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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1987, n. 5

G.U.R.S. 21 febbraio 1987, n. 8

 Modifiche all'ordinamento degli enti locali nella Regione Siciliana in tema di istituzione di comuni e norme sul decentramento amministrativo dei servizi comunali nelle frazioni e borgate.

Testo con annotazioni alla data 11 gennaio 1989

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1)

1. All'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) nella Regione Siciliana, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

l'art. 6 è sostituito dal seguente:

"L'istituzione di nuovi comuni e la fusione di quelli esistenti sono stabilite con legge della Regione.

Ove gli originari comuni interessati non consentano diversamente, l'ente comunale nascente dalla fusione di due comuni di popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti assume come denominazione l'insieme delle denominazioni originarie.

In caso di fusione di più comuni, l'istituito ente comunale è articolato in quartieri, corrispondenti almeno alle originarie circoscrizioni comunali, per i fini di cui alla legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 e successive modifiche";

all'art. 7, nel primo comma, il numero 1 è sostituito dal seguente:

"1) che la popolazione del nuovo comune non sia inferiore a cinquemila abitanti";

all'art. 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Può prescindersi dall'osservanza delle condizioni indicate al n. 1, se lo consiglino ragioni topografiche, economiche, sociali e storiche, e sempre che la popolazione del nuovo comune non sia inferiore a tremila abitanti. La popolazione residente nei comuni originari e nei nuovi comuni è quella risultante dai registri della popolazione";

all'art. 8, l'espressione finale "tremila abitanti" è sostituita dalla seguente "cinquemila abitanti";

l'art. 9 è sostituito dal seguente:

"La modificazione e la rettifica delle circoscrizioni territoriali comunali e delle loro denominazioni sono disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale, ove si registri l'assenso dei consigli comunali interessati.

Ove la legge che istituisce un nuovo comune non stabilisca altrimenti, alla sistemazione dei rapporti finanziari ed alle eventuali determinazioni o alle rettifiche di confini tra gli enti interessati si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, previa delibera della Giunta regionale".

(1)

Con sentenza n. 453 dell'11 gennaio 1989 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che anche per la fusione dei comuni e per la modificazione delle loro circoscrizioni territoriali e denominazioni debbano essere sentite le popolazioni direttamente interessate

Art. 2

1. In caso di istituzione di nuovo comune per fusione di due o più enti comunali, nella ripartizione delle somme del fondo investimenti, di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è attribuita alla nuova amministrazione comunale, per un quinquennio, una somma pari al doppio dell'importo erogato per ciascun comune nell'anno anteriore alla fusione.

Art. 3

1. All'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Qualora lo richieda la maggioranza assoluta degli elettori residenti nella frazione o borgata, sono costituite in quartieri le frazioni o borgate con almeno 500 abitanti, distanti dal capoluogo comunale non meno di 10 chilometri, e quelle che, con almeno 200 abitanti, a prescindere dalla distanza dal capoluogo, si trovino in un'isola diversa da quella in cui ha sede l'amministrazione comunale".

2. All'art. 14 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

"Ai consigli di quartiere, istituiti in frazioni o borgate o isole, siti in territori isolani diversi dall'isola in cui ha sede l'amministrazione comunale, le competenze nelle materie di cui al primo comma sono delegate di diritto. Con regolamento del consiglio comunale ne sono fissate le modalità di esercizio".

Art. 4

1. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno apportate al regolamento di esecuzione dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione, approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 1957, n. 3, le modifiche necessarie al suo adeguamento al testo vigente.

Art. 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 febbraio 1987.

NICOLOSI