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REGOLAMENTO (CEE) N. 1204/82 DEL CONSIGLIO, 18 maggio 1982

G.U.C.E. 20 maggio 1982, n. L 140

Modifica del regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che le azioni intese a un migliore adattamento varietale della produzione di agrumi procedono con lentezza; che è quindi opportuno concentrare gli sforzi sulla riconversione delle piantagioni di aranci, mandarini e limoni ai fini dell'adattamento delle piantagioni alle esigenze dei consumatori;

Considerando che per aumentare per gli agricoltori della Comunità le possibilità di prepararsi a far fronte ad una maggior concorrenza dovuta all'allargamento della Comunità, in particolare dal punto di vista qualitativo, conviene estendere ai limoni il campo d'applicazione delle azioni a medio termine;

Considerando che in quegli Stati membri in cui una parte importante delle specie di agrumi non è apprezzata dal consumatore, tale situazione ha ostacolato ogni tentativo di sviluppo dell'intera produzione di questi Stati; che è quindi opportuno prevedere misure di miglioramento strutturale a favore della produzione degli Stati membri interessati;

Considerando che è opportuno incoraggiare le misure di riconversione, di commercializzazione e di trasformazione soltanto negli Stati membri in cui è particolarmente sentita la necessità di un adattamento varietale delle piantagioni;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2226/79 (3) ha autorizzato la Francia a effettuare azioni di riconversione della propria agrumicoltura e di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione degli agrumi purché tali azioni fossero iniziate entro il 31 dicembre 1983 e realizzate non oltre il 31 dicembre 1986; che di conseguenza è opportuno autorizzare l'applicazione di dette misure, alle condizioni previste dal presente regolamento e nei termini precitati;

Considerando inoltre che, data la situazione particolare del settore degli agrumi, specialmente delle clementine, in Corsica, queste misure dovrebbero essere accompagnate da misure di miglioramento strutturale del settore interessato e da operazioni di riconversione delle clementine verso altre varietà di clementine; che conviene dunque autorizzare, a titolo transitorio, misure in tale senso, alle condizioni e nei termini precitati;

Considerando che, data l'evoluzione del potere d'acquisto dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 2511/69 (4), è necessario aumentare l'importo dell'aiuto complementare;

Considerando che la riconversione richiede anche operazioni collettive e che la realizzazione di tali operazioni necessita che gli incentivi previsti per la riconversione possano essere concessi a tutti i partecipanti;

Considerando che la concessione della compensazione finanziaria è giustificata soltanto negli Stati membri in cui è stato elaborato un piano di riconversione; che i mercati comunitari diversi da quelli degli Stati membri produttori preferiscono i limoni e le clementine alle arance e ai mandarini comunitari e che quindi la concessione della compensazione finanziaria potrebbe cessare più rapidamente per i limoni e le clementine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 5 aprile 1982, n. C 87.

(2)

G.U. 3. maggio 1982, n. C 112.

(3)

G.U. 12 ottobre 1979, n. L 257.

(4)

G.U. 18 dicembre 1969, n. L 318.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2511/69 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

1. E' concesso un aiuto conformemente all'articolo 5 per le azioni avviate entro il 31 dicembre 1988 nel quadro del piano di cui all'articolo 2, ai fini:

a) della riconversione delle piantagioni di aranci, mandarini e limoni ad altre varietà di arance, di mandarini o di limoni o ad altri agrumi dei tipi satsuma o clementina, per adeguare queste piantagioni alle esigenze dei consumatori;

b) della creazione, del miglioramento e dell'ampliamento:

- di centri di confezionamento degli agrumi che effettuino le operazioni di cernita, calibrazione, disinfezione e imballaggio e che siano eventualmente dotati di annessi impianti di magazzinaggio,

- di centri di magazzinaggio per agrumi,

- di stabilimenti per la trasformazione degli agrumi eventualmente dotati di annessi impianti di magazzinaggio;

c) della ristrutturazione del settore degli agrumi nelle aziende agricole per accrescerne la competitività, mediante:

- nuove piantagioni senza riconversione su superfici ben atte alla produzione degli agrumi e con varietà conformi alle esigenze dei consumatori, a condizione che tali piantagioni siano destinate a sostituire piantagioni esistenti e non contribuiscano ad aumentare le superfici coltivate ad agrumi;

- misure di miglioramento fondiario che comprendano segnatamente la preparazione del suolo, l'irrigazione a partire dalla rete collettiva esistente, il drenaggio delle parcelle e le strade poderali non collettive, purché tali misure siano corredate da azioni concernenti il controllo delle piante e delle malattie;

d) della produzione di materiale da riproduzione nella misura necessaria alla realizzazione del piano.

Il costo stimato delle misure di cui al primo comma, lettera b), da finanziare da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non deve superare il 15% dell'importo complessivo stimato delle misure a medio termine previste dal presente regolamento, a carico del Fondo.

2. Prima del 31 dicembre 1988 il Consiglio deciderà, su proposta della Commissione, se conviene prolungare il periodo fissato al paragrafo 1, primo comma.

3. Gli agricoltori della Comunità produttori di arance, mandarini e limoni che intraprendono un'operazione di riconversione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), beneficiano, a loro richiesta e secondo le modalità di cui all'articolo 4, di un aiuto complementare erogato per tener conto delle perdite conseguenti a tale operazione.

L'aiuto viene concesso conformemente all'articolo 5.";

2. il testo dell'articolo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

"Le azioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano soltanto negli Stati membri in cui

- per le arance, almeno il 20% della produzione totale è costituito da frutta delle varietà "biondo comune" e "sanguigno comune";

- per gli agrumi a piccoli frutti, almeno il 50% della produzione totale è costituito da mandarini,

- per i limoni, almeno il 50% della produzione totale è costituito da frutta di varietà diverse dalle varietà "Eureka" e "Verna"

e se si tratta di azioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera c), purché gli Stati membri attestino allo stesso tempo delle carenze strutturali importanti.

Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), possono tuttavia applicarsi ugualmente in Corsica purché abbiano inizio entro il 31 dicembre 1983 e siano realizzate non oltre il 31 dicembre 1986.

Gli Stati membri interessati elaborano, entro il 30 aprile 1983, un piano delle misure che ritengono più adeguate per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 1 o adattano il piano già esistente. Nel piano saranno indicate, in particolare, le zone di produzione interessate dalla riconversione, le varietà che ne sono oggetto e la localizzazione degli impianti tecnici di magazzinaggio, di confezionamento e di trasformazione, nonché le parti delle spese di investimento occasionate dalla realizzazione delle azioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), non finanziate dal Fondo, che sono rispettivamente a carico dello Stato membro interessato e del beneficiario di tali azioni. I lavori necessari per l'elaborazione del piano vengono effettuati in collegamento con la Commissione, la quale può rivolgere raccomandazioni allo Stato membro interessato.";

3. il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 4

1. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, viene versato agli agricoltori, a titolo principale, produttori di arance, mandarini o limoni, a condizione che:

- il reddito che essi traggono dalla loro azienda prima della riconversione non superi il reddito ricavato da 5 ettari di aranci, mandarini e limoni,

- il 40% almeno della superficie coltivata ad aranci, mandarini o limoni sia interessato in una sola volta dall'operazione di riconversione,

- la riconversione interessi una superficie di almeno 20 are.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 2 la Commissione può autorizzare uno Stato membro a fissare una cifra inferiore a quella stabilita dal primo comma, secondo trattino, in casi eccezionali in cui sia chiaramente giustificata la necessità di tale riduzione.

Se si tratta di un'operazione collettiva di riconversione di cui al paragrafo 3, l'aiuto può essere versato anche agli agricoltori che partecipano a questa operazione, anche se non soddisfano le condizioni di cui sopra, senza che l'importo totale dell'aiuto per beneficiario possa superare l'importo per quattro ettari riconvertiti.

2. L'importo dell'aiuto per ettaro riconvertito si applica ad una massimo di quattro ettari ed ammonta a:

2200 ECU all'anno per i primi quattro anni,

1500 ECU per il quinto anno,

1000 ECU per il sesto ed il settimo anno, unicamente per operazioni di reimpianto.

Per la riconversione di ogni ettaro di mandarini e limoni, i suddetti importi sono maggiorati del 10%.

3. Ai sensi del presente regolamento si intende per "operazione collettiva" qualsiasi azione di riconversione degli agrumi, realizzata da agricoltori nell'ambito di una convenzione obbligatoria stipulata tra almeno 25 agricoltori che dispongono in totale di almeno 50 ettari di agrumi e che preveda la riconversione di almeno 20 ettari.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 2 la Commissione può, in casi eccezionali, autorizzare uno Stato membro a fissare per la riconversione una superficie inferiore a quella qui indicata al primo comma, purché i casi così trattati non costituiscano complessivamente più del 10% della superficie totale da riconvertire sul suo territorio.

Se l'operazione collettiva è realizzata da una cooperativa, un raggruppamento o un'associazione di produttori, costituiti per fini diversi dalla riconversione degli agrumi, non è obbligatoria la condizione relativa al numero minimo di 25 agricoltori di cui al primo comma.

Gli Stati membri interessati fissano, nel piano di cui all'articolo 2, le condizioni cui devono rispondere le operazioni collettive per ogni regione alla quale il piano è applicabile nei limiti sopra indicati.

4. Il primo versamento viene effettuato entro i due mesi successivi all'inizio delle operazioni di riconversione.

Gli importi dell'aiuto possono essere adattati a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1204/82, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni economiche generali, mediante decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.";

4. il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli aiuti di cui all'articolo 1 vengono concessi dagli Stati membri. Essi devono coprire:

- la totalità delle spese occasionate dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere a), c) e d), e dal versamento dell'aiuto complementare di cui all'articolo 1, paragrafo 3;

- la totalità delle spese occasionate dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), diminuita della frazione di tali spese che è a carico del beneficiario.";

5. il testo del articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 6

I venditori stabiliti negli Stati membri produttori che hanno elaborato un piano di riconversione ai sensi dell'articolo 2 beneficiano, alle condizioni qui appresso definite, di una compensazione finanziaria per le arance, i mandarini, le clementine e i limoni originari dei suddetti Stati membri e commercializzati negli altri Stati membri.";

6. il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 7

1. Per le arance e i mandarini, l'importo della compensazione finanziaria è fissato ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato,

a) fino alla campagna di commercializzazione 1989/1990 compresa, tenendo conto degli ultimi livelli di tale importo e dell'evoluzione dei prezzi di base e di acquisto dei prodotti in questione, senza però che la percentuale di variazione della compensazione finanziaria rispetto alla campagna precedente superi la percentuale di variazione dei prezzi di base e di acquisto;

b) a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1990/1991, tenuto conto degli ultimi livelli di tale importo, ridotti successivamente di un quarto, di un terzo e della metà.

La compensazione finanziaria è soppressa a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994.

2. Per i limoni e le clementine, l'importo della compensazione finanziaria è fissato ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato,

a) fino alla campagna di commercializzazione 1982/1983 compresa, tenendo conto degli ultimi livelli di tale importo e dell'evoluzione dei prezzi di base e di acquisto dei prodotti in questione, senza però che la percentuale di variazione della compensazione finanziaria rispetto alla campagna precedente superi la percentuale di variazione dei prezzi di base e di acquisto;

b) a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1983/1984, tenuto conto degli ultimi livelli di tale importo, ridotti successivamente di un quarto, di un terzo e della metà.

La compensazione finanziaria è soppressa a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1986/1987.

3. La compensazione finanziaria è concessa soltanto per i prodotti delle categorie Extra e I.".

Art. 2

A titolo transitorio ed a condizione di essere avviate entro il 31 dicembre 1983 e realizzate entro il 31 dicembre 1986, in Corsica possono essere effettuate anche le azioni seguenti:

- riconversione delle piantagioni di clementine verso altre varietà di clementine,

- ristrutturazione del settore degli agrumi.

Le misure e condizioni relative alla riconversione e ristrutturazione delle piantagioni di agrumi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2511/69 si applicano alle azioni previste nel primo comma.

Art. 3

Le misure previste al titolo I del regolamento (CEE) n. 2511/69 e quelle previste all'articolo 2 del regolamento costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 (1), il cui costo provvisorio è stimato a 288,5 milioni di ECU.

(1)

G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER