
LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. 85
G.U.R.S. 14 agosto 1982, n. 36
Interventi della Regione per i comuni della provincia di Trapani colpiti dagli eventi sismici del giugno 1981 ed integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1981, n. 64 e 18 agosto 1978, n. 38, concernenti provvidenze per i comuni delle province di Enna e di Messina colpiti da eventi sismici.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La commissione, o le commissioni, di cui all'art. 4 del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, come risulta dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 536, è integrata:
a) da un rappresentante dell'ufficio del Genio civile di Trapani appartenente alla carriera tecnica;
b) dall'ufficiale sanitario del comune o, in sua assenza, da un medico condotto designato dal sindaco;
c) da un rappresentante della Soprintendenza competente per territorio.
La commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti in ordine alle domande di contributo di cui all'art. 1 del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, così come risulta dalla relativa legge di conversione, che gli interessati devono presentare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala.
Alle deliberazioni della commissione si applicano i commi settimo e ottavo dell'art. 7 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38.
Alle spese per il funzionamento della commissione, ivi comprese quelle di missione, provvedono i comuni con i fondi loro assegnati ai sensi della presente legge.
Il compenso previsto dall'art. 4 del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397 e relativa legge di conversione è attribuito a tutti i componenti della commissione stessa.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio 1982 la spesa di lire 500 milioni.
Le attribuzioni previste dal settimo, ottavo e nono comma dell'art. 7 del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con legge 26 settembre 1981, n. 536, sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio comunale e dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
Per gli interventi relativi alla ricostruzione, riparazione, consolidamento e restauro di edifici pubblici, ivi compresi quelli degli enti ospedalieri, morali e di culto, e limitatamente al comune di Petrosino anche per la costruzione dei predetti edifici, è autorizzata la spesa di lire 15.500 milioni.
E' autorizzata altresì la spesa di lire 4.000 milioni per interventi di lavori pubblici contemplati dal decreto legge 28 luglio 1981, n. 397 e relativa legge di conversione, ed, in particolare, per quelli previsti dall'art. 8.
I proprietari di edifici provvedono alla relativa progettazione e gestione dei lavori.
La complessiva somma di lire 19.500 milioni è ripartita come segue:
- lire 12.000 milioni per il comune di Mazara del Vallo;
- lire 4.500 milioni per il comune di Marsala;
- lire 3.000 milioni per il comune di Petrosino.
I rispettivi consigli comunali provvedono alla ripartizione: quanto all'80 per cento dei superiori importi per le finalità di cui al primo comma ed il restante 20 per cento per le finalità di cui al secondo comma.
Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere 400 milioni di lire al comune di Mazara del Vallo e 100 milioni di lire al comune di Petrosino a reintegrazione delle spese di pronto intervento, nonchè per la redazione di strumenti urbanistici.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad integrare del 25 per cento il contributo di cui all'art. 2 bis della legge 26 settembre 1981, n. 536 di conversione del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397.
A tal fine è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 3.500 milioni.
Ai fini della assegnazione e della concessione dei contributi previsti dagli articoli 1, 2 e 2 bis del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 536, i soggetti contemplati dalle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, possono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la domanda di concessione di sanatoria prevista dalle predette leggi.
Le domande e gli atti relativi sono esaminati preventivamente dagli uffici tecnici dei comuni interessati, al fine di accertare la eventuale ricorrenze di condizioni di inammissibilità della sanatoria prevista dall'art. 3 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 modificato dall'art. 11 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70.
L'ufficio tecnico comunale rilascia apposito attestato, che, se positivo, costituisce condizione di ammissibilità delle istanze di cui all'art. 4 del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, e di assegnazione o di concessione dei contributi.
Sono fatte salve le restanti procedure e i provvedimenti previsti dalle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70.
Alle piccole e medie imprese industriali, nonchè alle imprese artigiane e commerciali dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala che, per effetto del sisma del giugno 1981, si siano trovate nella comprovata necessità di trasferire la sede della loro attività è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese documentate per il suddetto trasferimento e comunque non superiore a lire unmilionecinquecentomila.
Le istanze di concessione dei contributi devono essere presentate ai sindaci dei comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le istanze devono essere corredate da:
1) certificato di iscrizione dell'impresa alla camera di commercio;
2) perizia giurata di un libero professionista il quale affermi la sussistenza del nesso di causalità fra il danno sismico e l'esigenza del trasferimento;
3) nota documentata delle spese sostenute.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 300 milioni.
Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, individuate dall'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, sostituito dall'art. 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, ubicate ed operanti nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, possono accedere al credito di esercizio, previsto dal capo secondo della predetta legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, fino ad un importo unitario non superiore a lire 40 milioni.
Per le finalità del precedente art. 8 il fondo per il credito di esercizio, istituito con l'art. 47 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è incrementato della somma di lire 1.500 milioni.
Le imprese artigiane, ubicate ed operanti nei comuni di Marzara del Vallo, Petrosino e Marsala, possono accedere al credito di esercizio, previsto dall'art. 1 lett. a, della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla misura massima non superiore a lire 20 milioni.
Per le finalità previste dal precedente art. 10 il fondo di rotazione per il credito di esercizio presso la CRIAS, previsto dall'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, è incrementato della somma di lire 1.000 milioni.
Le provvidenze previste dalla legge regionale 2 aprile 1981, n. 64, si applicano anche e con le medesime modalità nei comuni di Leonforte, Nissoria, Regalbuto e Villarosa, egualmente colpiti dal terremoto del 1967.
Per le finalità del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.
Ai fini della concessione dei benefici previsti dal secondo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 186 del 9 agosto 1979, aggiunto con l'art. 1 della legge regionale n. 64 dell'11 aprile 1981, restano efficaci le domande presentate dagli interessati ai sensi della legge n. 241 del 18 marzo 1968 e della legge regionale n. 38 del 18 agosto 1978.
Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, è sostituito dal seguente.
"La commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti".
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 28.300 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: "Fondi destinati al finanziamento dei progetti prioritari di cui al "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto prioritario" "Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano collegati all'emergenza"", cui si provvede, per l'esercizio finanziario 1982, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.