
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
REGOLAMENTO (CEE) N. 3013/89 DEL CONSIGLIO, 25 settembre 1989
G.U.C.E. 7 ottobre 1989, n. L 289
Organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 10 ottobre 1989
Applicabile dal: 1° gennaio 1990
Nota: Il presente regolamento è stato abrogato a far data dal 19/11/1998, secondo quanto disposto dall'art. 29 del Reg. (CE) n. 2467/98. Da segnalare che anche quest'ultimo atto è stato abrogato, a decorrere dal 6 gennaio 2002, dal Reg. (CE) n. 2529/2001.
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli la quale può assumere diverse forme secondo i prodotti;
Considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 (5), deve essere riveduto ai fini dell'instaurazione completa di un mercato unico;
Considerando che per conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, in particolare stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, è necessario mantenere determinate misure che permettano di agevolare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato; che occorre, in particolare, prevedere ancora la concessione di un premio ai produttori comunitari di carni ovine e caprine per compensare la loro perdita di reddito, nonché misure d'intervento;
Considerando che l'importo del premio da concedere ai produttori, fissato in base ad una perdita di reddito unica comunitaria, deve tener conto della differente specializzazione dei sistemi di produzione nella Comunità; che, per limitare l'aumento del costo in termini di bilancio in questo settore, è necessario prevedere di limitare il premio a tasso intero a 1 000 capi per produttore nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (6), ed a 500 capi per produttore nelle altre zone; che per un aumento di animali superiore a tali cifre si continuerà a versare il premio al tasso ridotto del 50%;
Considerando che, relativamente alle misure d'intervento, è opportuno prevedere che esse abbiano la forma di aiuti all'ammasso privato, dato che sono le misure che meno si ripercuotono sulla normale commercializzazione dei prodotti;
Considerando che l'obiettivo del premio suddetto è di garantire un reddito equo al produttore; che tuttavia, tenuto conto delle possibilità di smercio sul mercato comunitario nonché degli impegni internazionali della Comunità, è necessario non incoraggiare la produzione di carni ovine e caprine non appena il numero di animali supera il livello stabilito secondo la situazione del mercato; che è opportuno disporre a tale scopo una diminuzione della garanzia prevista dalle misure in oggetto; che è opportuno fissare il livello massimo garantito al livello raggiunto dal patrimonio ovino il 31 dicembre 1987 nelle regioni considerate e prevedere la sua revisione entro un determinato periodo;
Considerando che occorre prevedere la fissazione di un prezzo di base, sia per determinare il livello a partire dal quale devono essere applicate misure d'intervento, sia per proteggere il mercato comunitario dalle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale per alcuni prodotti del settore;
Considerando che l'attuazione di un mercato unico per la Comunità nel settore delle carni ovine e caprine implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità; che un regime degli scambi che si aggiunga al sistema degli interventi e comporti per taluni prodotti un sistema di prelievi all'importazione sostituito dei dazi doganali è atto, in linea di massima, a stabilizzare il mercato comunitario evitando in particolare che le oscillazioni dei prezzi sul mercato mondiale, allorché questi ultimi sono inferiori ai prezzi di base, perturbino i prezzi praticati all'interno della Comunità;
Considerando che, ai fini dell'applicazione del regime dei prelievi, occorre fissare i prezzi d'offerta franco frontiera comunitaria in base ai corsi registrati sui mercati più rappresentativi dei paesi terzi e fissare un prelievo speciale per i prodotti in questione, qualora i prezzi d'offerta di uno o più paesi terzi siano anormalmente bassi;
Considerando che, per i prodotti del codice NC 0204 il cui dazio è consolidato nell'ambito del GATT, i prelievi devono essere limitati all'importo risultante da tale consolidamento o a quello risultante da accordi di autolimitazione;
Considerando che, per poter seguire l'andamento delle importazioni e delle esportazioni, è opportuno accordare la possibilità di ricorrere ad un regime di titoli d'importazione o d'esportazione, implicante il deposito di una cauzione a garanzia di detta importazione o esportazione;
Considerando che occorre prevedere la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione uguale alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;
Considerando che, per completare il sistema sopra descritto, si deve prevedere la possibilità di vietare interamente o parzialmente - a seconda della situazione sul mercato - il ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo;
Considerando che il regime dei dazi doganali o dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi, dei dazi doganali e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali , rivelarsi inefficace; che, per non lasciare, in simili casi, il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che rischiano di derivarne essendo stati nel frattempo soppressi gli ostacoli all'importazione precedentemente in vigore, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;
Considerando che le restrizioni alla libera circolazione, risultanti dall'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione delle malattie degli animali, possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che occorre prevedere la possibilità di applicare misure eccezionali di sostegno del mercato, intese a rimediare alla situazione;
Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;
Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;
Considerando che la concessione di determinati aiuti pregiudicherebbero la realizzazione di un mercato unico basato su un regime di prezzi comuni; che conviene perciò estendere al settore delle carni ovine e caprine la validità delle disposizioni del trattato che consentono di vagliare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili col mercato comune;
Considerando che la transizione dal regime in vigore ai sensi del regolamento (CEE) n. 1837/80 a quello istituito dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che occorre prevedere a tale scopo misure transitorie che riprendano il regime applicato in precedenza in talune regioni, in particolare il regime del premio variabile e le disposizioni particolari previste nell'articolo 5, paragrafi 5 e 5 bis del regolamento (CEE) n. 1837/80; che si dovrà applicare separatamente il regime di riduzione della garanzia in Gran Bretagna e nel resto della Comunità qualora il Regno Unito decida di mantenere in via transitoria il regime del premio variabile; che il graduale ravvicinamento di tutte le disposizioni applicabili deve portare ad un regime unico di premi e di riduzione della garanzia al più tardi entro la campagna 1993;
Considerando che le spese occasionate agli Stati membri dal rispetto degli obblighi inerenti all'applicazione del presente regolamento incombono alla Comunità, conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (8),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 12 dicembre 1988, n. C 319.
G.U. 16 maggio 1989, n. C 120.
G.U. 6 marzo 1989, n. C 56.
G.U. 16 luglio 1980, n. L 183.
G.U. 29 aprile 1988, n. L 110.
G.U. 19 maggio 1975, n. L 128.
G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.
G.U. 15 luglio 1988, n. L 185.
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L'organizzazione comune dei mercati nei settori delle carni ovine e caprine comprende un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:
Codice NC Designazione delle merci a) 0104 10 90 Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura 0104 20 90 Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura 0204 Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate 0210 90 11 Carni di animali della specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate 0210 90 19 Carni di animali della specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate b) 0104 10 10 Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura 0404 20 10 Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura 0206 80 99 Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici 0206 90 99 Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici 0210 90 60 Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate 1502 00 99 Grassi di animali delle specie ovina e caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi c) 1602 90 71 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte d) 1602 90 79 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini
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Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie per i prodotti di cui all'articolo 1:
a) misure intese a consentire un migliore orientamento dell'allevamento;
b) misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
c) misure intese a migliorare la qualità;
d) misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e lungo termine in base alla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;
e) misure intese ad agevolare l'accertamento dell'andamento dei prezzi sul mercato.
Le norme generali concernenti tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.
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1. In base alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, viene fissato ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo di base per le carcasse ovine fresche o refrigerate.
2. Il prezzo di base viene fissato tenendo conto in particolare degli elementi seguenti:
a) situazione del mercato nel settore delle carni ovine durante l'anno in corso;
b) prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni ovine;
c) costi di produzione delle carni ovine;
d) situazione del mercato negli altri settori di prodotti animali e, più particolarmente, in quello delle carni bovine;
e) esperienza acquisita.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa dei prezzi di base stagionalizzati per tenere conto delle normali oscillazioni stagionali del mercato comunitario delle carni ovine.
3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione inizia il primo lunedì di gennaio e termina l'anno successivo alla vigilia dello stesso giorno.
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1. Un prezzo medio ponderato settimanale delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, viene constatato sui mercati rappresentativi della Comunità; esso è calcolato in base ai prezzi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuna zona di quotazione della qualità tipo comunitaria di carcasse ovine fresche o refrigerate, in considerazione dell'importanza relativa della produzione totale di carni ovine di ciascuna zona di quotazione.
Per zona di quotazione si intende, fatto salvo l'articolo 24:
- la Gran Bretagna,
- l'Irlanda del Nord,
- ogni altro Stato membro considerato separatamente.
2. La quotazione comunitaria della qualità tipo di cui al paragrafo 1 rappresenta la produzione mediamente più diffusa nella Comunità per gli allevamenti specializzati nella produzione ovina che producono agnelli pesanti. Essa viene istituita in ciascuno degli Stati membri entro il 1° gennaio 1991.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:
- determina la qualità tipo,
- elabora una definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti.
3. E' considerato produttore di agnelli leggeri qualsiasi produttore di ovini che commercializzi latte di pecora o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora. Tutti gli altri produttori di ovini sono considerati produttori di agnelli pesanti.
4. Gli Stati membri instaurano, in modo soddisfacente per la Commissione ed al più tardi per la campagna di commercializzazione 1991, un dispositivo atto a distinguere i produttori di agnelli pesanti da quelli di agnelli leggeri.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30.
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1. Un premio è concesso nella misura necessaria per compensare la perdita di reddito dei produttori di carni ovine nella Comunità nel corso di una campagna di commercializzazione.
A tale scopo viene determinata una perdita di reddito unica che rappresenta, per 100 kg, peso carcassa, l'eventuale differenza tra il prezzo di base di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e la media aritmetica dei prezzi di mercato settimanali constatati conformemente all'articolo 4.
2. L'importo del premio pagabile per pecora ai produttori di agnelli pesanti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1 un coefficiente che esprime, per tutta la Comunità, la produzione media annua normale di carni di agnelli pesanti per pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 kg, peso carcassa.
3. L'importo del premio pagabile per pecora ai produttori di agnelli leggeri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1 un coefficiente che rappresenta il 70% del coefficiente determinato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
4. Ciascun produttore riscuoterà il premio calcolato per la categoria in cui è classificato. Tuttavia, se un produttore che commercializza latte o prodotti lattiero-caseari derivati dal latte di pecora può dimostrare che almeno il 40% degli agnelli nati nel suo allevamento viene ingrassato per ottenere carcasse pesanti a scopo di macellazione, potrà, dietro sua richiesta, beneficiare del premio corrispondente alla categoria pesante, proporzionalmente al numero di agnelli nati nel suo allevamento che vengono ingrassati per ottenere carcasse pesanti.
5. Un premio è concesso per compensare una perdita di reddito dei produttori di carni caprine:
- da un lato, nelle zone di cui all'allegato I,
- dall'altro, nelle zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE, diverse dalle zone di cui all'allegato I del presente regolamento, purché sia constatato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, che la produzione di queste zone soddisfa i criteri seguenti:
a) l'allevamento di capre deve essere principalmente orientato alla produzione di carni caprine;
b) le tecniche di allevamento dei caprini e degli ovini devono essere della stessa natura.
L'importo del premio pagabile per capra è pari al 70% del premio pagabile per pecora conformemente al paragrafo 2.
6. Prima della fine di ogni semestre, la Commissione - in base alla procedura di cui all'articolo 30 - procede alla stima della perdita di reddito prevedibile per l'intera campagna e dell'importo prevedibile del premio.
Sulla base di questa perdita di reddito stimata, gli Stati membri sono autorizzati a versare a tutti i loro produttori un acconto semestrale pari al 30% del premio previsto.
Gli Stati membri possono prevedere che questi due acconti saranno oggetto di un unico versamento ai produttori a decorrere dalla fine del secondo semestre.
L'importo del premio definitivo è fissato senza indugi dopo la fine della campagna in questione e comunque entro e non oltre il 31 marzo. Si procede, se del caso, al versamento di un saldo.
Il premio è versato al produttore beneficiario in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 30.
7. Il premio ai produttori di carni ovine e caprine di cui al presente regolamento sarà corrisposto al tasso intero entro il limite di 1 000 capi per produttore nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE ed entro il limite di 500 capi per produttore nelle altre zone.
Al di là dei limiti di cui al primo comma, l'importo del premio pagabile è fissato al 50% dell'importo che sarà calcolato.
Nel caso di gruppi, associazioni o altre forme di cooperazione tra produttori, i limiti sopra definiti verranno applicati individualmente a ciascuno dei produttori associati.
8. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali del regime previsto dal presente articolo, segnatamente le definizioni di produttore beneficiario del premio, pecora che dà diritto al premio e capra che dà diritto al premio nelle zone di cui al paragrafo 5.
Il Consiglio, che delibera secondo la stessa procedura:
- può estendere la concessione del premio ad alcune femmine di razze di montagna, allevate in zone ben determinate, caratterizzate da condizioni di produzione particolarmente difficili, le quali non rispondono alla definizione delle pecore che danno diritto al premio; in questo caso, l'importo unitario del premio pagabile per queste femmine è pari al 70% di quello fissato per pecora che dà diritto al premio, conformemente al paragrafo 2;
- può stabilire che il premio sia concesso soltanto ai produttori che detengono un numero minimo di pecore e, per le zone di cui al paragrafo 5, un numero minimo di pecore e/o di capre.
9. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 30:
- fissa, se del caso, i premi pagabili per pecora ai produttori di cui ai paragrafi 2 e 3, per femmina di razze di montagna ai sensi del paragrafo 8, nonché per capra per le zone di cui al paragrafo 5,
- fissa per ogni campagna, e per la durata della medesima, i coefficienti di cui al paragrafo 2,
- adotta le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla presentazione delle domande di premio e al versamento di quest'ultimo.
10. Le spese effettuate nell'ambito del regime previsto dal presente articolo sono considerate come facenti parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
Possono essere adottate misure d'intervento sotto forma di aiuti all'ammasso privato per le carcasse di agnelli e loro tagli.
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1. Qualora:
- il prezzo constatato conformemente all'articolo 4, da un lato, e
- il prezzo di mercato di una zona di quotazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dall'altro,
sono inferiori al 90% del prezzo di base stagionalizzato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e rischiano di mantenersi a tale livello, per la zona di quotazione in questione possono essere decisi gli aiuti all'ammasso privato di cui all'articolo 6.
2. Qualora:
- il prezzo constatato conformemente all'articolo 4, da un lato, e
- il prezzo di mercato di una zona di quotazione, dall'altro,
sono inferiori all'85% del prezzo di base stagionalizzato e rischino di mantenersi a tale livello, per la zona di quotazione in questione possono essere decisi gli aiuti all'ammasso privato di cui all'articolo 6; in tal caso, essi sono decisi unicamente mediante una procedura di gara.
3. Se il prezzo di mercato di una zona di quotazione è inferiore per due settimane consecutive al 70% del prezzo di base stagionalizzato e rischia di mantenersi a tale livello, la Commissione deve decidere l'apertura di una procedura di gara per la concessione degli aiuti all'ammasso privato nella zona di quotazione in questione.
4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
5. Secondo la procedura prevista all'articolo 30:
a) vengono determinati i prodotti e le qualità ammessi all'ammasso privato;
b) è decisa l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;
c) vengono decisi gli aiuti all'ammasso privato, i quantitativi accettati e la scadenza della loro applicazione;
d) vengono stabilite le altre modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni per l'applicazione delle misure d'intervento.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. Il quantitativo massimo garantito è fissato a 63 400 000 capi di pecore.
2. Per ciascuna campagna di commercializzazione:
- quando la stima del patrimonio ovino di una campagna supera il quantitativo massimo garantito per tale campagna, il premio di cui all'articolo 5 viene ridotto, sia per le pecore che per le capre, in misura pari all'incidenza sul prezzo di base di un coefficiente che rappresenta l'1% di diminuzione del prezzo di base per ciascuna unità percentuale di superamento del livello massimo garantito;
- se, applicando il meccanismo previsto al primo trattino al patrimonio ovino effettivamente constatato per la precedente campagna, si ottiene un importo del premio diverso da quello che è stato calcolato, la correzione viene effettuata al momento della fissazione del premio per pecora definitivo per la campagna considerata o, se non si è proceduto alla correzione, se ne terrà conto nel calcolo del premio per la campagna successiva.
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda il coefficiente e l'importo di cui al paragrafo 2, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 30.
4. La Commissione presenterà al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 1989, appropriate proposte in materia di regime di limitazione di garanzia.
Il Consiglio, secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato, procede entro il 31 dicembre 1992 ad un riesame del meccanismo di stabilizzazione suesposto.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune non si applicano per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a). Per questi ultimi si applica un prelievo all'importazione alle condizioni previste dal presente regolamento.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
I prelievi all'importazione sono fissati ogni mese dalla Commissione.
Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra, la Commissione può, se necessario, modificare i prelievi.
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1. Per le carcasse fresche o refrigerate, indicate nell'allegato II sotto i codici NC 0204 10 00, 0204 21 00 e 0204 50 11, il prelievo è pari alla differenza tra il prezzo di base stagionalizzato e il prezzo di offerta franco frontiera comunitaria.
2. Il prezzo d'offerta franco frontiera comunitaria, di cui al paragrafo 1, viene calcolato in base alle possibilità d'acquisto più rappresentative, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, constatate durante un periodo da determinarsi antecedente la fissazione del prelievo, in considerazione in particolare:
a) della situazione della domanda e dell'offerta per le carni ovine, fresche o refrigerate;
b) dei prezzi del mercato mondiale delle carni ovine congelate di una categoria concorrente delle carni ovine fresche o refrigerate;
c) dell'esperienza acquisita.
Se necessario, il prezzo d'offerta franco frontiera viene calcolato in base alle possibilità d'acquisto più rappresentative constatate per gli ovini vivi.
3. Per gli animali vivi dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, nonché per le carni indicate nell'allegato II, sotto i codici NC 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31, 0204 50 39, 0210 90 11 e 0210 90 19, il prelievo è pari a quello calcolato per il prodotto di cui al paragrafo 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in questione.
4. Il prelievo da riscuotere è quello che si applica il giorno dell'importazione.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. Per le carni congelate indicate nell'allegato II, sotto i codici NC 0204 30 00, 0204 41 00 e 0204 50 51, il prelievo è pari alla differenza tra:
a) da un lato, il prezzo di base moltiplicato per un coefficiente che rappresenti il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche appartenenti a una categoria concorrente delle carni congelate in questione, aventi la stessa presentazione, e il prezzo medio delle carcasse ovine fresche o refrigerate,
e
b) d'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera comunitaria di dette carni congelate.
2. Il prezzo d'offerta franco frontiera comunitaria, di cui al paragrafo 1, lettera b), viene calcolato in base alle possibilità d'acquisto delle carni congelate più rappresentative, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, constatate durante un periodo da determinarsi antecedente la fissazione del prelievo, in considerazione in particolare:
a) dello sviluppo prevedibile del mercato delle carni congelate;
b) dei prezzi più rappresentativi rilevati sui mercati dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate appartenenti ad una categoria concorrente delle carni congelate;
c) dell'esperienza acquisita.
3. Per le carni congelate indicate nell'allegato II sotto i codici NC 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79 il prelievo è pari a quello calcolato per il prodotto di cui al paragrafo 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in questione.
4. Il prelievo da riscuotere è quello che si applica il giorno dell'importazione.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. Per i prodotti originari o provenienti da uno o più paesi terzi può essere fissato un prelievo speciale, applicabile qualora le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
In deroga agli articoli 11, 12 e 13:
a) per i prodotti dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90 i prelievi sono limitati all'importo risultante da accordi di autolimitazione;
b) per i prodotti del codice NC 0204 il cui dazio sia stato consolidato nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento o da quello risultante da accordi di autolimitazione.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. L'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), c) e d), sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o d'esportazione, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, qualunque sia il luogo della Comunità in cui è stabilito.
Il titolo d'importazione o d'esportazione è valido in tutta la Comunità.
Il rilascio di tali titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno d'importare o ad esportare durante il periodo di validità del titolo stesso. Se l'operazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente, la cauzione viene interamente o parzialmente incamerata.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo, che possono prevedere, in particolare, un termine per il rilascio dei titoli, vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, la differenza tra i prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.
La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla concessione e alla fissazione preventiva delle restituzioni all'esportazione.
4. La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 30. In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 30.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi derivanti da accordi che impegnano la Comunità sul piano internazionale.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere totalmente o parzialmente, per i prodotti di cui all'articolo 1, l'applicazione del regime di perfezionamento attivo o passivo.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. Le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adattare il presente regolamento, ove ciò sia reso necessario da una modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune, nonché modificare la nomenclatura usata nel presente regolamento.
2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate, negli scambi con i paesi terzi:
- la riscossione di tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale;
- l'applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire a causa delle importazioni o delle esportazioni gravi perturbazioni atte a mettere in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.
2. Quando si verifichi la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.
3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Il Consiglio può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
Fino al termine della campagna di commercializzazione 1992 le disposizioni del titolo I si applicano fatte salve le disposizioni stabilite negli articoli seguenti.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla campagna di commercializzazione 1990.
2. Sono definite le seguenti regioni:
- regione 1: Gran Bretagna,
- regione 2: resto del Nord della Comunità,
- regione 3: Italia e Grecia,
- regione 4: Spagna e Portogallo.
3. Un prezzo delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, viene constatato sui mercati rappresentativi della Comunità; esso è calcolato in base ai prezzi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuna regione o, per quanto riguarda le regioni 2, 3 e 4, di ciascuno Stato membro per le varie categorie di carcasse di ovini fresche o refrigerate, in considerazione dell'importanza di ciascuna categoria nonché della consistenza relativa della produzione ovina di ogni regione o, per quanto riguarda le regioni 2, 3 e 4, di ogni Stato membro.
Inoltre, viene constatato un prezzo delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, sui mercati rappresentativi della zona comprendente l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, tenendo conto della consistenza relativa del volume di produzione di ciascun mercato.
4. Il calcolo della perdita di reddito per la regione rappresenta, per 100 kg, peso carcassa, l'eventuale differenza tra il prezzo di base di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e la media aritmetica dei prezzi di mercato settimanali constatati per ciascuna regione, conformemente al paragrafo 3.
5. Fatto salvo l'articolo 24, l'importo del premio pagabile per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 4 un coefficiente che esprime, per ciascuna regione, la produzione media annua normale di carni di agnello per pecora, espressa in 100 kg, peso carcassa, stabilita in base a dati statistici raccolti dalla Commissione.
Inoltre, per capre delle zone di cui all'articolo 5, paragrafo 5 e femmine di razza di montagna di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, l'importo del premio è pari all'80% del premio pagabile per pecora.
6. Tuttavia, quando un premio per pecora è concesso per la regione 2, su richiesta degli interessati:
- un premio per pecora, dello stesso importo del premio pagabile per pecora nella regione 2, potrà essere concesso nella regione 3 invece del premio pagabile in questa regione se i beneficiari forniscono la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che gli agnelli nati dalle pecore che essi detengono non sono stati macellati prima dell'età di due mesi,
- un premio per capra, di un importo pari all'80% del premio pagabile per pecora nella regione 2, potrà essere concesso nelle zone della regione 3 di cui all'articolo 5, paragrafo 5, invece del premio pagabile in questa regione se i beneficiari forniscono la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che i capretti nati dalle capre che essi detengono non sono stati macellati prima dell'età di due mesi.
7. L'importo del premio per pecora calcolato per la regione 4 è aumentato di un importo che rappresenta la metà della differenza tra il livello del premio calcolato per detta regione e quello pagato nella regione 2, quando quest'ultimo livello è superiore.
8. Qualora uno o più Stati membri che formano le regioni 3 e 4 abbiano istituito, dalla campagna 1990, le misure previste dall'articolo 4, paragrafo 4, tale Stato o tali Stati membri beneficiano, anziché delle disposizioni dei paragrafi 6 e 7:
- per i produttori di agnelli pesanti: del premio pagato nella regione 2,
- per i produttori di agnelli leggeri: di un premio pari al 70% del premio ai produttori di agnelli pesanti; tale premio si applica anche alle capre.
9. Per l'applicazione delle misure per l'ammasso privato previste all'articolo 7, la constatazione dei prezzi di mercato nelle zone di quotazione si effettua con riferimento al paragrafo 3.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le campagne 1991 e 1992.
2. Sono definite le seguenti regioni:
- regione 1: Gran Bretagna,
- regione 2: resto della Comunità.
3. In caso di applicazione dell'articolo 24, viene calcolata una perdita di reddito per ciascuna regione secondo le modalità di calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
4. Fatto salvo l'articolo 24, il premio pagabile per pecora e per regione ai produttori di agnelli pesanti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è calcolato applicando alla perdita di reddito un coefficiente che esprime, per ciascuna regione, la produzione media annua di carni di agnelli pesanti per pecora che produce detti agnelli, espressa in 100 kg, peso carcassa. L'importo del premio per pecora pagabile ai produttori di agnelli leggeri, nonché quello pagabile per capra e per femmina di razza rustica di montagna, rappresenta il 70% dell'importo per pecora pagabile ai produttori di agnelli pesanti.
5. Tuttavia, sino al termine della campagna di commercializzazione 1992,
- l'Italia e la Grecia possono, a loro richiesta, essere autorizzate ad applicare il regime previsto all'articolo 22, paragrafo 6,
- la Spagna e il Portogallo possono, a loro richiesta, essere autorizzate ad applicare il regime previsto all'articolo 22, paragrafo 7.
Qualora uno o più Stati membri ricorrano a questa possibilità:
- l'importo pagabile nella regione 2 che viene preso in considerazione è quello calcolato per i produttori di agnelli pesanti,
- i dati di questi Stati membri non sono presi in considerazione a titolo della regione 2 per il calcolo della perdita di reddito e del coefficiente tecnico validi per questa regione.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le campagne di commercializzazione 1990, 1991 e 1992.
2. Il Regno Unito può concedere in Gran Bretagna un premio alla macellazione degli ovini, quando i prezzi constatati sui mercati rappresentativi di questa regione sono inferiori al "livello guida" corrispondente all'85% del prezzo di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Il livello guida di cui al primo comma è stagionalizzato analogamente al prezzo di base.
3. Qualora si applichi il premio variabile, e per ciascuna settimana di una campagna di commercializzazione, l'importo del premio di cui al paragrafo 2 è pari ad una percentuale della differenza tra il livello guida stagionalizzato ed il prezzo di mercato constatato in tale regione.
Tale percentuale è la seguente:
- campagna 1990: 75%,
- campagna 1991: 55%,
- campagna 1992: 40%.
Prima dell'inizio delle ultime due campagne, a richiesta del Regno Unito, la Commissione può autorizzare questo Stato membro, secondo le procedure previste all'articolo 30, ad applicare, fatto salvo il paragrafo 2, una riduzione delle percentuali previste per dette campagne.
4. Se il Regno Unito applica i paragrafi 2 e 3, la fissazione dell'importo unitario del premio per pecora applicabile in Gran Bretagna si effettua detraendo la perdita di reddito dalla media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi.
Questa media, espressa in 100 kg, peso carcassa, è ottenuta dividendo l'importo totale dei premi effettivamente concessi per la produzione degli animali certificati per i quali il premio variabile può essere versato all'atto della macellazione o, secondo i casi, all'atto della loro prima immissione sul mercato.
Qualora tale detrazione provochi, previa applicazione del paragrafo 8, l'interruzione della progressione verso il premio unico per la pecora nell'intera Comunità, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 30, adegua il premio per la pecora da concedere in Gran Bretagna; in tal caso, applicando la medesima procedura, dall'importo del premio per la pecora da versare in Gran Bretagna a titolo della o delle campagne successive sarà detratto un importo pari a tale adeguamento.
5. In caso di pagamento del premio di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta le misure necessarie per poter prelevare, su tutti i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), al momento dell'uscita dalla Gran Bretagna, un importo pari al premio effettivamente concesso.
6. Per l'applicazione delle misure di aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 7, i prezzi di mercato constatati per la Gran Bretagna sono aumentati dell'incidenza del premio variabile.
7. Tuttavia, fintantoché il Regno Unito ricorrerà alle disposizioni del presente articolo, vengono fissati separatamente per la zona che comprende l'Irlanda e l'Irlanda del Nord una perdita di reddito ed un coefficiente che esprime, per tale zona, la produzione media di carni di agnello per pecora. Detta perdita di reddito rappresenta la differenza tra il prezzo di base e la media aritmetica dei prezzi di mercato settimanali constatati nella zona stessa.
8. Le perdite di reddito della Gran Bretagna, da un lato, (incidenza del premio variabile non detratta), della zona Irlanda - Irlanda del Nord, dall'altro, ed i coefficienti di cui all'articolo 23, paragrafo 4 e al paragrafo 7 del presente articolo vengono conglobati gradualmente in una perdita di reddito unica e in coefficienti unici proporzionalmente alla soppressione effettiva del premio variabile per la macellazione durante ogni campagna.
9. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 30, le modalità di applicazione del presente articolo. Tali modalità possono comprendere in particolare le misure necessarie ad evitare, per quanto concerne gli animali vivi, le carni e le preparazioni, perturbazioni negli scambi risultanti dall'applicazione del regime di premio di cui al paragrafo 2.
Le spese effettuate nell'ambito del regime previsto dal presente articolo sono considerate far parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. Fintantoché il Regno Unito fa ricorso all'articolo 24, il quantitativo massimo garantito fissato all'articolo 8 è suddiviso come segue:
- 18 100 000 capi per la regione Gran Bretagna,
- 45 300 000 capi per le altre regioni.
2. In caso di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, il "livello guida" di cui all'articolo 24 utilizzato per calcolare il premio variabile è diminuito della stessa percentuale applicata al prezzo di base a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino.
3. Se il Regno Unito applica l'articolo 24, i paragrafi 2 dell'articolo 8 e del presente articolo si applicano separatamente alla regione Gran Bretagna, da un lato, e a tutte le altre regioni, dall'altro.
4. Tuttavia, le riduzioni del prezzo di base effettuate per la Gran Bretagna, da un lato, e per i restanti paesi della Comunità, dall'altro, vengono conglobate gradualmente in una riduzione unica proporzionalmente alla soppressione effettiva del premio variabile per la macellazione durante ogni campagna.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
Per tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che potrebbero essere causate dall'applicazione di misure intese a combattere il diffondersi di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 30, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Queste misure possono essere adottate soltanto entro i limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento.
Le modalità di comunicazione e di diffusione dei dati vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. E' istituito un comitato di gestione "ovini-caprini", in appresso denominato "comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di 54 voti.
3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere del comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
Il comitato può esaminare qualunque altro problema sollevato dal suo presidente per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
Il presente regolamento deve essere applicato in modo da tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 39 e 110 del trattato.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
Gli allegati del presente regolamento possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
Le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 24, paragrafo 5 relative agli scambi con i paesi terzi sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
1. Il regolamento (CEE) n. 1837/80 è abrogato, eccettuate le misure previste all'articolo 5, il cui paragrafo 5 bis è prorogato; queste misure restano applicabili ai premi concessi a titolo della campagna 1989.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. NALLET
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
ALLEGATO I
1. FRANCIA: Corsica. 2. GRECIA: L'intero territorio. 3. ITALIA: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 4. SPAGNA: Le seguenti comunità autonome: Andalucìa, Aragòn, Baleares, Castilla-la Mancha, Castilla y Leòn, Cataluna, Extremadura, Galicia (eccettuate le provincie di La Coruna e Lugo), Madrid, Murcia, La Rioja e Valencia. 5. PORTOGALLO: L'intero territorio, eccetto le Azzore e Madera.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 2467/98.
ALLEGATO II
Codice NC Designazione delle merci Sezione a) Carni di animali delle specie ovina e caprina fresche o refrigerate: 0204 10 00 - Carcasse e mezzene di agnello 0204 21 00 - Carcasse e mezzene della specie ovina diverse dagli agnelli 0204 22 10 - Busto o mezzo busto della specie ovina 0204 22 30 - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie ovina 0204 22 50 - Coscia o mezza coscia della specie ovina 0204 22 90 - altri pezzi non disossati della specie ovina 0204 23 00 - Pezzi disossati della specie ovina 0204 50 11 - Carcasse o mezzene della specie caprina 0204 50 13 - Busto o mezzo busto della specie caprina 0204 50 15 - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie caprina 0204 50 19 - Coscia o mezza coscia della specie caprina 0204 50 31 - altri pezzi non disossati della specie caprina 0204 50 39 - Pezzi disossati della specie caprina Sezione b) Carni di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate: 0210 90 11 - non disossate 0210 90 19 - disossate Sezione c) Carni di animali delle specie ovina e caprina congelate: 0204 30 00 - Carcasse e mezzene di agnello 0204 41 00 - Carcasse e mezzene della specie ovina diverse dagli agnelli 0204 42 10 - Busto o mezzo busto della specie ovina 0204 42 30 - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie ovina 0204 42 50 - Coscia o mezza coscia della specie ovina 0204 42 90 - altri pezzi non disossati della specie ovina 0204 43 00 - Pezzi disossati della specie ovina 0204 50 51 - Carcasse o mezzene della specie caprina 0204 50 53 - Busto o mezzo busto della specie caprina 0204 50 55 - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie caprina 0204 50 59 - Coscia o mezza coscia della specie caprina 0204 50 71 - altri pezzi non disossati della specie caprina 0204 50 79 - Pezzi disossati della specie caprina.