
REGOLAMENTO (CEE) N. 2238/89 DELLA COMMISSIONE, 25 luglio 1989
G.U.C.E. 26 luglio 1989, n. L 215
Modifica al regolamento (CEE) n. 2083/80 recante modalità d'applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3875/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo e terzo trattino,
Considerando che il regolamento (CEE) n. 2083/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3087/88 (4), stabilisce le modalità d'applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni; che è necessario completare tali modalità in seguito all'ampliamento del campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 a quattro settori in Irlanda e al settore dei vini di uve fresche in talune regioni della Francia;
Considerando che le aziende agricole irlandesi sono caratterizzate dalla loro piccola dimensione e che l'offerta è dispersa tra tanti piccoli produttori; che le associazioni di produttori e le relative unioni sono praticamente inesistenti o commercializzano soltanto una percentuale minima della produzione; che occorre quindi fissare per le attività di queste associazioni limiti minimi relativamente bassi quanto alla produzione e al numero di membri; che, per garantire un'importanza economica sufficiente delle unioni, è opportuno fissare un numero minimo di associazioni da cui devono essere costituite nonché un'estensione territoriale sufficiente;
Considerando che l'estensione dell'azione comune, in Francia, all'intero settore dei vini di uve fresche rende necessaria la fissazione di limiti minimi per ciascuna categoria di vino; che a tale scopo occorre tener conto dell'evoluzione del settore, caratterizzato dal calo della produzione provocato dal regime di estirpazione e dalle domande di smaltimento di un mercato segmentato e orientato verso la diversificazione dei prodotti;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle strutture agrarie e dello sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 23 giugno 1978, n. L 166.
G.U. 15 dicembre 1988, n. L 346.
G.U. 5 agosto 1980, n. L 203.
G.U. 7 ottobre 1988, n. L 275.
Il regolamento (CEE) n. 2083/80 è modificato come segue:
1. All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunto il testo della lettera seguente:
"g) per quanto concerne l'Irlanda, le unioni devono possedere una superficie minima di coltura, un fatturato, una quota del volume nazionale di produzione e un numero minimo di associazioni riconosciute di produttori secondo quanto riportato nella tabella figurante in allegato. Le unioni irlandesi devono avere un'estensione territoriale minima corrispondente ad una provincia."
2. L'allegato è modificato come segue:
a) la tabella V figurante nell'allegato è inserita prima delle note in calce;
b) la tabella I bis è sostituita dalla tabella I bis figurante nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
ALLEGATO
"I bis. Associazioni di produttori in Francia
Associazioni di produttori Codice NC Designazione delle merci Volume di Numero produzione minimo o fatturato di soci 0102 Animali vivi della specie 200 UBA 20 ex 0201 bovina. Carni di ex 0202 animali della specie bovina, fresche o refrigerate e congelate (1)Frutta tropicale: 0803 00 Banane, compresi i frutti 30 ha 10 della piantaggine, fresche o essiccate 0804 30 00 Ananas 30 ha 10 0804 40 Avocadi 30 ha 5 ex 1211 Piante utilizzate in 100000 ECU 40 profumeria e lavanda 1509 Olio d'oliva 60 t 200 1510 00 2204 10 a) vini di uve fresche 100000 hl 200 2204 21 b) vini da tavola 100000 hl 200 2204 29 c) vini v.q.p.r.d. 30000 hl 100 produttori o 2204 30 10 o 50% del totale 50% dei produt- della zona clas- tori della zona sificata v.q.p.r.d. classificata v.q.p.r.d."
G.U. 23 giugno 1978, n. L 166.