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LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. 115

G.U.R.S. 14 dicembre 1983, n. 53

Norme per il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il periodo 1982-1984.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 41/1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In attesa della definizione della nuova struttura dell'Amministrazione regionale e del riassetto dei ruoli, delle qualifiche e dello stato giuridico del personale per il triennio 1982-1984, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui alle leggi regionali 23 marzo 1971, n. 7; 5 aprile 1972, n. 24; 1 agosto 1977, n. 73; 4 agosto 1980, n. 78; 27 novembre 1980, n. 116; 2 agosto 1982, n. 76, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1983, è attribuito ad ogni effetto il trattamento economico di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, il trattamento di cui alla predetta tabella è determinato in relazione all'anzianità valutata o valutabile per l'attribuzione alla data del 1° gennaio 1983 del trattamento economico in conformità delle vigenti disposizioni, ivi comprese le leggi regionali 28 maggio 1979, n. 114 e 29 dicembre 1980, n. 145, e successive modifiche.

Art. 2

Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e da speciali disposizioni di legge, i dipendenti dell'Amministrazione regionale, compresi quelli in posizione di comando, a decorrere dal primo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, possono essere autorizzati ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 24 ore mensili.

Le prestazioni di lavoro straordinario possono altresì essere autorizzate:

a) entro il limite massimo di 32 ore mensili per:

1) i dirigenti ed equiparati cui è conferita la funzione di direzione dei gruppi di lavoro;

2) il personale addetto alla Segreteria generale, all'Ufficio legislativo e legale, alla Direzione regionale del bilancio e del tesoro per non più di tre unità per ciascun ufficio;

3) il personale addetto alle direzioni regionali ed uffici equiparati ed alla direzione della Gazzetta Ufficiale della Regione, per non più di due unità per ciascun ufficio;

4) i commessi per non più di una unità dell'ufficio di gabinetto o direzione regionale;

5) il personale che svolge le attribuzioni di addetto alla conduzione di autoveicoli dell'Amministrazione regionale;

b) entro il limite massimo di 60 ore mensili per i direttori regionali ed equiparati preposti alle direzioni regionali o ad uffici equiparabili;

c) entro il limite massimo di 60 ore mensili per il personale addetto alla portineria ed alla custodia di immobili sedi di uffici dell'Amministrazione regionale centrale che non usufruisce di alloggio di servizio;

d) entro il limite massimo di 80 ore mensili per il personale addetto alla conduzione di autoveicoli assegnati al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali.

Il personale addetto alla Segreteria della Giunta regionale può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 40 ore mensili per non più di 4 unità con qualifica non inferiore a dattilografo e fino a un massimo di 45 ore mensili per non più di 2 unità di commessi e agenti tecnici.

Il personale addetto agli uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 40 ore mensili per non più di tre unità per ciascun ufficio.

Il personale addetto agli uffici di gabinetto può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite complessivo mensile di 672 ore per l'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione e di 528 ore per gli uffici di gabinetto degli Assessori regionali.

Il capo di gabinetto può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro stroardinario, fuori dal limite complessivo di cui al comma precedente, per non più di 80 ore mensili.

Per i servizi la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità, fino al 30 giugno 1984 possono essere autorizzati, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente e su conforme parere dei rispettivi consigli di direzione, particolari limiti, superiori di non più di un terzo a quelli generalmente fissati, per non più del 40 per cento del personale in servizio presso ciascuno ramo di amministrazione.

In ogni caso, ciascun limite individuale risultante in applicazione del precedente comma non può superare le 45 ore mensili.

La misura oraria dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1983 è determinata come segue:

importo mensile lordo classe di stipendio e aumenti periodici + 1/12 13ª mensilità

 maggiorato del 15% 

  +

importo lordo di indennità di contingenza al 1° gennaio o al 1° luglio 

156

 

156

I compensi saranno rideterminati semestralmente con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno. Le misure ottenute saranno arrotondate per eccesso alle lire 10.

Per il lavoro straordinario prestato dalle ore 22 alle ore 6 o nei giorni festivi, la misura oraria dei compensi è maggiorata del 40 per cento. Per il lavoro straodinario festivo-notturno la misura oraria dei compensi è maggiorata del 50 per cento.

Art. 3

A decorrere dal trimestre 1° novembre 1982 - 31 gennaio 1983, le variazioni dell'indennità di contingenza di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17, sono determinate nella misura e con le modalità previste dall'art. 3 del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17.

Art. 4

(modificato dall'art. 83, comma 1, della L.R. 41/85)

Le pensioni e gli assegni vitalizi in favore del personale regionale in quiescenza e dei relativi aventi causa, in corso al 1° gennaio 1983, sono incrementati, dalla medesima decorrenza, in misura pari agli aumenti retributivi fissi e continuativi attribuiti al personale in servizio di corrispondente qualifica ed anzianità, secondo la percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le pensioni e gli assegni vitalizi in corso alla medesima data, sono incrementati del 10 per cento.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1983, n. 15, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge 6 aprile 1983, n. 15, con effetto dal 1° gennaio 1982.

Art. 5

All'attribuzione delle posizioni economiche per classi di stipendio ed aumenti periodici, previste dalla presente legge, si provvede con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 6

(abrogato dall'art. 2 della L.R. 122/83)

Art. 7

Sono abrogate le disposizioni comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 8

(modificato dall'art. 3 della L.R. 122/83)

Per le finalità degli articoli da 1 a 5 è autorizzata, per gli anni 1983 e 1984, la spesa complessiva di lire 25.000 milioni, di cui lire 15.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: "Fondi speciali destinati al finanziamento di altri interventi".

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 9

Per le finalità dell'art. 5 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, lo stanziamento del cap. 10749 del bilancio della Regione per l'anno 1983 è incrementato di lire 16.000 milioni, utilizzando, per lire 7.900 milioni, la disponibilità del cap. 21257 e, per lire 8.100 milioni, parte delle disponibilità del cap. 21160 i cui stanziamenti sono correlativamente ridotti di pari importo.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 dicembre 1983.

NICITA

Tabella A

____________________________________________________________________________
                                                  Stipendio iniziale
Livelli e Qualifiche                                mensile lordo
                                              dal 1-1-1983   dal 1-1-1984
____________________________________________________________________________
1° livello                                       484.000       528.000
2° livello                                       517.000       564.000
3° livello                                       555.500       606.000
4° livello                                       599.500       654.000
5° livello                                       643.500       702.000
6° livello                                       726.000       792.000
7° livello                                       840.000       912.000
8° livello                                       880.000       960.000
Direttore regionale ed equiparato              1.625.000     1.787.000
Segretario generale                            1.784.000     1.963.000

In ciascun livello o qualifica sono attribuite otto classi di stipendio, dopo l'iniziale, al compimento di due anni di servizio senza demerito, con un aumento per ciascuna classe del 6 per cento dell'importo dello stipendio iniziale del livello o della qualifica.

Dopo l'ultima classe di stipendio di ciascun livello o qualifica resta fermo il disposto del secondo comma della nota B della tabella N allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche.