
LEGGE 28 maggio 1981, n. 296
G.U.R.I. 16 giugno 1981, n. 163
Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
(TESTO COORDINATO (al D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136 e con annotazioni alla data 21 giugno 2024)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136)
[La presente legge, in attesa dell'entrata in vigore della disciplina relativa alla zooprofilassi di cui all'art. 62, L. 23 dicembre 1978, n. 833, dà attuazione alle direttive del Consiglio della CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, concernenti piani triennali per la eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovine predisposti dalle regioni e per la Sicilia dalle commissioni provinciali previste dall'art. 3, L. 23 gennaio 1968, n. 33, nonché dalle province autonome di Trento e Bolzano ammessi al finanziamento comunitario ai sensi della decisione della CEE del 21 dicembre 1979.]
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136)
[I piani triennali di cui all'articolo precedente devono tendere ad accelerare e intensificare l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi dei bovini e devono essere realizzati ai sensi delle norme previste dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124, nonché delle norme della presente legge e delle direttive comunitarie in materia, in modo da far considerare gli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche.
A tali fini le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a fornire al Ministero della sanità le notizie che saranno loro richieste concernenti l'attuazione dei piani di cui all'articolo 1 e al precedente comma.]
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136)
[Il Ministero della sanità presenta ai competenti organi della CEE le domande di rimborso riferite alle macellazioni effettuate nell'ambito dei piani di cui all'art. 2 durante l'anno civile, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché i veterinari provinciali della Sicilia devono trasmettere al Ministero della sanità la documentazione relativa a dette macellazioni almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma.
Le somme relative ai rimborsi di cui al primo comma, effettuati dalla Comunità economica europea, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.]
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136)
[Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le disposizioni necessarie per agevolare i controlli previsti da parte della commissione della Comunità economica europea e per garantire in particolare che gli esperti comunitari ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni ed i documenti necessari per valutare l'esecuzione dei piani.]
In applicazione della L. 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della commissione di cui all'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33, sono apportate ai decreti, con i quali sono fissate le norme tecniche per la realizzazione dei piani nazionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovine, le modifiche necessarie per adeguare le norme stesse a quelle stabilite dalla direttiva n. 78/52/CEE 13 dicembre 1977 e da successive direttive comunitarie in materia di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi. (1)
Per l'applicazione delle maggiorazioni dell'indennità di abbattimento di cui all'articolo annotato, vedi il D.M. Lavoro, Salute e politiche sociali 4 dicembre 2008.
(modificato dall'art. 48 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 e sostituito dall'art. 32, comma 2, del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136)
Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.
Per le determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, vedi i seguenti:
- D.M. Salute 21 giugno 2024;
- D.M. Salute 21 ottobre 2022, per l'anno 2022;
- D.M. Salute 23 agosto 2021, per l'anno 2021;
- D.M. Salute 18 gennaio 2021, per l'anno 2020;
- D.M. Salute 11 febbraio 2020, per l'anno 2019;
- D.M. Salute 25 ottobre 2018, per l'anno 2018;
- D.M. Salute 29 novembre 2017, per l'anno 2017;
- D.M. Salute 19 settembre 2016, per l'anno 2016;
- D.M. Salute 11 agosto 2015, per l'anno 2015;
- D.M. Salute 16 ottobre 2014, per l'anno 2014;
- D.M. Salute 28 ottobre 2013, per l'anno 2013;
- D.M. Salute 9 luglio 2012, per l'anno 2012;
- D.M. Salute 3 novembre 2011, per l'anno 2011;
- D.M. Salute 12 gennaio 2011, per l'anno 2010;
- D.M. Lavoro, salute e politiche sociali 18 settembre 2009, per l'anno 2009;
- D.M. Lavoro, salute e politiche sociali 4 dicembre 2008, per l'anno 2008;
- D.M. Salute 27 dicembre 2007, per l'anno 2007;
- D.M. Salute 10 ottobre 2006, per l'anno 2006.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1980 e successivi si farà fronte mediante le autorizzazioni di spesa recate dalla legge 31 marzo 1976, n. 124.
All'onere derivante per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento della voce "Norme per l'attuazione delle direttive CEE".
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farla osservare come legge dello Stato.