
LEGGE REGIONALE 19 maggio 1988, n. 9
G.U.R.S. 21 maggio 1988, n. 23
Provvedimenti urgenti per il settore agricolo e per le aziende agricole colpite da avversità atmosferiche.
Testo con annotazioni alla data 7 agosto 1990
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Alle aziende agricole che hanno subìto danni a causa delle eccezionali avversità atmosferiche, compresi gli eccessi termici e la siccità verificatesi dall'aprile 1987 fino alla entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di cui al titolo V della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e al titolo II della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, ad eccezione degli articoli 13, 23, 24, 28 e 30. (1)
Per la proroga e la successiva rateizzazione prevista dall'articolo annotato vedi l'art. 3 della L.R. 23/90.
1. Nelle more della realizzazione delle opere di cui all'ultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, e di quelle previste in esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale siccità, i comuni e le province regionali possono disporre interventi urgenti di soccorso in favore delle aziende agricole e zootecniche per assicurare l'approvvigionamento idrico per gli usi civili e per l'abbeverata del bestiame ed altri interventi di emergenza mediante l'istituzione di un servizio straordinario di autobotti.
2. Gli interventi di cui al comma primo possono essere finanziati con le assegnazioni per servizi e spese correnti previste dall'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e dall'art. 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
1. I parametri in atto vigenti e determinati ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per la ricostituzione di capitali di conduzione, sono raddoppiati.
2. I contributi previsti dall'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, sono elevati ad un massimo di:
lire 10 milioni per le colture ortive in pieno campo e per tutte le altre colture;
lire 11 milioni per le colture olivicole, mandorlicole e per le altre colture arboree da frutta secca;
lire 13 milioni per le colture viticole ad uva da vino;
lire 18 milioni per le colture viticole ad uva da tavola e per quelle da frutta fresca specializzate;
lire 20 milioni per le colture foraggere o per le aziende che praticano l'allevamento zootecnico;
lire 22 milioni per le colture agrumicole;
lire 33 milioni per le colture ortive protette.
3. Il parametro unitario previsto per le colture foraggere ai sensi del comma primo, si può applicare, in forma alternativa, anche nei confronti della unità bovina adulta (U.B.A.) e va graduato sulla base della tabella di conversione (tabella B) allegata alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80. Le anzidette agevolazioni si applicano altresì nei confronti degli allevatori che esercitano direttamente ed abitualmente l'attività zootecnica anche senza disporre di base territoriale aziendale.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità del fondo istituito con l'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e successive aggiunte e modifiche, nonché con quelle previste dalla presente legge.
1. Le agevolazioni previste dall'art. 19 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, si estendono, per le aziende a indirizzo agrumicolo, alle scadenze del 1988 purché poste in essere prima della pubblicazione della presente legge.
1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi straordinari fino al 75 per cento dei danni subiti negli anni 1986 e 1987 dalle aziende avicole danneggiate dalle avversità climatiche che hanno comportato la perdita di riproduttori, di ovaiole e di polli. (1)
2. I contributi straordinari sono concessi previa presentazione di istanza corredata della certificazione redatta dai competenti veterinari comunali.
3. Le aziende avicole siciliane possono accedere alle operazioni di credito agrario di esercizio previste dal n. 1, primo comma, dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, regolamentate dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.
4. Le medesime aziende avicole sono considerate soggetti che esercitano direttamente ed abitualmente l'attività zootecnica e sono ammesse alle agevolazioni previste per il comparto zootecnico dalla vigente legislazione regionale e nazionale.
5. Alle spese occorrenti per fare fronte agli oneri di cui al comma primo si provvede con le disponibilità del fondo regionale istituito con l'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e successive integrazioni.
Con l'art. 2, comma 3, della L.R. 13/88 gli aiuti di cui al presente comma, possono essere concessi, oltre che alle aziende avicole, anche alle aziende che allevano conigli ed api che hanno subìto danni a seguito delle avversità di cui al comma 1 della predetta L.R. 13/88.
1. Il comma dieci dell'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24 è sostituito dal seguente:
"Gli elenchi nominativi dei danneggiati vengono graduati in base all'entità dei danni subiti con elenchi articolati in due distinte graduatorie, comprendenti una le istanze corredate di perizia giurata, l'altra le istanze non corredate di perizia giurata".
2. Al comma undici, dell'art. 14, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, sono premesse le seguenti parole: "All'atto della definizione di una delle graduatorie di cui al comma dieci e indipendentemente dal completamento dell'altra".
3. All'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, sono aggiunti i seguenti commi:
"12. I rimborsi di cui al comma otto, a parziale modifica di quanto disposto dal comma sette, possono essere effettuati indipendentemente dalla concessione delle agevolazioni contributive e creditizie previste dalla presente legge, sempreché si riferiscano a perizie le cui risultanze siano accolte dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
13. Per la concessione delle provvidenze e delle agevolazioni di cui al titolo II della presente legge, si considerano aziende agricole anche i singoli fondi rustici".
1. Il primo e secondo comma dell'art. 38 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 sono così modificati:
"Il consiglio regionale dell'agricoltura può organizzarsi in sottocomitati e gruppi di lavoro per lo studio di determinati argomenti o la trattazione di specifiche materie.
Possono essere chiamati a far parte dei sottocomitati anche docenti universitari e persone di comprovata esperienza nella materia trattata estranee al consiglio regionale dell'agricoltura".
1. All'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 25, è aggiunto il seguente terzo comma:
"Per i progetti presentati dai consorzi di bonifica la relativa imposta sul valore aggiunto è considerata spesa ammissibile a contributo".
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 59 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, per il personale impegnato in attività concernente interventi in favore di aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche, lo stanziamento del cap. 14005 è elevato per l'esercizio in corso di lire 500 milioni.
2. Per far fronte alle maggiori esigenze derivanti dall'attività relativa agli interventi a favore delle aziende danneggiate dalle avversità atmosferiche, lo stanziamento di cui al cap. 14233 è elevato per l'esercizio in corso di lire 500 milioni.
3. Alla spesa di lire 1.000 milioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con la riduzione di parte dello stanziamento del cap. 55484 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
1. Le misure dei contributi previste dall'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 199, sono elevate del 50 per cento a decorrere dalla campagna 1987-1988.
1. Nelle more della definitiva individuazione dei comparti produttivi colpiti dalla eccezionale siccità in corso, nei confronti delle aziende interessate alle produzioni ortofloricole e serricole, singole ed associate, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare al 31 dicembre 1989 le rate con scadenza fra il 1° gennaio e il 1° luglio 1988 relative ad operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere sulle rate prorogate il concorso nel pagamento degli interessi in misura pari alla differenza tra il tasso annuo di riferimento per il credito agrario di esercizio vigente alla data delle singole scadenze ed il tasso del quattro per cento a carico dei beneficiari.
3. Le rate prorogate sono assistite da fidejussione regionale che ha carattere sussidiario e diviene operante previa escussione del debitore principale.
4. La garanzia regionale copre le perdite degli istituti e degli enti di credito per capitale, interessi, accessori e spese legali, quali risulteranno al termine delle procedure.
5. Le domande per l'applicazione della proroga dovranno essere presentate direttamente agli istituti ed enti esercenti il credito agrario entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Alla spesa occorrente per le finalità previste dal presente articolo si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo regionale istituito dall'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, fino alla concorrenza di lire 15.025 milioni, di cui lire 25 milioni da utilizzare per eventuali interventi fidejussori.
1. L'ente di sviluppo agricolo è autorizzato a prorogare al 31 dicembre 1989 le rate con scadenza compresa fra il 1° gennaio e il 1° luglio 1988 relative a prestiti di conduzione, riguardanti le aziende serricole singole e associate, assistiti dal fondo di rotazione dell'ente stesso di cui all'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21.
2. Le domande per ottenere le agevolazioni previste dal comma 1 devono essere presentate all'ente di sviluppo agricolo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
1. Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1988, le spese indicate nella seguente tabella, con riferimento agli articoli della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24:
art. 14, lire 2.000 milioni;
art. 20, lire 4.000 milioni;
art. 21, lire 6.000 milioni;
art. 25, lire 5.000 milioni;
art. 29, lire 8.000 milioni.
1. La dotazione del fondo regionale istituito con l'art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e successive integrazioni, è incrementata per l'esercizio finanziario 1988 di lire 5.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1989 di lire 30.000 milioni.
1. Le spese di lire 60.000 milioni, autorizzate dalla presente legge in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 - finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.
2. All'onere di lire 30.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1988 si provvede, quanto a lire 2.000 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 28.000 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.