
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
REGOLAMENTO (CEE) N. 3877/88 DEL CONSIGLIO, 12 dicembre 1988
G.U.C.E. 15 dicembre 1988, n. L 346
Norme generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (2), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 40, paragrafo 4,
Vista la proposta della Commissione,
Considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 statuisce, all'articolo 37, paragrafo 2, che lo smercio degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 di detto regolamento può avvenire in altri settori e deve essere effettuato a condizioni da determinarsi; che è opportuno inoltre determinare, per gli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui all'articolo 39 dello stesso regolamento, le condizioni alle quali gli organismi d'intervento possono effettuare operazioni per i prodotti presi in consegna prima che siano reimmessi sul mercato e fissare le disposizioni relative allo smercio dei prodotti detenuti dagli organismi d'intervento;
Considerando che si deve riservare lo stesso trattamento, quanto alla procedura di smercio, agli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e a quelli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 dello stesso regolamento e detenuti dagli organismi d'intervento;
Considerando che, offrendo le stesse garanzie di non discriminazione tra gli operatori della Comunità offerte dalla procedura di vendita all'asta, di cui all'articolo 40, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, per la vendita dell'alcole dev'essere prescelta la procedura di gara, in quanto presenta il vantaggio di essere più accessibile a tutti gli operatori del settore dell'alcole;
Considerando che l'esperienza acquisita in occasione dei due tentativi di vendita tramite gara, organizzati nel 1986, in base al regolamento (CEE) n. 139/86 del Consiglio, del 20 gennaio 1986, che stabilisce le regole generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 e detenuti dagli organismi d'intervento (3), dimostra che è inutile tentare di vendere gli alcoli ottenuti dalle suddette distillazioni sui mercati delle varie utilizzazioni consuete, in quanto tali mercati sono attualmente saturi, che è pertanto possibile evitare la prima fase delle gare, prevista dall'articolo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 139/86;
Considerando che è opportuno evitare con certezza di perturbare i mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità, conformemente agli articoli 37 e 40 del regolamento (CEE) n. 822/87;
Considerando che è altresì opportuno evitare che l'alcole crei ulteriori difficoltà che potrebbero insorgere nell'attuale situazione del mercato in altri settori di utilizzazione o per talune destinazioni; che tali difficoltà sembrano meno grandi nel settore dei combustibili; che va ricercato in questo settore uno sbocco privilegiato, pur senza escludere altre opportunità di vendita;
Considerando che, per non nuocere alla concorrenza con prodotti che possono essere sostituiti dall'alcole, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di non dare seguito alle offerte pervenutele;
Considerando che queste misure dovrebbero applicarsi alle giacenze di alcole preso in consegna dagli organismi d'intervento in applicazione delle norme comunitarie a decorrere dal 1° settembre 1982, nel caso della Comunità a dieci, e a decorrere dal 1° marzo 1986 nel caso della Spagna, tuttora detenute da tali organismi, nonché gli alcoli così presi in consegna a decorrere dall'entrata in vigore di queste misure,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.
G.U. 29 settembre 1988, n. L 269.
G.U. 25 gennaio 1986, n. L 19.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Gli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento sono smerciati nel quadro di procedure di gara. Tali procedure sono avviate conformemente all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
2. Le condizioni delle gare devono garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, indipendentemente dal luogo in cui essi sono stabiliti nella Comunità.
3. Le gare sono aperte per una determinata utilizzazione e/o destinazione.
4. Sono ammessi alle gare di cui al paragrafo 1 soltanto gli interessati che hanno garantito di ottemperare ai loro obblighi tramite la costituzione di una cauzione.
5. L'alcole può essere sottoposto a denaturazione prima della gara.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Per ognuna delle gare di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che possono essere subordinate a condizioni particolari, soprattutto per evitare perturbazioni dei mercati, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, dare oppure non dare seguito alle offerte ricevute.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Le condizioni di attuazione delle gare, in particolare quelle relative ai controlli da effettuare e alle garanzie da offrire (per esempio in ordine alle cauzioni e all'eventuale denaturazione) sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Nel corso del terzo anno di applicazione delle misure previste dal presente regolamento la Commissione presenta una relazione sulle vendite di alcole. Il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se è opportuno mantenere o modificare il regime istituito.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile ai prodotti presi in consegna dagli organismi d'intervento in applicazione delle norme comunitarie e detenuti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché ai prodotti presi in consegna a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS