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DECRETO LEGGE 30 dicembre 1985, n. 787

G.U.R.I. 31 dicembre 1985, n. 306

Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere anche per il mese di dicembre 1985 alla fiscalizzazione degli oneri sociali, agli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di prorogare talune misure in materia previdenziale nonchè interventi a favore di settori economici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

(integrato dalla legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 45)

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti;

c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 267 ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 1,40 punti.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

5. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

6. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1985 e fino a tutto periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.160 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".

8-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta per le dichiarazioni di responsabilità da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie.

Art. 2

1. Il termine del 31 maggio 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.

2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987, lire 580 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 820 miliardi nel periodo 1989-97, si provvede quanto a lire 1.500 miliardi all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 e quanto a lire 580 miliardi per l'anno 1988 e lire 820 miliardi per il periodo 1989-97 a carico delle assegnazioni recate dalla nuova legge concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".

Art. 3

(modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 45 e successivamente dall'art. 6, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48)

In attesa che [, anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate,] (parole soppresse) siano determinati i nuovi criteri per l'emanazione della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, è differito al 1° luglio 1988.

Art. 4

(integrato dalla legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 45) (1)

1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1986. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

3. Il trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, riconosciuto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è prorogato fino al 31 dicembre 1986.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successivamente dall'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1984, n. 618, nonchè dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, convertito nella legge 1° ottobre 1985, n. 484, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1986, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate. (2)

5. La richiesta di concessione dell'indennità deve essere corredata da una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria riguardante la mobilità del personale.

6. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a ventiquattro mesi. (2)

7. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, può essere ulteriormente prolungato, alle stesse condizioni, fino ad un periodo massimo di 12 mesi.

8. I benefici previsti dall'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono estesi ai lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, in possesso del requisiti prescritti.

9. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1986.

9-bis. Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione generale, obbligatoria", di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

9-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, restano confermate per l'anno 1986.

10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n. 14, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 169:

"Art. 4

Disposizioni diverse

1. Il periodo massimo previsto dall'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità. All'onere valutato in lire 25 miliardi per il 1990 ed in lire 60 miliardi per il 1991, si provvede:

a) relativamente all'anno 1990 a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991;

b) relativamente all'anno 1991 a carico della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'art. 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

(2)

Si riporta il testo dell'art. 1, commi 4 e 5, del D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito dalla legge 3 novembre 1987, n. 452:

"Art. 1

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. Il periodo massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto la proroga di sei mesi prevista dall'art. 9 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19, è ulteriormente incrementato di sei mesi".

Art. 5

(modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 45)

1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e prorogato con modifiche dalla legge 27 dicembre 1975, n. 700, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1986.

2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 6

(integrato dalla legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 45)

1. Ai fini del rimborso degli oneri sostenuti in via di anticipazione dall'Unioncamere, per la diffusione delle iniziative di autodisciplina dei prezzi per l'anno 1985, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

2. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, prorogato dall'articolo 5, comma 1°, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è differito al 31 dicembre 1986.

3 All'onere di lire 1 miliardo derivante dalla attuazione del precedente comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

3-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli investimenti non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di cui sopra può essere effettuata anche sulla base di una perizia giurata presentata dall'operatore economico".

Art. 7

(modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 45)

1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, è autorizzata, la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce "Proroga dell'attività di coordinamento di cui alla legge n. 73 del 1977".

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 73 del 14 marzo 1977, già prorogate fino al 31 dicembre 1981 con la legge n. 780 del 18 novembre 1980 e fino al 31 dicembre 1985 con la legge n. 960 del 22 dicembre 1982, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1990, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della stessa legge 22 dicembre 1982, n. 960. Al relativo onere, valutato in lire 100 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma. (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 20 maggio 1991, n. 158:

"Art. 14

Accordi di Osimo di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria, di cui all'art. 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, già prorogate fino al 31 dicembre 1990 con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, possono essere svolte fino al 31 dicembre 1991, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 22 dicembre 1982, n. 960. Per consentire il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991".

Art. 8

(modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 45)

1. Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 30 settembre 1986.

2. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 9

(modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 45)

1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, al netto degli interessi maturati nell'anno 1984 su dette esposizioni, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

 Ente autonomo teatro comunale di Firenze L. 5.682.244.900; Ente autonomo teatro dell'Opera di Genova " 13.859.386.467; Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli " 8.866.116.293; Ente autonomo teatro Massimo di Palermo " 8.394.754.267; Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma " 22.521.601.121; Ente autonomo teatro regio di Torino " 1.507.982.622;
2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312.

[3. All'onere di L. 45.255.974.293 derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi già stanziati con l'articolo 7 della legge 13 luglio 1984, n. 312] (comma soppresso).

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro del lavoro

e della previdenza sociale

ROMITA, Ministro del bilancio

e della programmazione economica

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1985

Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 35