
N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 10, comma 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574.
DECRETO LEGGE 26 gennaio 1987, n. 10
G.U.R.I. 26 gennaio 1987, n. 20
Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119)
N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 10, comma 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di scarichi dei frantoi oleari, tenuto conto delle esigenze produttive connesse con l'attuale campagna olearia, nonchè delle difficoltà derivanti dalla mancanza di incentivi diretti ad agevolare l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 10, comma 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574.
(modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1987, n. 119 dall'art. 1-bis della legge di conversione 4 novembre 1987, n. 460 del D.L. 7 settembre 1987, n. 370, e successivamente dall'art. 4, comma 2, del D.L. 25 giugno 1996, n. 335)
1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1997, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, nello stesso termine, deve essere inviata alla regione. (1)
2. Il sindaco, nel rispetto delle norme igieniche vigenti, autorizza lo smaltimento sul suolo delle acque reflue, dettando nel provvedimento di autorizzazione le prescrizioni da osservarsi, tenendo conto delle norme tecniche generali contenute nell'allegato 5 alla deliberazione adottata in data 4 febbraio 1977 dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977, [e della normativa regionale di attuazione,] (parole soppresse) in modo da adeguare le prescrizioni alle caratteristiche degli scarichi e dei terreni destinati a riceverli.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319.
[4. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi] (comma soppresso).
5. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro centoventi giorni (1) dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei reflui sul suolo nell'area indicata nella domanda, [nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali,] (parole soppresse) sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.
Si riporta il testo dell'art. 1-bis della legge di conversione 4 novembre 1987, n. 460, del D.L. 7 settembre 1987, n. 460:
"Art. 1-bis
Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, per la presentazione della domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, è riaperto ed è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel comma 5 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 10 del 1987, convertito dalla legge n. 119 del 1987, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"".
Il comma 1, dell'art. 1, è stato modificato dall'art. 4 del D.L. 25 giugno 1996, n. 335.
N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 10, comma 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 24 marzo 1987, n. 119)
1. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive aventi natura di insediamenti produttivi, che comunque recapitano nelle acque superficiali e sotterranee interne e marine, restano soggetti alla disciplina di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.
2. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive, che abbiano recapito sul suolo e siano stati autorizzati in base al presente decreto, devono in ogni caso essere adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (1)
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e comunque sino alla data stabilita nel comma 2, gli impianti di molitura di olive i cui reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive, e dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti, possono scaricare le acque reflue sul suolo previa autorizzazione del sindaco, da rilasciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica, purchè, a cura del titolare del frantoio, vengano applicate ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti in misura non inferiore al 50 per cento e, comunque, previa decantazione in vasche utilizzate esclusivamente a tale scopo.
Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158:
"Art. 19
Scarichi di frantoi oleari
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato, da ultimo, dall'articolo 24 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 marzo 1993.
N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 10, comma 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574.
1. I titolari degli scarichi di cui all'art. 1 che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettati dal comma 5 dell'art. 1 sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
2. Alla stessa pena soggiace chi continua a smaltire i reflui sul suolo dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5 dell'art. 1, senza che sia intervenuta l'autorizzazione espressa.
N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 10, comma 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574.
(integrato dalla legge di conversione 24 marzo 1987, n. 119)
1. Non sono punibili per i fatti previsti come reato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 5 del medesimo art. 1 e dal comma 2-bis dell'art. 2 ed abbiano osservato il divieto di aumento temporaneo dell'inquinamento ed i provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319.
N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 10, comma 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574.
(sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 1987, n. 119)
1. Per la realizzazione di un programma di ricerca scientifica ed applicata, coordinato dal Ministero dell'ambiente, finalizzato principalmente all'individuazione di sistemi di depurazione delle acque reflue dei frantoi tecnicamente ed economicamente compatibili con le condizioni della produzione e all'approfondimento della natura e della composizione delle acque medesime, anche per consentire una eventuale modifica delle condizioni di smaltimento rispetto alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, è concesso al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica un finanziamento di lire 10 miliardi per l'anno 1987.
2. Le regioni sono tenute a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto piani regionali, od a modificare quelli esistenti, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire con impianti di trattamento ed individuando i soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti. I piani regionali sono redatti sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per la costruzione di impianti che rientrano nei piani regionali di cui al comma 2, gli enti locali o loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato entro il limite massimo di lire 270 miliardi.
4. Per la costruzione o l'adeguamento alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, di impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi, compatibili con il piano regionale di cui al comma 2, da parte di soggetti privati, operanti anche in forme associate, possono essere concessi contributi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, su conforme parere della regione competente. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 a valere sulle disponibilità del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a partire dall'anno finanziario 1988, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Fondo per gli investimenti destinati alla tutela ambientale".
7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1987 a carico del fondo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che viene a tal fine integrato di pari importo. A tale onere si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione di pari importo della dotazione per il medesimo anno finanziario del fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la relativa riassegnazione al competente capitolo di spesa; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo di pari importo delle risorse di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 10, comma 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780.
2. Chi ha presentato la domanda ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780, è tenuto ad integrarla secondo le indicazioni richieste dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, entro il termine ivi previsto
N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 10, comma 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574.