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N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

DECRETO PRESIDENZIALE 22 maggio 1985, n. 38

G.U.R.S. 14 settembre 1985, n. 40

Regolamento per il funzionamento delle commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

Visto il regolamento di esecuzione del predetto ordinamento, approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 1957, n. 3;

Visto l'art. 5 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 14;

Ritenuto di dovere emanare il regolamento per il funzionamento delle commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria;

Visto lo schema di regolamento per la disciplina del funzionamento delle commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria, predisposto dall'Assessore regionale per gli enti locali;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa, sezione consultiva, n. 167/84 del 17 luglio 1984;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 22 gennaio 1985;

Decreta:

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 0

Articolo Unico

Il funzionamento delle commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria è disciplinato dall'allegato regolamento, composto di 16 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 22 maggio 1985.

NICOLOSI

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 22 luglio 1985.

Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 182.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Regolamento interno per il funzionamento delle commissioni provinciali di controllo e dei loro uffici

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

TITOLO I

Funzionamento del collegio

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 1

Convocazione

Il presidente convoca la commissione una o più volte la settimana in relazione agli atti da esaminare.

Qualora le esigenze del servizio lo consiglino, stabilisce un piano di convocazione a scadenze fisse che, portato a conoscenza dei componenti della commissione e dei funzionari partecipanti, sostituisce gli avvisi di convocazione per le singole sedute.

Il presidente può sempre disporre ogni altra convocazione in base all'art. 35 dell'ordinamento degli enti locali.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 2

Assenze o impedimenti

In caso di impedimento all'esercizio della propria funzione, il presidente ne dà tempestiva comunicazione al componente incaricato della sostituzione e al segretario della commissione.

Nei casi di contemporanea assenza o impedimento del presidente e del componente vicario, le funzioni relative vengono assunte in via straordinaria dal componente più anziano per voti ottenuti in sede di designazione da parte dell'Assemblea regionale e, a parità di voti, per età.

I componenti e i funzionari che sono impediti a partecipare alle sedute della commissione debbono darne immediata comunicazione al presidente, perchè valuti i motivi dell'assenza e provveda alla sostituzione dei funzionari.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 3

Ordine del giorno

Per ogni seduta il presidente stabilisce l'ordine del giorno (O.D.G.) contenente l'elenco degli affari da trattare e l'indicazione per ciascuno di essi di:

a) il numero di protocollo;

b) l'ente e l'organo deliberante;

c) il numero e la data dell'atto deliberativo;

d) l'oggetto (trascritto in modo da consentire una corretta individuazione dell'atto);

e) il nome del relatore.

L'O.D.G., in relazione all'ultimo comma del successivo art. 5, deve poter consentire, inoltre, l'indicazione sommaria della decisione della commissione e contenere il numero d'ordine del registro delle deliberazioni.

L'O.D.G., con gli atti relativi, deve essere messo a disposizione dei componenti e dei funzionari partecipanti almeno 24 ore prima della seduta cui si riferisce, nei locali della commissione.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 4

Quorum

La commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti previsti dalla legge.

La commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti presenti e con votazione palese. A parità di voti prevale quello del presidente.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno uno dei funzionari incaricati di partecipare alle sedute.

I componenti della commissione non possono astenersi dal voto deliberativo, nè i funzionari partecipanti dal voto consultivo, tranne nei casi in cui sussista un interesse personale o di parenti o affini entro il 4° grado.

Su ogni singolo affare all'esame della commissione il relatore incaricato richiama la relazione e la proposta conclusiva dell'ufficio e, quindi, illustra la propria sulla quale si apre l'eventuale discussione.

Il presidente mette ai voti la proposta del relatore ascoltando per primo il voto consultivo dei funzionari.

Ove la proposta del relatore non venga accolta, il presidente pone ai voti le eventuali proposte alternative.

Conclusa la votazione il relatore provvede ad annotare la decisione, indicando sommariamente, se d'annullamento, i motivi che la sorreggono; quindi ne cura la compilazione anche tramite gli uffici.

La decisione, ove si presenti particolarmente complessa, potrà essere depositata presso l'ufficio di segreteria successivamente e comunque in tempo per consentire agli uffici il rispetto dei termini previsti dalla legge per il controllo.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 5

Registro delle deliberazioni

Il segretario tiene il registro delle deliberazioni. Il registro viene bollato, numerato progressivamente e firmato in ogni foglio dal segretario.

Il segretario cura che nel registro siano trascritte, per estremi, tutte le deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.

Le deliberazioni debbono essere esattamente e chiaramente individuate nei loro elementi essenziali: ente e organo deliberante, numero, data e oggetto.

La deliberazione trascritta nel registro deve portare un numero d'ordine che, unitamente al numero di protocollo e alla data della seduta della commissione, costituisce gli estremi della decisione dell'organo tutorio.

Il registro deve, inoltre, contenere l'indicazione del relatore e della decisione adottata.

Il registro delle deliberazioni può essere costituito dall'O.D.G., compilato ai sensi del precedente art. 3, opportunamente rilegato e numerato progressivamente in ogni foglio siglato dal segretario.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 6

Registro dei verbali delle sedute

Il segretario della commissione compila per ciascuna seduta il relativo verbale.

Nel verbale devono essere indicati:

1) le assenze, anche solo momentanee, dei componenti e dei funzionari partecipanti;

2) il voto contrario, o l'astensione dal voto, dei componenti;

3) il parere contrario dei funzionari;

4) eventuali interventi, o altro, che componenti o funzionari dovessero richiedere siano messi a verbale.

I verbali delle sedute sono raccolti in apposito registro e custoditi a cura del segretario della commissione.

Sia i componenti che i funzionari partecipanti hanno diritto, in ogni momento, di prendere visione dei verbali delle sedute.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 7

Indagini

La commissione, nel disporre indagini ai sensi dell'art. 37 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, stabilisce espressamente l'oggetto e il termine entro i quali l'indagine va svolta.

Il relativo incarico viene affidato dal presidente a un funzionario della C.P.C. scelto tenendo conto dell'importanza e del tipo delle indagini da svolgere, nonchè secondo opportuni criteri di rotazione negli incarichi.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

TITOLO II

Funzionamento degli uffici

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 8

Comunicazione dei provvedimenti

Il segretario della commissione cura che i provvedimenti, interlocutori o definitivi, da essa adottati siano trasmessi agli enti nei termini di legge.

A tal fine il segretario tiene un registro delle scadenze distinte secondo la natura del provvedimento adottato: annullamenti, provvedimenti interlocutori ed eventuali termini assegnati per le risposte.

Eccezionalmente la decisione della commissione può essere comunicata tramite telegramma, con l'indicazione sommaria dei motivi sui quali si basa. In ogni caso la decisione integrale dovrà essere spedita entro i successivi cinque giorni.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 9

Prospetto delle presenze

Il segretario della commissione predispone e invia all'Assessorato degli enti locali, entro il 5 del mese successivo, il prospetto mensile delle presenze alle sedute della commissione, sia per i componenti che per i funzionari partecipanti.

Il presidente accerta e attesta che le assenze siano giustificate in relazione all'art. 32 dell'ordinamento degli enti locali.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 10

Organizzazione degli uffici

Gli uffici della C.P.C. sono organizzati in gruppi di lavoro per materie ed affari omogenei.

La costituzione dei gruppi di lavoro, o la loro modifica, viene proposta dal presidente, sentiti i dirigenti in servizio presso la C.P.C. interessata, e stabilita con decreto del Presidente della Regione secondo le procedure di legge.

Fermo restando il numero e le competenze dei gruppi di lavoro, il presidente propone all'Assessore per gli enti locali i dirigenti coordinatori di ciascun gruppo e l'assegnazione del restante personale.

In via eccezionale e con provvedimento motivato da particolari esigenze d'ufficio, il presidente può disporre singoli movimenti di personale tra un gruppo di lavoro e l'altro, dandone immediata comunicazione al consiglio di direzione dell'Assessorato degli enti locali e salvo ratifica dell'Assessore.

Sono esclusi dal provvedimento, di cui al precedente comma, i dirigenti coordinatori dei quali può disporre, tuttavia, la temporanea sostituzione nei casi di loro assenza o impedimento prolungati.

Nell'ambito del gruppo il carico di lavoro viene distribuito tra i funzionari istruttori secondo criteri oggettivi preventivamente stabiliti.

Il dirigente coordinatore può, in via provvisoria, modificare il carico di lavoro allo scopo di provvedere alle necessarie sostituzioni dei funzionari istruttori assenti, o comunque impediti, e tutte le volte che sia necessario per consentire la tempestiva istruttoria degli atti.

Al funzionario istruttore non può essere attribuito lo stesso carico di lavoro per più di due anni.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 11

Ricezione della posta

La posta in entrata deve affluire esclusivamente presso l'ufficio di segreteria, dove viene timbrata con il bollo datario e distinta per gruppi competenti.

Gli avvisi postali di ricevimento devono contenere il timbro datario e la firma dell'incaricato della ricezione.

Il presidente, presa visione della posta in entrata, ne ordina l'immediato inoltro all'archivio.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 12

Archivio

Presso ogni C.P.C. è costituito un archivio generale.

Tutte le deliberazioni che pervengono alla C.P.C. devono essere registrate nel protocollo dell'archivio lo stesso giorno del loro ricevimento.

E' consentito registrarle il giorno successivo quando fossero pervenute oltre le ore 12.

Dopo la protocollazione, l'archivio provvede a classificare, rubricare e trascrivere per estremi gli atti deliberativi in appositi registri secondo metodi e modelli determinati dall'Assessorato degli enti locali.

Gli atti deliberativi, unitamente ai precedenti, sono immediatamente trasmessi ai funzionari istruttori competenti in base al carico di lavoro di ciascuno.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 13

Relazione istruttoria

La relazione istruttoria deve essere redatta su modelli appositamente predisposti.

Il funzionario, esaminato l'atto, deve comunque espressamente indicare:

a) la natura del controllo cui l'atto è soggetto;

b) i termini di scadenza delle possibili decisioni intelocutorie o definitive della commissione;

c) gli elementi essenziali del dispositivo;

d) il richiamo delle leggi che si ritengono applicabili;

e) l'esattezza dell'imputazione contabile.

Il funzionario istruttore riferisce, quindi, sugli eventuali vizi dell'atto e indica, in ogni caso, la sua proposta finale.

La relazione, redatta secondo i precedenti commi, viene firmata e datata dal funzionario istruttore.

Il dirigente coordinatore, ove ne dissenta, formulerà in calce le proprie osservazioni.

Gli atti corredati dalla relazione istruttoria devono pervenire all'ufficio di segreteria almeno 48 ore prima della seduta.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 14

Atti di mera esecuzione

Il funzionario istruttore verifica se gli atti di mera esecuzione, trasmessi in elenco ai fini del controllo eventuale, siano effettivamente tali e, quando li ritenga legittimi, ne propone l'archiviazione.

Ove, invece, ritenga tali atti illegittimi, ne predispone la relazione per l'esame da parte della commissione.

Il funzionario istruttore riferisce inoltre alla commissione, per i provvedimenti di competenza, su quegli atti che non ritenga possano considerarsi di mera esecuzione.

L'elenco degli atti di mera esecuzione dei quali è stata proposta l'archiviazione deve essere trasmesso all'ufficio di segreteria per l'ulteriore inoltro alla commissione.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 15

Restituzione degli atti

I gruppi di lavoro curano la restituzione agli enti interessati degli atti riconosciuti incondizionatamente legittimi dalla commissione.

Ogni altro provvedimento definitivo o interlocutorio adottato dalla commissione viene trasmesso agli enti in copia conforme all'originale a cura dell'ufficio di segreteria.

Gli atti deliberativi e i provvedimenti di cui ai commi precedenti, nonchè gli eventuali allegati che ne facciano parte integrante, devono essere timbrati e siglati su ciascun foglio a cura di un funzionario del gruppo o del segretario.

N.d.R. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 31, lett. f) della L.R. 44/91.

Art. 16

Conferenza dei dirigenti

Il presidente convoca periodicamente e presiede la conferenza dei dirigenti in servizio presso la commissione, allo scopo di meglio garantire la funzionalità, il coordinamento e l'uniformità d'indirizzo degli uffici della commissione stessa.

Visto: NICOLOSI