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LEGGE REGIONALE 1° agosto 1990, n. 14

G.U.R.S. 4 agosto 1990, n. 37

Provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

Testo con annotazioni alla data 3 marzo 2006

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di garantire le condizioni di sviluppo del settore delle attività musicali indicate nell'articolo 2, primo alinea, della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, e per la salvaguardia e il potenziamento tecnico-finanziario delle relative strutture, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato per l'esercizio finanziario 1990 a concedere contributi straordinari per l'importo complessivo di lire 3.000 milioni a favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale e provinciale già destinatarie di contributi ordinari da due esercizi.

Art. 2

1. All'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

"Le spese generali di gestione per una quota non superiore al 30 per cento delle uscite nonché gli oneri per interessi passivi sostenuti da associazioni concertistiche, centri e istituzioni musicali senza fine di lucro, possono essere ammessi ai fini della liquidazione dei contributi e dei finanziamenti regionali previsti dalla presente legge".

Art. 3

1. I contributi straordinari di cui all'articolo 1 sono erogati su istanza delle associazioni interessate, da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, nella misura del 30 per cento dei contributi regionali assegnati a favore delle medesime associazioni nel triennio 1987-1989.

Art. 4

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, dopo le parole:

"- dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;",

sono aggiunte le seguenti:

"- dal direttore regionale della pubblica istruzione;".

2. Il decimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, è sostituito dal seguente:

"Ai componenti e al segretario della Commissione regionale per le attività musicali è corrisposto il compenso previsto per i componenti del Comitato tecnico consultivo di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 1988, n. 2/SG".

Art. 5

1. Nelle more dell'emanazione di una legge organica sulle attività teatrali, per l'esercizio finanziario 1990 gli stanziamenti previsti ai capitoli 38076, 38083 e 38103 del bilancio della Regione sono incrementati rispettivamente di 850, 2.000 e 150 milioni.

2. Gli oneri relativi agli anni successivi al 1990 saranno determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 6

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, nell'esercizio in corso, contributi straordinari da destinare al riequilibrio della gestione economica di associazioni e cooperative teatrali che svolgono attività per la promozione o la diffusione del repertorio teatrale moderno e contemporaneo in Sicilia. (1)

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'anno 1990, contributi straordinari a sostegno di associazioni la cui attività, al fine di garantire la conservazione e la diffusione del teatro delle marionette siciliane, si sia svolta in Italia e all'estero.

3. Possono usufruire dei benefici del presente articolo le associazioni e cooperative istituite ed operanti da almeno un decennio con particolare riguardo a quelle che hanno svolto attività anche a livello nazionale o attraverso la realizzazione di manifestazioni internazionali.

4. I contributi straordinari di cui al presente articolo saranno erogati nella misura massima del 30 per cento dei costi di esercizio dei bilanci relativi all'ultimo triennio, su istanza delle associazioni e cooperative interessate da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

5. Per le finalità dei commi 1 e 2 sono rispettivamente autorizzate, per l'esercizio finanziario 1990, le spese di lire 3.000 milioni e di lire 300 milioni.

(1)

Si rimanda alla Circ. Ass. BB.CC. 3 marzo 2006, n. 4: "Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 - Procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo straordinario ex articolo 6, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 14 - capitolo 377765".

Art. 7

1. Per le finalità delle lettere a e b dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, l'ulteriore spesa rispettivamente di lire 750 milioni e di lire 750 milioni.

Art. 8

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07 - Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici.

2. All'onere di lire 10.800 milioni, ricadente nello esercizio finanziario 1990, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 9

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° agosto 1990.

NICOLOSI