
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
REGOLAMENTO (CEE) N. 2602/90 DELLA COMMISSIONE, 7 settembre 1990
G.U.C.E. 8 settembre 1990, n. L 245
Modalità di applicazione relative alle organizzazioni di produttori nel settore degli agrumi.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 11 settembre 1990
Applicabile dal: 11 settembre 1990
Nota
Si tenga presente che anche il Reg. (CE) n. 412/97 è stato esplicitamente abrogato, a partire dal 19 agosto 2003, dall'art. 23 del Reg. (CE) n. 1432/2003.
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (2), in particolare l'articolo 13 ter, paragrafo 3,
Considerando che l'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 sancisce che per ottenere il riconoscimento, le organizzazioni di agrumicoltori devono rispondere a condizioni supplementari al fine di ovviare alle deficienze delle strutture di mercato; che tali condizioni sono state definite per garantire con ragionevole sicurezza che dette organizzazioni, per la portata e durata della loro attività nonché per la loro costituzione ed il loro funzionamento, contribuiscano a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione degli agrumi;
Considerando che le esigenze imposte per garantire un livello minimo di stabilità e di attività delle organizzazioni di produttori, soprattutto sotto l'aspetto del numero degli aderenti e del volume della produzione, devono essere determinate in funzione delle diverse strutture delle regioni produttrici meridionali della Comunità;
Considerando che, ai fini del medesimo obiettivo di stabilità e di efficienza, è necessario sia specificare i mezzi e le attrezzature necessarie che le organizzazioni dei produttori devono mettere a disposizione dei loro aderenti, sia precisare la natura delle norme che tali organizzazioni devono adottare e rendere cogenti per i loro aderenti, onde raggiungere gli obiettivi assegnati alle associazioni riconosciute, in applicazione della regolamentazione comunitaria;
Considerando che l'attuazione delle misure specifiche adottate dal Consiglio, nonché di quelle del presente regolamento, implica l'obbligo assoluto per l'organizzazione di produttori di trasmettere all'autorità designata dallo Stato membro informazioni esaurienti e precise, secondo una periodicità stabilita, per consentire a detta autorità di verificare l'adempimento degli impegni assunti dall'organizzazione di produttori come condizione per il riconoscimento; che è inoltre necessario precisare le verifiche a carico dello Stato membro, nonché le comunicazioni appropriate per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni suddette;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
Gli Stati membri concedono il riconoscimento alle "organizzazioni di agrumicoltori" ai sensi del secondo comma che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 13 e 13 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
Per "organizzazioni di agrumicoltori" si intendono le organizzazioni di produttori la cui produzione di agrumi è relativamente più importante di ciascuna delle altre produzioni ortofrutticole.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
1. Il volume minimo di produzione agrumicola commercializzabile, nonché il numero minimo di aderenti di cui le organizzazioni di produttori devono disporre a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono indicati nell'allegato I.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, occorre prendere in considerazione la produzione media di agrumi commercializzata dall'insieme dei produttori aderenti nelle ultime tre campagne che precedono il riconoscimento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
I mezzi necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72, comprendono almeno attrezzature destinate:
- alle operazioni di cernita, calibratura e condizionamento, aventi una capacità adeguata al volume della produzione di agrumi conferita dagli aderenti;
- all'espletamento delle attività tecniche e commerciali;
- alla contabilità centralizzata.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
1. L'organizzazione di produttori fornisce la prova dell'esistenza del fondo d'intervento previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 per il finanziamento delle operazioni di ritiro; questa prova può consistere nell'indicazione di un conto bancario riservato a queste operazioni.
2. L'organizzazione di produttori fornisce la prova dell'esistenza di una riserva finanziaria destinata ad assicurarne il funzionamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
Per l'ammissione di nuovi membri, gli statuti delle organizzazioni di produttori comportano le seguenti disposizioni:
1. le adesioni divengono effettive soltanto all'inizio di una campagna di commercializzazione;
2. le adesioni sono accettate in funzione delle capacità di commercializzazione effettive, o prevedibili, dell'organizzazione;
3. ciascun aderente s'impegna ad aderire all'organizzazione di produttori per un periodo minimo di tre anni e a notificare per iscritto il proprio recesso almeno dodici mesi in anticipo; le dimissioni hanno efficacia soltanto alla fine di una campagna di commercializzazione;
4. ciascun aderente si impegna a rispettare gli obblighi imposti dall'organizzazione di produttori.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
1. Per quanto riguarda gli agrumi le norme sancite dall'organizzazione di produttori in applicazione dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1035/72, riguardano almeno le azioni riportate qui di seguito:
a) ai fini della conoscenza della produzione, le norme prescrivono che i produttori dichiarino le superfici coltivate, le quantità di raccolta presumibili, nonché le quantità effettivamente raccolte; questi dati vengono ripartiti per prodotto e per varietà.
b) in materia di produzione le norme riguardano la definizione, in base alla strategia commerciale e agli sbocchi, dei prodotti e/o delle varietà da coltivare, da riconvertire o da estirpare, la definizione delle tecniche colturali da applicare e lo scaglionamento della raccolta;
c) in materia di commercializzazione le norme enunciano criteri minimi di qualità, di calibro, di condizionamento, di presentazione e di marcatura, in funzione della destinazione dei prodotti.
2. Le organizzazioni di produttori orientano ed assistono i loro aderenti ai fini della corretta applicazione delle norme da esse adottate. Esse sanzionano in modo adeguato le inosservanze constatate.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
1. Entro e non oltre il 1° settembre di ogni anno e per la prima volta entro e non oltre il 1° settembre 1991, le organizzazioni di produttori comunicano alle autorità nazionali competenti le informazioni di cui all'allegato II.
Qualora lo ritengano necessario, gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sui punti di cui all'allegato II, parte B.
2. L'autorità competente comunica annualmente alla Commissione e comunque entro il 30 novembre e per la prima volta, entro e non oltre il 30 novembre 1991, l'elenco delle organizzazioni di agrumicoltori riconosciute sul suo territorio e, per ogni organizzazione di produttori, la parte A dell'allegato II.
3. Di concerto con gli Stati membri interessati, la Commissione può prevedere la trasmissione elettronica di tutte le informazioni di cui all'allegato II, o di parte di esse.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
1. L'autorità competente verifica la conformità della costituzione e del funzionamento delle organizzazioni di produttori, nonché la fondatezza delle informazioni di cui all'articolo 7. Ogni organizzazione di produttori è sottoposta ad un controllo in loco almeno ogni tre anni.
2. Tuttavia, per ogni organizzazione di produttori riconosciuta prima del 1° giugno 1990, l'autorità competente effettua anteriormente al 1° giugno 1993 un controllo in loco per verificare la conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 ed a quelle del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
L'autorità competente revoca il riconoscimento quanto constata, secondo il caso, che:
- gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria non sono stati rispettati;
- le informazioni di cui all'articolo 7 non vengono trasmesse intenzionalmente, oppure sono state fornite inesatte con intenzione fraudolente.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
ALLEGATO I
Regione Numero minimo Volume minimo di aderenti di produzione commercializzabile di agrumi (in tonnellate) Spagna: - Catalogna e Isole Baleari 25 1 200 - Altre 25 2 500 Francia: Tutte le regioni 20 2 000 Grecia: - Peiraias, Chania, Preveza, Arta, Achala, Arkadia, Argolida, 100 5 000 - Korinthos, Messinia, Aitoloa, Karnania, Ilia, Lakonia, Thesprotia, Zakynthos, Chios 50 1 500 - Altre 20 100 Italia: - Sicilia e Calabria 100 10 000 - Altre 100 5 000 Portogallo: Tutte le regioni 10 1 000 Altri Stati menbri: 10 100
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dall'11 marzo 1997, dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 412/1997.
ALLEGATO II
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ORGANIZZAZIONI DI AGRUMICOLTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
PARTE A
(da trasmettere alla Commissione)
Stato membro .........................
Anno .................................
Campagna .............................
1. Ragione sociale: .......................................................
2. Forma giuridica: .......................................................
3. Statuto (allegare copia)
@#
.
4. Indirizzo:
- Sede amministrativa:
Via .......................... N. ....................................
Casella: ........... Codice postale: .......... Città: ...............
Telefono: ............. Telex: .............. Telefax: ...............
- Sede commerciale:
Via .......................... N. ....................................
Casella: ........... Codice postale: .......... Città: ...............
5. Estensione territoriale
@#
:
........................................................................
........................................................................
6. Numero di aderenti:
Numero di produttori: ..................................................
Numero di aderenti non produttori (se del caso): .......................
7. Finanziamento a carico di ciascun aderente
@#
:
a) Al momento dell'adesione:
Contributi: ............... Altro modo di finanziamento: ............
.....................................................................
b) In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2:
precisare a quale(i) scopo(i): ......................................
specificare l'importo: ..............................................
8. Fondo di intervento per gli agrumi:
a) Precisare le fonti: .................................................
.....................................................................
b) Allegare un estratto della contabilità.
9. Personale:
Attività Numero Salariati Non salariati Tempo dedicato
all'O.P.
Gestione ...... ......... ............. ............
Amministrazione ...... ......... ............. ............
Sostegno tecnico alla
produzione ...... ......... ............. ............
Operazioni preparatorie
della commercializzazione ...... ......... ............. ............
Commercializzazione ...... ......... ............. ............
Altre ...... ......... ............. ............
10. Superficie complessiva dei frutteti degli aderenti:
Prodotti Superficie Rendimento medio
(in ha) (T/Ha)
I. Arance
1. Arance dolci
- Navels
- bionde
- sanguigne
- altre
2. Arance amare
II. Piccoli agrumi
1. Mandarini
2. Clementine
3. Satsuma
4. Altri ibridi
III. Limoni
IV. Limette
V. Pompelmi e pomeli
VI. Altri agrumi
Totale
11. Mezzi tecnici a disposizione degli aderenti
@#
:
a) Stazione(i) di preparazione e di condizionamento:
numero: .......................... proprietà dell'O.P. sì [_] no [_]
Descrizione dell'(degli) impianto(i) (componenti, superficie coperta,
ecc.): ..............................................................
.....................................................................
b) Impianti di:
- frigoconservazione: sì [_] no [_]
capacità ........... m3 o .......... t
- deverdizzazione: sì [_] no [_]
capacità ........... m3 o .......... t
- cernita: sì [_] no [_] erogazione .... t/h
- calibratura: sì [_] no [_] erogazione .... t/h
- condizionamento: sì [_] no [_] erogazione .... t/h
- altri (specificare): ............................................
....................... erogazione ...........................t/h
12. Bilancio della commercializzazione durante la campagna precedente:
12.1. In volume (in tonnellate):
12.2 In valore (moneta nazionale)
Prodotti Commercializzazione Commercializzazione
verso il mercato dei verso la trasformazione
prodotti freschi
Arance ................ .....................
Limoni ................ .....................
Clementine ................ .....................
Mandarini ................ .....................
Satsuma ................ .....................
Altri ................ .....................
Totale ................ .....................
RISERVATO ALLO STATO MEMBRO
13. Riconoscimento:
Data: ............................ N. della decisione: .................
Pubblicazione nel: ............... il: .................................
14. Ritiro del riconoscimento specifico:
Data: ............................ N. della decisione: .................
Pubblicazione nel: ............... il: .................................
Motivi: ................................................................
................................................................
15. Controlli effettuati:
Data: ..................................................................
Oggetto: ...............................................................
...............................................................
Osservazioni: ..........................................................
PARTE B
(riservata allo Stato membro)
1. Schedario degli aderenti:
Allegare, per ciascun aderente, i seguenti dati:
- cognome, nome;
- numero degli agrumeti e loro numero di registrazione;
- superficie dei frutteti, raccolto e rendimento medio per ettaro, ripartiti per prodotto e per varietà, conformemente al punto 10 della parte A.
2. Norme sancite dall'organizzazione dei produttori:
Allegare copia delle norme di cui all'articolo 6.
3. Sbocchi:
3.1. Tipi di clienti:
(specificare, per ordine di importanza rispetto al fatturato, secondo il caso: grossisti, dettaglianti, esportatori, supermercati, industria, altri) ...........................
..............................................
3.2. Modalità di vendita:
(specificare, per ordine di importanza rispetto al fatturato, secondo il caso: vendita diretta, vendita in base a contratto di consegna, vendita su commissione, altre) .........
..............................................
3.3. Destinazioni:
(indicarne la percentuale) .......................................
mercato locale: ......................................................
mercato regionale: .................................................
commercializzazione CEE: .....................................
esportazione verso paesi terzi: ................................
industria di trasformazione: .....................................
altre: ......................................................................
4. Situazione finanziaria:
Allegare il risultato del conto d'esercizio.
5. Assemblee generali:
a) Indicarne la periodicità;
b) allegare i processi verbali dell'ultima campagna.