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REGOLAMENTO (CEE) N. 2238/89 DELLA COMMISSIONE, 25 luglio 1989

G.U.C.E. 26 luglio 1989, n. L 215

Modifica al regolamento (CEE) n. 2083/80 recante modalità d'applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3875/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo e terzo trattino,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2083/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3087/88 (4), stabilisce le modalità d'applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni; che è necessario completare tali modalità in seguito all'ampliamento del campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 a quattro settori in Irlanda e al settore dei vini di uve fresche in talune regioni della Francia;

Considerando che le aziende agricole irlandesi sono caratterizzate dalla loro piccola dimensione e che l'offerta è dispersa tra tanti piccoli produttori; che le associazioni di produttori e le relative unioni sono praticamente inesistenti o commercializzano soltanto una percentuale minima della produzione; che occorre quindi fissare per le attività di queste associazioni limiti minimi relativamente bassi quanto alla produzione e al numero di membri; che, per garantire un'importanza economica sufficiente delle unioni, è opportuno fissare un numero minimo di associazioni da cui devono essere costituite nonché un'estensione territoriale sufficiente;

Considerando che l'estensione dell'azione comune, in Francia, all'intero settore dei vini di uve fresche rende necessaria la fissazione di limiti minimi per ciascuna categoria di vino; che a tale scopo occorre tener conto dell'evoluzione del settore, caratterizzato dal calo della produzione provocato dal regime di estirpazione e dalle domande di smaltimento di un mercato segmentato e orientato verso la diversificazione dei prodotti;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle strutture agrarie e dello sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 23 giugno 1978, n. L 166.

(2)

G.U. 15 dicembre 1988, n. L 346.

(3)

G.U. 5 agosto 1980, n. L 203.

(4)

G.U. 7 ottobre 1988, n. L 275.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2083/80 è modificato come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunto il testo della lettera seguente:

"g) per quanto concerne l'Irlanda, le unioni devono possedere una superficie minima di coltura, un fatturato, una quota del volume nazionale di produzione e un numero minimo di associazioni riconosciute di produttori secondo quanto riportato nella tabella figurante in allegato. Le unioni irlandesi devono avere un'estensione territoriale minima corrispondente ad una provincia."

2. L'allegato è modificato come segue:

a) la tabella V figurante nell'allegato è inserita prima delle note in calce;

b) la tabella I bis è sostituita dalla tabella I bis figurante nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

 

"I bis. Associazioni di produttori in Francia


                                               Associazioni di produttori
  Codice NC      Designazione delle merci      Volume di         Numero
                                               produzione        minimo
                                              o fatturato        di soci
   0102         Animali vivi della specie       200 UBA            20
ex 0201         bovina. Carni di
ex 0202         animali della specie bovina,
                fresche o refrigerate e
                congelate (1)

                Frutta tropicale:
   0803 00      Banane, compresi i frutti        30 ha             10
                della piantaggine, fresche
                o essiccate
   0804 30 00   Ananas                           30 ha             10
   0804 40      Avocadi                          30 ha              5
ex 1211         Piante utilizzate in         100000 ECU            40
                profumeria e lavanda
   1509         Olio d'oliva                     60 t             200
   1510 00
   2204 10      a) vini di uve fresche       100000 hl            200
   2204 21      b) vini da tavola            100000 hl            200
   2204 29      c) vini v.q.p.r.d.            30000 hl      100 produttori o
   2204 30 10                            o 50% del totale    50% dei produt-
                                         della zona clas-    tori della zona
                                        sificata v.q.p.r.d.   classificata
                                                               v.q.p.r.d."
(1)

G.U. 23 giugno 1978, n. L 166.