
LEGGE REGIONALE 4 giugno 1980, n. 55
G.U.R.S. 4 giugno 1980, n. 26
Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 19/2005 e con annotazioni alla data 10 novembre 2010)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(integrato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 38/84 e dall'art. 1 della L.R. 35/88)
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro della politica sociale, nazionale e comunitaria nonchè della politica di programmazione e di massima occupazione, promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e la elevazione sociale dei lavoratori siciliani emigrati, dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini italiani residenti da almeno due anni in un comune del territorio della Regione prima della emigrazione, che si rechino all'estero o nella restante parte del territorio nazionale per esercitare stabilmente o stagionalmente qualsiasi forma di attività lavorativa autonoma o subordinata ad esclusione di quella connessa a un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni. Sono altresì considerati emigrati i familiari a carico dei soggetti sopra indicati.
(modificato dagli artt. 1, 2 comma 1, e 3 della L.R. 38/84)
E' istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione composta:
a) dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, che la presiede;
b) da nove sindaci di comuni siciliani, scelti tra quelli maggiormente interessati dal fenomeno migratorio, eletti in rappresentanza delle nove province dell'Isola dell'Assemblea regionale siciliana con scheda limitata a sei nominativi;
c) da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si occupino dell'assistenza agli emigrati e che abbiano rappresentanza all'estero, designati dai rispettivi organi regionali;
d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
e) da sette rappresentanti degli emigrati, designati dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia ed operanti da almeno tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25;
f) da tre emigrati da almeno tre anni nell'Italia centro-settentrionale, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
g) da venticinque emigrati all'estero da almeno tre anni, di cui quattro in Francia, cinque nella Germania Federale, tre nel Benelux, quattro in Svizzera, due in Inghilterra e Irlanda e sette nelle seguenti aree extraeuropee: due nel nord America, tre nell'America centrale e del sud e due nell'Australia;
h) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
i) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
l) da sette esperti in materia di emigrazione all'estero, nominati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;
m) da tre rappresentanti delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico maggiormente rappresentative, presenti nel territorio regionale.
---------------------- (comma soppresso) (2)
I rappresentanti di cui alla lett. g sono eletti fra i lavoratori residenti nei rispettivi Paesi con le modalità che verranno fissate dalla Consulta.
Fino a quando non saranno disciplinate le modalità per l'elezione, i rappresentanti di cui al precedente comma sono scelti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni, i patronati e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9.
---------------------- (comma soppresso) (2)
Le funzioni di segretario della Consulta sono esercitate da un dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Il presidente della Consulta è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da uno dei due vicepresidenti eletti dalla Consulta nel proprio seno, di volta in volta designato dallo stesso presidente.
I componenti della Consulta vengono dichiarati decaduti, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa contestazione delle assenze stesse.
Sono chiamati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto: i rappresentanti delle associazioni nazionali degli emigrati riconosciute dal Ministero degli affari esteri e che abbiano la loro delegazione in Sicilia, in ragione di uno per ciascuna associazione; un funzionario della sede regionale dell'INPS nonchè, in relazione alle materie trattate, i direttori regionali degli Assessorati regionali.
Ai rappresentanti delle associazioni nazionali è esteso il trattamento previsto dall'art. 3.
Vedi Decr. Ass. Lavoro 31 marzo 2000: "Costituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione" e successivo Decr. Ass. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 10 settembre 2010.
Comma soppresso dall'art. 3 della L.R. 38/84.
(modificato dagli artt. 1, 2 comma 1, e 4 della L.R. 38/84)
La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, i cui componenti restano in carica quattro anni, è costituita con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, il quale, con le stesse modalità, procederà alle sostituzioni, anche per quei componenti che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti. I nuovi componenti restano in carica fino alla data prevista per la scadenza della Consulta.
La Consulta si riunisce di regola tre volte all'anno nell'ambito del territorio della Regione.
Ai componenti della Consulta regionale è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Consulta nonchè per la partecipazione a convegni e conferenze internazionali, nazionali, regionali, interregionali, indetti dalla Regione Siciliana o ai quali questa abbia dato la propria adesione, un trattamento giornaliero di missione pari a quello previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale, oltre il rimborso delle spese di viaggio documentate. L'indennità di missione è maggiorata, secondo le norme vigenti, per quei componenti della Consulta che provengano dall'estero o che vi si rechino. Tale trattamento è esteso agli altri componenti delle delegazioni, il cui numero complessivo non potrà superare le otto unità, che partecipino ai lavori dei predetti convegni e conferenze in rappresentanza della Regione.
Per le sedute, convegni e conferenze che si svolgono nella località sede della Consulta, i biglietti di andata e ritorno, riguardanti le spese di viaggio, dovranno essere esibiti al fine del rimborso nel corso dei lavori delle predette manifestazioni.
Il trattamento di missione previsto dal presente articolo non spetta ai consultori per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni o conferenze che si tengono nel luogo in cui questi risiedono.
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni aventi validità triennale con enti ed organismi operanti nel settore turistico e dei trasporti, al fine di dotare i consultori, per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni e conferenze organizzati dalla Regione Siciliana, del biglietto "prepagato" di andata e ritorno, in luogo del rimborso delle spese di viaggio previsto dai precedenti commi.
Per i componenti la Consulta che rivestono la qualifica di dipendenti regionali, restano fermi i trattamenti di missione previsti dalle norme in vigore.
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione concorre alle spese per conferenze o convegni organizzati dal Ministero degli affari esteri o da altre regioni in tema di emigrazione, cui la Regione partecipi ufficialmente.
La quota del concorso gravante sull'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione sarà versata a presentazione del consuntivo e non potrà superare l'importo di lire 10 milioni.
(modificato dagli artt. 1, 2 comma 1, e 5 della L.R. 38/84)
La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione:
a) studia il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle sue cause e negli effetti che esso determina nell'economia e nella vita sociale della Regione e nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, degli immigrati, anche stranieri, e delle loro famiglie. A tal fine, la Consulta può segnalare all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione l'opportunità di affidare ad istituti di ricerca e ad università, oltre che ad associazioni ed organismi specializzati aventi sede in Sicilia, l'attuazione di particolari studi e ricerche sull'emigrazione ed immigrazione siciliana, oltre che la pubblicazione di studi di particolare valore;
b) esprime pareri e formula proposte ai competenti organi della programmazione in materia di programmazione e di massima occupazione, anche ai fini dell'armonizzazione degli interventi in materia di emigrazione ed immigrazione con gli indirizzi e i contenuti del piano di sviluppo regionale e dei piani settoriali ed intersettoriali;
c) esprime pareri e formula proposte all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione in tema di assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei lavoratori emigrati, degli immigrati, anche stranieri, e delle loro famiglie;
d) indice ogni due anni una conferenza regionale sui problemi della emigrazione. Le rappresentanze alla conferenza sono scelte dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni degli emigrati operanti in Sicilia e le sedi regionali dei patronati rappresentati nella Consulta, nonchè la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, e non potranno avere una consistenza numerica complessivamente superiore a dieci unità per le aree extraeuropee, a sessanta per i Paesi europei e a dieci per l'Italia centro-settentrionale. Nelle scelte delle rappresentanze estere si terrà conto della consistenza numerica delle collettività presenti nei vari Paesi. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti le rappresentanze di cui alla presente lettera con le modalità previste dal quinto comma dall'art. 3 della presente legge;
e) ------------------- (lettera soppressa) (1)
f) esprime pareri e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all'emigrazione, all'immigrazione, anche straniera, al ritorno degli emigrati ed al loro inserimento nelle attività produttive;
g) delibera il regolamento per il funzionamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, alla quale annualmente presenta una relazione sull'attività svolta;
h) ------------------- (lettera soppressa) (1)
i) collabora alla predisposizione di proposte legislative interessanti il settore dell'emigrazione;
l) può chiamare a partecipare alle proprie sedute od a quelle delle commissioni da essa nominate esperti in materie specifiche ai quali, in caso di residenza fuori della sede della Consulta, sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 3 della presente legge. Il numero dei predetti esperti non potrà superare quello di quattro per le sedute plenarie della Consulta e di due per le commissioni.
Lettera soppressa dall'art. 5 della L.R. 38/84.
(introdotto dall'art. 6 della L.R. 38/84)
E' istituito, per il quadriennio di durata della Consulta, un comitato direttivo composto dai due vicepresidenti della Consulta e da nove componenti eletti dalla Consulta stessa nel proprio seno.
Il comitato elegge, tra i due vicepresidenti della Consulta, il presidente ed il vicepresidente.
Le funzioni di segreteria del comitato sono disimpegnate dal segretario della Consulta.
Il comitato, che è costituito con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione svolge i seguenti compiti:
a) collabora con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per l'attuazione delle deliberazioni della Consulta e per realizzare un costante collegamento con enti, organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell'emigrazione ed immigrazione;
b) nell'ambito delle direttive fissate annualmente dalla Consulta, esprime pareri sui tempi e le modalità degli incontri da tenere con le collettività degli emigrati siciliani all'estero, sulla partecipazione dei componenti la Consulta a convegni e conferenze interessanti l'emigrazione e l'immigrazione;
c) sottopone all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione l'opportunità di organizzare convegni, seminari ed altre manifestazioni in tema di emigrazione ed immigrazione;
d) esprime parere su ogni particolare aspetto di attuazione della presente legge che l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione riterrà di sottoporre ad esso;
e) cura le attività ed adempie alle funzioni delegate dalla Consulta.
Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite dal regolamento di cui alla lett. g dell'art. 4.
I componenti del comitato direttivo, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, sono dichiarati decaduti, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa contestazione delle assenze stesse.
Si applicano, per la partecipazione alle sedute del comitato, le disposizioni di cui all'art. 3.
(introdotto dall'art. 6 della L.R. 38/84, modificato dall'art. 35, comma 2, della L.R. 15/2004 e dall'art. 23, comma 12, della L.R. 19/2005)
Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è costituito, per il quadriennio di durata in carica della Consulta, il comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.
Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o immigrazione, scelti anche fra i componenti della Consulta regionale dell'emigrazione.
Con lo stesso decreto di cui al primo comma è nominato fra i componenti il comitato il direttore responsabile del notiziario, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ed il presidente del comitato.
I compiti di segreteria del comitato sono disimpegnati da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Il comitato ha il compito di redigere un notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione da diffondere in rete curando la massima diffusione dello stesso anche mediante contatti con i quotidiani e periodici in lingua italiana che si pubblicano all'estero.
Le modalità di funzionamento del comitato sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Consulta.
Al direttore responsabile è corrisposto, per ogni numero del notiziario pubblicato e per non più di quattro all'anno, un compenso forfettario per l'attività svolta, in conformità ai criteri indicati nel contratto nazionale dei giornalisti per i collaboratori fissi addetti ai periodici che non prestano opera giornalistica quotidiana.
Il presidente, il direttore ed i componenti il comitato, che non siano consultori, partecipano alle sedute della Consulta, senza diritto al voto. Ad essi è esteso il trattamento previsto per i consultori dall'art. 3.
Secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 13, della L.R. 9/2006 relativamente al Comitato di cui al presente articolo, trova applicazione la disposizione di cui alla classe A del Decr. Pres. 24 marzo 1995, n. 82.
(sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.R. 38/84)
Nei comuni con notevole intensità emigratoria o immigratoria, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, su richiesta dei consigli comunali o di almeno tre delle organizzazioni od associazioni degli emigrati operanti nel territorio comunale, ad istituire, con proprio decreto, un comitato per l'emigrazione e per l'immigrazione composto: dal sindaco o da un suo delegato, con funzioni di presidente; da tre consiglieri eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due; da quattro rappresentanti di patronati legalmente riconosciuti e da cinque rappresentanti delle associazioni degli emigrati esistenti in sede locale.
(introdotto dall'art. 8 della L.R. 38/84)
Per le finalità del precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, a seguito della richiesta ivi prevista, invita il competente consiglio a procedere, entro 90 giorni, all'elezione dei consiglieri.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore segnala all'Assessorato regionale degli enti locali l'inadempienza per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti.
(modificato ed integrato dagli artt. 1 e 9 della L.R. 38/84)
Compito dei comitati è quello di fornire a coloro che intendono emigrare, agli emigrati e alle loro famiglie, nonchè a coloro che rientrano ed agli immigrati, l'assistenza materiale, sociale e culturale.
L'attività dei comitati, da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, può consistere in particolare:
- nell'informazione e nell'orientamento a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie anche con riferimento alle provvidenze previste dalla legislazione statale e regionale e al disbrigo delle pratiche relative;
- nell'organizzazione di riunioni e di assemblee di emigrati ed immigrati nonchè di conferenze e dibattiti sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione, anche con la partecipazione di esperti ed in collaborazione con enti, pubbliche amministrazioni ed organismi operanti nel settore;
- nello studio, con l'effettuazione di proposte all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed alla Consulta, di provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di competenza, anche ai fini dell'attuazione delle provvidenze e degli incentivi previsti dalla presente legge;
- nell'agevolare il mantenimento dei collegamenti tra coloro che si trovano all'estero ed i familiari rimasti in Sicilia.
--------------------- (comma soppresso) (1)
Comma soppresso dall'art. 9 della L.R. 38/84.
(modificato dall'art. 10 della L.R. 38/84)
Le somme stanziate dalla presente legge per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 7 sono ripartite annualmente tra i comitati, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in conformità dei criteri fissati dal regolamento di attuazione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
La struttura ed il funzionamento dei comitati potranno essere riveduti in conseguenza dell'emanazione di provvedimenti legislativi nazionali o regionali concernenti il trasferimento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di assistenza e di gestione dei servizi sociali.
(modificato dagli artt. 1 e 11, comma 1, della L.R. 38/84)
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti nella Regione in favore degli emigrati da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, aderenti ad associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale presenti all'estero e riconosciute dal Ministero degli affari esteri, nonchè agli enti e patronati legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione.
I suddetti contributi sono concessi per il potenziamento delle strutture organizzative e, nella misura non inferiore al 70 per cento dello stanziamento, per lo svolgimento di attività promozionali nel settore ed, in particolare, per:
a) l'organizzazione all'estero, in Sicilia e nel restante territorio nazionale di convegni, incontri, riunioni ed altre iniziative a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, anche con la partecipazione di rappresentanti dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e della Consulta, previa intesa, ove occorra, con il Ministero degli affari esteri;
b) l'organizzazione e costituzione, anche in collaborazione con altri organismi, enti ed istituti, di cooperative formate per almeno il 50 per cento da emigrati ovvero l'inserimento di emigrati singoli in cooperative già esistenti;
c) l'organizzazione di viaggi in Sicilia, per motivi di istruzione o per l'avviamento e la permanenza in colonie estive a favore di figli di emigrati siciliani;
d) la stampa e diffusione di bollettini e periodici sui problemi dell'emigrazione e di pubblicazioni turistico-culturali;
e) l'organizzazione di attività culturali e di formazione linguistica a favore degli emigrati e loro famiglie, sulla base di programmi specifici e delle intese di massima, qualora le attività stesse debbano svolgersi all'estero, tra il Ministero degli affari esteri e l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Le domande per ottenere i contributi, corredate degli specifici programmi di attività e dei preventivi di spesa, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. (1)
La concessione dei contributi è disposta, entro il primo trimestre di ciascun anno, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto, per quanto riguarda le associazioni, alle quali devono essere destinati i due terzi dello stanziamento, della consistenza delle loro strutture organizzative. (2)
Il contributo è erogato anticipatamente fino al 70 per cento del suo ammontare, tenuto conto del programma di attività e dei preventivi di spesa.
Al saldo si provvede su presentazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione del conto consuntivo delle spese effettuate con il contributo.
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione svolge accertamenti ispettivi sull'impiego dei contributi concessi.
Ai sensi dell'art. 11, u.c. della L.R. 38/84 il termine di cui al comma annotato, è quello del trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa L.R. 38/84.
Ai sensi dell'art. 11, u.c. della L.R. 38/84 il termine di cui al comma annotato, è quello del sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa L.R. 38/84.
(modificato dall'art. 12 della L.R. 38/84 e integrato dall'art. 66 della L.R. 57/85)
Al lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, sono concesse, su richiesta dell'interessato, le seguenti provvidenze:
a) un contributo a titolo di rimborso per il trasporto delle masserizie, in misura pari al 50 per cento della spesa risultante dalla fattura o da altra equipollente documentazione e nella misura massima di lire 500.000;
b) un contributo a titolo di rimborso per spese di viaggio, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe per coloro che rientrino da altre regioni italiane; a lire 200.000 per coloro che rientrino da Paesi europei ed a lire 400.000 per coloro che rientrino da Paesi extra-europei.
Gli stessi contributi sono estesi anche ai lavoratori emigrati che ritornano definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di trattamento pensionistico liquidato all'estero negli ultimi cinque anni, ovvero dopo cinque anni di trattamento pensionistico liquidato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni.
I contributi di cui alle lettere a e b sono aumentati del 20 per cento per ciascuna unità familiare a carico e nella stessa misura in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità, licenziamento o dimissioni per malattia. La maggiorazione per il carico familiare è cumulabile con una soltanto delle altre maggiorazioni previste.
Le provvidenze disposte dal presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana, salvo il caso di riacquisto della stessa successivamente al rientro definitivo nella Regione, e non sono cumulabili con il contributo straordinario previsto all'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25.
Il lavoratore emigrato ed i componenti del nucleo familiare che hanno usufruito del predetto contributo non potranno avvantaggiarsene una seconda volta.
Dai termini di permanenza all'estero indicati al primo comma del presente articolo si prescinde in caso di rientro per invalidità, infortunio o malattia professionale indennizzabili o per malattia che ha dato origine ad un trattamento previdenziale connesso ad una prestazione lavorativa.
--------------------- (comma abrogato) (1)
--------------------- (comma abrogato) (1)
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla meccanizzazione della anagrafe dell'emigrazione a mezzo di apposita convenzione con enti o istituti specializzati.
Per la traslazione nella Regione della salma del lavoratore o del pensionato, o di un componente il rispettivo nucleo familiare, deceduto all'estero, è concesso, qualora le relative spese non facciano carico ad istituzioni ed enti pubblici o privati, un contributo di ammontare pari all'80 per cento delle spese documentate e, comunque, non superiore a lire 1.500.000, per il trasporto da paesi extra-europei, ed a lire 1.000.000, per il trasporto da paesi europei.
La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dal trasporto da un familiare del lavoratore deceduto al sindaco del comune di residenza o di origine.
Il contributo di cui sopra è comprensivo delle spese di viaggio documentate del familiare che accompagna la salma.
Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 38/84.
(introdotto dall'art. 13, comma 1, della L.R. 38/84)
I contributi previsti dagli articoli 10 e 28 della presente legge sono concessi dai sindaci, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesti, utilizzando all'uopo le disponibilità del fondo per i servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Sono del pari disposti dai sindaci, utilizzando le medesime disponibilità, i ricoveri di cui all'art. 11, su domanda degli interessati, debitamente documentata.
Ai fini di cui al precedente comma, i comuni, contestualmente all'approvazione del programma previsto al quarto comma del predetto art. 19 e con successiva delibera, determinano gli stanziamenti da destinare alla realizzazione delle finalità disposte negli articoli citati al primo comma, in rapporto ai flussi emigratori ed all'entità delle somme erogate negli anni precedenti per le medesime finalità.
(modificato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 38/84)
I figli minori di emigrati all'estero, i vecchi congiunti emigrati all'estero e gli emigrati all'estero stessi rientranti in Sicilia dopo una permanenza fuori dal territorio nazionale di almeno cinque anni, o prima di tale termine a seguito di grave infermità, hanno diritto al ricovero in istituti di beneficenza.
--------------------(comma abrogato) (1)
--------------------(comma abrogato) (1)
La disposizione contenuta nel comma precedente ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1978.
Comma abrogato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 38/84.
(modificato ed integrato dagli artt. 1 e 14 della L.R. 38/84)
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione curerà, anche per il tramite delle amministrazioni comunali e delle associazioni degli emigrati e dei patronati che svolgono attività promozionale nel settore, l'avvio e la permanenza in colonie marine e montane, site in Sicilia, di figli di lavoratori emigrati ed immigrati.
Le associazioni degli emigrati e le amministrazioni comunali provvederanno all'accertamento dei requisiti prescritti, nonchè alla stipula delle convenzioni con enti ed istituti che gestiscono colonie marine o montane ovvero all'avviamento in colonie gestite direttamente.
Sono concesse anticipazioni pari all'80 per cento delle spese preventivate, ivi comprese quelle per il trasporto degli assistiti e di un accompagnatore per ogni dieci o frazioni di dieci assistiti.
Le rette giornaliere per ciascun assistito non possono superare, per l'anno in corso, l'importo del trattamento di ricovero convittuale di cui all'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85 e successive modifiche, maggiorato del 30 per cento.
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a modificare, con proprio decreto, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'importo della retta in relazione alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita accertate dall'Istituto centrale di statistica. La percentuale di variazione applicabiile si determina in base alla differenza tra gli indici relativi al mese di ottobre di ciascun anno e quelli del mese di ottobre dell'anno precedente. Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente, per difetto o per eccesso.
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni, i patronati e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9, stabilisce annualmente il numero dei destinatari delle provvidenze di cui al presente articolo da ammettere nelle colonie, tenendo conto della ricettività degli edifici all'uopo destinati.
Per i campeggi e le colonie per i figli degli emigrati cfr. DD.AA. Lavoro 22 marzo 2007 e 4 agosto 2008.
Cfr. Decr. Ass. Lavoro 20 febbraio 2008: "Atto di indirizzo per le attività di cui agli artt. 12, 12 bis, 24 e 24 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2008" e Decr. Ass. Lavoro 13 maggio 2009: "Atto di indirizzo per le attività di cui agli artt. 12, 12/bis, 24 e 24/bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2009".
Cfr. Decr. Ass. Lavoro 20 febbraio 2008: " Direttive per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 12 e 12-bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2008" e Decr. Ass. Lavoro 20 maggio 2009: "Direttive per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 12 e 12 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2009".
(introdotto dall'art. 15 della L.R. 38/84)
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione cura, con le modalità di cui all'art. 12, l'avvio e la permanenza in campeggi di figli di lavoratori emigrati ed immigrati, di età compresa fra i dodici e i diciotto anni.
Per i campeggi e le colonie per i figli degli emigrati cfr. DD.AA. Lavoro 22 marzo 2007 e 4 agosto 2008.
Cfr. Decr. Ass. Lavoro 20 febbraio 2008: "Atto di indirizzo per le attività di cui agli artt. 12, 12 bis, 24 e 24 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2008" e Decr. Ass. Lavoro 13 maggio 2009: "Atto di indirizzo per le attività di cui agli artt. 12, 12/bis, 24 e 24/bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2009".
Cfr. Decr. Ass. Lavoro 20 febbraio 2008: " Direttive per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 12 e 12-bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2008" e Decr. Ass. Lavoro 20 maggio 2009: "Direttive per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 12 e 12 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2009".
(modificato dall'art. 1 della L.R. 38/84)
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, borse di studio, per un importo di lire 200 mila ciascuna, da attribuire ai figli di quei lavoratori che da una attestazione del sindaco del comune di residenza risultino emigrati all'estero almeno da un anno ed agli orfani di emigrati privi di assistenza ex ENAOLI, per la frequenza, anche convittuale, di corsi di formazione professionale di scuola di istruzione di secondo grado.
L'importo della borsa di studio è elevato a lire 500 mila per la frequenza all'università. La media richiesta per l'ottenimento della borsa di studio è di 24/30.
Tali provvidenze vengono erogate a coloro che non godono di analoghi benefici.
Allo scopo di pubblicizzare le provvidenze previste dal presente articolo saranno adottati a cura dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, le opportune iniziative, fra le quali la stampa e la diffusione, tramite i rettorati universitari e i provveditorati agli studi, di manifesti da affliggere in tutti gli istituti di istruzione di secondo grado e nelle sedi universitarie.
Per le borse di studio per l'anno scolastico ed accademico 2003-2004 vedi la Circ. Ass. Lavoro 22 ottobre 2004, n. 3, per l'anno scolastico ed accademico 2004-2005 la Circ. Ass. Lavoro 6 settembre 2005, n. 4, per l'anno scolastico ed accademico 2005-2006 la Circ. Ass. Lavoro 7 giugno 2006, n. 2, per l'anno scolastico ed accademico 2006-2007 la Circ. Ass. Lavoro 1 agosto 2007, n. 2 e per l'anno scolastico ed accademico 2007-2008 la Circ. Ass. Lavoro 21 agosto 2008, n. 2.
(modificato dall'art. 4 della L.R. 93/81, sostituito dall'art. 16 della L.R. 38/84 e modificato dall'art. 12 della L.R. 17/86)
In favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia dopo tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui destinati agli scopi di cui al successivo comma, contratti con istituti di credito operanti nella Regione che stipulino a tal fine apposita convenzione con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Il concorso nel pagamento degli interessi è concesso per finanziamenti destinati all'acquisto, costruzione, rinnovo o trasformazione di immobile per uso abitazione propria, previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione nel comune dove intendono stabilire la propria residenza al momento del rientro in Sicilia, ed i cui piani di ammortamento non superino l'importo del tetto massimo previsto dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di edilizia agevolata e convenzionata, a prescindere dalla superficie dei singoli immobili.
Fermo restando il limite d'importo del tetto massimo di cui al precedente comma, gli istituti di credito convenzionati sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere il finanziamento per l'intero valore dell'immobile.
La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata ad uno degli istituti convenzionati, entro due anni dal rientro definitivo in Sicilia. (3)
Fermo restando il requisito dei periodi lavorativi di cui al primo comma, i contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi agli emigrati anche prima del rientro definitivo nella Regione, purchè il rientro medesimo avvenga entro e non oltre tre anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità ovvero entro cinque anni dalla concessione del contributo regionale.
Il concorso regionale è concesso per una volta soltanto, per un periodo non superiore a 20 anni, anche nei casi in cui il finanziamento abbia una durata maggiore.
Il concorso predetto si ragguaglia al 75 per cento del tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario.
A carico del mutuatario deve, in ogni caso, restare un tasso di interesse non inferiore al 3 per cento.
Le quote a carico della Regione, da versarsi direttamente agli istituti di credito convenzionati, saranno computate al tasso equivalente ed in misura costante.
Il concorso regionale nei limiti di cui ai commi sesto e settimo del presente articolo e per un periodo non superiore a due anni, viene concesso anche per il pagamento degli interessi di preammortamento. Le relative quote a carico della Regione sono versate direttamente agli istituti di credito convenzionati, dopo il perfezionamento del provvedimento concessivo ed in unica soluzione, previo inoltro all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, della documentazione attestante l'ammontare delle sovvenzioni erogate dagli istituti ed il relativo interesse.
Nei limiti di cui al sesto e settimo comma del presente articolo sono rimborsate direttamente agli interessati, in via posticipata ed in unica soluzione alle previste scadenze, le quote di concorso a carico della Regione relative a mutui stipulati anteriormente al provvedimento di concessione dei contributi, limitatamente alle rate non ancora maturate e previa presentazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli interessi.
Il concorso nel pagamento degli interessi viene concesso a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore degli istituti di credito sui beni immobili oggetto del finanziamento.
Le operazioni creditizie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione, che sarà prestata nei limiti dell'incapienza, previa escussione del mutuatario e dei suoi eventuali coobbligati da parte degli istituti.
Nessuna altra garanzia può essere richiesta da parte degli istituti di credito, oltre a quelle espressamente previste dal presente articolo.
Le abitazioni, per le quali vengono concessi i contributi di cui al presente articolo, non possono essere destinate ad uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari per l'intero periodo di durata del mutuo.
La rispondenza della destinazione dell'abitazione all'uso previsto al precedente comma è accertata mediante apposite ispezioni dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo dei propri organi periferici.
A seguito dell'ispezione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca del provvedimento di concessione dei contributi.
Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 38/84 le disposizioni di cui all'articolo annotato, si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria, purchè gli interessati dichiarino di volersene avvalere presentando apposita istanza entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa L.R. 38/84.
L'importo massimo dell'intervento creditizio per edilizia abitativa destinato alle finalità di cui all'articolo annotato, è stato elevato con Decr. Ass. Cooperazione 5 maggio 2005. Cfr. anche la Circ. Ass. Lavoro 11 settembre 2006, n. 3.
Per la decorrenza del termine di cui al comma annotato vedi l'art. 16, comma 2, della L.R. 38/84.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 4/81, sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.R. 38/84 e modificato ed integrato dall'art. 13 della L.R. 17/86)
Presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, è istituito, in misura paritaria, un fondo di rotazione a gestione separata di lire 50.000 milioni per la concessione di credito agevolato in favore dei soggetti di cui all'art. 14, primo comma.
Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
I finanziamenti vengono concessi per programmi aventi ad oggetto:
a) l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento o la trasformazione di locale adibito o da adibire all'esercizio di attività artigianale, commerciale, turistica o di piccola azienda industriale, ovvero all'acquisto, rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle medesime attività. L'importo massimo per ciascuna delle indicate iniziative è di lire 75 milioni, elevato a lire 150 milioni per le iniziative relative alla piccola industria; (2)
b) l'acquisto di fondi rustici, di attrezzi per il lavoro agricolo, di bestiame, la realizzazione di opere di miglioramento e riconversione fondiaria e zootecnica, per un importo massimo di lire 100 milioni; (2)
c) l'acquisto di natante da pesca nuovo od usato, la costruzione od ammodernamento dello stesso e l'acquisto o l'ammodernamento delle relative attrezzature, per un importo massimo di lire 75 milioni. (2)
Sono ammissibili a finanziamento le spese regolarmente documentate relative al rilascio della certificazione necessaria per accedere alle provvidenze di cui al presente articolo.
I finanziamenti di cui sopra, entro i limiti indicati, vengono concessi per un importo pari al 75 per cento della spesa documentata e per la durata massima di 20 anni per iniziative aventi ad oggetto beni immobili, opere ed impianti fissi; nello stesso importo e per la durata massima di 10 anni per iniziative aventi ad oggetto attrezzature.
Nei casi di costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locali o di esecuzione di opere o di altri impianti fissi, potranno essere concesse, in relazione all'entità delle opere eseguite, anticipazioni semestrali fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Gli interessi da corrispondersi da parte del beneficiario delle predette anticipazioni al tasso previsto dal settimo comma saranno portate in detrazione in sede di stipula del contratto di mutuo. L'interessato dovrà comprovare, pena la revoca del finanziamento, l'avvenuto completamento delle opere entro due anni dalla concessione.
In aggiunta o indipendentemente dai finanziamenti previsti ai commi precedenti, può essere concesso, per le attività indicate, al terzo comma, credito di esercizio della durata minima di 18 mesi ed un giorno e massima di 36 mesi.
Il tasso di interesse delle operazioni di credito previste dal presente articolo viene determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito e il risparmio. (3)
A copertura dei rischi connessi alle operazioni di credito previste dal presente articolo devono essere concesse le seguenti garanzie:
1) per i beni immobili ed i beni mobili registrati oggetto di ipoteca, ipoteca di primo grado a favore dell'Assesorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
2) per i beni che non possono costituire oggetto di ipoteca, privilegi speciali in conformità delle disposizioni vigenti.
La domanda per ottenere i finanziamenti, corredata della documentazione indicata dal comitato di cui all'undicesimo comma, deve essere presentata dagli interessati al comitato medesimo per il tramite dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che provvede all'istruttoria, entro due anni dal rientro definitivo nella Regione.
Per gli emigrati il cui rientro sia avvenuto anteriormente al 24 giugno 1984, e comunque non prima del 20 febbraio 1975, il termine entro il quale produrre la domanda per ottenere i finanziamenti è prorogato al 30 giugno 1987.
Il finanziamento può essere concesso, anche prima del rientro definitivo, purchè questo si verifichi, pena la revoca del finanziamento stesso, entro un anno dalla sua concessione. L'erogazione delle somme resta, in ogni caso, subordinata all'effettivo rientro.
Alla gestione del fondo sovraintende un comitato amministrativo, presieduto dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e composto:
- del direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- di due rappresentanti delle associazioni operanti in favore degli emigrati e di due rappresentanti dei patronati rappresentati in Consulta;
- di un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che svolge anche funzioni di segretario;
- di due componenti designati, rispettivamente dal Banco di Sicilia e dalla Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le province siciliane;
- di un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
- di un dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
- di un magistrato designato dalla Corte dei conti, in servizio presso le sezioni della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con qualifica non inferiore a consigliere.
Il comitato, i cui componenti durano in carica 4 anni, è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, ed ha sede presso l'Assessorato medesimo.
Ai componenti il comitato che risiedono in località diverse da quella sede del comitato, compete, per la partecipazione alle sedute, il trattamento di missione nella misura prevista per i direttori regionali.
Il comitato delibera sulle caratteristiche delle iniziative da ammettere a finanziamento, sulla documentazione da produrre a corredo delle istanze, nonchè sulla concessione dei finanziamenti medesimi. Il comitato può disporre accertamenti tecnici al fine di verificare la consistenza delle iniziative e la loro rispondenza alle finalità previste.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma, il comitato può richiedere la presentazione di apposita perizia tecnica giurata.
Allo scopo di acquisire eventuali ulteriori elementi di valutazione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, su richiesta del comitato, può avvalersi del personale appartenente ai ruoli tecnici in servizio presso l'Amministrazione regionale.
Sulle istanze relative ai finanziamenti il comitato delibera entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione delle istanze stesse.
Gli interessi maturati sulle giacenze del fondo, calcolati con le modalità previste dalla legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, confluiscono al conto economico della gestione del fondo stesso.
L'ammontare dell'evenutale perdita viene addebitato al fondo.
Gli utili della gestione del fondo sono portati ad incremento dello stesso.
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo.
Su richiesta del comitato, e previa stipula di apposita convenzione, potranno essere affidate, ai predetti istituti di credito, la gestione contabile dei finanziamenti deliberati dal comitato stesso e le azioni legali a tutela dell'Amministrazione.
Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.
Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 38/84 le disposizioni di cui all'articolo annotato, si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria, purchè gli interessati dichiarino di volersene avvalere presentando apposita istanza entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa L.R. 38/84.
Per l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui alla lettera annotata vedi l'art. 19 della L.R. 24/2000.
Con l'art. 17, comma 2, della L.R. 38/84 il tasso di interesse di cui al comma annotato è fissato nella misura del 4,5 per cento.
(modificato dall'art. 2 della L.R. 4/81 e sostituito dall'art. 18 della L.R. 38/84)
Il finanziamento disposto dall'art. 14 è cumulabile con quelli di cui all'art. 15.
I finanziamenti disposti per le iniziative di cui alle lettere a, b e c dell'art. 15 non sono cumulabili fra di loro e per le attività previste dalla lett. a il finanziamento può essere richiesto per una sola di esse. I finanziamenti predetti sono concessi per una volta sola ed a condizione che gli interessati si impegnino a non modificare la destinazione dei locali, opere ed attrezzature per il periodo di tempo corrispondente alla durata del mutuo ed a comprovare, per il credito di esercizio, l'avvenuto utilizzo delle somme.
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo degli organi periferici, effettua ispezioni sull'osservanza degli obblighi di cui al comma precedente, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti.
Per le provvidenze disposte dagli articoli 14 e 15 si applica il terzo comma dell'art. 10.
Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 38/84 le disposizioni di cui all'articolo annotato, si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria, purchè gli interessati dichiarino di volersene avvalere presentando apposita istanza entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa L.R. 38/84.
(modificato dall'art. 20 della L.R. 38/84)
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere un contributo annuo per le spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro, agricole, di servizi, turistiche e di pescatori, costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori emigrati che siano rientrati definitivamente nella Regione a far data dal 20 febbraio 1975 dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni precedenti il rientro.
Detto contributo, concesso per tre anni in misura decrescente e non superiore all'80 per cento, al 65 per cento ed al 50 per cento delle spese effettuate nel triennio, è erogato mediante anticipazioni mensili pari all'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.
Il contributo, che non può superare l'ammontare di lire 50 milioni, è concesso sulla base di programmi di attività corredati da preventivi di spesa.
Le cooperative di cui all'articolo precedente possono anche fruire della concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi di lavoro con le modalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni.
(modificato dagli artt. 1 e 21 della L.R. 38/84)
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per il periodo di un triennio a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a versare alle cooperative di cui all'art. 18 operanti in Sicilia un contributo pari al 50 per cento degli oneri sociali relativi ai soci in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 della presente legge.
(modificato dall'art. 22 della L.R. 38/84)
Ai fini della costituzione delle cooperative previste dalla presente legge, è sufficiente un numero di soci pari complessivamente a nove.
(modificato e integrato dagli artt. 1 e 2 della L.R. 93/81 e dagli artt. 1 e 23 della L.R. 38/84)
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in concorso con i piani nazionali e comunitari, nel quadro del piano regionale annuale di formazione professionale e del piano regionale di sviluppo e con le modalità previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, adotta iniziative:
a) per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori che intendono emigrare o siano rimpatriati o immigrati in Sicilia, attraverso l'effettuazione di corsi finalizzati alle prospettive occupazionali sia in Sicilia che all'estero;
b) per il reinserimento dei figli degli emigrati o dei figli degli immigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e per l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico del Paese in cui intendono emigrare, anche attraverso l'effettuazione di corsi di linguistica e culturali; (1)
c) per l'effettuazione di corsi di aggiornamento destinati a docenti, dirigenti scolastici ed operatori sociali, in vista del raggiungimento delle finalità di cui alla lett. b;
d) per l'informazione e l'aggiornamento linguistico e culturale a favore degli emigrati rientranti o di quanti intendano emigrare e dei loro familiari.
La gestione delle iniziative indicate al comma precedente potrà essere affidata alle associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 9.
Le associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della presente legge possono organizzare e gestire corsi di formazione professionale a favore di lavoratori che intendono emigrare o rimpatriati o immigrati, sempre che a tal fine siano utilizzati i fondi posti a disposizione dalla CEE e destinati ad interventi per gli emigrati, in base a programmi da presentarsi all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Vedi Decr. Ass. 03/04/96 Lavoro: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 23, lett. b), della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. Corsi di linguistica e culturali per i figli degli emigrati e/o immigrati."
(modificato dall'art. 1 della L.R. 38/84)
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, anche in concorso con altri enti ed amministrazioni pubbliche, ad assumere iniziative di turismo sociale a favore di collettività di emigrati italiani all'estero e loro familiari.
Le modalità per la realizzazione di dette iniziative e per la ripartizione degli oneri saranno disciplinate mediante accordi tra le amministrazioni e gli enti interessati.
Cfr. Decr. Ass. Lavoro 22 marzo 2007 concernente direttive relative ad iniziative di turismo sociale in favore delle famiglie siciliane emigrate all'estero.
Cfr. Decr. Ass. Lavoro 20 febbraio 2008: "Atto di indirizzo per le attività di cui agli artt. 12, 12 bis, 24 e 24 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2008" e Decr. Ass. Lavoro 13 maggio 2009: "Atto di indirizzo per le attività di cui agli artt. 12, 12/bis, 24 e 24/bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2009".
Cfr. Decr. Ass. Lavoro 20 febbraio 2008: "Direttive per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 24 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2008" e Decr. Ass. Lavoro 20 maggio 2009: "Direttive per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 24 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2009".
Cfr. Decr. Ass. Lavoro 4 agosto 2008: "Ripartizione dei contributi per le attività di cui all'art. 24 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, consistenti in iniziative di turismo sociale per l'anno 2008".
(introdotto dall'art. 24 della L.R. 38/84)
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, anche in concorso con altre amministrazioni pubbliche, con le associazioni ed i patronati di cui all'art. 10 della presente legge e con enti ed organismi operanti nel settore dell'emigrazione e previa intesa di massima con il Ministero degli affari esteri, ad organizzare attività culturali a favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all'estero e degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie.
Le predette attività possono, tra l'altro, riguardare rappresentazioni teatrali e folcloristiche, proiezioni cinematografiche, mostre, conferenze storico-culturali, nonchè la diffusione di libri, pubblicazioni ed altro materiale a carattere culturale e devono in ogni caso essere dirette a valorizzare gli aspetti più qualificanti della cultura siciliana.
Il materiale suscettibile di uso continuativo può essere messo a disposizione di associazioni di emigrati all'estero, per il tramite delle associazioni di cui all'art. 9, che, in base ad appositi accordi con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, ne assicurano la conservazione e la fruzione da parte degli emigrati siciliani all'estero.
Cfr. Decr. Ass. Lavoro 1 febbraio 2007: "Direttive relative ad attività culturali a favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all'estero e degli immigrati in Sicilia e loro famiglie".
Cfr. Decr. Ass. Lavoro 20 febbraio 2008: "Atto di indirizzo per le attività di cui agli artt. 12, 12 bis, 24 e 24 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2008" e Decr. Ass. Lavoro 13 maggio 2009: "Atto di indirizzo per le attività di cui agli artt. 12, 12/bis, 24 e 24/bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2009".
Cfr. Decr. Ass. Lavoro 20 febbraio 2008: "Direttive per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 24 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2008" e Decr. Ass. Lavoro 20 maggio 2009: "Direttive per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 24 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2009".
Vedi i seguenti:
- Decr. Ass. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 16 novembre 2010: "Approvazione del piano delle attività culturali di cui all'art. 24 bis della legge regionale n. 55/80 per l'annualità 2010".
- Decr. Ass. Lavoro 10 agosto 2009: "Programma delle attività di cui all'art. 24 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 - Anno 2009";
- Decr. Ass. Lavoro 30 gennaio 2009: "Programmazione definitiva delle attività di cui all'art. 24/bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2008".
(modificato dall'art. 1 della L.R. 38/84, integrato dall'art. 68 della L.R. 6/97 e sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.R. 15/2004)
1. Allo scopo di realizzare una maggiore diffusione tra i siciliani all'estero della stampa siciliana e delle notizie riguardanti la Sicilia, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad effettuare abbonamenti, anche on line, a quotidiani siciliani, riviste e agenzie di stampa anche di carattere nazionale scelti garantendo la pluralità dell'informazione.
2. Gli abbonamenti sono effettuati su richiesta delle associazioni di emigrati siciliani costituite sia in Sicilia che all'estero nei limiti delle disponibilità di bilancio.
(modificato e integrato dagli artt. 1 e 25 della L.R. 38/84)
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione organizza corsi, incontri, riunioni, dibattiti, conferenze, di propria iniziativa o in concorso con enti, istituti ed organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore, anche al fine di svolgere azione di informazione e di aggiornamento degli operatori pubblici e privati dell'emigrazione. Le predette attività, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, possono svolgersi anche all'estero.
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove ed organizza periodicamente una conferenza dell'emigrazione delle regioni meridionali ed insulari. I relativi aspetti finanziari saranno disciplinati mediante accordi tra le regioni interessate.
Cfr. Decr. Ass. Lavoro 1 febbraio 2007: "Direttive relative all'organizzazione di corsi, incontri, conferenze e dibattiti riguardanti l'emigrazione".
Cfr. Decr. Ass. Lavoro 20 febbraio 2008: "Direttive per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2008" e Decr. Ass. Lavoro 20 maggio 2009: "Direttive per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2009".
Cfr. Decr. Ass. Lavoro 30 gennaio 2009: "Programmazione definitiva delle attività di cui all'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2008" e Decr. Ass. Lavoro 10 agosto 2009: "Programma delle attività di cui all'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 - Anno 2009".
(sostituito dall'art. 26 della L.R. 38/84)
Ai fini del conseguimento del diritto a pensione l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a procedere al rimborso in unica soluzione, in favore dei lavoratori siciliani emigrati all'estero e rientrati in Sicilia che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, della quota pari al 50 per cento dell'importo versato all'INPS per contributi previdenziali relativi ai periodi di lavoro non coperti da assicurazione obbligatoria - nel limite massimo di 15 anni di lavoro - effettuati in paesi esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, nonchè effettuati in paesi esteri convenzionati con l'Italia, limitatamente ai periodi di lavoro antecedenti all'estensione di tali assicurazioni obbligatorie. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.
I benefici previsti dal presente articolo sono estesi ai lavoratori il cui rientro sia avvenuto successivamente alla data del 20 febbraio 1975.
(modificato dall'art. 3 della L.R. 93/81, dall'art. 2 della L.R. 63/83 e dall'art. 27 della L.R. 38/84)
Fino a quando non saranno erogate analoghe provvidenze in campo nazionale, i comuni sono autorizzati ad erogare un contributo straordinario nella seguente misura: lire 300 mila agli emigrati provenienti dai paesi europei; lire 600 mila agli emigrati provenienti dai paesi extraeuropei a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia per la partecipazione al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, nonché alle elezioni amministrative.
Il contributo spetta agli elettori che compiranno il viaggio tra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni e il trentesimo giorno successivo.
Per ottenere il contributo è necessario esibire il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e la certificazione attestante la condizione di emigrato all'estero per motivi di lavoro ovvero di godimento del trattamento pensionistico liquidato all'estero.
Nel caso di temporanea indisponibilità delle somme di cui all'art. 10 bis, i comuni sono autorizzati, per l'erogazione del contributo, ad utilizzare stanziamenti propri o in gestione destinati a spese elettorali.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 38/84)
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione svolgerà almeno due volte all'anno una relazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana in ordine alla attuazione della presente legge ed all'andamento generale della spesa.
(modificato dagli artt. 1 e 2, comma 1, della L.R. 38/84)
Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, e previo parere della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, sentita la Commissione legislativa lavoro dell'Assemblea regionale siciliana, sarà emanato il regolamento di attuazione della presente legge, che dovrà stabilire in particolare:
- le modalità per l'individuazione delle zone più direttamente interessate al flusso migratorio;
- le modalità per l'attività ed il funzionamento dei comitati per l'emigrazione;
- l'individuazione della documentazione di massima che dovrà comprovare ai fini della fruizione delle provvidenze la qualifica di emigrante;
- le modalità per l'avviamento e la permanenza in colonia dei figli degli emigrati;
- le modalità per l'assegnazione delle borse di studio;
- le modalità per l'assegnazione delle provvidenze creditizie.
Le disposizioni del regolamento provvisorio di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 60, avranno efficacia, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Vedi Decr. Pres. 22/12/81, n. 193: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante nuovi provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari."
(modificato dagli artt. 1 e 2, comma 1, della L.R. 38/84)
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede alla istituzione, nell'ambito degli organi e delle strutture previste per l'attuazione della presente legge, di una Commissione permanente sulla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati siciliani.
Tale Commissione ha il compito di:
a) studiare, analizzare ed approfondire le tematiche inerenti alla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati;
b) proporre ipotesi concrete per la soluzione dei problemi specifici discendenti dalla particolare materia;
c) esprimere pareri e formulare raccomandazioni in ordine alla promozione e allo sviluppo di una più incisiva politica in materia di sicurezza sociale dei lavoratori emigrati;
d) formulare proposte per incontri, conferenze, dibattiti e assemblee sui problemi della sicurezza sociale dei lavoratori emigrati.
La Commissione, che è presieduta dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione o da un suo delegato, è composta da:
a) tre esperti in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sociale in regime internazionale, di cui almeno uno in rappresentanza dell'INPS;
b) un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione che svolgerà anche le funzioni di segretario;
c) quattro esperti dei patronati rappresentati nella Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.
(modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 38/84)
Per le finalità previste dagli articoli precedenti è autorizzata, a carico del bilancio della Regione Siciliana per il triennio 1980-82, la spesa complessiva di lire 10.915 milioni, così suddivisa:
(in milioni di lire) 1980 1981 1982 - art. 3, terzo comma 25 50 50 - art. 3, penultimo comma (concorso nelle spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, ecc.) 10 10 10 - art. 4, per lo svolgimento dei compiti e per il funzionamento della Consulta regionale dell'emigra- zione e dell'immigrazione, nonchè per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza regionale
dell'emigrazione 10 150 10 - artt. 5 e 6 (Comitati per la emigrazione) 100 400 400 - art. 9 (Contributi enti ed associazioni) 400 500 500 - art. 10, lettere a) e b) (Contributi per trasporto masserizie e rimborso spese di viaggio) 250 500 500 - art. 10, ultimo comma (Anagrafe) 50 50 50 - art. 11 (Ricoveri) 800 800 900 - art. 12 (Colonie) 10 100 100 - art. 13 (Borse di studio) 35 45 45 - art. 17 (Consorzio per credito di esercizio - Fondo di rotazione) 50 100 100 - art. 18 (Contributo sulle spese di gestione delle cooperative di emigrati) 20 200 200 - art. 19 (Contributi per acquisto attrezzi a favore delle cooperative di emigrati) 20 200 200 - art. 21 (Concorso nel pagamento degli oneri sociali relativi alle cooperative di emigrati) 5 20 20 - art. 24 (Turismo sociale) 100 100 100 - art. 25 (Contributi per la diffusione della stampa siciliana all'estero) 15 40 40 - art. 26 (Convegni, conferenze. Spese per l'organizzazione della Conferenza dell'emigrazione delle Regioni meridionali ed insulari) 150 90 90 - art. 27 (Concorso per il riscatto dei periodi lavorativi all'estero non coperti da assicurazioni obbligatorie) 5 10 10 - art. 28 (Contributi elettorali) 500 1.500 100 - art. 32 (Studi sul fenomeno degli immigrati) 35 50 20
(modificato dall'art. 1 della L.R. 38/84)
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 3.400 milioni, così suddivisa:
- art. 11: lire 300 milioni; - art. 12: lire 2.500 milioni; - art. 13: lire 200 milioni; - art. 26: lire 400 milioni.
Gli atti ed i provvedimenti emanati in attuazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, conservano la loro efficacia fino alla relativa scadenza.
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvederà all'accreditamento ai sindaci delle somme occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, avuto esclusivo riguardo alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le finalità degli articoli 14, 15 e 16 della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario in corso, il limite ventennale di impegno di lire 199 milioni, al cui onere si provvede con lo stanziamento del cap. 74601 del bilancio della Regione per l'anno 1980.
Salvo per quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate le leggi regionali 3 giugno 1975, n. 25 e n. 26; 16 agosto 1975, n. 60; 25 novembre 1975, n. 74; 18 marzo 1977, n. 13; 10 maggio 1978, n. 4; 4 dicembre 1978, n. 60; 28 maggio 1979, n. 122.
All'onere di lire 5.990 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione della spesa prevista al precedente art. 34, quarto comma, e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.
L'onere a carico degli esercizi 1981-1982, previsto complessivamente in lire 8.758 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 1980-82: quanto a lire 4.000 milioni nella funzione 03 - settore 03 - programma 02 - elemento di programma 01 e quanto a lire 4.758 milioni nella funzione 06 - settore 02 - programma 02 - elemento di programma 03.