
LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 21
G.U.R.S. 13 agosto 1988, n. 35
Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, relativa all'accelerazione delle procedure dei concorsi per l'assunzione del personale.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 17/2004 e con annotazioni alla data 5 novembre 2004)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Al fine di consentire agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, di procedere all'assunzione dei vincitori dei concorsi, la Regione Siciliana assicurerà, a titolo di anticipazione, l'apposita copertura finanziaria.
2. Nella prima fase di quanto disposto dal comma 1 la copertura finanziaria avverrà limitatamente a quanto previsto dai successivi articoli.
1. Il finanziamento totale o parziale per la copertura dei posti vacanti presso i comuni e le province regionali, alla data di entrata in vigore del decreto legge, 1° febbraio 1988, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1988, n. 99, è assicurato, per le assunzioni previste dall'art. 6 dello stesso decreto, dalla Regione a titolo di anticipazione nei confronti dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni e le province deliberano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ordine di priorità nella copertura dei posti relativi alle prime cinque qualifiche funzionali. Trascorso il suddetto termine, provvede in via sostitutiva, senza previa diffida, l'Assessore regionale per gli enti locali.
3. Resta salvo l'obbligo dell'adozione del piano programmatico d'occupazione previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.
Cfr. l'art. 1 della L.R. 21/91, l'art. 1 della L.R. 7/95, integrato dall'art. 19 della L.R. 46/95, l'art. 14, comma 2, della L.R. 85/95 e l'art. 45, comma 1, della L.R. 15/2004 che hanno fissato i termini per l'applicazione della presente disposizione.
Cfr. l'art. 14 della L.R. 41/96: "Determinazione delle piante organiche".
1. L'erogazione delle somme dovute a titolo di anticipazione ai comuni ed alle province regionali ai sensi dell'art. 2, avviene, su richiesta degli stessi, dopo la nomina dei concorrenti idonei inclusi nelle graduatorie concorsuali previste dall'art. 2 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e dopo la pubblicazione delle graduatorie dei concorsi espletati.
2. L'assessore regionale per gli enti locali autorizza, altresì, l'immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatorie e dispone contestualmente i trasferimenti dei mezzi finanziari occorrenti.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 20.000 milioni.
4. Gli oneri relativi agli anni successivi saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. I fondi attribuiti con la presente legge sono versati agli enti destinatari con somministrazioni semestrali anticipate e non possono essere utilizzati, anche se in termini di cassa, per finalità diverse da quelle per cui sono concessi.
2. A tal fine le somme assegnate vengono versate, a cura dei tesorieri, in apposito conto vincolato, presso uno degli istituti di credito che esercitano il servizio di cassa della Regione.
3. Gli interessi maturati sui conti vincolati e le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono versati, entro il mese di febbraio successivo, in conto entrate della Regione.
4. In mancanza di tempestivo versamento delle somme suindicate viene sospesa l'erogazione delle successive semestralità.
1. Per gli adempimenti di cui al secondo e terzo periodo della lettera b del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 1.000 milioni.
2. Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. All'art. 2 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
"4. Ove esistano più graduatorie approvate da non oltre due anni utilizzabili per i medesimi posti, la disposizione di cui al comma 1 si applica avendo riguardo all'ultima graduatoria".
1. L'art. 7 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2 è così sostituito: (1)
"1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte dal legale rappresentanti dell'ente, o da un suo delegato, che le presiede, e da cinque membri eletti dall'assemblea dell'ente o dall'organo deliberante ed in possesso di titolo di studio di grado non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Negli enti locali l'elezione avverrà con voto limitato ad uno da parte dei rispettivi consigli. Per i concorsi dell'amministrazione regionale, su proposta dell'assessore competente, la giunta regionale delibera la composizione delle commissioni e l'assessore stesso emana il relativo decreto.
2. Della commissione fa altresì parte un rappresentante scelto tra i designati, entro quindici giorni dalla richiesta, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.). Decorso il termine predetto, in assenza di designazione, la commissione si intende validamente costituita senza il rappresentante sindacale.
3. E' facoltà dell'assemblea o dell'organo deliberante dell'ente di aggiungere un membro esperto, quando ciò sia richiesto dal particolare contenuto tecnico delle prove di esame.
4. Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
5. Trascorso il termine suddetto, ed entro i successivi dieci giorni, in caso di inadempienza, l'assessore regionale per gli enti locali provvede con proprio decreto, restando l'onere finanziario a carico dell'ente inadempiente, alla nomina delle commissioni medesime, scegliendo i relativi componenti tra funzionari di pubbliche amministrazioni, in servizio o in quiescenza, e tra docenti delle università degli studi statali e delle scuole medie superiori pubbliche.
6. Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dagli enti ed insediatesi prima della emanazione del provvedimento assessoriale di cui al comma 5.
7. Agli adempimenti di cui alle lettere a e b dell'art. 3 provvede il funzionario di qualifica più elevata dell'ente. Le graduatorie sono approvate dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente.
8. Nei casi di cui al comma 7, ove sia prevista la prova pratica di idoneità, la commissione giudicatrice di tale prova per i concorrenti in graduatoria è nominata ai sensi dei primi tre commi del presente articolo".
L'art. 7 della L.R. 2/88 è stato abrogato dall'art. 16 della L.R. 12/91.
1. Le graduatorie dei concorsi in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, devono essere utilizzate dagli enti di cui all'art. 1 della medesima legge per la copertura dei posti vacanti da qualsiasi data e per qualsiasi motivo e disponibili, ove i relativi concorsi non siano stati banditi, ancorchè deliberati.
1. Il terzo comma dell'art. 219 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito con i seguenti: (2)
"Qualora, nei ventiquattro mesi successivi all'approvazione della graduatoria, si verifichino, per rinuncia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze di posti nei relativi ruoli organici, l'Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori; sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.
I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale".
Con l'art. 10 della L.R. 11/91 le disposizioni di cui all'articolo annotato si applicano alle unità sanitarie locali.
Vedi l'art. 219 del D.L.P. 6/55 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 "Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".
2. All'onere di lire 21.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1988, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.