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N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1981, n. 69

G.U.R.S. 24 aprile 1981, n. 20

Norme sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali. (1) (2)

TESTO COORDINATO (alla L.R. 8/2000 e con annotazioni alla data 1 settembre 1993)

(1)

Si rimanda all'art. 1 della L.R. 30/93 che così recita: "Nel territorio della Regione Siciliana si applicano le norme di cui al D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, salvo quanto previsto dalla L.R. 1 settembre 1993, n. 25 e nel rispetto dei principi ordinatori della legge 23 dicembre 1978, n. 833."

Vedi anche gli artt. 65 e segg. della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

(2)

Vedi Decr. Pres. 28/07/82, n. 84: "Attribuzioni di funzioni alle unità sanitarie locali".

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REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Capo I

Disposizioni generali

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 1

La contabilità e l'utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali istituite con la legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, sono disciplinate, in conformità ai principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni degli articoli seguenti.

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Capo II

Gestione finanziaria

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Sezione I

Bilancio annuale e pluriennale di previsione

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 2

La gestione finanziaria dell'unità sanitaria locale si svolge in base al bilancio annuale di previsione che è redatto, secondo analitiche previsioni, in termini di competenza ed in termini di cassa.

L'esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.

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Art. 3

Le unità sanitarie locali hanno l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale di previsione, elaborato in termini di competenza, che copre un periodo di tre anni in connessione al piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale, che è alligato al bilancio annuale ed è aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale medesimo, indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio di previsione annuale di competenza.

La classificazione funzionale della spesa deve consentire un'analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti.

Il bilancio pluriennale è elaborato con stretto riferimento al piano sanitario regionale e costituisce il quadro delle risorse che ciascuna unità sanitaria locale prevede di acquisire e di impiegare nel periodo di riferimento.

In particolare, il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese previste dalle unità sanitarie locali che dovranno gravare negli esercizi finanziari considerati nel bilancio medesimo.

Il bilancio pluriennale, che non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese ivi contemplate, è approvato con lo stesso provvedimento di approvazione del bilancio annuale ed è sottoposto alle stesse procedure di formazione e presentazione previste per il bilancio annuale.

La classificazione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale segue gli stessi criteri della classificazione delle entrate e delle spese del bilancio annuale. La classificazione è limitata alle categorie, ad eccezione delle spese in conto capitale la cui classificazione si estende ai capitoli.

Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste per ciascun anno deve essere pari al totale delle entrate previste per lo stesso anno.

Le entrate devono atresì pareggiare le spese per ciascun anno con riguardo ad ogni titolo.

Il bilancio pluriennale è composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e da un quadro generale riassuntivo.

Le entrate e le spese correnti sono iscritte in relazione alla classificazione del bilancio annuale.

Le spese in conto capitale sono iscritte per programmi secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

Nel bilancio pluriennale la previsione di entrata relativa alla quota del Fondo sanitario regionale da destinare al finanziamento delle spese correnti delle unità sanitarie locali è determinata in base a parametri numerici appositamente stabiliti dal piano sanitario regionale.

La previsione di entrata relativa alla quota del Fondo sanitario regionale da destinare al finanziamento delle spese in conto capitale è effettuata in relazione ai criteri di riparto contenuti nel piano sanitario regionale.

Sono previste, altresì, le eventuali altre entrate derivanti da assegnazioni di fondi in relazione alla normativa vigente nella misura da essa desumibile o indicata nelle proposte o nei programmi di riparto.

Nel bilancio pluriennale l'ammontare delle previsioni di spesa deve essere quantificato sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale, tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le competenze del personale, dei contratti nazionali di lavoro.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 4

Il bilancio annuale di previsione, che deve essere predisposto in conformità alle indicazioni e prescrizioni del piano sanitario regionale ed in coerenza con il bilancio pluriennale di cui al precedente art. 3, indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno di riferimento del bilancio;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'anno di riferimento del bilancio, senza distinzioni fra operazioni in conto competenza e quelle in conto residui.

Le previsioni di spesa di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.

Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2 del primo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

Tra le entrate di cui al n. 3 del primo comma è iscritto, altresì, l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio annuale di previsione è accompagnato, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, da una relazione contenente:

a) informazioni e dati sulla qualità e sulla quantità dei servizi erogati con riferimento anche al rapporto costo-benefici;

b) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

c) specifiche e dettagliate dimostrazioni in ordine alla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano sanitario regionale.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 5

Il progetto di bilancio annuale di previsione, predisposto dal comitato di gestione previa consultazione dei comuni interessati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è trasmesso all'Assessorato regionale della sanità entro e non oltre il 1° settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il progetto è sottoposto dall'Assessore regionale per la sanità, entro il 1° ottobre successivo, all'esame della Giunta regionale, la quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, entro i trenta giorni successivi esprime il proprio parere sulla sua rispondenza al piano sanitario regionale, dandone notizia alla commissione provinciale di controllo competente per territorio.

Il progetto di bilancio annuale di previsione, munito del parere della Giunta regionale e delle risultanze della consultazione dei comuni interessati, è presentato dal comitato di gestione all'assemblea generale entro il 20 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

L'assemblea generale delibera il bilancio entro il 15 dicembre successivo.

Il bilancio di previsione deliberato dall'assemblea viene inviato alla competente commissione provinciale di controllo, corredato degli allegati, del parere della Giunta regionale e delle risultanze della consultazione dei comuni interessati.

Gli atti eventualmente adottati dall'assemblea generale in contrasto con l'avviso succitato espresso dalla Giunta regionale sono nulli.

Il presidente ed i componenti l'assemblea generale sono personalmente e solidalmente responsabili per gli effetti eventualmente prodotti.

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Art. 6

Il bilancio pluriennale ed il bilancio di previsione annuale delle unità sanitarie locali devono essere predisposti in modo da garantirne il collegamento con il bilancio pluriennale e con il bilancio di previsione annuale della Regione e con il piano sanitario regionale, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi fissati dallo stesso piano.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 7

Il bilancio annuale è composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate;

b) dallo stato di previsione delle spese;

c) dal quadro riassuntivo.

Gli stanziamenti di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle norme vigenti, al piano sanitario regionale ed ai programmi conseguenti, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio ad impegni di spesa a carico del medesimo.

Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al secondo comma, entro i limiti della spesa totale iscritta nel bilancio pluriennale e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci sia degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

In ogni caso, devono essere stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

Gli stanziamenti di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che l'unità sanitaria locale prevede di dovere effettuare nell'eserizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni che si prevedono di assumere nel corso dell'esercizio stesso, tenendo conto delle complessive disponibilità di cassa dell'unità sanitaria locale.

Il totale delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di competenza non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dello stesso esercizio.

In ciascun bilancio annuale il totale delle spese che si prevede di pagare non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di riscuotere, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente; sono vietate le gestioni al di fuori del bilancio dell'unità sanitaria locale.

Le entrate devono essere iscritte in bilancio nel loro importo lordo senza riduzione alcuna per le spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Le spese devono essere iscritte in bilancio per l'intero importo senza apportare alcuna riduzione per eventuali entrate loro connesse.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 8

Le entrate e le spese del bilancio delle unità sanitarie locali sono ripartite in titoli, categorie e capitoli in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Qualora si svolgano le attività previste dall'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (presidi e servizi multizonali), le entrate e le spese relative vengono iscritte in distinte parti del bilancio con gli stessi criteri indicati nel comma precedente.

Al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi posti in relazione ai costi sostenuti e gli usi alternativi delle risorse disponibili, le spese devono essere riclassificate per programmi di intervento.

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di concerto con l'Assessorato regionale della sanità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone lo schema di bilancio che dovrà essere adottato dalle unità sanitarie locali.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 9

Salvo quanto previsto all'art. 8 per la gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali, le unità sanitarie locali possono istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni, che presentino caratteristiche peculiari previste nel piano sanitario regionale, con gli stessi criteri indicati nel primo comma dell'art. 8.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 10

Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza ed in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte alle spese impreviste nonchè alle maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può superare il due per cento del totale delle spese correnti previste.

Le variazioni per l'utilizzo del fondo di riserva sono disposte con deliberazione del comitato di gestione.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 11

Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendessero necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa previsti nel bilancio stesso.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del comitato di gestione.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 12

Le spese alle quali le unità sanitarie locali non possono provvedere con gli stanziamenti del bilancio o mediante prelievo dal fondo di riserva devono essere preventivamente autorizzate dall'Assessore regionale per la sanità, che provvede alla contestuale assegnazione del finanziamento con il fondo di riserva regionale previsto dall'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 13

Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'assemblea, su proposta del comitato di gestione ed in relazione alle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio precedente, delibera l'assestamento del bilancio, mediante il quale, oltre alle variazioni che si ritengono opportune anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti di competenza, provvede:

a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) all'aggiornamento del saldo finanziario dell'esercizio precedente;

c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

L'approvazione dell'assestamento del bilancio è subordinata alla presentazione delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio precedente dell'assemblea generale da parte del comitato di gestione.

Qualora, in sede di assestamento, sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'assemblea ne delibera l'utilizzo per interventi di investimento previsti nel piano sanitario regionale.

Nel caso in cui sia riscontrato un saldo negativo, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, previa acquisizione degli atti adottati dagli organi deliberanti dei comuni di appartenenza dell'unità sanitaria locale per il ripiano del disavanzo di gestione - che comunque devono garantire l'equilibrio del bilancio - provvede all'iscrizione in bilancio delle poste contabili inerenti alla copertura del saldo finanziario negativo.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 14

Entro il 30 novembre di ciascun anno l'assemblea, su proposta del comitato di gestione, approva le necessarie variazioni del bilancio di competenza e di cassa.

Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere disposte solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Nessuna variazione di bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno in cui il bilancio stesso si riferisce.

Agli storni di fondi fra i capitoli della stessa categoria provvede il comitato di gestione.

Sono vietati gli storni tra i residui e quelli tra i residui e gli stanziamenti della competenza nonchè gli storni tra gli stanziamenti di spesa iscritti in titoli diversi.

Le somme che si intendono prelevare da un capitolo devono essere disponibili nello stesso in rapporto al fabbisogno dell'esercizio.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 15

L'esercizio provvisorio del bilancio è deliberato con provvedimento dell'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, per un periodo non superiore a quattro mesi.

Tale provvedimento autorizza, senza limiti di somme, l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio già approvato dall'assemblea ma non ancora esecutivo.

L'assemblea generale può, peraltro, stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino a che il bilancio non sia stato reso esecutivo.

Nel caso che il bilancio non sia stato ancora presentato all'assemblea, ovvero da questa non sia stato approntato, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente ad un dodicesimo sullo stanziamento di ogni capitolo per ogni mese di esercizio provvisorio e per un massimo di quattro mesi.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 16

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/o di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stato deliberato dall'assemblea generale, ma non sia stato ancora esaminato dalla competente commissione provinciale di controllo, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del provvedimento, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/o di autorizzazione dell'esercizio provvisorio sia stato rinviato dalla commissione provinciale di controllo, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio, fatti salvi i principi di cui ai commi 7 e 8 del precedente art. 7.

Per le rimanenti parti e capitoli, è autorizzata la gestione provvisoria nei limiti di un dodicesimo per ogni mese di rinvio con riferimento all'ultimo bilancio approvato.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Sezione II

Entrate

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 17

Il servizio economico-finanziario dell'unità sanitaria locale cura l'accertamento e la riscossione delle entrate.

L'entrata è accertata allorquando il servizio economico-finanziario, appurata la ragione del credito e la persona debitrice, iscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

L'entrata accertata viene iscritta come competenza dell'esercizio finanziario quando l'ammontare del credito viene a scadenza entro l'anno.

Tutti gi atti o elementi dai quali derivano o possono derivare entrate devono essere portati a conoscenza del servizio economico-finanziario.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 18

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento della relativa somma all'unità sanitaria locale.

La riscossione delle entrate è di regola preceduta o accompagnata dalla reversale che è emessa in duplice esemplare e contiene i seguenti elementi:

- numero d'ordine progressivo per esercizio;

- esercizio finanziario e capitolo cui va iscritta l'entrata, distinguendo le entrate relative alla competenza da quelle relative ai residui;

- indicazione del debitore;

- le somme da riscuotere;

- l'oggetto e la causale dell'entrata, con l'eventuale riferimento agli atti da cui proviene;

- la data di emissione;

- la sottoscrizione del responsabile del competente servizio economico-finanziario e del presidente del comitato di gestione o di un suo delegato da scegliere nell'ambito del comitato stesso.

Le reversali emesse in conto competenza, non riscosse entro il 31 dicembre, vengono restituite dal tesoriere per l'eventuale riemissione in conto residui.

Le entrate sono riscosse dal tesoriere, il quale deve darne periodicamente comunicazione al servizio economico-finanziario.

In ogni caso il tesoriere non può ricusare la riscossione di entrate anche in mancanza di reversale.

Tali entrate vanno immediatamente accreditate in conto, in attesa dell'emissione della relativa reversale.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 19

Il comitato di gestione può stabilire, con apposita deliberazione, che la riscossione di particolari diritti e proventi possa essere effettuata direttamente dai cassieri interni di cui all'art. 36 della presente legge.

Per ogni riscossione deve essere rilasciata apposita quietanza da staccarsi da bollettari a madre e figlia.

I bollettari sono forniti, previa numerazione e vidimazione, dal servizio economico-finanziario con apposito verbale di consegna.

Le somme riscosse sono versate in tesoreria ogni settimana, ed in ogni caso non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data della riscossione.

Mensilmente il cassiere interno è tenuto a rendere documentato conto al responsabile del servizio economico-finanziario delle riscossioni e dei relativi versamenti.

Il cassiere interno in nessun caso può utilizzare le somme riscosse per detti diritti e proventi per il pagamento di spese.

Per le operazioni previste dal presente articolo i cassieri interni assumono la denominazione di riscuotitori speciali.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 20

Le entrate accertate e non riscosse entro il 31 dicembre costituiscono i residui attivi.

Il responsabile del servizio economico-finanziario predispone, sulla scorta delle risultanze delle proprie scritture, l'elenco delle somme da conservare a residui attivi con l'indicazione dello stato di esigibilità delle singole partite.

Qualora dagli elementi in proprio possesso, comunque ricavati o desunti, il competente servizio dell'unità sanitaria locale accerti, ai fini anche della determinazione delle reali risultanze di amministrazione, l'esistenza di partite di dubbia esigibilità, inesigibili o insussistenti, il responsabile del competente servizio formula, con adeguate ed idonee motivazioni, concrete proposte al comitato di gestione in ordine all'eventuale eliminazione delle partite dalla contabilità.

Lo stesso responsabile, al contempo, formula le azioni da promuovere per evitare eventuali prescrizioni dei crediti e per assicurare la regolare riscossione delle entrate, avvalendosi, se necessario, delle disposizioni di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

In sede di determinazione delle risultanze del conto consuntivo, il comitato di gestione delibera sulle proposte di cui al terzo comma.

In ogni caso, in sede di conto consuntivo deve essere data dimostrazione motivata dell'eventuale eliminazione dei residui attivi.

I crediti relativi ai residui eliminati dal conto per dubbia esigibilità sono tenuti in evidenza in apposito registro, fatta eccezione per quelli di cui sia stata già accertata l'assoluta inesigibilità.

Per gli altri crediti, l'annullamento da parte del comitato di gestione è disposto:

a) per quelli di importo superiore a lire un milione, dopo che sia stata esperita inutilmente l'azione giudiziaria;

b) per quelli di importo da lire centomila a lire un milione, su conforme parere dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale;

c) per quelli di importo fino a lire centomila, qualora l'ulteriore azione amministrativa sia risultata infruttuosa.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Sezione III

Spese

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 21

Sono spese delle unità sanitarie locali quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio, a norma di legge, regolamento e di altri atti amministrativi costituenti titolo valido d'impegno.

Tutte le spese delle unità sanitarie locali passano attraverso le seguenti fasi:

a) impegno;

b) liquidazione;

c) ordinazione;

d) pagamento.

Dette fasi possono essere simultanee.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 22

Tutti i provvedimenti che comportano spese devono indicare l'ammontare ed i mezzi per farvi fronte.

Gli organi dell'unità sanitaria locale assumono gli impegni, secondo le rispettive competenze, nei limiti degli stanziamenti del bilancio in corso.

Per specifiche ragioni d'urgenza, adeguatamente motivate, e per garantire il funzionamento dell'unità sanitaria locale, il presidente del comitato di gestione può adottare provvedimenti che impegnino il bilancio, salvo ratifica del comitato di gestione nella prima riunione successiva alla quale devono essere sottoposti.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, a congratto, a sentenza o ad altro titolo, semprecchè la relativa delibera venga assunta entro il termine dell'esercizio.

Di regola gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.

Per le spese relative ad affitti e ad altri oneri di carattere continuativo o ricorrente l'impegno può estendersi a più esercizi e sempre che ciò sia necessario per assicurare la continuità dei servizi.

In tal caso, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Per le spese in conto capitale relative ad opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, l'unità sanitaria locale può deliberare la stipulazione di contratti o l'assunzione di obbligazioni nei limiti della somma necessaria per l'esecuzione dell'intera opera o dell'intero intervento.

In tal caso formano impegni sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa di bilancio e la somma impegnata costituisce economia.

Possono, tuttavia, essere mantenute, quantunque non impegnate e per il solo esercizio successivo, le spese in conto capitale qualora ne ricorra la necessità.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 23

Tutte le proposte di atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale devono essere trasmesse, unitamente alla relativa documentazione, al servizio economico-finanziario, il quale, accertate la legittimità della spesa, l'esatta imputazione del bilancio nonchè la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la registrazione provvisoria dell'impegno.

Tutti gli atti adottati che comportano oneri a carico del bilancio devono essere trasmessi al servizio economico-finanziario per la registrazine definitiva del relativo impegno di spesa.

Gli atti d'impegno devono contenere l'indicazione della situazione contabile del capitolo a cui la spesa viene imputata.

Gli estremi dell'impegno devono risultare anche sugli atti da trasmettere all'organo di controllo.

Gli atti che non siano ritenuti regolari sono restituiti, con debita motivazione, dal servizio economico-finanziario all'organo che ha assunto l'impegno.

Il comitato di gestione può deliberare, sotto la propria responsabilità, che gli atti di cui al comma precedente abbiano egualmente corso e ne sia registrato l'impegno.

Il servizio economico-finanziario non deve registrare l'impegno nel caso in cui la spesa ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o si intenda dare alla spesa una imputazione irregolare.

Per le spese continuative o ricorrenti da pagare a scadenza prestabilita l'impegno è assunto nei registri contabili per l'intero anno.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 24

La liquidazione delle spese consiste nell'individuare il creditore e nel determinare l'ammontare esatto del debito scaduto.

Alla liquidazione delle spese già impegnate con deliberazione esecutiva provvede il comitato di gestione con apposita deliberazione non soggetta a controllo, previo accertamento della regolarità della fornitura dei beni, dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere, dei servizi e delle altre prestazioni, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori nonchè la presa in carico per i beni inventariabili.

Per specifiche ragioni d'urgenza adeguatamente motivate, il presidente del comitato di gestione può adottare provvedimenti di liquidazione, salvo ratifica del comitato di gestione stesso nella prima riunione successiva.

Le spese fisse sono liquidate dal presidente del comitato di gestione o suo delegato con lo stesso atto di ordinazione delle spese.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 25

Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria.

I mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo, devono essere firmati dal presidente o dal componente del comitato di gestione delegato dal presidente nonchè dal responsabile del servizio economico-finanziario.

Prima di emettere i mandati di pagamento, il servizio economico-finanziario:

a) verifica che sia intervenuta la liquidazione;

b) riscontra che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa iscritto in bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente imputata al conto delle competenze o al conto dei residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Il mandato deve contenere:

- cognome e nome del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza;

- la somma da pagare, scritta in lettere ed in cifre;

- causale di pagamento;

- indicazione dell'esercizio finanziario con la distinzione fra conto residui e conto competenze;

- numero e denominazione del capitolo di bilancio cui va imputata la spesa;

- estremi della deliberazione - con l'indicazione dell'esecutività della medesima - o di altro titolo valido in forza del quale il mandato è emesso;

- numero d'ordine progressivo e data di emissione;

- luogo dove il pagamento deve essere eseguito;

- firme di cui al secondo comma del presente articolo.

Per le spese da pagare in base a note di spesa fissa o di atti similari, in luogo degli estremi della deliberazione è fatta annotazione di "spesa fissa" con richiamo alla nota relativa.

Di ogni mandato emesso deve essere fatta copia, cui va allegato il provvedimento di liquidazione con la documentazione giustificativa.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 26

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale deve pagare i mandati agli intestatari o a loro legali rappresentanti ed è responsabile della regolarità dei pagamenti eseguiti.

I mandati possono essere estinti dal tesoriere dell'unità sanitaria locale nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa mediante:

a) rilascio di quietanza diretta del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, sul titolo o separata;

b) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato ai beneficiari con spese a carico degli stessi;

c) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire allo stesso a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico con tassa e spese a carico del richiedente;

d) assegno postale localizzato.

L'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle precedenti lettere b, c e d sono disposte dal responsabile del servizio economico-finanziario su richiesta del creditore.

Le dichiarazioni di accredito o di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni sottoscritte dal tesoriere.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 27

I mandati di pagamento non estinti entro il 31 dicembre sono dal tesoriere restituiti all'unità sanitaria locale per il trasferimento dal conto della competenza a quello dei residui.

I mandati di pagamento non pagati neppure nell'esercizio successivo a quello di emissione sono annullati. Possono tuttavia essere riprodotti, su richiesta del creditore salvi gli effetti dell'eventuale prescrizione.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 28

Le spese impegnate e non pagate entro il 31 dicembre costituiscono i residui passivi.

Il servizio economico-finanziario indica, per la successiva determinazione del comitato di gestione, le somme da mantenere a residui passivi nel rendiconto generale, dando, con riferimento alle proprie scritture ed a qualsiasi altro elemento, la debita dimostrazione del nome dei creditori, dell'oggetto della spesa e della somma dovuta.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 29

In pendenza dell'approvazione del rendiconto generale e della formale determinazione del comitato di gestione in ordine al mantenimento delle somme a residui, possono essere emessi, dopo il 1° gennaio, ordinativi di pagamento sugli impegni rimasti insoddisfatti nel precedente esercizio, purchè le somme da pagare rientrino negli importi che il servizio economico-finanziario deve indicare al comitato di gestione ai sensi del precedente art. 28 e purchè gli ordinativi stessi siano registrati nell'esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui e con indicazione del capitolo di provenienza dell'esercizio scaduto.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 30

I residui passivi delle spese correnti non pagati entro l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi.

I residui passivi delle spese in conto capitale non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 31

Per il pagamento dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, si provvede integrando gli stanziamenti dei capitoli di provenienza, mediante il prelievo dal fondo di riserva di cui all'art. 10. Qualora i capitoli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi, si istituiscono appositi nuovi capitoli, sempre attingendo al fondo di riserva.

Per i residui già perenti relativi a spese in conto capitale, viene istituito in bilancio apposito fondo, con stanziamenti tanto in termini di competenza che di cassa, per la riassegnazione ai capitoli di pertinenza, ovvero ai capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi.

Ai prelievi dei fondi di cui ai commi precedenti per le relative riassegnazioni provvede il comitato di gestione.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 32

Qualora si renda necessario dare corso sollecitamente all'esecuzione di spese di natura operativa, o garantire una maggiore autonomia o capacità operativa ai presidi dell'unità sanitaria locale, l'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, può autorizzare la costituzione di fondi a favore di funzionari dell'unità sanitaria locale mediante l'accensione di appositi conti correnti bancari, presso l'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria e, ove non possibile, presso altro istituto di credito.

La costituzione dei fondi di cui al comma precedente deve essere disposta in modo che risultino chiaramente l'esclusiva appartenenza dei fondi medesimi all'unità sanitaria locale e la loro specificazione per tipo di spesa.

La deliberazione di autorizzazione deve contenere, oltre agli elementi di cui al comma precedente, le modalità di esecuzione dei singoli tipi di spesa.

Le disposizioni di pagamento a valere sui fondi assegnati si effettuano mediante l'emissione di assegni bancari ovvero di altri titoli idonei, firmati dal funzionario delegato.

I funzionari delegati devono tenere appositi registri nei quali, a fronte delle assegnazioni di fondi, vengono annotate le operazioni di utilizzo.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme assegnate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 33

Il funzionario delegato dovrà rendere al comitato di gestione il conto delle somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese - trimestralmente, con scadenza rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto deve essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito ovvero quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato cessi dall'incarico.

Il rendiconto dovrà essere presentato entro dieci giorni dalla scadenza del trimestre o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.

Il servizio economico-finanziario esegue i necessari riscontri e trasmette il rendiconto al comitato di gestione, il quale lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora, in sede di riscontro, il servizio accerti irregolarità nei conti, ovvero carenze nella documentazione giustificativa della spesa, restituisce il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, l'ufficio rimette gli atti al comitato di gestione per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

Alla fine dell'esercizio e comunque nel caso di rendiconti finali, le eventuali somme residue sui fondi assegnati devono essere riversate nella tesoreria dell'unità sanitaria locale, unitamente agli interessi maturati.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Sezione IV

Tesoreria

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 34

L'unità sanitaria locale provvede all'attività di tesoreria, consistente nell'effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento nonchè nella custodia e conservazione dei propri fondi, a mezzo del servizio di tesoreria.

La gestione del servizio di tesoreria è affidata con provvedimento del comitato di gestione, sulla base di un capitolato-tipo predisposto dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in conformità di criteri che saranno stabiliti in attuazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 8 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante licitazione o trattativa privata ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad un istituto bancario avente personalità giuridica pubblica operante nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative ed aventi sedi in Sicilia.

A parità di condizioni, il servizio di tesoreria è affidato all'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per il comune ove ha sede l'unità sanitaria locale; sempre a parità di condizioni, qualora in un medesimo comune siano costituite più di una unità sanitaria locale, il servizio di tesoreria di una di esse è affidato al tesoriere del comune, mentre quello delle altre unità sanitarie locali aventi sede nello stesso comune è affidato ad altri istituti di credito di diritto pubblico o istituti bancari aventi personalità giuridica pubblica.

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge. E' inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dall'assunzione del servizio.

La vigilanza ed il riscontro esercitati dall'unità sanitaria locale sulla gestione del servizio di tesoreria, nonchè le verifiche espletate ai sensi del successivo art. 44, non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.

Il tesoriere deve rendere il conto della gestione di cassa relativa all'esercizio chiuso entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto o comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.

Il responsabile del servizio economico-finanziario dell'unità sanitaria locale appone il visto di regolarità sul suddetto conto previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell'unità sanitaria locale e i dati evidenziati in tale conto.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 35

Allorquando ricorrono particolari esigenze di funzionamento, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, su proposta del comitato di gestione, può autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno, sia per la sede centrale dell'unità sanitaria locale, sia per gli uffici presenti nel territorio.

L'incarico di cassiere è conferito dal comitato di gestione, su proposta del coordinatore amministrativo, ad un impiegato di ruolo dell'unità sanitaria locale per una durata determinata non superiore a tre anni.

L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario per gli uffici presenti nel territorio.

Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del servizio economato e provveditorato, è soggetto al controllo del competente servizio economico-finanziario, che deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica non preannunciata alla cassa ed alle scritture del cassiere; analoga verifica è da effettuare nel caso di cambiamento del cassiere.

Le verifiche devono constare da apposito verbale.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 36

(modificato dall'art. 33, comma 3, della L.R. 8/2000)

Il cassiere può essere dotato dall'inizio di ciascun anno finanziario, con delibera del comitato di gestione, di un fondo stabilito nel regolamento di economato disposto dallo stesso comitato ed approvato dall'assemblea generale, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

Con il fondo si può provvedere al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per riparazione e manutenzione di beni mobili, immobili, apparecchiature e attrezzature, delle spese di trasporto, postali, di letture, di giornali, nonchè per pubblicazioni periodiche e mensili, di spese di natura operativa ciascuna di importo non superiore a 500 euro oltre IVA.

Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennità di missione, ove non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria.

I cassieri interni provvedono ai pagamenti su ordini scritti dei responsabili degli uffici di provveditorato e di economato.

Alla fine dell'esercizio il cassiere restituisce mediante versamento all'istituto incaricato del servizio di tesoreria il fondo di cui al primo comma.

Il cassiere non può ottenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nel presente articolo e nell'art. 19.

Può ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'Amministrazione, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro.

I cassieri tengono le scritture relative alle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo in modo da consentire un agevole riscontro da parte del competente servizio economico-finanziario e da poter predisporre il rendiconto bimestrale, da trasmettere entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza del bimestre, al predetto servizio per il successivo discarico.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 37

E' vietata alle unità sanitarie locali qualsiasi forma di indebitamento, salvo anticipazioni di tesoreria che per ogni mese non possono superare un dodicesimo dello scoperto massimo consentito, pari al 25 per cento dell'assegnazione regionale annua sul Fondo sanitario regionale per le spese correnti.

La richiesta di anticipazione di tesoreria deve formare oggetto di deliberazione del comitato di gestione.

Le anticipazioni devono essere estinte entro la fine dell'esercizio.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Sezione V

Collegio dei revisori

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 38

(modificato dall'art. 2 della L.R. 45/83, sostituito dall'art. 6 della L.R. 52/85 e dall'art. 14 della L.R. 20/86)

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'unità sanitaria locale è costituito, con decreto del Presidente della Regione, il collegio dei revisori dell'unità sanitaria locale.

Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è così composto:

- un funzionario del ruolo tecnico del bilancio, designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, presidente;

- un funzionario del ruolo amministrativo regionale, designato dall'Assessore regionale per la sanità;

- un funzionario del Ministero del tesoro, designato dal Ministro.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Sezione VI

Rendiconto generale

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 39

I risultati della gestione finanziaria sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto economico e la situazione patrimoniale.

Al rendiconto deve essere allegata la relazione di cui all'art. 33 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o progetto in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale.

In un apposito conto allegato devono essere evidenziate le spese relative alla gestione dei servizi e presidi multizonali.

Al rendiconto generale deve essere, altresì, allegato, in conformità del modello predisposto dall'Assessorato regionale del bilancio e finanze di concerto con l'Assessorato regionale della sanità, un prospetto per la riclassificazione delle spese per programmi.

Entro il 15 aprile il presidente del comitato di gestione trasmette all'Assessorato regionale della sanità il progetto di rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente, predisposto dallo stesso comitato, previa consultazione dei comuni interessati ai sensi del'art. 24 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.

Il progetto è sottoposto dall'Assessore regionale per la sanità, entro il 15 maggio successivo, all'esame della Giunta regionale, la quale, entro i trenta giorni successivi, esprime il parere previsto dall'art. 31 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, dandone notizia alla commissione provinciale di controllo competente per territorio.

Il predetto rendiconto generale munito del parere della Giunta regionale e delle risultanze della consultazione dei comuni interessati è presentato dal presidente del comitato di gestione all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale entro il successivo 30 giugno.

L'assemblea generale approva il rendiconto generale entro il successivo 31 luglio e lo trasmette, corredato degli allegati, del parere della Giunta regionale e delle risultanze della consultazione dei comuni interessati, alla competente commissione provinciale di controllo.

Gli atti eventualmente adottati dall'assemblea in contrasto con l'avviso espresso dalla Giunta regionale sono nulli.

Il presidente ed i componenti dell'assemblea generale sono personalmente e solidamente responsabili per gli effetti eventualmente prodotti.

Le unità sanitarie locali che gestiscono servizi e presidi multizonali devono trasmettere copia del conto di cui al quarto comma del presente articolo alle altre unità sanitarie locali interessate a tali servizi.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 40

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

8) le eccedenze di entrate e le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

9) le eccedenze di entrate e le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

10) l'ammontare dei riaccertamenti in più e in meno dei residui attivi;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti rideterminati in base ai riaccertamenti da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il fondo si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze d'impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie e le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei riaccertamenti in meno dei residui passivi;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, al netto dei riaccertamenti da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 41

Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario, con particolare riferimento al rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti per il soddisfacimento del disposto della lett. c dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sono vietate compensazioni fra componenti positive e negative del conto economico.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 42

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Essa pone, altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole parti attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 43

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, l'unità sanitaria locale deve trasmettere all'Assessorato regionale della sanità un rendiconto dal quale risultino, per il periodo di riferimento, secondo i criteri di classificazione di cui agli articoli 8 e 9:

1) le riscossioni ed i pagamenti, senza distinzione fra competenze e residui;

2) l'avanzo o il disavanzo di cassa;

3) l'elenco dei crediti e dei debiti di bilancio già accertati alla data della resa del conto, con l'indicazione, per i debiti, degli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al n. 8 del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non sono stati effettuati pagamenti per forniture.

Trascorso infruttuosamente il predetto termine, l'Assessore regionale per la sanità, fatta salva la facoltà di concedere una proroga di giorni 10, provvede alla nomina di un commissario per tali adempimenti.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 44

Con periodicità almeno bimestrale devono essere effettuate da parte del collegio dei revisori di cui al precedente art. 38 le verifiche di cassa, ai sensi del punto 2 del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Qualora da tali verifiche, o da rendiconti trimestrali di cui all'articolo precedente, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, dovranno essere assunti i provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il comitato di gestione, inoltre, dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici e di efficienza dei servizi, dei progetti o dei programmi. I risultati di tali verifiche vengono comunicati all'assemblea generale.

Qualora dal rendiconto annuale finanziario approvato risulti un saldo negativo, la copertura del saldo medesimo viene effettuata a cura dell'Assessorato regionale della sanità mediante assegnazione da prelevare dalla riserva di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ove ricorrono le condizioni ivi previste e fatte salve le eventuali responsabilità previste dall'ultimo comma dello stesso articolo.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Capo III

Gestione patrimoniale

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 45

I beni dei comuni attribuiti alle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile.

Gli stessi beni patrimoniali sono, altresì, iscritti in separati inventari descrittivi dell'unità sanitaria locale ai sensi delle norme contenute nei successivi articoli.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei suindicati beni patrimoniali provvede l'unità sanitaria locale.

I beni immobili e mobili di cui all'art. 65, primo comma, ed all'art. 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell'inventario dei comuni nel cui territorio sono ubicati e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni immobili e mobili delle unità sanitarie locali cui sono destinati.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 46

Gli inventari dei beni immobili devono contenere:

1) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio ed organo cui sono affidati;

2) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

3) le servitù, i pesi e gli oneri cui sono gravati;

4) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

5) gli eventuali redditi.

I beni immobili sono dati in consegna dal comitato di gestione ad agenti scelti fra i dipendenti assegnati agli uffici o servizi ove sono collocati i beni stessi i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonchè di qualsiasi danno che possa derivare all'unità sanitaria locale dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

La consegna si realizza in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve, o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario del servizio provveditorato all'uopo incaricato.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 47

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

a) mobili, arredi e macchine di ufficio;

b) attrezzature tecnico-sanitarie;

c) attrezzature per fini di ospedalità;

d) attrezzature economali e tecniche;

e) automezzi;

f) libri e riviste;

g) altri beni mobili non compresi nelle precedenti categorie.

L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

1) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

2) il luogo in cui si trovano;

3) la quantità o il numero;

4) la classificzione "nuovo", "usato", "fuori uso";

5) il valore.

I beni mobili sono valutabili in base al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento sabilite dal comitato di gestione trovano annualmente registrazione nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale.

Non sono inclusi negli inventari dei beni mobili i beni di rapido consumo e gli oggetti fragili.

Il comitato di gestione nomina i consegnatari dei beni mobili inventariabili scegliendo fra i dipendenti assegnati agli uffici o servizi ove sono collocati i beni stessi.

La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi fa la consegna e chi la riceve, o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario all'uopo incaricato.

In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni.

Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'unità sanitaria locale e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.

Gli agenti consegnatari dei beni mobili inventariabili sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna nonchè di qualsiasi danno che possa derivare all'ente dalla loro azione od omissione, sino al loro formale discarico.

Il comitato di gestione determina i compiti specifici e le modalità di resa del servizio dei consegnatari dei beni mobili ed immobili.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 48

I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente servizio e firmati dall'agente responsabile. I beni mobili a disposizione dell'unità sanitaria locale, non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà o che per qualsiasi altra ragione divengano inservibili, sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione del comitato di gestione sulla base di una motivata proposta del competente ufficio. Parimenti la cancellazione dei beni è disposta per perdita, cessione dei beni od altri motivi.

Copia dell'atto deliberativo predetto deve essere trasmessa al comune presso cui è inventariato il bene per i conseguenti adempimenti.

Il provvedimento di cancellazione indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di scarico.

Il competente servizio economico-finanziario, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

Il riepilogo delle variazioni inventariali dell'anno è comunicato dagli agenti-consegnatari entro un mese dalla chiusura dell'anno finanziario ai servizi competenti.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 49

Almeno ogni 5 anni i servizi competenti provvedono alla ricognizione generale dei beni mobili ed almeno ogni 10 anni al rinnovo degli inventari.

Periodiche ricognizioni devono essere effettuate per accertare:

a) lo stato di conservazione e la congrua utilizzazione degli immobili;

b) l'esistenza dei beni mobili in conformità agli inventari di consegna e successive variazioni, l'utilizzo e la necessità di manutenzione dei beni stessi.

I risultati degli accertamenti suddetti sono portati a conoscenza del comitato di gestione per l'eventuale adozione dei provvedimenti occorrenti in ordine ad una più proficua gestione del patrimonio ed alle eventuali responsabilità emergenti a carico dei consegnatari o di chi abbia, comunque, direttamente o indirettamente, causato danni.

I consegnatari devono procedere a sistematiche verifiche dello stato d'uso dei beni, a seguito dei quali dovranno proporre di dichiarare fuori uso quei beni che risulteranno inservibili.

Tali dichiarazioni devono risultare da appositi verbali.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 50

Formano oggetto della gestione dei beni di consumo:

1) il materiale sanitario ed i prodotti farmaceutici;

2) i materiali tecnici;

3) i materiali di uso corrente.

Gli agenti consegnatari dei beni di consumo provvedono alla tenuta di idonea contabilità di carico e scarico a quantità e specie per il materiale di cui al primo comma.

Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse da competente servizio e delle bollette di consegna dei fornitori.

I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante richiesta dei rispettivi responsabili di servizio.

Alla fine di ciascun anno gli agenti consegnatari sono tenuti alla resa del conto per materia, dando giustificazione delle eventuali differenze fra le quantità di fatto in giacenza e il saldo contabile.

Periodiche ricognizioni devono essere effettuate per accertare la regolare tenuta della contabilità di magazzino, la corrispondenza fra i saldi contabili e le giacenze di fatto e lo stato di conservazione.

Spetta al coordinatore amministrativo promuovere i provvedimenti in ordine ad eventuali responsabilità.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 51

I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso, accertando che:

a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal funzionario responsabile che dispone del servizio;

b) il rifornimento del carburante e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo del carburante e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente servizio.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 52

Le unità sanitarie locali devono provvedere all'istituzione di apposita contabilità di magazzino relativamente ai materiali sanitari, ai prodotti farmaceutici e agli altri beni di consumo allo scopo di pervenire, attraverso idonee rilevazioni, per categorie omogenee, alla determinazione dei valori e delle quantità dei beni esistenti all'inizio ed alla fine dell'esercizio, dei carichi e degli scarichi, nonchè alla determinazione dei consumi dei centri di costo anche per periodi inferiori all'anno.

Le operazioni di carico e scarico delle merci e dei prodotti devono aver luogo all'atto della materiale presa in consegna da parte dei consegnatari responsabili.

Le operazioni di scarico devono essere effettuate giornalmente.

La valutazione dei beni in carico è effettuata in base al prezzo di acquisto, mentre quella dei beni in discarico in base al prezzo medio ponderato di acquisto.

La gestione dei magazzini è affidata al responsabile dei singoli magazzini o, in mancanza, ai consegnatari dei beni di cui al precedente art. 47. Entrambi rispondono dell'esattezza della rilevazione ad ogni effetto di legge.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 53

Le unità sanitarie locali provvedono alla rilevazione dei costi dei singoli servizi, tenuto conto delle spese per il personale e degli altri fattori produttivi impiegati.

L'Assessorato regionale della sanità indica i servizi per i quali deve essere effettuata obbligatoriamente la rilevazione.

La determinazione dei costi di cui al presente articolo deve consentire un utile raffronto tra le spese sostenute e le prestazioni rese.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 54

Al competente servizio economico-finanziario dell'unità sanitaria locale è affidato il compito della rilevazione contabile dei costi, sulla scorta degli elementi che sono forniti dai servizi interessati alla rilevazione medesima.

La rilevazione dei costi deve fornire elementi idonei per la valutazione economica della gestione e costituisce strumento conoscitivo ai fini della programmazione sanitaria regionale.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 55

Tutti gli atti degli organi dell'unità sanitaria locale in ordine all'amministrazione e gestione del patrimonio di cui al precedente art. 47 sono compiuti in nome e per conto dei comuni proprietari dei singoli beni.

L'acquisto e l'alienazione dei beni immobili si realizzano secondo la procedura prevista dall'art. 40 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.

All'acquisto ed all'alienazione dei beni mobili provvede il comitato di gestione dandone comunicazione al comune interessato per le conseguenti variazioni di inventario.

Gli organi dell'unità sanitaria locale, secondo le competenze a ciascuno attribuite, possono disporre una diversa utilizzazione dei beni, fermo restando il vincolo di destinazione alle finalità del servizio sanitario gestito dall'unità sanitaria medesima.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Capo IV

Contratti

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 56

Agli acquisti, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, agli approvvigionamenti ed agli altri contratti, comunque riguardanti le funzioni ed i servizi dell'unità sanitaria locale, provvede il comitato di gestione, fatta salva la competenza dell'assemblea, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del secondo comma dell'art. 55 della presente legge.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 57

I contratti devono avere termine certo e durata non superiore a nove anni; non possono prevedere il pagamento di interessi e provvigioni a favore dei fornitori ed imprenditori sulle somme da essi anticipate per l'esecuzione del contratto. Devono, altresì, prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare apposita garanzia; possono prevedere pagamenti in conto forniture e lavori nonchè anticipazioni, fino ad un massimo del 30 per cento, previa prestazione di garanzia; non possono prevedere il subappalto, se non previo consenso dell'amministrazione dell'unità sanitaria locale.

Le spese di contratto - ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso che per legge non devono gravare sul committente - sono a carico del contraente privato.

L'unità sanitaria locale provvede a termine del n. 8, primo comma, dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al pagamento delle forniture di beni e servizi entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, salvi i casi di contestazione per inadempienze contrattuali da parte dei fornitori.

I contratti relativi alle forniture di beni e servizi non possono essere stipulati con termini di pagamento superiori a quanto previsto dal precedente comma.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 58

I contratti dell'unità sanitaria locale dai quali derivi un'entrata o una spesa devono essere stipulati, previo esperimento di asta pubblica o licitazione privata o trattativa privata o appalto concorso, con l'osservanza di quanto disposto dai successivi articoli del presente capo.

Per l'aggiudicazione e l'esecuzione di opere pubbliche vale la normativa regionale vigente in materia.

Il comitato di gestione, salvo la riserva prevista in ordine alla competenza dell'assemblea generale, delibera motivatamente, su proposta dei competenti servizi, per ciascun contratto o per gruppi di contratti sulla scelta della procedura ritenuta più idonea tra quelle di cui al primo comma del presente articolo al fine di garantire l'economicità, la speditezza della gestione e l'imparzialità, tutelando altresì il principio della concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.

Il comitato di gestione delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti. Delibera, altresì, i capitolati sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti dela stessa specie.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 59

L'asta pubblica è promossa quando l'oggetto del contratto e le condizioni generali e particolari sono stati compiutamente determinati dal comitato di gestione ed ai concorrenti può essere, pertanto, richiesta la presentazione della sola offerta.

L'asta pubblica è preceduta da un avviso affisso presso la sede centrale dell'unità sanitaria locale. Un estratto di esso è, altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in tre o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o a larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonchè le modalità di aggiudicazione.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 60

La licitazione privata è promossa quando ricorrono le stesse condizioni di cui al primo comma dell'art. 59 ed ha luogo mediante l'invio, alle ditte ed alle persone ritenute idonee, dello schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo ovvero del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

Nella lettera di invito alla gara dovranno, inoltre, essere prefissate le modalità con le quali si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara è fatta dal comitato di gestione, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara, di norma con lo stesso atto di cui all'art. 59. Il comitato di gestione si avvale di elenchi, distinti per categorie merceologiche, all'uopo predisposti ed aggiornati dai competenti servizi dell'unità sanitaria locale.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 61

Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata, si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e sono presiedute ed aggiudicate dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, membro del comitato, assistito da due testimoni e da un funzionario verbalizzante.

La gara è dichiarata deserta quando non siano state presentate almeno due offerte.

L'aggiudicazione rimane valida anche in mancanza della firma del verbale da parte dell'aggiudicatario.

Il comitato di gestione provvede all'approvazione della gara.

L'eventuale mancata approvazione deve essere adeguatamente motivata.

Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'unità sanitaria locale al prezzo più alto rispetto a quello indicato nel'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità sanitaria locale, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modifiche:

a) al prezzo più basso qualora i lavori, la fornitura dei beni e dei servizi che formano oggetto del contratto debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nei capitolati d'oneri o nel bando di gara con precisazione di coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui al superiore punto 2, lett. a, l'unità sanitaria locale ha facoltà di rigettare, con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 15 per cento alla media delle offerte pervenute.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 62

Le unità sanitarie locali possono procedere a trattativa privata:

1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

3) per l'acquisto e locazioni di immobili;

4) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni o servizi dovute a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese e rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;

5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica e scientifica;

6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possono essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il 20 per cento dell'importo del contratto originario;

7) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 50 milioni, con esclusione dei casi in cui tali contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento dei precedenti lavori, forniture o servizi.

La trattativa privata può avere luogo solo quando siano state interpellate almeno 5 ditte comprese negli elenchi di cui al precedente art. 60 e siano pervenute non meno di due offerte nei casi previsti dai punti 1 e 4 e non meno di tre offerte nel caso previsto dal punto 7.

Con esclusione dell'ipotesi prevista al superiore punto 7, la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare dalla deliberazione di cui all'art. 58.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 63

Per speciali lavori o forniture per la cui esecuzione l'unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione o dell'apporto di particolari competenze tecniche, scientifiche o artistiche, è ammessa la forma dell'appalto concorso per l'elaborazione del progetto definitivo e per la determinazione delle condizioni di esecuzione.

In tal caso il comitato di gestione, fissate le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirle.

Scaduto tale termine, si procede alla scelta del progetto.

Tale scelta è effettuata dal comitato di gestione sentito il parere di una commissione tecnica dallo stesso nominata, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità.

Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto concorso, il comitato di gestione dà luogo ad altra gara.

Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per l'elaborazione dei progetti presentati.

Nel caso di aggiudicazione si procede alla stipula del relativo contratto, salvo quanto previsto dall'art. 64, quinto comma.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 64

Il contratto è stipulato dal presidente del comitato di gestione ovvero da un componente dello stesso da lui delegato e ricevuto - ove stipulato in forma pubblico-amministrativa - da un funzionario designato dal comitato di gestione quale ufficiale rogante.

La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell'art. 18 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. Il contratto può essere ricevuto anche da un notaio allorquando l'altra parte contraente ne faccia richiesta o nei casi ritenuti opportuni dal comitato di gestione.

I contratti possono essere stipulati, oltre che nei modi sopra indicati:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale.

Il verbale di aggiudicazione può tenere luogo di contratto. Tale possibilità deve risultare espressamente nell'invito di gara.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 65

I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per i quali occorra pubblicità ed autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili.

Tali atti, nonchè quelli di cui alla lett. a del quarto comma dell'art. 64, sono registrati nel repertorio tenuto dall'ufficiale rogante, secondo le relative norme dello Stato.

L'ufficiale rogante cura, altresì, gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti dell'unità sanitaria locale.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 66

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito dal responsabile del servizio competente e, ove occorra, da estranei appositamente incaricati e muniti della specifica competenza tecnica che la natura dell'affare richiede.

Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera lire un milione è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal funzionario responsabile del servizio.

In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 67

A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte sono tenute a prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente però al miglioramento del prezzo.

La ditta concorrente può essere esonerata dalla prestazione della cauzione provvisoria qualora la medesima vanti nei confronti dell'unità sanitaria locale un credito esigibile non inferiore al 5 per cento dell'ammontare presunto della fornitura o dei lavori.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 68

Le unità sanitarie locali provvedono in economia, secondo apposito regolamento deliberato dal comitato di gestione, a quei lavori, servizi e provviste, occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri, che per la loro natura non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con le procedure contrattuali previste dai precedenti articoli.

Il comitato di gestione, in relazione a particolari esigenze dei servizi, può disporre l'esecuzione di lavori in economia per un importo superiore a lire venti milioni.

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili, e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'unità sanitaria locale;

b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile all'unità sanitaria locale.

L'acquisto di materiali occorrenti all'esecuzione dei sopraindicati lavori deve essere effettuato nel rispetto delle modalità di cui al presente capo IV.

Il comitato di gestione, in relazione alle esigenze dei servizi ed alla particolare natura dei beni o materiali occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri, può disporre, per un importo non superiore a lire cinque milioni, che l'approvvigionamento sia effettuato in economia.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Capo V

Responsabilità

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 69

Gli amministratori ed i coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sono responsabili personalmente e solidalmente secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, allorquando:

a) contraggono impegni di spesa ovvero ordinino spese non autorizzate in bilancio e non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei termini di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive;

c) abbiano disposto ed autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione dell'unità sanitaria locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dall'Assessorato regionale della sanità finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 70

Il presidente ed i componenti dell'assemblea generale sono responsabili - qualora venga attivata la procedura per il controllo degli atti del comitato di gestione prevista dal terzo comma dell'art. 28 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 - per i danni derivati alla unità stessa dal non esercizio del controllo di cui all'ultimo comma dell'art. 28 sopracitato entro il termine perentorio dallo stesso previsto.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 71

Il responsabile del servizio economico-finanziario dell'unità sanitaria locale risponde in proprio quando:

1) violi le disposizioni dei precedenti articoli;

2) abbia dato luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o atti degli organi dell'unità sanitaria locale, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 72

I dipendenti delle unità sanitarie locali sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese conseguenti alle deliberazioni o ad atti degli organi dell'unità sanitaria locale con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

I dipendenti dell'unità sanitaria locale sono personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato corso alle stesse.

Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 73

Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 74

Chiunque si inserisca senza legale autorizzazione nel maneggio di denaro dell'unità sanitaria locale ne risponde a termine del successivo art. 75.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 75

Gli amministratori ed i dipendenti dell'unità sanitaria locale rispondono in ogni caso dei danni derivanti all'unità sanitaria locale stessa da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.

Sono esenti da responsabilità i dipendenti dell'unità sanitaria locale che abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i titolari dei servizi nel caso di responabilità esclusiva del dipendente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 72 salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al dovere di vigilanza.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 76

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione e degli altri servizi dell'unità sanitaria locale i quali vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici a essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile ad un amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile ai responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale la denuncia è fatta dal presidente del comitato di gestione; se il fatto dannoso sia imputabile al responsabile di un servizio o di un ufficio l'obbligo di denuncia incombe ai responsabili dell'ufficio di direzione.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Capo VI

Norme transitorie e finali in materia di contabilità e di patrimonio

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 77

Il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentito l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, adotta disposizioni in ordine alla predisposizione del primo bilancio delle untà sanitarie locali. (1)

Fino all'approvazione del bilancio predetto, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale delibera, su proposta del comitato di gestione, l'esercizio provvisorio ai sensi ed agli effetti del precedente art. 15, secondo un progetto di bilancio che tenga conto per ogni capitolo del limite non superabile della somma degli analoghi stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli enti le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali, salvo che non si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge.

(1)

Vedi Decr. Pres. 03/12/82, n. 152: "Disposizioni in ordine alla predisposizione del primo bilancio delle unità sanitarie locali".

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 78

Alle unità sanitarie locali non devono essere imputate situazioni attive o passive, provenienti dalle funzioni di assistenza sanitaria trasferite, anteriori alla data dell'effettivo trasferimento.

Per le gestioni delle situazioni pregresse, salvo che si tratti delle situazioni assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali provvedono mediante apposite contabilità a stralcio nelle forme previste dalle leggi contabili in vigore per i rispettivi enti ergatori di assistenza.

Le disponibiltà finanziarie degli enti di cui al secondo comma derivanti dagli avanzi delle gestioni delle contabilità stralcio devono essere fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria regionale per essere destinate, nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati in altre gestioni stralcio relative agli stessi enti.

Qualora al 31 dicembre 1983 le predette gestioni stralcio dovessero rilevare un disavanzo netto, la procedura per la copertura dello stesso sarà definita con provvedimento legislativo.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 79

Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, le unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione ogni informazione di natura economico-finanziaria occorrente ai fini della programmazione sanitaria nazionale e regionale ed ai fini della gestione del servizio sanitario secondo modalità di rilevazione fissate dalla Giunta regionale.

Le unità sanitarie locali sono tenute, inoltre, a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge nonchè di svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco e di quello regionale.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 80

Allo scopo di consentire l'ottenimento delle migliori condizioni contrattuali, nonchè una tendenziale standardizzazione dei prodotti e materiali occorrenti, le unità sanitarie locali possono provvedere all'approvigionamento in forma associata.

L'Assessore regionale per la sanità provvede a far eseguire idonne ricerche di mercato per realizzare un efficace informazione, un corretto indirizzo economico-merceologico ed una gestione più economica ed efficace dell'assistenza sanitaria.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 81

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai punti 6 e 7 del primo comma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali sono tenute ad inviare ai comuni singoli od associati, entro dieci giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione, copia del bilancio di previsione e del conto consuntivo, da cui emergono, tra l'altro, le assegnazioni regionali ed i relativi impegni.

I predetti atti, muniti del visto di ececutività, devono essere altresì, trasmessi nei termini succitati all'Assessorato regionale per la sanità.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 82

Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge si applicano, ove compatibili, le vigenti norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 83

Per la gestione dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6, l'unità sanitaria locale provvede, in relazione alle diverse fonti di finanziamento, a tenere separati i bilanci ed i conti consuntivi della gestione sanitaria e della gestione sociale.

Si applicano al bilancio della gestione sociale tutte le norme di cui alla presente legge.

Per la gestione sociale dovrà accendersi un conto separato di tesoreria da tenere presso il medesimo istituto di credito titolare del servizio di tesoreria per la gestione dei servizi sanitari.

N.d.R. Per effetto dell'art. 79, comma 2, della L.R. 10/93 sono state ABROGATE le norme della presente in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 10/93.

Art. 84

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 aprile 1981.

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