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LEGGE REGIONALE 13 giugno 1984, n. 40

G.U.R.S. 16 giugno 1984, n. 26

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 88, recante norme in materia di provvedimenti per l'erogazione dell'assistenza specialistica in forma indiretta, e 24 luglio 1978, n. 22, recante norme in materia di formazione del personale sanitario non medico. Disposizioni in materia di enti, associazioni ed istituti che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, è sostituito con il seguente:

"Le prestazioni sanitarie, farmaceutiche, dietetico-medicamentose, diagnostiche nonchè i presidi terapeutici, in atto non previsti o soddisfatti con forme di intervento parziale o limitato nel tempo, sono erogati in forma indiretta nei casi in cui siano giudicati, da conforme parere tecnico-sanitario, espresso dal servizio competente dell'unità sanitaria locale, indispensabili ed insostituitbili alla tutela della salute del cittadino.

Le prestazioni ed i presìdi terapeutici di cui al comma precedente sono erogati esclusivamente in presenza d'insufficienza renale e relativo trattamento emodialitico, di trapianti renali, di oligofrenia fenilpiruvica, di anemie sideroprive, di talassemia, di retinopatia diabetica, di carenza di immunoresistenze organiche e di postumi di intervento in sede addominale, con creazione di ano preternaturale, nonchè di mucoviscidosi, di diabete mellito e di neoplasie maligne trattabili, queste ultime, in forma ambulatoriale o domiciliare.

Il rimborso delle relative spese, da parte della competente unità sanitaria locale, avviene al costo su richiesta dell'avente diritto, documentata e corredata da fatture debitamente quietanzate, entro e non oltre il sessantesimo giorno.

E' del pari assicurato dalla competente unità sanitaria locale, con le modalità di cui al comma precedente, il rimborso, nella misura prevista dai competenti ordini o collegi professionali, delle spese sostenute in trattamento domiciliare per le terapie iniettive ed infusive necessarie per i soggetti portatori delle affezioni di cui al presente articolo, semprechè l'unità sanitaria locale medesima non possa direttamente provvedere".

Art. 2

I commi sesto e settimo dell'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, sono sostituiti con i seguenti:

"Fermo quanto disposto dal quarto comma, le modalità d'intervento, sia in forma diretta che indiretta, previste per le prestazioni di emodialisi, si applicano anche riguardo alle prestazioni di dialisi peritoneale intermittente, in proporzione ai minori costi propri di tale forma di dialisi, nella misura ridotta che sarà determinata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, sulla base del raffronto comparativo con i costi propri dell'emodialisi extracorporea.

Per la dialisi peritoneale continua si provvede al solo rimborso delle spese sostenute e documentate per l'acquisto delle sacche e dei necessari materiali d'uso.

Ai fini del trattamento di emodialisi, o di dialisi peritoneale presso strutture pubbliche o private, le unità sanitarie locali di appartenenza devono assicurare direttamente il servizio di trasporto dei soggetti interessati. Le predette unità sanitarie locali, qualora non possano provvedere in maniera diretta al citato servizio, sono autorizzate a stipulare, previa motivata deliberazione del comitato di gestione, convenzione con le associazioni di cui agli articoli 1, ultimo comma, e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le tariffe relative al servizio di trasporto in regime convenzionale saranno determinate annualmente con provvedimento dell'Assessore regionale per la sanità.

Resta fermo ed impregiudicato il rimborso delle spese di viaggio nei confronti dei cittadini che si avvalgono di mezzi di trasporto propri e il cui ricorso, sotto qualsiasi forma, al trattamento di emodialisi o di dialisi peritoneale in località diversa da quella di residenza, sia determinato da inesistente o documentata insufficiente disponibilità strumentale o erogativa nei rispettivi comuni di residenza.

Al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto in favore dei soggetti che, ai sensi del precedente comma, si avvalgono di mezzo proprio, si provvede da parte dell'unità sanitaria locale di appartenenzna nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro".

Art. 3

All'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, sono aggiunti i seguenti commi:

"L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a provvedere annualmente alla rivalutazione delle aliquote relative alle prestazioni specifiche, già erogate in forma indiretta e sotto forma di contributo, in favore dei soggetti di cui all'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo la misura percentuale di variazione del costo della vita risultante dai dati Istat.

Per l'anno 1984, con effetto dal 1° ottobre dello stesso anno, si provvederà secondo la misura indicata nell'allegata tabella".

Art. 4

Fino all'approvazione del piano triennale d'interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, previsto dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 nei confronti degli enti, associazioni ed istituti che svolgono attività di riabilitazione in favore delle persone con handicap fisico o psichico, sulla base di convenzioni prorogate ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono per i ricoveri a tempo pieno anche di rette differenziate, in internato, le rette relative a tutti i soggetti assistiti, in numero comunque non superiore a quattrocento unità per ciascun ente, associazione od istituto, sono corrisposte, a decorrere dal 1° gennaio 1984, nella stessa misura prevista per quelle differenziate.

Continua ad applicarsi il secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, e trova applicazione l'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 42.

Art. 5

I benefici spettanti agli allievi che frequentano i corsi di formazione previsti dall'art. 10 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, sono prorogati nei confronti degli allievi che frequentano i corsi già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge fino al completamento degli stessi.

All'art. 10, primo comma, della sopracitata legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 7, le parole: "lire 6.000 per ogni giorno di effettiva presenza" sono sostituite con le parole: "lire 7.500 per ogni giorno di effettiva presenza".

Art. 6

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il fondo sanitario regionale.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 giugno 1984.

SARDO

TABELLA


   
   
      
   

Cure climatotermali - Soggiorni terapeutici

25.000

giornaliere

Superalimentazione

2.000

giornaliere

Paraplegici - discinetici

60.000

mensili

Scarpe rivestimento protesi

50.000

quando necessario

Usura indumenti:

 .

 .

A - Portatori protesi arti superiori - busti ortopedici - uso stampelle - uso carrozzette - ciechi bilaterali - mentali lett. a/bis - paraplegici

25.000

annuo

B - Portatori protesi arti inferiori - tutori metallici

45.000

annuo