milioni e per lo stesso importo del mutuo, sempre che siano state concesse le agevolazioni contributive e creditizie previste dalla legislazione vigente.

Dei suddetti finanziamenti è cumulabile solo quello indicato alla lett. a.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 19

L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere un contributo annuo sulle spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno due terzi da lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia dopo un periodo di permanenza all'Estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni.

Detto contributo, concesso per tre anni in misura decrescente e non superiore all'80 per cento, al 65 per cento ed al 50 per cento delle spese effettuate nel triennio, è erogato mediante anticipazioni mensili pari all'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e per il restante 20 per cento dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.

Il contributo, che non può superare l'ammontare di lire 24 milioni, è concesso sentito il parere della Commissione regionale del lavoro e cooperazione, sulla base di programmi di attività corredati da preventivi di spesa.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 20

Le cooperative di cui all'articolo precedente possono anche fruire della concessione di contributi per lo acquisto di attrezzi di lavoro con le modalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 21

(soppresso dall'art. 1 della L.R. 26/75)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 22

(soppresso dall'art. 1 della L.R. 26/75)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 23

(soppresso dall'art. 1 della L.R. 26/75)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 24

(soppresso dall'art. 1 della L.R. 26/75)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 25

(sostituito dall'art. 3 della L.R. 26/75 e dall'art. 1 della L.R. 60/75)

Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, previo parere conforme della Consulta regionale dell'emigrazione.

Tale regolamento dovrà stabilire in particolare:

- le modalità per l'individuazione delle zone più direttamente interessate al flusso migratorio ai fini dell'istituzione dei centri sociali;

- le modalità per l'attività ed il funzionamento dei centri sociali;

- l'individuazione della documentazione di massima che dovrà comprovare ai fini della fruizione delle provvidenze la qualifica di emigrante;

- le modalità per l'avviamento e la permanenza in colonia dei figli degli emigrati all'Estero;

- le modalità per l'assegnazione delle borse di studio;

- le modalità per l'assegnazione delle provvidenze creditizie.

Nelle more dell'emanazione di detto regolamento e ai fini del rapido raggiungimento delle finalità di legge, l'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, ad adottare, con proprio decreto, un regolamento di prima attuazione che avrà efficacia per un anno a partire dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 26

Fino a quando non saranno emanate analoghe provvidenze in campo nazionale, l'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad erogare, tramite i comuni, un contributo straordinario di lire 30 mila, a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza, ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

Il contributo spetta agli elettori che compiranno il viaggio tra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni e l'ottavo giorno successivo.

Per ottenere il contributo è necessario esibire il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e la certificazione attestante la condizione di emigrato all'Estero per motivi di lavoro.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 27

(soppresso dall'art. 1 della L.R. 26/75)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 28

(sostituito dall'art. 4 della L.R. 26/75)

Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, è autorizzata a carico del bilancio della Regione e per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1977 la spesa di lire 1.605 milioni, così ripartita:

- per le finalità di cui all'art. 3, spese per missioni e rimborso viaggio ai componenti della Consulta, lire 15 milioni;

- per le finalità di cui all'art. 4, lire 40 milioni;

- per le finalità di cui agli articoli 6, 7 e 8, lire 300 milioni;

- per le finalità di cui all'art. 11, lire 150 milioni;

- per le finalità di cui all'art. 12, lire 550 milioni;

- per le finalità di cui all'art. 13, lire 100 milioni;

- per le finalità di cui all'art. 14, lire 100 milioni;

- per le finalità di cui all'art. 15, lire 200 milioni;

- per le finalità di cui all'art. 19, lire 50 milioni;

- per le finalità di cui all'art. 20, lire 100 milioni.

Sono autorizzati, inoltre, a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1975, i limiti ventennali di spesa di lire 300 milioni e di lire 350 milioni, rispettivamente per le finalità degli articoli 16 e 18 della presente legge.

Per le finalità di cui all'art. 26 è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 1.500 milioni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 28

(introdotto dall'art. 5 della L.R. 26/75)

L'Assessore per il lavoro e la cooperazione svolgerà almeno due volte all'anno una relazione alla Commissione legislativa lavoro dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'attuazione della presente legge e all'andamento generale della spesa.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 29

(integrato dall'art. 6 della L.R. 26/75)

All'onere di lire 2.255 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1975, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi al 1975 si provvede con parte del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

Le spese previste dall'art. 28 sono iscritte in apposita rubrica del bilancio della Regione - Assessorato del lavoro e della cooperazione, sotto la denominazione "Interventi in favore dei lavoratori emigranti", sia nel titolo relativo alle spese correnti che in quello relativo alle spese in conto capitale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 30

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1975.

BONFIGLIO