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LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1993, n. 6

G.U.R.S. 16 gennaio 1993, n. 3

Norme per consentire alle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità naturali l'accesso ai benefici di cui alla legge 30 gennaio 1991, n. 31. Rifinanziamento della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, nonchè anticipazioni dello intervento dello Stato per le finalità del D.M. 21 dicembre 1987, n. 524 in applicazione del Regolamento CEE n. 857/84.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2002)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il periodo massimo di proroga previsto dall'articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367 così come convertito dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31 viene elevato di dodici mesi in favore delle aziende agricole che, avendo presentato istanza per l'ottenimento delle agevolazioni contributive o creditizie ai sensi dello stesso articolo 4, non hanno ottenuto il beneficio richiesto entro la data di scadenza di 24 mesi previsti dall'articolo 4 di che trattasi.

2. La proroga è in ogni caso interrotta a decorrere dalla data di stipula del mutuo e della emanazione del provvedimento di erogazione del contributo.

3. Alla corrispondente spesa, valutata in lire 25.000 milioni, si provvede a carico delle disponibilita del fondo di cui all'articolo 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

4. E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 40.000 milioni, finalizzata alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 gennaio 1991, n. 31.

Art. 2

1. All'onere di lire 65.000 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede con le disponibilità del capitolo 60769 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

Art. 3

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 sono autorizzate, per l'anno finanziario 1992, le ulteriori spese indicate a fianco di ciascuno dei seguenti articoli:

- art. 9, lire 10.000 milioni;

- art. 15, ultimo comma lire 2.000 milioni;

- art. 27, lire 15.000 milioni;

- art. 30, lire 6.000 milioni.

Art. 4

1. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8, così come modificato ed integrato dall'articolo 11 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24 e dall'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 8, per l'esercizio 1992, viene stanziata la somma di lire 5.000 milioni da iscriversi al capitolo 55664.

Art. 5

1. Per le finalità del D.M. 21 dicembre 1987, n. 524 in applicazione del regolamento CEE n. 857/84 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1992 e di lire 8.000 milioni per il 1993, in anticipazione degli interventi dello Stato.

2. Nel caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione rispetto alle assegnazioni disposte dallo Stato, il maggiore onere resta a carico della Regione.

Art. 6

1. Per le finalità di cui all'art. 4 del D.L. 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni nella legge 30 gennaio 1991, n. 31 è autorizzato, per l'anno finanziario 1992, il limite d'impegno decennale di lire 20.000 milioni cui si provvede con la riduzione, di pari importo, del limite d'impegno decennale di lire 52.000 milioni autorizzato con l'art. 4, 1°comma , della legge 4 agosto 1989, n. 286.

Art. 7

1. Per le finalità dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 500 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma precedente si provvede per gli esercizi finanziari successivi al 1992 ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si fa fronte con la riduzione di lire 500 milioni dello stanziamento del capitolo 55321 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

Art. 8

(abrogato ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002)

Art. 9

1. Gli oneri di lire 40.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 e di lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993 derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione cod. 1009.

2. Alla relativa spesa ricadente nell'esercizio finanziario 1992 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio medesimo.

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 gennaio 1993.

CAMPIONE