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REGOLAMENTO (CEE) N. 536/87 DEL CONSIGLIO, 23 febbraio 1987

G.U.C.E. 25 febbraio 1987, n. L 55

Modifica al regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (5), stabilisce che è scopo delle misure d'intervento del settore vitivinicolo assicurare l'equilibrio sul mercato dei vini da tavola nonché un prezzo minimo garantito per tali vini, pari ad una data percentuale del prezzo d'orientamento; che per far meglio risaltare la funzione essenziale della distillazione di sostegno di cui all'articolo 15 di detto regolamento, che consiste nel garantire tale prezzo al produttore per il vino da esso consegnato, conviene indicare che il prezzo d'acquisto del vino per detta distillazione è fissato alla stessa percentuale del prezzo d'orientamento che la percentuale di cui all'articolo 3 bis;

Considerando che l'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 stabilisce termini e norme rigorosi per l'attuazione della distillazione obbligatoria dei vini da tavola; che tuttavia per la prima campagna d'applicazione è stata prevista la proroga di taluni termini;

Considerando che, per questa prima campagna, l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 775/85 del Consiglio, del 26 marzo 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6), ha previsto anche la possibilità che la Commissione adotti talune misure transitorie, per garantire il passaggio armonioso dal regime precedente al nuovo regime di questa distillazione;

Considerando che, all'atto della prima attuazione del regime, in taluni Stati membri si sono manifestate numerose e gravi difficoltà, in particolare quanto al termine previsto per la comunicazione dei quantitativi di vino da tavola prodotti in ciascuna regione di produzione; che dette difficoltà hanno potuto essere superate, per garantire l'effettiva realizzazione della distillazione, soltanto ricorrendo alle misure transitorie esistenti;

Considerando che quest'esperienza mette in evidenza il rischio che le norme e il calendario previsti non possano essere applicati tal quali; che è pertanto opportuno, ai fini di un'applicazione effettiva ed equa della distillazione obbligatoria, riprendere le disposizioni transitorie che autorizzano la Commissione ad adottare, senza rimettere in questione gli elementi essenziali del regime, le misure necessarie per far fronte ad eventuali difficoltà che potrebbero compromettere la realizzazione della distillazione;

Considerando che queste modifiche mirano a garantire il buon funzionamento del regime della distillazione obbligatoria ed a ridurre le difficoltà manifestatesi alla sua prima applicazione; che in considerazione di dette difficoltà si potrebbe, se del caso, giungere ad una modifica del regime stesso, ad opera del Consiglio su eventuale proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 14 novembre 1986, n. C 287.

(2)

Parere reso il 19 febbraio 1987.

(3)

Parere reso il 16 dicembre 1986.

(4)

G.U. 5 marzo 1979, n. L 54.

(5)

G.U. 31 dicembre 1985, n. L 367.

(6)

G.U. 28 marzo 1985, n. L 88.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 15, paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente:

"5. La percentuale del prezzo d'orientamento di ciascun tipo di vino da tavola al quale è pagato il vino consegnato alla distillazione nell'ambito dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 4 è la percentuale indicata nell'articolo 3 bis, primo comma.";

2) all'articolo 41 è inserito il paragrafo seguente:

"10 bis. Se nella campagna 1986/1987 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 67.

Tali misure possono riguardare soltanto le disposizioni previste al presente articolo, escluse quelle relative:

- ai volumi da distillare,

- ai prezzi da pagare per il vino distillato,

- alla percentuale di 85 applicabile in ciascuna in regione di produzione,

- alle campagne di riferimento.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare le modalità del presente paragrafo fino alla fine della campagna 1989/1990.".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER