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LEGGE REGIONALE 21 agosto 1984, n. 52

G.U.R.S. 22 agosto 1984, n. 36

Nuovi interventi nel settore forestale.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 16/1996 e con annotazioni alla data 2 agosto 2002)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. f), della L.R. 16/96)

Art. 7

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. f), della L.R. 16/96)

Art. 8

Il Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, oltre alle attribuzioni sulla materia di competenza dell'Azienda delle foreste demaniali esprime i pareri di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, per le opere pubbliche (1), nonchè per le forniture di cui all'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, rientranti nella competenza del settore forestale.

(1)

Per la competenza ad esprimere i pareri in materia di opere pubbliche si rimanda all'art. 7 bis della Legge 109/1994, introdotto dall'art. 5 della L.R. 7/2002.

Art. 9

Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, già modificato con l'art. 4 della legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, è sostituito con il seguente:

"Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è così composto:

a) il direttore regionale del Corpo forestale, che lo presiede;

b) il vice direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione;

c) l'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o un suo delegato;

d) 5 dirigenti tecnici forestali;

e) 2 dirigenti amministrativi;

f) 3 ingegneri capi dell'ufficio del Genio civile;

g) 1 dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

h) 3 esperti in materia idraulico-forestale, scelti preferibilmente tra docenti universitari.

Ai membri esterni del Comitato tecnico-amministrativo spetta un compenso in misura pari a quello corrisposto ai componenti del Consiglio di amministrazione a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9".

Art. 10

(abrogato dall'art. 86, lett. f) della L.R. 16/96)

Art. 11

(abrogato dall'art. 86, lett. f) della L.R. 16/96)

Art. 12

(abrogato dall'art. 86, lett. f) della L.R. 16/96)

Art. 13

Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66 e successive modifiche, sono prorogate per il triennio 1984-86 nei confronti dei lavoratori iscritti negli elenchi istituiti dall'art. 6 della legge medesima, a condizione che gli stessi non abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità. Si applica il disposto dell'art. 9 della citata legge regionale 18 aprile 1981, n. 66. (1)

(1)

A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo annotato vedi l'art. 18 della L.R. 2/86.

Art. 14

(modificato dall'art. 84 della L.R. 22/85)

Ferme restando le garanzie occupazionali stabilite dall'art. 13, gli ispettorati ripartimentali delle foreste e l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, in attuazione dei programmi di cui al secondo comma del presente articolo, avanzano ai competenti organi del collocamento le richieste di manodopera dei lavoratori iscritti nelle liste ordinarie del collocamento agricolo anche contestualmente a quelle riguardanti i lavoratori iscritti negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66.

Fino al 50 per cento degli avviamenti da effettuarsi tra i lavoratori iscritti nelle predette liste ordinarie, è riservato ai giovani disoccupati, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, semprechè presenti al momento della chiamata per la formazione della graduatoria.

Ai fini predetti nella formulazione dei programmi annuali del triennio 1984-86 dovrà essere previsto da parte degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana un fabbisogno non inferiore a trecentomila giornate lavorative.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni.

L'art. 7 della citata legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, è abrogato.

Art. 15

Per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana e gli ispettorati ripartimentali delle foreste continuano ad avvalersi degli operai assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità. (1)

(1)

A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo annotato vedi l'art. 18 della L.R. 2/86.

Art. 16

Nella prima applicazione delle presente legge conseguono l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori che, in ciascun anno del triennio di applicazione della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, abbiano effettuato, alle dipendenze della Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana e degli ispettorati ripartimentali delle foreste, prestazioni non inferiori a 180 giornate lavorative.

Conseguono, altresì, l'iscrizione negli elenchi istituiti dall'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, i lavoratori delle liste ordinarie che nel predetto triennio abbiano effettuato, in ciascun anno, prestazioni non inferiori, per le rispettive fasce occupazionali, a 51, 101 e 151 giornate lavorative.

Il contingente di cui al secondo comma dell'art. 14 è incrementato annualmente di un numero di giornate lavorative pari a quello che si renderà disponibile per effetto della diminuzione del numero degli operai iscritti nelle varie fasce occupazionali a seguito di pensionamento. (1)

(1)

A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo annotato vedi l'art. 18 della L.R. 2/86.

Art. 17

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, tutte le attribuzioni in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale del Corpo forestale, ivi compresi i corsi ed i concorsi, sono demandati alla Direzione regionale delle foreste.

Art. 18

Fermo restando il disposto dell'art. 3 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, gli uffici speciali ivi previsti possono essere costituiti, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Corpo forestale, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della Giunta regionale. (1)

(1)

Vedi Decr. Ass. Agricoltura 27/11/1985: "Istituzione, in Messina, di un ufficio speciale per la difesa e conservazione del suolo e dell'ambiente naturale in territori montani ricadenti nella provincia di Messina."

Vedi Decr. Ass. Agricoltura 27/11/1985: "Istituzione, in Palermo, di un ufficio speciale per la difesa e conservazione del suolo e dell'ambiente naturale in territori montani ricadenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani."

Vedi Decr. Ass. Agricoltura 27/11/1985: "Istituzione, in Catania, di un ufficio speciale per la difesa e conservazione del suolo e dell'ambiente naturale in territori montani ricadenti nelle province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa."

Art. 19

La direzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana è articolata in gruppi di lavoro costituiti con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Art. 20

(modificato dall'art. 86, comma 1, lett. f), della L.R. 16/96)

1. All'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana è attribuito il compito di provvedere alla dotazione, gestione ed organizzazione dei mezzi operativi per l'attuazione degli interventi di difesa dei boschi dagli incendi nonchè di tutte le attrezzature, apparecchiature, automezzi occorrenti al Corpo forestale.

2. ------------------ (comma abrogato) (1)

Art. 21

La norma di cui al primo comma dell'art. 37 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è estesa a tutte le altre riserve naturali istituite nel territorio della Regione ai sensi dell'art. 31 della stessa legge, nonchè alle aree vincolate ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge medesima.

Art. 22

I ruoli del Corpo forestale della Regione sono ristrutturati secondo la tabella A annessa alla presente legge che sostituisce le tabelle A e B annesse alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.

Art. 23

Il ruolo degli agenti venatori istituito con l'art. 56 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è soppresso.

Il personale già inquadrato nel predetto ruolo, a norma dell'art. 57 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è immesso in un ruolo speciale ad esaurimento.

Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, dei compiti e delle attività già attribuite dalla legge regionale anzidetta agli agenti venatori, gli ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio, tenendo conto delle indicazioni all'uopo fornite dalle ripartizioni faunistiche venatorie, provvedono ad attuare appositi programmi operativi tramite i distaccamenti forestali.

Art. 25

Rientrano nelle mansioni degli agenti tecnici forestali anche l'impiego di mezzi ed attrezzature operative, nonchè la guida di automezzi per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei lavori ed alla difesa di boschi contro gli incendi.

Art. 26

Il personale del Corpo forestale può essere utilizzato nelle operazioni di ricognizione e di controllo degli incendi boschivi da attuare anche con l'impiego di mezzi aerei messi a disposizione nel quadro della protezione civile.

Ai fini predetti l'Azienda delle foreste demaniali provvede a stipulare le relative polizze di assicurazione per il personale impiegato nei voli.

Per le ore di volo effettuate a norma del precedente comma, viene corrisposta al personale un'indennità in misura pari al compenso orario previsto per il lavoro straordinario, con la maggiorazione del 60 per cento.

Art. 29

Per il disimpegno dei compiti amministrativi concessi al servizio d'istituto, di polizia forestale e di protezione civile, il personale del Corpo forestale con le qualifiche di sottufficiale e guardia da destinare agli uffici centrali e periferici della direzione regionale delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali non può superare il 10 per cento del relativo organico.

Art. 30

(modificato dall'art. 82, comma 3, della L.R. 16/96)

L'art. 18 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è abrogato.

Il personale del Corpo forestale con le qualifiche di sottufficiale e guardia, giudicato permanentemente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, anche non dipendenti da causa di servizio, può transitare, a domanda, nel ruolo amministrativo nelle corrispondenti fasce funzionali, anche in soprannumero, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

Art. 31

(abrogato dall'art. 32, u.c., della L.R. 41/85)

Disposizioni transitorie

Art. 32

Il programma degli interventi da attuare nel settore forestale per l'esercizio 1985, anche nell'intento di assicurare le garanzie occupazionali previste dalla presente legge, è approvato dall'Assessore regionale per la agricoltura e le foreste, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Il programma di cui al primo comma, redatto in aderenza alle indicazioni di cui agli articoli 5 e 11 della presente legge, prevede prioritariamente:

- gli interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;

- gli interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;

- gli interventi per la gestione ed il potenziamento dei vivai forestali;

- la ricostituzione di boschi distrutti o danneggiati dagli incendi;

- nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive, con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesti, ovvero che risultino finalizzati alla difesa degli invasi dall'insidia solida;

- intervento di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle riserve naturali ed in altre aree di interesse naturalistico.

Art. 33

Per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di agente tecnico forestale in base a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, unico restando il presidente della commissione esaminatrice, già costituita presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, vengono nominate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste quattro sottocommissioni.

Ogni sottocommissione, presieduta da un membro della predetta commissione esaminatrice, è composta da altri due dirigenti tecnici o amministrativi e da un segretario aggiunto.

L'assegnazione dei candidati alle singole sottocommissioni ha luogo mediante sorteggio.

Art. 34

Gli oneri per complessive lire 25.000 milioni ricadenti nel triennio 1984-86, autorizzati per le finalità degli articoli 3 e 14 della presente legge, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.74 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario "Programma opere pubbliche - Difesa del suolo ed interventi per la protezione della natura, il risanamento e la tutela dell'ambiente e del territorio"".

Agli oneri di lire 15.000 milioni ricadenti nell'esercizio finanziario 1984 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 35

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 21 agosto 1984.

SARDO

TABELLA A

  Ruolo del Corpo regionale delle foreste 
                  Qualifica                                      Unità
Dirigente tecnico forestale                                      n.  80
Assistente tecnico forestale                                     "  160
Agente tecnico forestale                                         "  600
Maresciallo e Brigadiere                                         "  200
Guardia                                                          "  800