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LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 35

G.U.R.S. 12 novembre 1988, n. 49

Interventi urgenti nei settori dell'emigrazione e del lavoro.

Testo con annotazioni alla data 28 marzo 1992

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Interventi urgenti nel settore dell'emigrazione

Art. 1

Individuazione dei beneficiari delle provvidenze a favore degli emigrati previste dalla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche

1. All'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, modificato con l'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

"Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini italiani residenti da almeno due anni in un comune del territorio della Regione prima della emigrazione, che si rechino all'estero o nella restante parte del territorio nazionale per esercitare stabilmente o stagionalmente qualsiasi forma di attività lavorativa autonoma o subordinata ad esclusione di quella connessa a un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni. Sono altresì considerati emigrati i familiari a carico dei soggetti sopra indicati".

Art. 2

Interventi creditizi in favore degli emigrati

1. Per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono autorizzati, per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, i limiti ventennali di impegno di lire 2.000 milioni per ciascun anno.

Art. 3

Iniziative culturali in favore degli emigrati

1. Per le finalità di cui all'art. 24-bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 500 milioni.

Titolo II

Interventi urgenti nel settore del lavoro

Art. 4

Automazione dei servizi dell'impiego

1. In attuazione di quanto previsto dal comma secondo dell'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, ed allo scopo di provvedere alla rilevazione, acquisizione, memorizzazione ed elaborazione dei dati occorrenti per la informatizzazione dei servizi dell'impiego, ivi compreso il controllo delle relative metodologie, la disciplina delle modalità di accesso ai dati e la loro conservazione ed utilizzazione, nonché all'acquisizione, impianto e manutenzione dei beni, dei programmi e delle attrezzature, all'assistenza tecnica ed alla riqualificazione del personale indispensabile per l'automazione dei servizi medesimi, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato e alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, nel rispetto di quanto previsto dal comma quarto dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Ai fini della scelta dei contraenti, sarà data preferenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad imprese ed altri organismi che svolgono analoghi compiti per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione è istituito un apposito comitato tecnico composto da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e da cinque esperti in informatica, dei quali due scelti tra i funzionari in servizio presso gli uffici centrali e periferici del medesimo Assessorato e tre docenti universitari designati dai rettori dei tre atenei siciliani.

3. Il predetto comitato tecnico formula all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione le proprie valutazioni sui progetti e sugli schemi di convenzione e di contratto occorrenti per l'attuazione delle finalità previste al comma primo, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche, alle modalità, ai tempi, ai criteri ed ai costi relativi alla informatizzazione ed automazione dei servizi dell'impiego. (1)

4. Ai componenti ed al segretario del comitato tecnico previsto dal comma secondo è corrisposto per ciascuna seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate, ove spettante, un gettone di presenza il cui importo sarà determinato dal presidente della regione, sentita la giunta regionale.

5. Le mansioni di segretario del comitato tecnico previsto dal comma secondo sono svolte da un dirigente assegnato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1988-1990 la spesa complessiva di lire 15.800 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio in corso.

7. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

(1)

Vedi l'art. 21 della L.R. 36/90: "Comitato tecnico per la meccanizzazione dei servizi dell'impiego".

Art. 5

Funzionamento della Commissione regionale

per l'impiego e della Segreteria tecnica

1. Allo scopo di assicurare l'espletamento dei compiti demandati dalla vigente normativa alla Commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, nonché il funzionamento della stessa Commissione e della Segreteria tecnica prevista dall'art. 2 della predetta legge regionale, anche attraverso l'acquisto di materiali ed attrezzature, e per la effettuazione di studi, ricerche e rilevazioni sul mercato del lavoro, la stampa e la diffusione di dati e notizie concernenti il mercato del lavoro e i servizi dell'impiego, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 350 milioni.

Art. 6

Contratti di formazione e lavoro (1)

1. Allo scopo di favorire l'incremento dei livelli occupazionali attraverso l'inserimento di giovani in attività produttive, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione è autorizzato a concedere:

a) contributi integrativi di quelli previsti dall'art. 1, comma sesto, e dall'art. 3, comma primo, della legge 11 aprile 1986, n. 113, in favore dei datori di lavoro i quali procedano all'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro;

b) contributi integrativi di quelli previsti dall'art. 1, comma settimo, e dall'art. 3, comma terzo, della legge 11 aprile 1986, n. 113, in favore dei datori di lavoro i quali mantengano in servizio a tempo indeterminato i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;

c) contributi in favore dei datori di lavoro i quali mantengano in servizio a tempo indeterminato i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro in misura pari al 40 per cento della retribuzione spettante in forza dei contratti collettivi di categoria per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni richiesti per le provvidenze di cui alla lettera b).

2. I contributi integrativi di cui alle lettere a) e b) del comma primo saranno concessi per un ammontare tale da garantire il raggiungimento della misura complessiva del cinquanta per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria.

3. I contributi previsti dalla lettera a) del comma primo saranno concessi con riferimento ai contratti di formazione e lavoro stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I contributi previsti dalla lettera b) del comma primo saranno concessi con riferimento ai contratti di lavoro a tempo indeterminato instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, conseguenti al mantenimento in servizio di unità assunte con contratti di formazione e lavoro stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 11 aprile 1986, n. 113.

4. I contributi previsti dal presente articolo sono erogati, previa presentazione della documentazione occorrente, dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro, ai quali l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione accrediterà le relative somme.

5. Con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvederà all'emanazione delle istruzioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione la vigente normativa in materia di contratti di formazione e lavoro.

7. Qualora vengano deliberati in sede nazionale interventi di proroga dei benefici previsti dalla legge 11 aprile 1986, n. 113, la Regione Siciliana disporrà la concessione di contributi integrativi di quelli statali, con le modalità indicate ai precedenti commi, fino alla concorrenza della misura prevista dal comma secondo. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvederà annualmente con legge di bilancio.

8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 10.000 milioni.

9. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

(1)

Vedi Decr. Ass. Lavoro 4/5/90: "Interventi in materia di contratti di formazione e lavoro."

Art. 7

Anticipazioni

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese operanti in Sicilia anticipazioni a carico del bilancio regionale sulle somme ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma quarto, secondo periodo, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. L'anticipazione è concessa a seguito di approvazione dei progetti da parte dei competenti organi comunitari e della emanazione del provvedimento di concessione da parte dei competenti organi statali, nella misura massima del settanta per cento dei contributi ammissibili a carico del Fondo sociale europeo e del fondo di rotazione previsto dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 10.000 milioni.

4. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 8

Intese tra le parti sociali

per la predisposizione di progetti formativi (1)

1. La Commissione regionale per l'impiego promuove il raggiungimento di intese tra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro pubblici e privati aventi ad oggetto la predisposizione e realizzazione di progetti formativi per l'assunzione di giovani con contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. Le intese di cui al comma primo definiscono:

a) i settori, i profili professionali e le aree territoriali interessate ai contratti di formazione e lavoro;

b) i tempi, i criteri generali e le modalità di svolgimento delle attività di formazione;

c) i singoli progetti formativi realizzabili nell'immediato, nonché i progetti di particolare rilievo per i caratteri dell'attività formativa, per il numero di assunti e per i settori e le aree in cui sono destinati ad intervenire;

d) le eventuali percentuali di contratti di formazione e lavoro che le imprese si impegnano a convertire, al termine, in assunzioni a tempo indeterminato.

3. I progetti formativi conformi alle intese di cui al comma primo hanno priorità ai fini dell'approvazione della Commissione regionale per l'impiego.

(1)

Vedi art. 10 della L.R. 27/91 per le misure dei contributi sulle retribuzioni relative ai contratti di formazione e lavoro.

Vedi Decr. Ass. Lavoro 28/03/92: "Istruzioni attuative dell'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell'occupazione."

Art. 9

Consulente di parità

1. Nelle more della riforma in materia di organizzazione del mercato del lavoro, la Commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 13 della legge 27 dicembre 1969, n. 52 e dell'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, è integrata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la presenza di un ulteriore componente nominato dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione su designazione delle associazioni e movimenti femminili più rappresentativi a livello nazionale. Tale componente fa parte a pieno titolo della Commissione e svolge altresì a beneficio di questa le funzioni di consulente di parità al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi di parità uomo-donna nel lavoro.

Art. 10

Interventi a favore dei Centri interaziendali

addestramento professionale per l'industria

(C.I.A.P.I.)

1. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività da parte dei Centri interaziendali per l'addestramento professionale per l'industria (C.I.A.P.I.) aventi sede nell'Isola, previsti dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è autorizzata per l'esercizio 1988 la spesa di lire 1.341 milioni.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvederà annualmente alla ripartizione dello stanziamento fra i Centri interaziendali per l'addestramento professionale per l'industria di Palermo e di Priolo sulla base delle effettive esigenze.

Art. 11

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 49.991 milioni, trovano riscontro nel bilancio della Regione per il triennio 1988-90, codice pluriennale 07.09 - Fondi speciali destinati al finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2. All'onere di lire 29.191 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 27.191 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 2.000 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 12

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 novembre 1988.

NICOLOSI