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LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1988, n. 1

G.U.R.S. 19 gennaio 1988, n. 4

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1988 e disposizioni relative a proroghe di termini.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il governo della Regione è autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 29 febbraio 1988, il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'assemblea regionale.

Art. 2

1. Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modificazioni, prorogate con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 e con la legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36, sono prorogate fino al 29 febbraio 1988.

2. Per il suddetto periodo viene prorogata la validità dell'art. 14, primo e secondo comma, e dell'art. 15 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52.

Art. 3

1. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1988.

2. La validità della autorizzazione provvisoria, concessa ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, è prorogata fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva o di rigetto e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1988 anche per le cave che hanno usufruito delle sanatorie.

Art. 4

1. Il termine di cui alla legge regionale 8 agosto 1985, n. 35, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1988.

Art. 5

1. Il termine di cui all'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è ulteriormente prorogato al 29 febbraio 1988.

Art. 6

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1988.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 gennaio 1988.

NICOLOSI