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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 23 del Reg. (CE) n. 1432/2003.

REGOLAMENTO (CE) N. 412/97 DELLA COMMISSIONE, 3 marzo 1997

G.U.C.E. 4 marzo 1997, n. L 062

Modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 23 del Reg. (CE) n. 1432/2003.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 11 marzo 1997

Applicabile dal: 11 marzo 1997

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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 23 del Reg. (CE) n. 1432/2003.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 48,

Considerando che è necessario determinare il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile in base ad un approccio pragmatico e tenendo conto delle realtà strutturali, economiche ed amministrative negli Stati membri; che occorre altresì fare una differenziazione di tali requisiti minimi tra talune categorie di organizzazioni di produttori in modo da tener conto delle situazioni differenti di produzione e dell'esperienza acquisita; che occorre ugualmente consentire agli Stati membri di prevedere requisiti minimi a livelli più elevati di quelli previsti dal presente regolamento;

Considerando che occorre esprimere in ECU il volume minimo di produzione commercializzabile, al fine di rendere detto volume più rappresentativo; che è tuttavia necessario consentire agli Stati membri di esprimere il volume minimo in percentuale della produzione di una regione economica in cui sono stabiliti i produttori, per tener conto delle situazioni specifiche;

Considerando che allo scopo di garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori è necessario che gli Stati membri prendano misure per evitare che una minoranza di aderenti che eventualmente detengano la maggior parte del volume di produzione dell'organizzazione di produttori di cui trattasi si abbia un dominio abusivo sulla gestione ed il funzionamento dell'organizzazione;

Considerando che le attività principali ed essenziali di un'organizzazione di produttori devono essere connesse con la produzione dei propri aderenti; che tuttavia devono essere consentite, entro certi limiti, altre attività dell'organizzazione di produttori, di carattere commerciale o di altro tipo, salva la facoltà degli Stati membri di prevedere limiti più rigorosi;

Considerando che, data la natura dei prodotti, della loro produzione e della loro commercializzazione, le aziende degli aderenti alle organizzazioni di produttori possono essere situate in Stati membri diversi da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori;

Considerando che l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede categorie differenti di organizzazioni di produttori; che qualsiasi organizzazione di produttori per la quale è stata presentata una domanda di riconoscimento deve rientrare in una delle categorie di organizzazioni di produttori previste;

Considerando che, per agevolare la concentrazione dell'offerta, occorre promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti creandone di nuove; che a tal riguardo i diritti acquisiti di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96 sono salvaguardati per le nuove organizzazioni di produttori nate dalla fusione di organizzazioni già riconosciute in virtù del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (3);

Considerando che, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo durevole ed efficiente le loro attività, è necessario che godano al proprio interno di una stabilità ottimale; che occorre quindi prevedere un periodo minimo di adesione ad un'organizzazione di produttori, soprattutto per quanto concerne gli obblighi connessi con la realizzazione di un programma operativo di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96; che il periodo minimo di adesione deve essere previsto entro certi limiti, salva la facoltà degli Stati membri di prevedere limiti più rigorosi;

Considerando che, al fine di assicurare una gestione corretta dell'organizzazione comune dei mercati, ogni Stato membro deve informare periodicamente la Commissione circa la situazione e l'evoluzione del settore; che occorre determinare le modalità di tale informazione;

Considerando che il riconoscimento delle organizzazioni di produttori di agrumi, sulla base di talune condizioni specifiche, è contemplato dal presente regolamento; che perciò occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2602/90 della Commissione, del 7 settembre 1990, recante modalità di applicazione relative alle organizzazioni di produttori nel settore degli agrumi (4);

Considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 21 novembre 1996, n. L 297

(2)

G.U. 20 maggio 1972, n. L 118

(3)

G.U. 16 giugno 1995, n. L 132

(4)

G.U. 8 settembre 1990, n. L 245

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Art. 1

1. Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori conformemente all'articolo 11 del suddetto regolamento.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) "produttore", qualsiasi persona fisica o giuridica aderente ad una organizzazione di produttori che conferisca a quest'ultima la propria produzione affinché sia commercializzata in conformità del regolamento (CE) n. 2200/96;

b) "produzione commercializzata", la produzione degli aderenti ad una organizzazione di produttori smerciata alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3) del regolamento (CE) n. 2200/96, per la categoria dei prodotti per la quale viene richiesto il riconoscimento, riportata allo stadio "uscita organizzazione di produttori", eventualmente, "prodotto confezionato o preparato non trasformato";

c) "produzione commercializzabile", la produzione commercializzata, maggiorata dei ritiri.

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Art. 2

1. Il numero minimo di produttori e il volume minimo della produzione commercializzabile di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96 sono fissati negli allegati I e II del presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono sostituire il volume di produzione di cui all'allegato I con una percentuale della produzione commercializzabile di una organizzazione di produttori rispetto alla produzione media globale della regione economica in cui i produttori dell'organizzazione sono stabiliti. Tale percentuale non può essere inferiore al 15%. In tal caso, il numero minimo di produttori è 20 per le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), da i) a iv) del regolamento (CE) n. 2200/96; tale numero è invece 5 per le organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1, lettera a), vi) e vii) e al paragrafo 3 del suddetto articolo.

Lo Stato membro determina le regioni economiche tenendo conto delle condizioni di produzione e di commercializzazione esistenti. Esso comunica tali regioni alla Commissione.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, il volume da considerare è il volume medio della produzione commercializzabile di tutti gli aderenti, durante le tre campagne precedenti il riconoscimento.

4. Gli Stati membri possono fissare il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile a livelli più elevati di quelli previsti ai paragrafi 1 e 2. Essi ne informano la Commissione.

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Art. 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione ed al funzionamento dell'associazione di produttori. Essi comunicano tali misure alla Commissione anteriormente al 1° luglio 1997.

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Art. 4

Il fatturato di un'organizzazione di produttori derivante dalla vendita, eventualmente previa trasformazione, della produzione dei propri aderenti non può essere inferiore al fatturato derivante dalle altre attività dell'associazione. Le attività connesse alla produzione di altri prodotti agricoli, ed eventualmente la loro valorizzazione, non sono prese in considerazione.

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Art. 5

Alle organizzazioni di produttori transnazionali si applicano le norme d'esecuzione del presente regolamento, dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione.

La sede dell'organizzazione viene stabilita nello Stato membro in cui tale organizzazione dispone di impianti d'esercizio significativi oppure di un numero significativo di aderenti.

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Art. 6

Nelle domande di riconoscimento presentate dalle organizzazioni di produttori è indicata la categoria di prodotti tra quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, per la quale viene richiesto il riconoscimento.

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Art. 7

Le nuove organizzazioni di produttori risultanti dalla fusione di organizzazioni riconosciute in forza del regolamento (CE) n. 1035/72 conservano i diritti acquisiti di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96. Se non possono essere riconosciute in forza dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96, vengono considerate come organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 di detto regolamento.

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Art. 8

1. La durata minima dell'adesione di un produttore non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, conformemente al regolamento (CE) n. 2200/96, nessun aderente può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma, nel corso della sua applicazione, salvo autorizzazione dell'organizzazione di produttori.

2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori entro il 31 maggio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Lo statuto dell'organizzazione di produttori può prevedere un termine di preavviso più lungo per il recesso.

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Art. 9

Anteriormente al 1° luglio, gli Stati membri presentano una relazione relativa all'anno civile precedente, e secondo il modello riportato nell'allegato III.

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Art. 10

Il regolamento (CEE) n. 2602/90 è abrogato.

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Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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ALLEGATO I

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ALLEGATO II

CRITERI DI RICONOSCIMENTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DI AGRUMI

      Stati membri                       Organizzazioni di produttori
                                      Art. 11, paragrafo 1, lett. a), cat. v)
                                       Numero minimo         Volume minimo
                                       di produttori        (in tonnellate)
GRECIA
Nomos (regioni) (1)                          100                 5000
Nomos (regioni) (2)                           50                 1500
Altri                                         20                  100
SPAGNA
Tutte le regioni                              25                 2500
Isole baleari                                 25                 1200
FRANCIA                                       20                 2000
ITALIA
Sicilia e Calabria                           100                10000
Altri                                        100                 5000
PORTOGALLO                                    10                 1000
Altri Stati membri                            10                  100
NOTE:
(1) Nomos: Pireas, Chania, Preveza, Arta, Achaia, Arkadia, Argolida.
(2) Nomos:  Korinthias,  Messinia, Aitoloakarnania, Ilia, Lakonia, Thesprotia,
Zakynthos, Chios.

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Allegato III