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LEGGE REGIONALE 12 aprile 1967, n. 46

G.U.R.S. 15 aprile 1967, n. 17

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione Siciliana.

N.d.R. Per effetto dell'art. 4 della L.R. 10/71 sono state ABROGATE le disposizioni della presente in contrasto con le norme contenute nella stessa L.R. 10/71.

In applicazione dell'art. 85, comma 1, della L.R. 32/2000 la normativa di cui al Titolo IX - Turismo - della legge regionale 32/2000 sostituisce, per quanto attiene il settore ricettivo, le disposizioni della presente legge "che rimangono in vigore solo per quanto è con essa compatibile e per gli interventi già ammessi a finanziamento."

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 19/2005 e annotato al 10/12/2001)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Agevolazioni creditizie per le iniziative turistiche e ricettive (1)

(1)

Vedi Decr. Ass. Turismo 24/03/70: "Criteri di intervento per la concessione dei finanziamenti previsti dal titolo 1° della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46."

Art. 1

(1)

E' istituito presso l'IRFIS, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, ed a carico del bilancio della Regione un fondo di rotazione in gestione separata destinato al finanziamento di iniziative turistiche alberghiere aventi per oggetto:

a) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'ammodernamento di impianti alberghieri, villaggi turistici, a tipo alberghiero o a carattere misto-residenziale, autostelli, alberghi per la gioventù, campeggi rifugi, posti di ristoro, case per ferie ad uso collettivo, impianti e stabilimenti idrotermominerali;

b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali stabilimenti balneari, slittovie, sciovie panoramiche, funivie, nonchè opere a carattere sportivo e ricreativo aventi carattere di complementarità rispetto a quelli considerati alla precedente lettera a)

c) agenzie di viaggio ed uffici di informazioni turistiche, nonchè mostre mercato di prodotti caratteristici dell'artigianato artistico, ad iniziativa di enti o di associazioni;

d) attrezzature ed arredamenti necessari per le iniziative considerate nelle precedenti lettere;

e) l'acquisto del terreno occorrente per gli impianti e per la sistemazione delle attrezzature necessarie previsti alle precedenti lettere, purchè la relativa spesa riconosciuta dall'Ufficio tecnico erariale non superi il 30 % dell'effettivo costo della costruzione e il terreno medesimo sia vincolato alla funzionalità dei singoli impianti.

Le opere ammesse ai benefici previsti dai primi due titoli della presente legge, si considerano di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive aggiunte e modificazioni.

(1)

In ordine alla concessione di contributi rateali ventennali e di contributi per le iniziative previste dall'articolo annotato, vedi artt. 1, 2 e 3 della L.R. 32/72.

Art. 2

Il fondo di rotazione è costituito:

a) da un apporto iniziale della Regione Siciliana di lire 5 miliardi e 500 milioni;

b) dai proventi dell'imposta di soggiorno destinati all'esercizio del credito alberghiero;

c) dai rientri provenienti dalle operazioni di finanziamento disposte in applicazione della legge 28 gennaio 1955, n. 3;

d) dagli stanziamenti previsti all'art. 4 della citata legge 28 gennaio 1955 n. 3, ricadenti nell'anno finanziario 1967 e successivi.

Art. 3

A carico del fondo previsto dall'art. 1 e concessa a garanzia sussidiaria fino al 30 % dell'intero ammontare delle singole operazioni di finanziamento effettuato dagli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia per le finalità indicate nel medesimo articolo 1.

Le disponibilità del fondo sono utilizzate:

a) fino alla concorrenza del 50 % ad accreditamenti in appositi conti correnti aperti presso l'IRFIS in favore degli istituti ed aziende di credito che effettuino le operazioni indicate dal precedente articolo 1 ed ammesse alla garanzia sussidiaria prevista al primo comma del presente articolo.

Gli accreditamenti sono effettuati in misura pari all'ammontare della garanzia concessa e sono estinti negli stessi limiti di tempo delle operazioni alle quali di riferiscono;

b) per la restante parte, quale fondo di rotazione di prestiti e di aperture di credito per le finalità previste nell'art. 1.

Art. 4

Le operazioni di finanziamento previste dal precedente articolo 1 non possono gravare sui beneficiari, per interessi, diritti di commissione ed ogni altro onere accessorio, in misura superiore all'1,50 %.

La durata massima dei mutui è fissata in 20 anni per le spese relative alle opere ed alla acquisizione del terreno ed in anni 10 per le attrezzature e per l'arredamento.

Per le operazioni previste dalla lettera a) del comma secondo del precedente articolo può essere concesso un contributo sugli interessi nella misura necessaria perchè essi non gravino sui beneficiari in misura superiore a quella stabilita nel primo comma del precedente articolo.

Gli utili netti che risulteranno annualmente dalla gestione del fondo sono accantonati in uno speciale fondo di riserva, destinato a far fronte al pagamento del contributo previsto dal comma precedente. Qualora detto fondo di riserva dovesse risultare insufficiente, la differenza sarà coperta con imputazione al fondo previsto dall'art. 1.

Art. 5

Per la concessione dei prestiti previsti dall'art. 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14 e 15 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, modificato con decreto Presidente regionale 30 marzo 1959, n. 11.

La concessione dei mutui, previsti alla lettera b) del precedente articolo 3, della garanzia, degli accreditamenti previsti alla lettera a) del precedente art. 3, nonchè dei contributi previsti al precedente art. 4, è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Il decreto stabilisce il termine di inizio e quello di ultimazione delle opere.

Detti termini possono essere prorogati per giustificati motivi e per una sola volta.

Le opere, gli impianti, le aree ammessi al beneficio dei mutui previsti dalla presente legge sono vincolati all'uso per tutta la durata del mutuo, a datare dall'entrata in attività dell'esercizio e dell'impianto.

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione per la gestione, a mezzo del comitato previsto dall'art. 10 della presente legge, del fondo istituito con l'art. 1.

I finanziamenti previsti dai precedenti articoli possono essere assistiti, oltre che da garanzie immobiliari, anche ed eccezionalmente, da garanzie personali.

I benefici previsti agli articoli precedenti non possono essere concessi per le opere che risultino eseguite alla data della notifica del decreto assessoriale di finanziamento.

Art. 6

(modificato dall'art. 30, comma 7, della L.R. 21/2001)

La misura dei prestiti per le iniziative indicate al precedente art. 1 non potrà superare, in rapporto alla spesa riconosciuta ammissibile, i seguenti limiti:

a) il 60 % per gli alberghi di lusso e di prima categoria;

b) il 65 % per le opere e gli impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo aventi carattere sportivo o ricreativo;

c) il 70 % per gli impianti ricettivi di categoria non superiore alla seconda e per le altre opere previste all'art. 1;

d) il 75 % per le opere e gli impianti da realizzare nelle isole minori, nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri, nelle zone archeologiche o balneari lontane dai centri urbani;

e) il 75 % per le iniziative degli enti turistici, dei comuni e per le iniziative a carattere sociale.

---------------------------- (comma abrogato) (1)

Art. 7

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere per le iniziative indicate ai precedenti articoli, e che siano state ammesse a finanziamento, un contributo nella misura massima del 15 % (1) della spesa riconosciuta ammissibile, limitatamente alle opere di infrastruttura non ammesse a finanziamento statale o regionale.

Un ulteriore contributo del 5 % potrà essere concesso per le opere e per gli impianti indicati alla lettera d) del precedente articolo 6.

Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere del comitato tecnico istituito con l'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1 ed è erogato dopo l'entrata in funzione degli impianti, sulla base della documentazione delle spese sostenute e del collaudo delle opere da parte dell'Amministrazione regionale.

(1)

Percentuale aumentata al 25% dall'art. 5 della L.R. 32/72.

Art. 8

(1)

Nella concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 è accordata preferenza alle iniziative rientranti fra quelle elencate in detto articolo che siano ammesse a finanziamenti in base a leggi nazionali.

In tale caso il finanziamento complessivo non potrà superare del 5 % i limiti fissati dal precedente art. 6.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, previo parere del comitato previsto all'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, può tuttavia concedere agli istituti di credito previsti al primo comma dell'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717, un contributo annuo posticipato, in relazione alla differenza fra la rata prevista dal piano di ammortamento calcolata al tasso indicato al secondo comma del suindicato art. 18 e la rata prevista dal piano di ammortamento calcolato al tasso dell'1,50%, previsto al primo comma del precedente art. 4.

Tale contributo decorre dalla data di stipula del contratto di mutuo.

In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione o dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Il criterio di calcolo sopra indicato si applica anche per i contributi agli interessi previsti al terzo comma dell'art. 4.

Il contributo è posto a carico del fondo previsto al precedente art. 2, nei limiti dell'assegnazione della lettera d) dell'articolo stesso.

Le presenti norme si applicano anche agli impianti finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno purchè essi non siano entrati in funzione alla data di pubblicazione della presente legge.

(1)

In ordine alla concessione di contributi rateali ventennali e di contributi per le iniziative previste dall'articolo annotato, vedi artt. 1, 2 e 3 della L.R. 32/72.

Art. 9

Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio fissa annualmente entro il 31 gennaio, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e tenuto conto degli accreditamenti previsti dalla lettera a) dell'art. 3, la misura dell'interesse da tenere a base per le operazioni da compiersi in ciascun anno, ai fini del contributo previsto dal terzo comma dell'art. 4.

Art. 10

Alla gestione del fondo previsto all'art. 9 provvede il comitato previsto dall'art. 10 della legge 5 agosto 1957, n. 51, integrato con il diritto a voto da due esperti tecnici nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e scelti fra i funzionari della carriera direttiva del predetto Assessorato.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato indicato al primo comma, stabilisce ogni anno i criteri di intervento ai quali deve uniformarsi l'IRFIS nella concessione dei finanziamenti.

Determina, altresì, i tipi di operazioni da effettuare ed i relativi limiti massimi.

I rapporti relativi alla gestione del fondo, le modalità e le condizioni di finanziamento saranno regolati da apposita convenzione che sarà stipulata dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Le domande di finanziamento, con il parere dell'ente provinciale per il turismo, territorialmente competente, sono inoltrate all'IRFIS, tramite l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che le correda di motivato parere.

Art. 11

Le disposizioni, le garanzie e le esenzioni tutte che regolano l'attività dell'IRFIS, e previste nelle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 11 aprile 1953, n. 298, 27 luglio 1962, n. 1228, nonchè nello statuto dell'ente si applicano alle operazioni effettuate a norma delle disposizioni del presente titolo.

Gli utili netti risultanti dalla gestione del fondo saranno portati ad incremento del fondo stesso.

TITOLO II

Provvidenze varie in favore dell'industria alberghiera

Art. 12

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può concedere contributi a favore di enti, società o privati nella misura del 35 % della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riammodernamento, l'arredamento di impianti ricettivi di categorie non superiori alla seconda, campeggi, tendopoli, posti di ristoro, rifugi, stabilimenti termali e balneari, impianti ricreativi e sportivi annessi ad esercizi alberghieri ivi comprese quelle iniziative a carattere misto-residenziale intese a facilitare la permanenza in Sicilia, per motivi di conoscenza turistica e di studio, a studenti universitari anche stranieri, nonchè per le relative attrezzature e arredamenti il cui costo totale preventivato non superi l'importo di L. 50 milioni.

Il contributo viene fissato nella misura del 50 % quando si tratti di impianti ed attrezzature ricettive da realizzare nelle isole minori, nelle zone balneari lontane dai centri urbani e nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri nonchè di iniziative ricettive a carattere sociale.

Art. 13

(modificato dall'art. 7 della L.R. 32/72)

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1955, n. 8, sentito il parere del comitato tecnico istituito con l'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1959, n. 11.

Il comitato è presieduto dall'ispettore regionale preposto alla direzione regionale dell'Assessorato.

Il decreto determina la misura del contributo in ragione della funzionalità degli impianti e del piano economico-finanziario di esercizio, nonchè le modalità e le garanzie per la relativa erogazione.

-------------------- (comma soppresso) (1)

(1)

Comma soppresso dall'art. 7 della L.R. 32/72.

Art. 14

Le opere che abbiano ottenuto il contributo previsto dai precedenti articoli non possono essere ammesse ai benefici previsti dal titolo I della presente legge nonchè ad altre provvidenze turistiche alberghiere nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dai comma 6° e 7° dell'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e sono soggette al vincolo alberghiero ai sensi della legge 24 luglio 1936, n. 1692 e comunque per un periodo non inferiore a 15 anni, a datare dalla entrata in attività dell'esercizio.

In caso di mutamento di destinazione o di chiusura al pubblico dell'impianto, l'Amministrazione può, in alternativa alla facoltà prevista dal citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1955, n. 8, procedere alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate.

Art. 15

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato alla erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti costitutivi di società le quali svolgano la loro attività nella Regione e vi abbiano la loro sede sociale e che abbiano per oggetto iniziative, opere e impianti con finalità turistiche, climatiche e termali o che provvedano alla costruzione di nuovi alberghi di qualunque impianto a carattere ricettivo.

Art. 16

I contributi previsti all'articolo precedente competono per i cennati tributi relativi agli atti concernenti l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni o in accomandita, aventi la sede legale nel territorio della Regione, agli atti di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi a garanzia delle obbligazioni medesime, semprechè il ricavato delle operazioni abbia una delle destinazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 17

L'Assessore è altresì autorizzato alla erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie per gli atti concernenti trasformazioni, fusione, concentrazione di società gia esistenti e atti concernenti aumento di capitali sociali da parte di società che abbiano la loro sede in Sicilia, quando la trasformazione sociale, la fusione, la concentrazione e l'aumento del capitale siano deliberati per i fini indicati all'art. 15, oppure alla provvista di mezzi di esercizio o alla sistemazione finanziaria di complessi turistico-alberghieri.

Art. 18

L'Assessore è autorizzato a concedere contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti con i quali da parte di privati, enti o società si provvede all'acquisto di aree o a rilevare impianti allo scopo di ampliarli o trasformarli per i fini indicati dagli articoli 1 e 12.

I contributi previsti agli artt. 15, 16, 17 e al precedente comma del presente articolo sono concessi anche nei casi di conferimento di beni in natura o di crediti connessi alla prima costituzione e all'aumento del capitale sociale.

Art. 19

I contributi previsti agli articoli 15, 16, 17 e 18, previa istanza debitamente documentata da presentare all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono concessi con decreto dell'Assessore predetto, che stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione ed il termine entro cui debbono essere adempiute.

I contributi sono revocati qualora, entro tre mesi dal termine fissato dal decreto di concessione, non sia esibita documentazione dell'avvenuto raggiungimento delle finalità richieste e l'adempimento delle condizioni determinate con il predetto decreto.

Art. 20

Sono istituite, a decorrere dall'anno scolastico 1966-67, 60 borse di studio all'anno di cui:

a) 40 in favore degli alunni degli istituti e delle scuole professionali ad indirizzo turistico-alberghiero operanti nella Regione Siciliana;

b) 20 in favore di coloro che abbiano compiuto presso gli anzidetti istituti e scuole professionali l'intero corso di studi conseguendo il relativo titolo.

Il 50 % delle borse di studio previsto nel comma precedente è riservato agli alunni che frequentino le scuole regionali ad indirizzo turistico-alberghiero o abbiano conseguito il diploma dalle medesime rilasciato.

L'importo di ciascuna borsa non può superare il limite massimo di L. 200 mila e sarà graduato in rapporto al luogo di residenza della famiglia del beneficiario, nonchè della sede della scuola od istituto presso i quali il medesimo deve svolgere corsi di studio e di perfezionamento, ovvero dei complessi turistico-alberghieri presso i quali sarà inviato per l'addestramento professionale, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.

Le borse vengono conferite, mediante concorso, agli aspiranti particolarmente meritevoli i quali abbiano conseguito, in una unica sessione, il titolo che dà accesso alla classe cui chiedono la iscrizione, ovvero abbiano conseguito il titolo cui dà diritto l'intero corso di studio, riportando una media di voti non inferiore ai 7/10.

I concorsi per l'attribuzione delle borse di studio saranno annualmente banditi dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, sentiti i competenti capi d'istituto.

Il bando dovrà indicare le modalità per l'espletamento dei concorsi, la rateazione dell'ammontare delle borse, nonchè le norme atte a garantire che gli assegnatari delle borse medesime frequentino regolarmente e con profitto i corsi per i quali hanno ottenuto la concessione.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti. La Commissione sarà presieduta dal provveditore agli studi di Palermo e sarà così composta:

da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione;

da un componente scelto tra i capi di istituto di scuole professionali ad indirizzo turistico-alberghiero operanti nel territorio della Regione.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Al presidente ed ai membri della Commissione si applicano le disposizioni contenute nella legge 2 marzo 1962, n. 3.

A parità di merito dovranno essere preferiti:

gli orfani di padre;

i figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra;

i figli degli inabili al lavoro;

i profughi e rimpatriati dall'estero per causa di guerra previsti all'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1948, n. 8;

gli appartenenti a famiglia numerosa.

Le borse di studio sono destinate al perfezionamento professionale all'estero presso scuole ed istituti superiori di istruzione ad indirizzo turistico-alberghiero ovvero ad addestramento professionale pratico presso grandi complessi turistico-alberghieri.

All'uopo l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare con detti istituti e con grandi compagnie alberghiere, apposite convenzioni.

Art. 21

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi ad enti ed istituti per la formazione e per la elevazione professionale del personale addetto o da adibire a mansioni connesse all'esercizio della attività turistica.

Art. 22

(abrogato dall'art. 20 della L.R. 27/96)

Art. 23

(abrogato dall'art. 20 della L.R. 27/96)

TITOLO III

Comunicazioni e trasporti di interesse turistico

Art. 24

(1) (2)

(integrato dall'art. 1 della L.R. 18/69)

L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concorrere, mediante l'erogazione di contributi, nelle spese per l'esercizio di collegamenti continuativi di prevalente interesse turistico.

I contributi sono concessi allorchè ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) si tratti di servizio di prevalente interesse turistico i cui programmi di esercizio, itinerari e tariffe siano approvati dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

b) si tratti di imprese o enti regolarmente autorizzati dai competenti organi per l'esercizio dei servizi da svolgere, forniti di attrezzatura tecnica ed organizzazione adeguata, nonchè di mezzi tecnicamente idonei e rispondenti alle moderne esigenze del traffico;

c) le persone trasportate risultino non inferiori al 60 % di quelle previste nei programmi di esercizio approvati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Sono esclusi dal beneficio dei predetti contributi i servizi su strada ad eccezione di quelli relativi all'isola di Pantelleria e alle altre isole minori. 

(1)

Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo annotato vedi l'art. 1, comma 2, della L.R. 30/69, l'art. 2, commi 2 e 3, e l'art. 3 della L.R. 10/71 e l'art. 15, comma 2, della L.R. 32/72.

(2)

Per i contributi di cui all'articolo annotato vedi l'art. 16 della L.R. 31/84, come modificato.

Art. 25

(1) (2)

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è autorizzato inoltre a concedere contributi per i servizi di trasporto a carattere non continuativo di interesse turistico.

I contributi sono concessi quando concorrano le seguenti condizioni:

a) si tratti di trasporti turistici:

che si effettuino in epoche corrispondenti ai periodi in cui si svolgono nel territorio della Regione le manifestazioni di maggiore interesse nel campo del turismo, dello spettacolo e dello sport, o ai periodi di particolare importanza attrattiva climatica;

ovvero tendano ad incrementare le visite in Sicilia di emigranti siciliani;

ovvero tendano a favorire il turismo sociale e giovanile;

b) si tratti di imprese ed enti aventi requisiti previsti alla lettera a) dell'art. 24;

c) i programmi di esercizio, gli itinerari e le tariffe siano approvati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

(1)

Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo annotato vedi l'art. 1, comma 2, della L.R. 30/69, l'art. 2, commi 2 e 3, e l'art. 3 della L.R. 10/71 e l'art. 15, comma 2, della L.R. 32/72.

(2)

Per i contributi di cui all'articolo annotato vedi l'art. 16 della L.R. 31/84, come modificato.

Art. 26

(integrato dall'art. 1 della L.R. 10/71)

La misura dei contributi previsti ai precedenti articoli non può superare il 50% del costo di esercizio relativo al servizio per il quale il contributo è accordato.

Limitatamente ai servizi di collegamento marittimo, il contributo è commisurato al costo per miglio e liquidato in base alle miglia percorse.

La misura massima è elevata al 60 % allorchè si tratti di iniziative promosse da enti pubblici, o società a prevalente partecipazione pubblica.

La percentuale di intervento sarà adeguata al numero di persone trasportate ed alla produttività turistica del servizio.

Il contributo previsto al primo comma deve essere prevalentemente utilizzato per una riduzione di una quota non inferiore al 30 % del costo del biglietto.

La corresponsione dei contributi avverrà a presentazione dei programmi di esercizio e della documentazione atta a comprovare che siano stati interamente adempiuti gli obblighi stabiliti.

La predetta documentazione dovrà essere munita del parere degli enti provinciali per il turismo interessati per territorio per quanto concerne la rispondenza dei servizi alle finalità turistiche.

Le modalità di erogazione dei contributi e gli obblighi dei beneficiari sono fissati da apposita convenzione anche pluriennale da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentiti il Consiglio regionale per il turismo ed il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione.

Art. 27

(1)

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare apposite convenzioni pluriennali per la concessione di contributi ad imprese o enti regolarmente autorizzati al fine di consentire l'applicazione di tariffe speciali a basso costo per il potenziamento e lo sviluppo del turismo motorizzato, a vantaggio dei turisti che soggiornano per un periodo non inferiore a giorni sei.

(1)

Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo annotato vedi l'art. 1, comma 2, della L.R. 30/69, l'art. 2, commi 2 e 3, e l'art. 3 della L.R. 10/71 e l'art. 15, comma 2, della L.R. 32/72.

TITOLO IV

Attività degli enti turistici - Piani di propaganda e calendario delle manifestazioni.

Art. 28

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere i seguenti contributi a favore degli enti turistici sottoposti alla sua vigilanza e tutela ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967:

a) agli Enti provinciali del turismo, aventi sede nel territorio della Regione Siciliana, contributi ad integrazione di quelli previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 174, in misura pari all'ammontare, per ciascun esercizio finanziario, al 4 % dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario;

b) alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, contributi ad integrazione di quelli previsti dall'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, numero 958, in misura pari al 2 % dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario;

c) alle associazioni turistiche pro-loco, contributi in misura pari allo 0,50 % dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario.

Art. 29

(integrato dall'art. 8 della L.R. 32/72)

I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti in relazione ai programmi annuali di attività degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro-loco, tenuto conto delle esigenze dei singoli enti in funzione degli interessi della economia turistica regionale e con la esclusione di destinazione per spese di personale e di amministrazione.

I bilanci ed i programmi annuali di attività degli enti, delle aziende e delle pro-loco, nonchè il piano di riparto dei contributi, sono approvati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti non oltre il mese di settembre di ciascun anno, con proprio decreto, previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport.

A tal fine, gli enti, le aziende e le pro-loco sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti le proposte ed i programmi annuali entro il mese di agosto di ciascun anno.

Per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad anticipare alle aziende e agli enti predetti, per l'anno 1972, la somma di lire 300.000.000. I relativi versamenti saranno disposti con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e di trasporti in base alle risultanze dei bilanci di previsione delle aziende e degli enti stessi approvati ai termini del precedente comma secondo.

Art. 30

(modificato dall'art. 10 della L.R. 32/72)

Entro il mese di giugno di ciascun anno l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentiti gli enti provinciali per il turismo, e previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, determina con proprio decreto il calendario delle manifestazioni turistiche da effettuarsi nell'anno successivo.

Possono essere comprese nel calendario:

a) le manifestazioni turistiche, ricreative, sportive, che, per la loro rilevanza, costituiscono effettivo richiamo turistico sul piano internazionale e nazionale;

b) le manifestazioni turistiche, ricreative, sportive a carattere interregionale quando, per la loro importanza, possano costituire valido coefficiente di incremento del turismo verso la Regione;

c) le manifestazioni turistiche, folcloristiche, artistiche tradizionali a carattere provinciale e locale rientranti nei programmi annuali di attività degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro-loco aventi sede nel territorio della Regione Siciliana;

d) le manifestazioni artistico-culturali, drammatiche, classiche e moderne, aventi le caratteristiche di cui alle lett. a) e b), riservando almeno il 50 per cento dello stanziamento previsto dal penultimo comma dell'art. 44 ad iniziative di organizzazioni siciliane intese a valorizzare l'arte drammatica, anche al di fuori del territorio della Regione, con particolare riguardo al repertorio siciliano.

Art. 30

(introdotto dall'art. 1 della L.R. 33/78)

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, ricreative, sportive che, pur non possedendo le caratteristiche di cui alla lett. a del precedente articolo, possono costituire per il forestiero attrattiva ed occasione di prolungamento del proprio soggiorno, e siano promosse a cura degli enti provinciali per il turismo e delle aziende di cura, soggiorno e turismo, delle associazioni pro-loco, di cooperative, o di altri enti od associazioni regolarmente costituite.

Art. 31

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad assumere direttamente o a mezzo di enti che abbiano tra le loro finalità l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) e di quelle di cui alla lettera d) aventi le stesse caratteristiche della lettera a) del precedente articolo, fino a totale proprio carico, le spese per la realizzazione delle manifestazioni previste nelle lettere incluse nel calendario.

All'approvazione del programma esecutivo delle singole manifestazioni ed al conseguente impegno di spesa, nonchè all'incarico relativo alla organizzazione, si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Per l'attuazione delle manifestazioni sono ammesse aperture di credito ai sensi della legge 2 agosto 1954, n. 33, nei limiti del finanziamento disposto in favore degli enti organizzatori.

Si applicano ai rappresentanti legali dei suddetti enti le norme della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato che regolano le attribuzioni, gli obblighi e le responsabilità dei funzionari delegati.

Art. 32

(abrogato dall'art. 11 della L.R. 32/72)

Art. 33

(abrogato dall'art. 11 della L.R. 32/72)

Art. 34

(modificato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 27/88 e integrato dall'art. 27, comma 3, della L.R. 19/2005)

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti predispone annualmente e realizza un organico piano di propaganda diretta ad incrementare il movimento turistico verso la Regione Siciliana ed il turismo interno. Il piano è formulato dettagliatamente per ciascuno dei settori di propaganda con l'indicazione distinta delle iniziative da assumere a mezzo della stampa, della radio, della televisione, della edizione di opere di divulgazione turistica, di cartelli pubblicitari, di vetrine di esposizione e di ogni altro mezzo ritenuto utile, ivi compresa l'incentivazione dei piani di propaganda degli agenti di viaggio e turismo per l'incremento del movimento verso la Sicilia.

------------------- (comma abrogato) (1)

I programmi di cui ai commi precedenti sono modificati con la stessa procedura prevista per la loro approvazione.

Art. 35

Ai fini della formulazione del programma previsto dall'articolo precedente, e dei bandi di concorso previsti dal successivo comma, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può avvalersi della consulenza di imprese ed enti specializzati nazionali od esteri, di riconosciuta idoneità tecnica, cui richiederà tempestivamente dettagliate offerte. I relativi rapporti saranno regolati da apposite convenzioni da approvarsi con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il Consiglio regionale del turismo ed il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana.

Per l'attuazione del programma previsto dall'articolo precedente con esclusione delle iniziative da assumere a mezzo della stampa, della radio e della televisione l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvede a mezzo di appalti concorso o di licitazione privata a cui saranno invitati imprese ed enti specializzati, nazionali od esteri, di riconosciuta idoneità tecnica e finanziaria.

Art. 36

Del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, istituito con legge 23 aprile 1956, n. 30, fanno parte oltre ai membri previsti dall'art. 3 della detta legge:

a) l'ispettore regionale preposto alla direzione dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Il medesimo fa parte di diritto delle commissioni previste dall'art. 6 della legge sopra indicata;

b) i soprintendenti alle antichità, ai monumenti e alle gallerie della Sicilia. I medesimi fanno parte, di diritto, della commissione del turismo prevista dal predetto art. 6;

c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico.

Il n. 7 dell'art. 3 della legge 23 aprile 1956, n. 30 è così modificato: "i presidenti degli Enti provinciali del turismo e, in loro vece, i direttori appositamente delegati".

Le Commissioni del Consiglio del turismo, dello spettacolo e dello sport possono avvalersi, di volta in volta, dell'opera di tecnici particolarmente esperti nella materia da trattare.

TITOLO V

Incremento delle attività e degli impianti sportivi

Art. 37

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può assumere, nelle forme e nei limiti indicati negli articoli seguenti, oneri finanziari per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento, il restauro e le modifiche di impianti sportivi e loro accessori.

Per la realizzazione di tali finalità l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede direttamente, oppure concorre al finanziamento delle opere, impianti ed attrezzature sportive, in conformità a quanto disposto negli articoli seguenti.

Per la realizzazione delle iniziative a spesa diretta, si provvede a norma dell'art. 4 della legge 20 aprile 1956, n. 27 e della legge 29 dicembre 1962, n. 28.

Art. 38

Le iniziative dirette della Regione sono assunte tenendo conto anche delle realizzazioni che il CONI, nell'espletamento dei propri compiti deve attuare nel territorio della Regione Siciliana. La programmazione di massima risultante da tale coordinamento, è approvata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa delibera della Giunta regionale.

Per le realizzazioni ad iniziativa del CONI nella Regione, l'Assessore può intervenire mediante finanziamento integrativo in favore degli enti pubblici interessati.

Le aree occorrenti per la costruzione di nuovi impianti previsti dal precedente articolo, ivi compresi quelli che rientrano nelle realizzazioni del CONI, e degli enti pubblici con finanziamento dell'Istituto per il credito sportivo, sono scelte dalle amministrazioni comunali interessate, sentita la commissione edilizia comunale circa la idoneità dell'area da scegliersi.

La Regione può assumere l'onere relativo alle espropriazioni del suolo occorrente per le opere per le quali provvede direttamente e di quelle occorrenti per le realizzazioni del CONI e degli enti pubblici con finanziamento dell'Istituto per il credito sportivo.

Il prezzo di espropriazione è calcolato in base al valore venale delle superfici da espropriare alla data del decreto di approvazione del progetto, senza tenere conto degli aumenti di valore che siano derivati e che derivano, sia direttamente che indirettamente, dai programmi, dalla previsione di inclusione nei progetti e dalla esecuzione delle opere.

Art. 39

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi in favore di enti pubblici e di enti e società regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi federali per la realizzazione di opere ed impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature stabili costituenti un insieme organico e funzionale nelle misure seguenti:

a) per importi non superiori a 50 milioni, contributi nella misura del 50 % della spesa prevista;

b) per importi superiori ai 50 milioni e fino a 100 milioni, contributi nella misura del 40 % della spesa prevista.

Il contributo è elevato all'80 % quando le opere previste nel comma precedente siano effettuate ad iniziativa di enti pubblici in comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, nelle zone di riforma agraria, nelle isole minori e nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri.

Art. 40

I contributi previsti dagli articoli precedenti sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere della commissione prevista dall'art. 3 della legge 6 aprile 1951, n. 35, e sulla base di progetti e preventivi, muniti di parere favorevole del CONI e dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

La concessione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione, da parte del concessionario o del proprietario dell'area, di apposito disciplinare contenente, oltre le modalità di esecuzione degli impianti, l'impegno a non destinare ad altro uso le opere eseguite per un periodo non inferiore ai 20 anni, decorrenti dalla data di collaudo dell'impianto.

In caso di inadempienza, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentiti gli Enti provinciali per il turismo ha la facoltà di revocare il contributo o di provvedere direttamente o tramite terzi, alla gestione dell'impianto sportivo, stabilendo apposite norme per la concessione e le modalità di gestione.

Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e le garanzie alle quali è subordinata la erogazione dei contributi.

Alle opere previste dal presente articolo e dai precedenti articoli 37 e 38 è estesa la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità indicata nel primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1528.

Art. 41

(1)

Il concorso della Regione al fondo previsto dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72 e corrispondente alle quote dei proventi dei diritti erariali derivanti dalle manifestazioni sportive con o senza scommesse e dei proventi dei diritti erariali sulle scommesse previste all'art. 7 della legge 2 luglio 1952, n. 703 è raddoppiato.

Il 35 % della disponibilità del fondo medesimo è destinato al potenziamento di attività sportive in settori non compresi fra quelli previsti dall'art. 3 della legge indicata al comma precedente ed a favore di enti, società ed associazioni sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi sportivi, ivi comprese le attività e le manifestazioni ippiche.

Il piano di riparto dei contributi previsti dal secondo comma del presente articolo è formulato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti previo parere della commissione competente del Consiglio regionale del turismo.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, nel quale sono fissati l'ammontare del contributo e le modalità e garanzie per la relativa erogazione.

Nella concessione dei contributi sarà tenuto conto dell'organizzazione di centri di preparazione e di addestramento sportivo per la gioventù locale.

Per la concessione dei contributi previsti dallo art. 3 della legge 28 dicembre 1953, n. 72, la commissione prevista all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 1955, n. 2, formula annualmente un piano di riparto, anche prescindendo dalle limitazioni dell'art. 4 della predetta legge.

La Commissione predetta è così integrata:

dall'ispettore regionale preposto alla direzione dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

da due esperti in materia calcistica designati rispettivamente dalla Lega Sicula e dalle società siciliane riconosciute dalla Federazione italiana giuoco calcio;

da due esperti designati dal CONI.

I membri della commissione anzidetta durano in carica circa tre anni e possono essere riconfermati.

Alla relativa nomina provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

(1)

Per effetto dell'art. 16 della L.R. 8/78, sono abrogate le norme di cui all'articolo annotato, in contrasto con la stessa L.R. 8/78.

TITOLO VI

Agevolazioni per il turismo sociale

Art. 42

(abrogato dall'art. 6, comma 6, della L.R. 78/81)

TITOLO VII

Norme di finanziamento

Art. 43

Per le finalità di cui ai seguenti articoli della presente legge è autorizzata la spesa a fianco di ciascun articolo indicata:

art. 1: L. 5.500 milioni;

art. 7: L. 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1967 e 1968 per un totale di L. 400 milioni;

art. 12: 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di 750 milioni di lire;

artt. 15, 16, 17, 18: L. 50 milioni per l'esercizio finanziario 1967; L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969, 1970 e L. 73 milioni per l'esercizio finanziario 1971, per un totale di 423 milioni di lire;

art. 21: L. 44 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di L. 132 milioni;

art. 28: L. 585 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di 1.755 milioni di lire;

art. 32: L. 180 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di 540 milioni di lire;

art. 37: L. 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 per un totale di 800 milioni di lire;

art. 39: L. 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 per un totale di 1.200 milioni di lire.

Al relativo onere si provvede con l'utilizzazione del ricavo derivante dalle operazioni di provvista di fondi previsti dalla legge 24 ottobre 1966, n. 24 per la parte destinata, ai termini dell'art. 4, lettera d), dalla legge stessa, ad interventi per lo sviluppo dell'economia turistica.

Art. 44

Per le finalità previste ai seguenti articoli della presente legge è autorizzata per ciascun esercizio la spesa a fianco di ciascun articolo indicata:

art. 20: 12 milioni;

artt. 24 e 25: 450 milioni;

art. 31: 400 milioni;

art. 34: 304 milioni;

art. 41: 420 milioni.

Al relativo onere per gli esercizi successivi a quello corrente si provvede mediante l'utilizzazione degli stanziamenti inscritti nell'esercizio 1967 ai capitoli 533, 534, 537, 538, 541, 718, 719, 720, 721, 723 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

Per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 30 è autorizzata, a partire dall'esercizio 1968, la spesa annua di L. 100.000.000, cui si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti nel detto esercizio dalla cessazione degli oneri previsti dall'art. 25 della legge regionale 25 giugno 1954, n. 12.

Per l'esercizio finanziario corrente si provvede, nei limiti delle somme non impegnate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, a carico degli stanziamenti iscritti nei capitoli predetti.

Art. 45

Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 46

Per l'erogazione delle somme stanziate in bilancio per l'esercizio corrente nelle rubriche dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti si applicano le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1949, n. 49 modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7.

Art. 47

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 aprile 1967.

CONIGLIO