
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
REGOLAMENTO (CEE) N. 2729/88 DELLA COMMISSIONE, 31 agosto 1988
G.U.C.E. 1 settembre 1988, n. L 241
Concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° settembre 1988
Applicabile dal: 1° settembre 1988
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996 di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (1), in particolare l'articolo 20,
Visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in particolare l'articolo 90,
Considerando che è opportuno precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere i premi di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 per tutte le categorie di superfici viticole;
Considerando che è necessario definire le varietà menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1442/88;
Considerando che è necessario definire le varietà di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/88, per la Spagna;
Considerando che è indispensabile, per garantire l'efficacia e il controllo del regime, precisare le indicazioni che devono essere fornite nella domanda di concessione dei premi e prevedere la verifica dell'esattezza di queste informazioni;
Considerando che il richiedente può ricevere come anticipo l'importo totale del premio, a condizione che abbia costituito preventivamente una cauzione di un importo pari al 110% dell'aiuto;
Considerando che è opportuno, prima di versare il premio o prima di svincolare la cauzione, in caso di versamento di un anticipo, verificare quale sia la capacità produttiva delle superfici da estirpare e se l'estirpazione di dette superfici è effettivamente avvenuta; che questa verifica deve essere attestata, per servire come prova che il richiedente ha effettivamente effettuato l'estirpazione; che, tuttavia, la verifica della capacità produttiva non è necessaria quando l'abbandono riguarda tutta la superficie viticola dell'azienda;
Considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1442/88 statuisce che i conduttori agricoli che hanno diritto al premio in seguito all'abbandono definitivo delle superfici viticole beneficiano di un esonero dall'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88 (3), in funzione della diminuzione del potenziale di produzione effettuata; che in particolare l'esonero parziale deve, da un lato, incoraggiare i produttori a effettuare estirpazioni di notevole entità e, dall'altro, a non scendere al di sotto di un livello interessante per i produttori che effettuano abbandoni limitati; che, di conseguenza, è opportuno applicare al volume di diminuzione del potenziale di produzione un coefficiente di esonero compreso tra 0,61 e 1 per gli abbandoni corrispondenti ad una percentuale del potenziale dell'azienda compreso tra il 20 e il 50%;
Considerando che per la Spagna non sono disponibili dati relativi al periodo di cinque anni fissato per la constatazione della media di produzione dell'azienda;
Considerando che per le cantine sociali o le associazioni di produttori che effettuano una dichiarazione di produzione globale per l'insieme dei loro membri, si deve prevedere un adattamento di questo metodo di calcolo;
Considerando che è necessario che ogni anno gli Stati membri comunichino alla Commissione i risultati dell'estirpazione, in particolare i dati relativi all'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, prima dell'avvio di queste misure nella campagna viticola considerata;
Considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 28 maggio 1988, n. L 132.
G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.
G.U. 26 luglio 1988, n. L 198.
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Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regime di premi di abbandono definitivo di superfici viticole, instaurato dal regolamento (CEE) n. 1442/88.
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L'elenco delle varietà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1442/88 è riportato nell'allegato I.
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Gli importi del premio applicabili in Spagna per le campagne 1988/1989 - 1991/1992 sono riportati nell'allegato II.
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1. La domanda di concessione del premio deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:
a) indicazioni relative all'azienda agricola:
- nome e indirizzo del richiedente,
- superficie vitata, in coltura specializzata o in coltura mista, coltivata dal richiedente,
- superficie, espressa in ettari, are e centiare, coperta dai vigneti da estirpare,
- età e modo di coltivazione dei vigneti da estirpare,
- varietà contemplate dall'azione,
- data prevista per l'estirpazione,
- eventuale domanda di anticipo: in questo caso è necessario allegare alla domanda la prova della costituzione della cauzione;
b) indicazioni relative ai proprietari:
- nome e indirizzo dei proprietari,
- dati necessari per identificare le parcelle oggetto di un abbandono definitivo della coltura del vigneto e per le quali è richiesto il premio,
- eventuale accordo scritto del proprietario, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/88.
2. Ricevuta la domanda, l'organismo competente:
- effettua la verifica delle indicazioni di cui al paragrafo 1;
- registra l'impegno di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88;
- constata la capacità produttiva del vigneto da estirpare, sulla base in particolare dell'età, dello stato di manutenzione e della proporzione dei ceppi mancanti;
- determina la resa per ettaro di queste superfici, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/88;
- notifica al richiedente l'importo del premio che gli viene concesso, dopo avergli consentito di presentare le proprie osservazioni.
3. Gli Stati membri possono stabilire che, nel caso in cui la richiesta riguardi la totalità della superficie piantata ad uve da vino nell'azienda, la constatazione della capacità produttiva di cui al paragrafo 2, terzo trattino, non è necessaria.
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Il versamento dell'anticipo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/88 è possibile soltanto se il richiedente ha costituito preventivamente una cauzione d'importo pari al 110% dell'aiuto richiesto. L'importo dell'anticipo è versato nei tre mesi successivi alla presentazione della domanda.
L'importo dell'anticipo richiesto non può superare l'importo del premio corrispondente alla resa media dichiarata per l'azienda in causa nel corso delle ultime tre campagne.
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1. Su richiesta dell'interessato, l'organismo competente constata, nei due mesi successivi all'estirpazione completa dei vigneti le cui parcelle sono state identificate a norma dell'articolo 3, che l'estirpazione è stata effettuata ed attesta l'epoca in cui è avvenuta.
La prova di cui all'articolo 6, primo comma del regolamento (CEE) n. 1442/88 è costituita dall'attestato di cui al primo comma.
2. Lo svincolo della cauzione avviene entro la fine dell'anno civile successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di concessione del premio.
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1. Ai fini della determinazione dell'esonero di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88:
- il volume di diminuzione del potenziale di produzione per il conduttore che ha effettuato l'estirpazione è dato dal prodotto che si ottiene moltiplicando la resa determinata conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/88 per la superficie estirpata corrispondente;
- la percentuale di diminuzione del potenziale di produzione di vino da tavola è quella di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88.
Per ottenere la media della produzione di vino da tavola dichiarata per l'azienda nel corso delle cinque campagne precedenti l'estirpazione, il calcolo si effettua moltiplicando la superficie viticola totale dell'azienda agricola al momento della domanda di estirpazione per la media delle rese di vino di tutta l'azienda; la media è ottenuta in base alle dichiarazioni di raccolto, produzione o consegna a cantina sociale, a seconda dei casi, nel corso delle cinque campagne precedenti l'estirpazione; tuttavia, le rese più elevate e meno elevate nel corso delle cinque campagne nel calcolo della media di detta resa non sono prese in considerazione.
2. Il volume dell'esonero applicabile per le diminuzioni di potenziale di produzione, di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88 si ottiene moltiplicando il volume di diminuzione del potenziale di produzione per il coefficiente di esonero corrispondente alla percentuale di diminuzione del potenziale in causa, riportato nell'allegato III.
Il volume dell'esonero non può comunque superare il volume del potenziale residuo al momento dell'estirpazione.
3. L'esonero di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88 si applica a decorrere dalla campagna viticola successiva a quella dell'estirpazione ed è concesso al conduttore agricolo che ha effettuato l'estirpazione e che ne ha fatto richiesta entro il 31 agosto precedente detta campagna.
Ad ogni campagna viticola l'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 si applica al volume prodotto dal conduttore agricolo, previa detrazione di questo volume d'esonero.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
In deroga all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88 e all'articolo 7 del presente regolamento, il periodo di cinque campagne è sostituito, per la Spagna, da un periodo di tre campagne per la campagna viticola 1988-1989 e da un periodo di quattro campagne per la campagna 1989-1990. In questo caso non si applica la disposizione relativa alla campagna più importante e a quella meno importante.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
Per le cantine sociali o le associazioni di produttori che effettuano un'unica dichiarazione di produzione, comune per tutti i loro soci, il volume di esonero per l'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 è uguale alla somma dei volumi di esonero individuali ottenuti per ogni socio che ha effettuato l'estirpazione; ciascuno di questi volumi è ponderato con la media dei tassi annui di conferimento di ogni socio alla cantina sociale, rispetto al quantitativo indicato nelle dichiarazioni di raccolta nelle cinque campagne precedenti l'estirpazione, nel caso in cui l'interessato non abbia consegnato alla cantina sociale la totalità della sua produzione; tuttavia, nel calcolo della media dei tassi, non vengono presi in considerazione i valori estremi di questi tassi: il più basso ed il più elevato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
Entro il 31 ottobre dell'anno in cui è avvenuta l'estirpazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione il totale dei volumi di esonero dall'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, ripartendo questi volumi per gruppo di resa di vino all'ettaro e per superficie estirpata per unità amministrativa.
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Nel titolo del regolamento (CEE) n. 2475 della Commissione (1) le date "1989-1990" sono sostituite da "1987-1988".
G.U. 31 agosto 1985, n. L 234.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
ALLEGATO I
Elenco delle varietà di cui all'articolo 2
1. SPAGNA
Aledo
Alfonso Lavallée
Cardinal
Dominga
Imperial Napoléon, Don Mariano
Italia
Moscatel de Màlaga, Moscatel de Alcjandrìa, Moscatel Romano
Ohanes
Planta Mula
Planta Nova
Ragol
Roseti, Rosaki, Regina, Dattier de Beyrouth
Valenci Blanco
Valenci Negro
2. FRANCIA
Alphonse Lavallée
Cardinal
Dattier de Beyrouth
Ignea
Italia (Ideal)
Muscat d'Alexandrie
Olivette blanche
Olivette noire
Dabouki
3. GRECIA
Alphonse Lavallée
Cardinal
Italia (Ideal)
Muscat d'Alexandrie
Ohanez
Dattier de Beyrouth (Rozaki)
Fraoula
4. ITALIA
Almeria (Ohanez)
Alphonse Lavallée
Angela
Baresana (Turchesa, Lattuario bianco, Uva di Bisceglie)
Cardinal
Regina (Mennavacca bianca)
Italia (Ideal)
Olivetta Vibonese
Perlona
Red Emperor
Regina nera (Mennavacca nera, Lattuario nero)
Zibibbo
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