
LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 8
G.U.R.S. 5 gennaio 1985, n. 1
Provvedimenti a favore dei produttori agrumicoli che si impegnino in programmi di lotta contro i parassiti animali ed il malsecco degli agrumi.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 24/1986 e con annotazioni alla data 1 settembre 1993)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La Regione Siciliana, al fine di:
1) mantenere e ricostituire gli equilibri biologici mediante interventi fitoiatrici selettivi nella lotta contro i parassiti animali degli agrumi;
2) sostenere adeguatamente gli agrumicoltori che si impegnino in un razionale programma di lotta contro il malsecco del limone,
attua gli interventi di cui alla presente legge.
Per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, punto 1, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a formulare uno specifico programma di interventi, a carattere triennale, avvalendosi delle eventuali indicazioni all'uopo formulate dagli osservatori regionali per le malattie delle piante, dalle sezioni operative e da quelle periferiche per l'assistenza tecnica di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva l'anzidetto programma, sentito il Sottocomitato per l'agrumicoltura, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 24.
Tale programma dovrà prevedere:
1) uno schema poliennale di lotta integrata basata su:
a) l'impiego iniziale, nelle aree fortemente infestate da cocciniglie, della fumigazione cianidrica, seguita, negli anni successivi, dagli interventi di cui alla lett. b;
b) interventi con olii minerali ad alto grado di insulfonabilità o con altri principi attivi ad effetto simile nelle aree con infestazioni normali o che abbiano subito l'intervento di cui alla lett. a;
c) interventi come quelli previsti nella lett. b, ma con olii bianchi attivati o con altri principi attivi ad effetto simile, nelle aree notevolmente infestate dalle cocciniglie e/o da altri parassiti animali;
d) lancio di entomofagi e acarofagi indigeni o importati;
2) l'articolazione territoriale degli interventi di lotta con la predisposizione per ciascuna area territoriale dello schema degli interventi ritenuti più efficaci fra quelli indicati al punto 1.(1)
Vedi i seguenti DD. AA. Agricoltura:
- 21 giugno 1986: "Approvazione dei programmi di intervento poliennale di lotta antiparassitaria da effettuare ai sensi dell'art. 2, punto 1, lettere a), b) e c), della l.r. 3 gennaio 1985, n. 8"
- 5 luglio 1988: "Approvazione dei programmi di intervento di lotta antiparassitaria per l'anno 1988 da effettuarsi ai sensi dell'art. 2, punto 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8"
- 12 luglio 1989: "Delimitazione delle aree agrumicole nel cui ambito dovrà effettuarsi obbligatoriamente, nel corrente anno 1989, la lotta antiparassitaria"
- 24 luglio 1990: "Approvazione del programma di interventi di lotta antiparassitaria per il triennio 1990/1992 in aree agrumicole", integrati dai successivi decreti 8 giugno 1991 e 30 aprile 1992.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determinerà con proprio decreto l'articolazione territoriale di cui al punto 2 dell'art. 2, indicando in particolare i fogli di mappa catastali in cui dovrà essere attuata la lotta antiparassitaria, dichiarando la stessa obbligatoria ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive aggiunte e modificazioni.
Il decreto di cui al precedente comma sarà pubblicato entro il 30 aprile 1985 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e negli albi comunali dei comuni territorialmente interessati. Le eventuali integrazioni e modifiche saranno pubblicate entro il 30 aprile degli anni successivi.
(modificato dall'art. 19 della L.R. 24/86)
La direzione tecnica o/e i controlli degli interventi di lotta previsti dal punto 1 dell'art. 2 è affidata all'Ente di sviluppo agricolo.
(modificato dall'art. 19 della L.R. 24/86)
I produttori agrumicoli singoli o associati che intendano e si impegnino ad effettuare un programma di interventi come indicato negli specifici schemi di cui all'art. 2, possono chiedere, entro il 30 maggio di ogni anno, la concessione di un contributo nella misura massima:
1) del 90 per cento per gli interventi con fumigazione cianidrica;
2) del 50 per cento per gli interventi di cui alle lettere b e c dell'art. 2.
In linea di massima gli interventi di cui al punto 1 del precedente comma avranno carattere prioritario e saranno effettuati direttamente dall'apposito servizio dell'Ente di sviluppo agricolo.
Le cooperative e le associazioni di produttori o loro consorzi possono eseguire direttamente gli interventi di cui al punto 1 dell'art. 2, se in possesso delle necessarie attrezzature e autorizzazioni, o avvalersi dell'apposito servizio dell'ESA o avvalersi di ditte specializzate e autorizzate.
I contributi saranno commisurati:
1) alla quantità di acido cianidrico impiegato ed alle connesse spese per i trattamenti nei casi di interventi di fumigazione;
2) al costo medio per pianta degli interventi, determinato anno per anno, sulla base di costanti parametri tecnico-economici, dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nei casi di interventi di cui alle lettere b e c dell'art. 2.
Nel caso di esecuzione da parte dell'Ente di sviluppo agricolo degli interventi di lotta l'ESA riscuoterà direttamente ed anticipatamente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il 90 per cento o il 50 per cento rispettivamente della spesa ammessa. I produttori agrumicoli, singoli od associati, saranno tenuti al versamento al predetto Ente dell'importo del 10 per cento o il 50 per cento rispettivamente del costo dell'intervento medesimo determinato come indicato ai punti 1 e 2 del precedente comma.
(modificato dall'art. 19 della L.R. 24/86)
I contributi di cui all'art. 5 possono essere maggiorati fino al 99 o al 85 per cento, rispettivamente, per gli interventi previsti alla lett. a o alle lettere b e c dell'art. 2, nei casi in cui gli agrumeti, oggetto degli interventi, purchè compresi nel decreto assessoriale di cui all'art. 3:
1) o siano condotti da agrumicoltori associati in cooperative, consorzi e associazioni di produttori, riconosciute queste ultime ai sensi delle leggi 27 luglio 1967, n. 622 e 20 ottobre 1978, n. 674 e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81 e successive modifiche, e gli interventi vengano effettuati dagli anzidetti organismi associativi;
2) o siano stati colpiti, nel triennio precedente, da eventi calamitosi e tali dichiarati in base all'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive aggiunte e modificazioni;
3) o siano condotti da coltivatori diretti e manuali coltivatori della terra e il reddito dominicale non sia superiore a lire 26.000 in base ai dati catastali del 1939.
(modificato dall'art. 19 della L.R. 24/1986)
1. Per gli interventi di cui all'art. 2, punto 1, lettere a, b e c, la competenza è attribuita agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, prescindendo dal limite di spesa indicato dall'art. 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97.
2. ---------------------(comma abrogato ) (1)
Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 24/86.
Del Sottocomitato regionale per l'agrumicoltura, nei casi di trattazione degli argomenti di cui all'art. 1, fanno parte, a tutti gli effetti, i direttori degli istituti di entomologia agraria e di patologia vegetale delle università di Catania e Palermo ed i professori di ruolo di lotta biologica integrata e di fitoiatria delle medesime università, nonchè i dirigenti responsabili degli osservatori per le malattie delle piante di Acireale e Palermo.
Di tale Sottocomitato fanno, altresì, parte, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, i professori di ruolo di agrumicoltura delle università di Catania e Palermo.
L'Ente di sviluppo agricolo, avvalendosi della collaborazione degli istituti di entomologia agraria delle università di Catania e Palermo, provvederà a quanto necessario per realizzare allevamenti massivi di entomofagi e acarofagi da utilizzare per l'attuazione dei programmi di lotta antiparassitaria mediante lanci di cui alla lett. d dell'art. 2.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, prevedendo la relativa spesa nel programma di cui all'art. 2, all'Ente di sviluppo agricolo finanziamenti necessari per provvedere agli allevamenti e ai lanci di cui all'art. 9.
I programmi delle sezioni operative e di quelle periferiche per l'assistenza tecnica possono prevedere azioni ed attività a carattere dimostrativo e promozionale riguardanti le procedure e le tecniche di lotta integrata contro le cocciniglie degli agrumi.
Le azioni e gli interventi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 debbono essere portati a conoscenza degli osservatori per le malattie delle piante, competenti per territorio, almeno trenta giorni prima della loro attuazione.
Per le azioni di cui al punto 2 dell'art. 1, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad elaborare, anche avvalendosi del disposto dell'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, un programma di interventi contro il malsecco del limone, che preveda:
a) in vivaio, la copertura delle sezioni destinate alla produzione di piantine di limoni con rete antigrandine e/o l'esecuzione di trattamenti a calendario, nonchè di altri subito dopo il verificarsi di eventi meteorici che causano ferite;
b) l'allontanamento delle piante infette dal vivaio, la loro distruzione, il divieto di realizzare sezioni di vivaio di limone consociate o prossime ad impianti limonicoli;
c) una speciale certificazione di sanità riguardo al malsecco;
d) negli impianti adulti, la tempestiva asportazione dei rami infetti, la difesa dai venti, l'esecuzione di un numero adeguato di trattamenti antiparassitari da ottobre a febbraio, nonchè altri trattamenti estemporanei subito dopo avversità meteoriche che causano ferite;
e) particolari forme di incentivo nei casi di interventi coordinati fra più aziende comprese in unico comprensorio. (1)
Vedi l'art. 4 della L.R. 6/93 in merito allo stanziamento di somme per l'esercizio 1992.
In ordine alla prosecuzione degli interventi previsti dalla L.R. 24/87 vedasi art. 1 della L.R. 8/88 e art. 87 della L.R. 25/93.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare a favore dei limonicoltori singoli o associati che si impegnino ad eseguire, rispettandone il programma di cui all'art. 14, gli interventi di lotta contro il malsecco:
a) un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa ammessa per le azioni previste alla lett. a dell'art. 14.
La spesa ammessa per l'esecuzione dei trattamenti a calendario ed estemporanei può essere forfettizzata in lire un milione per ettaro e per anno;
b) un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa ammessa per le azioni previste al punto d dell'art. 14. Tale contributo può essere aumentato fino all'80 per cento della spesa ammessa nei casi in cui gli interventi vengano realizzati da limonicoltori comunque associati e riguardino un unico comprensorio.
La spesa ammessa per l'esecuzione degli interventi di cui alla lett. b può essere forfettizzata in lire 800.000 per ettaro e per anno. (1)
Vedi l'art. 4 della L.R. 6/93 in merito allo stanziamento di somme per l'esercizio 1992.
In ordine alla prosecuzione degli interventi previsti dalla L.R. 24/87 vedasi art. 1 della L.R. 8/88 e art. 87 della L.R. 25/93.
I programmi di attività annuale delle sezioni operative e di quelle periferiche della assistenza tecnica di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, possono comprendere attività ed azioni di promozione e di dimostrazione per la lotta contro il malsecco.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a ciascuna delle università degli studi di Catania e di Palermo un finanziamento straordinario di lire 500 milioni annui per il triennio 1985-1987, da destinare in quote di pari valore agli istituti di patologia vegetale e di coltivazioni arboree delle rispettive facoltà di agraria per ricerche articolate concernenti il miglioramento genetico del limone, con particolare riferimento alle conoscenze sul rapporto ospite-parassita e relativa chiave genetica ed ai metodi della diagnosi precoce del malsecco.
Gli istituti universitari interessati, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, potranno avvalersi per le relative ricerche, da svolgersi autonomamente o secondo programmi concordati tra le università, anche di collaborazioni di istituzioni ed esperti esterni.
L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione, per ciascun anno, del programma di attività e dei relativi preventivi di spesa nonchè, per gli anni 1986 e 1987, di una relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente, con l'indicazione dell'utilizzazione del finanziamento.
Sia i programmi di attività che le relazioni consuntive saranno sottoposti al parere del Sottocomitato regionale per l'agrumicoltura.
Le università interessate dovranno mettere a disposizione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i risultati scientifici della ricerca.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 15, per l'istruttoria delle domande e la erogazione dei relativi contributi, si applica il disposto dell'art. 7.
Per le finalità della presente legge, sono autorizzate, a carico dell'esercizio finanziario 1985, le spese indicate a fianco di ciascuno dei seguenti articoli:
Articoli 5 - 6: lire 10.000 milioni;
Articoli 9 - 10: lire 400 milioni;
Art. 15: lire 5.000 milioni.
E' altresì autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno egli esercizi finanziari dal 1985 al 1987, per le finalità di cui all'art. 17.
Gli oneri di lire 18.400 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per il triennio 1985 - 1987, trovano riscontro, per lire 17.400 milioni, nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1984 - 1986, codice 06.78: "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".
Gli oneri di cui agli articoli 5, 6, 9, 10 e 15 successivi al 1985 saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.