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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1991

G.U.R.I. 31 ottobre 1991, n. 256

Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, relativa agli interventi per Roma capitale della Repubblica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 1, lettera ii);

Visti i pareri espressi dai comitati universitari regionali di coordinamento, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, sui programmi di sviluppo avanzati dalle singole università;

Vista la relazione generale della conferenza permanente dei rettori delle università italiane sull'"intero sistema universitario italiano";

Sentito il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 26 luglio 1991;

Considerate le disponibilità finanziarie esistenti;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 24 ottobre 1991;

Visti, in particolare, i pareri conformi delle due commissioni parlamentari in merito alle proposte di autorizzazioni a istituti o enti non statali al rilascio di titoli universitari aventi valore legale;

Ritenuto di dover recepire integralmente i pareri succitati per le altre previsioni di piano, con esclusione dei casi in cui le indicazioni delle due commissioni siano difformi tra loro, nei quali casi si è dovuto optare per la soluzione più coerente con le previsioni di piano globale, e con esclusione altresì dei casi nei quali le indicazioni parlamentari sono inattuabili nel triennio di riferimento, considerati i vigenti ordinamenti didattici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1

Approvazione piano di sviluppo

E' approvato il seguente piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93.

Sono obiettivi del piano triennale di sviluppo delle università per gli anni 1991-93:

1) il completamento del piano quadriennale 1986-90;

2) il decongestionamento degli atenei con più di 40.000 studenti;

3) l'istituzione del D.U., diploma universitario, nonchè - in attuazione dell'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari - la trasformazione o la soppressione delle attuali scuole dirette a fini speciali;

4) l'adozione di interventi intesi al potenziamento e/o all'ammodernamento di centri di tecnologie multimediali (università a distanza, di cui all'art. 11, n. 3, della legge n. 341), nonchè di laboratori linguistici;

5) iniziative varie quali: a) graduale riorganizzazione del settore dell'educazione fisica e sportiva in base agli orientamenti emersi nel progetto di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento (istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport); b) istituzioni di facoltà e corsi di laurea che non comportano nuovi oneri finanziari (costo zero) per la loro attivazione; c) interventi in alcune regioni, particolarmente nel Mezzogiorno, per istituzioni universitarie richieste da tempo; d) potenziamento di nuove istituzioni disposte negli anni accademici 1986-87 e 1987-88 e non considerate nel piano quadriennale 1986-90; e) statizzazione della Libera università di Bergamo e provvedimenti vari per università non statali senza oneri per lo Stato.

Per il conseguimento dei predetti obiettivi le risorse finanziarie di cui alle premesse sono ripartite secondo la seguente tabella e le specificazioni indicate negli articoli successivi:

Art. 2

Incremento del personale

Per le esigenze di tutte le strutture universitarie, ivi comprese quelle previste per il completamento del piano quadriennale e per l'avvio del piano triennale 1991-93 sono istituiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i seguenti nuovi contingenti di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a decorrere dalla data a fianco di ciascuno qui di seguito indicata:

Art. 3

Spesa per l'incremento del personale

La spesa relativa all'incremento delle dotazioni organiche, di cui all'articolo precedente, è ripartita sui fondi a disposizione dei piani di sviluppo nella misura qui di seguito specificata:

La spesa complessiva per i 500 nuovi posti di ricercatore e di 1.000 posti di personale tecnico e amministrativo, istituiti nel 1991 ai sensi dell'art. 11 della legge n. 245/90, è già compresa negli "accantonamenti per legge" per gli anni 1991, 1992 e 1993 sulla disponibilità totale dei piani di sviluppo.

Art. 4

Reclutamento di personale nel 1991-93

Negli anni di piano saranno banditi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i seguenti concorsi per il reclutamento del personale docente di prima e seconda fascia, dei posti già a disposizione degli atenei, del turn-over, dei posti di nuova istituzione:

Per quanto concerne il reclutamento dei ricercatori negli anni di piano, tenuto conto che sono in svolgimento nel 1991 concorsi per 1.200 posti - di cui 500 istituiti dalla legge n. 245/90 - sia nel 1992 che nel 1993 saranno ripartiti ulteriori 1.000 posti nuovi da porre a concorso in aggiunta ai posti risultanti comunque disponibili presso le università. I vincitori saranno assunti a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno.

Negli anni di piano saranno ripartiti tra gli atenei i nuovi posti di personale tecnico amministrativo e saranno messi a concorso così come segue:


Anni      Posti
1991      1.000 (art. 11 della legge n. 245/90, in aggiunta a quelli
                già disponibili nelle università)
1993      2.000 nuovi posti (in aggiunta a quelli già disponibili
(decorrenza 1°                 nelle università)
gennaio 1994)
Art. 5

Completamento del piano quadriennale 1986-90

Al fine di porre in grado le nuove istituzioni previste nel piano quadriennale 1986-90 di consolidare o avviare il loro funzionamento in aggiunta allo stanziamento già erogato nell'esercizio finanziario 1990 sono determinati i seguenti stanziamenti espressi in milioni di lire per ciascuno degli anni di piano 1991-93:


1991                  171.186
1992                  178.174
1993                  100.000
Le suddette somme sono ripartite tra gli atenei interessati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Art. 6

I megaatenei

Per avviare a soluzione i gravosi problemi di quelle istituzioni (megaatenei) nelle quali la popolazione studentesca è superiore, per sede, a 40.000 studenti e cioè - nell'ordine del numero delle iscrizioni nell'anno accademico 1991-92 - per le università di Roma "La Sapienza", Napoli Ateneo Federiciano, Milano Statale, Bologna, Torino Statale, Bari, Padova, Firenze e Palermo il presente piano prevede gli interventi qui di seguito specificati.

Per le città di Milano, Torino e Bari nelle quali insistono rispettivamente i politecnici, i provvedimenti di piano comprenderanno anche tali istituzioni.

Per gli atenei di Roma "La Sapienza", Napoli Federiciano, Milano Statale e Milano Politecnico, sono previste rispettivamente: l'istituzione di un terzo ateneo nell'area urbana della città di Roma, un secondo ateneo "sulla direttrice Caserta-Capua-Nola", così come specificato nel decreto ministeriale 25 marzo 1991 (emanato ai sensi della legge n. 245/90), la costituzione di poli nell'area urbana della città di Milano in vista della loro aggregazione in nuove istituzioni. Sono pertanto determinati in favore di tali atenei, in ciascuno degli anni 1991-1993, i seguenti stanziamenti espressi in milioni di lire:


1991                  38.380,3
1992                  21.619,7
1993                  40.000
Per gli altri megaatenei non si prevede la istituzione di un secondo ateneo urbano, ma si interviene con i provvedimenti di cui agli articoli seguenti al fine di perseguire il decongestionamento delle facoltà e dei corsi di laurea in sedi decentrate.

In relazione alle diverse iniziative che saranno ritenute opportune dalle competenti autorità accademiche per acquisire nuove disponibilità anche nelle sedi decentrate di strutture edilizie necessarie al funzionamento degli atenei di cui al primo comma, saranno assegnati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica specifici finanziamenti disposti dalla legge di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e dai successivi bilanci.

Art. 7

Roma

A decorrere dagli anni di piano 1991-93 si dovrà realizzare nella città di Roma, tenendo conto anche dei progetti previsti dalla legge speciale 15 dicembre 1990, n. 396 su "Interventi per Roma capitale della Repubblica", il terzo Ateneo urbano.

La terza Università di Roma è inizialmente composta dalle seguenti facoltà e corsi di laurea:

Architettura:

corso di laurea in architettura.

Economia e commercio:

corso di laurea in economia e commercio.

Giurisprudenza:

corso di laurea in giurisprudenza.

Ingegneria:

corsi di laurea in ingegneria civile; meccanica; informatica; elettronica.

Lettere e filosofia:

i corsi di laurea, eccetto quello di psicologia, della facoltà di magistero che viene soppressa.

Scienze matematiche, fisiche e naturali:

corso di laurea in fisica; matematica; scienze biologiche; scienze geologiche; scienze dell'informazione.

Scienze politiche:

corso di laurea in scienze politiche.

L'attivazione delle predette strutture avviene con decreto ministeriale secondo le seguenti disposizioni.

Le predette facoltà, tranne quelle di lettere e filosofia, sono istituite presso la terza Università a decorrere dall'anno accademico 1992-93 mediante lo sdoppiamento delle omologhe facoltà assicurando l'opzione dei docenti interessati secondo criteri definiti dal senato accademico. Qualora, entro due mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale istitutivo dell'università, il senato accademico non vi avrà provveduto, la disciplina delle opzioni sarà regolata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La facoltà di lettere e filosofia è costituita, per scorporo, dai corsi di laurea (eccetto quello di psicologia) attualmente funzionanti presso la facoltà di magistero dell'Università "La Sapienza". La predetta facoltà di magistero, a seguito dello scorporo dei corsi di laurea, passati alla facoltà di lettere e filosofia del terzo Ateneo è soppressa. Il corso di laurea in psicologia della soppressa facoltà di magistero è trasformato, presso l'Università "La Sapienza", in facoltà di psicologia.

L'opzione dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento delle facoltà sdoppiate, che va effettuata entro cinque mesi dalla pubblicazione del citato decreto ministeriale, comporta il passaggio dei relativi posti di ruolo nelle nuove facoltà.

I docenti delle facoltà sdoppiate possono presentare domanda di opzione anche per facoltà diverse da quella di provenienza qualora la disciplina insegnata o altra del raggruppamento concorsuale, cui l'interessato afferisce, siano previste nel curriculum di studi del corso di laurea o facoltà al quale l'interessato stesso chiede di passare nel terzo Ateneo. A parità di condizioni, prevale il docente che opta per la medesima facoltà o corso di laurea.

Qualora, entro la predetta data, non abbiano presentato domanda di opzione almeno cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia, le attribuzioni del consiglio delle nuove facoltà sono esercitate dal consiglio delle facoltà dell'Università "La Sapienza".

A decorrere dall'anno accademico 1992-93 il terzo Ateneo, nel quale sono confluite le nuove facoltà con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche, subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università "La Sapienza", relativi al funzionamento delle predette facoltà in atto alla data d'inizio dell'anno accademico 1992-93. I professori che passano nelle nuove facoltà mantengono in quella di provenienza gli insegnamenti ricoperti al momento dell'opzione, fino all'attivazione del corso di titolarità nella nuova facoltà, ferma restando la loro appartenenza esclusivamente al consiglio di quest'ultima, se costituito.

Sono, inoltre, trasferiti alle nuove facoltà con la medesima decorrenza dei passaggi per opzione dei docenti e dei ricercatori e nella misura del 50%, i posti del suddetto personale vacanti e disponibili presso le facoltà che vengono sdoppiate. Possono, inoltre, essere chiamati, a domanda, direttamente dalle nuove facoltà con il relativo posto i vincitori dei concorsi in espletamento, precedentemente richiesti dalle facoltà sdoppiate, qualora la disciplina per cui si chiede la nomina non sia stata già coperta per opzione.

Le disposizioni previste per i docenti si applicano anche ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo in servizio presso le strutture didattico-scientifiche dei corsi di laurea dell'Università "La Sapienza".

Tutte le strutture organiche, scientifiche, didattiche e strumentali in dotazione dei corsi di laurea, eccetto quello in psicologia, scorporati dalla soppressa facoltà di magistero dell'Università "La Sapienza" di Roma passano alla istituenda facoltà di lettere e filosofia del terzo Ateneo.

La terza Università di Roma subentra, a decorrere dall'anno accademico 1992-93 in tutti i rapporti giuridici facenti capo al primo Ateneo, relativi al funzionamento in atto dei corsi di laurea passati nella facoltà di lettere e filosofia del terzo Ateneo dalla soppressa facoltà di magistero.

Fino alla copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo che saranno assegnati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 245, l'assolvimento delle funzioni necessarie al funzionamento dell'Ateneo è assicurato da personale comandato in numero corrispondente a quello dei posti assegnati. Il comando è disposto con decreto del Ministro, accertata la disponibilità degli interessati.

Al fine di realizzare un più funzionale assetto didattico-scientifico, l'attuale corso di laurea in medicina e chirurgia del predetto Ateneo, è autorizzato, subordinatamente alla disponibilità di adeguate strutture nella città di Roma e previa apposita modifica statutaria, ad articolarsi, come modello gestionale, in più poli così che si possa procedere allo sdoppiamento del corso di laurea stesso e al suo inserimento nel terzo Ateneo.

Inoltre si procede alla gemmazione del corso di laurea in giurisprudenza dall'omologa facoltà dell'Università "La Sapienza" con sede a Latina.

Per quanto concerne la seconda Università di Roma "Tor Vergata" saranno istituiti, nel triennio 1991-93, i seguenti nuovi corsi di laurea:

Economia e commercio:

economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

economia delle istituzioni e dei mercati finanziari.

Ingegneria:

ingegneria per l'ambiente e il territorio;

ingegneria delle telecomunicazioni.

Lettere e filosofia:

lingue e letterature straniere.

Scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica.

Art. 8

Napoli

Premesso che il decreto ministeriale 25 marzo 1991 (emanato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 245/90) ha istituito il secondo Ateneo di Napoli innovando, rispetto alle previsioni del piano quadriennale 1986-90 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989) sia nella determinazione dei corsi di laurea costituenti la nuova Università, sia nell'incrementare la struttura dell'Istituto universitario navale (art. 11 del citato decreto ministeriale) da cui peraltro non sono stati scorporati i corsi di laurea come previsto nel piano quadriennale 1986-90;

al fine di realizzare una più compiuta configurazione di tutto l'assetto universitario napoletano;

sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 1992-93, le seguenti facoltà e relativi corsi di laurea:

1) Scienze matematiche, fisiche e naturali:

corso di laurea in scienze biologiche;

corso di laurea in matematica.

2) Lettere e filosofia:

corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

corso di laurea in psicologia.

Per il passaggio dal primo al secondo Ateneo di docenti interessati, nonchè del personale tecnico-amministrativo, si applicheranno le stesse disposizioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto ministeriale 25 marzo 1991.

Art. 9

Università di Milano

A decorrere dal piano triennale 1991-93 e per circa un decennio si tenderà a realizzare il seguente schema insediativo universitario urbano in Milano:

per l'Università statale: il mantenimento e il potenziamento delle sedi nel centro storico (via Festa del Perdono, via Conservatorio) e a Città studi; i vari poli della facoltà di medicina; i nuovi insediamenti nelle aree dismesse dello Scalo Romano, dello Scalo Vittoria e della Bicocca e in una parte limitata dell'attuale area del Policlinico;

per il Politecnico: la costruzione del nuovo polo della Bovisa e il potenziamento della sede attuale a Città studi.

Ferme restando le predette indicazioni programmatiche per l'arco temporale 1991-2000, negli anni 1991-93, oltre che al consolidamento delle istituzioni previste nel piano quadriennale 1986-90, nella prospettiva di un secondo Ateneo statale, e di un secondo polo del Politecnico, saranno disposte le seguenti nuove istituzioni:

Milano Statale

Nuovi corsi di laurea.

1) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

corso di laurea in scienze dei materiali (gemmazione per la nuova facoltà di scienze - Statale II), presso Pirelli Bicocca ove si sta già costruendo l'edificio per il nuovo corso di laurea in scienze ambientali);

corso di laurea in scienze dell'informazione in Crema (a seguito di convenzione tra il comune di Crema, la provincia di Cremona e l'Università statale).

2) Facoltà di giurisprudenza:

sdoppiamento del corso di laurea (gemmazione per l'istituenda facoltà di giurisprudenza - Statale II);

sdoppiamento del corso di laurea per la sede di Como.

3) Facoltà di lettere e filosofia:

corso di laurea in lingue e letterature straniere (gemmazione per l'istituenda facoltà di lingue e letterature straniere - Statale II).

4) Facoltà di medicina e chirurgia - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - facoltà di farmacia:

corso di laurea in biotecnologie (biennio propedeutico organizzato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, anni successivi differenziati per ciascuna delle tre facoltà).

Milano Politecnico

1) Facoltà di architettura:

corso di laurea in disegno industriale.

2) Trasformazione del corso di laurea in ingegneria informatica decentrata a Como in facoltà di ingegneria.

Art. 10

Università di Bologna

A decorrere dall'anno accademico 1992-93, al fine di decongestionare alcune facoltà e corsi di laurea particolarmente affollati presso l'Università di Bologna e nelle prospettive dell'istituzione in Romagna di un nuovo ateneo, saranno istituiti seguenti corsi di laurea:

Università di Bologna

Economia e commercio:

scienze economico-turistiche (a Rimini).

Agraria:

scienze e tecnologie alimentari (a Cesena).

Conservazione beni culturali:

conservazione beni culturali (a Ravenna).

Ingegneria:

ingegneria gestionale (con sede a Reggio Emilia).

Il corso di laurea in psicologia già istituito presso il magistero di Bologna avrà sede anche a Cesena.

L'Università di Bologna decentra in Forlì un corso di laurea in economia e commercio dell'omologa facoltà.

Al corso di laurea già esistente in scienze ambientali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in Ravenna è aggiunto l'indirizzo "terrestre".

Al corso di laurea in scienze politiche con indirizzo politico-internazionale vengono aggiunti gli indirizzi politico-sociale e politico-amministrativo (a Forlì).

Art. 11

Diploma universitario

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie per il piano 1991-93 sono destinati alla trasformazione delle scuole dirette a fini speciali e all'istituzione del diploma universitario i seguenti stanziamenti espressi in milioni di lire:


1991                    -
1992                  15.000
1993                  50.000
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ripartirà i predetti stanziamenti annuali sulla base dell'avvenuta trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in diplomi universitari e dell'istituzione di diplomi universitari

ex novo

.

Per la determinazione dei diplomi da istituire saranno tenute presenti le seguenti modalità:

favorire iniziative consortili, con enti locali e privati, per l'attivazione di corsi con chiaro contenuto professionale;

verificare la coerenza dei corsi da istituire con le esigenze del mercato del lavoro, con particolare riguardo a quelle individuabili nell'area territoriale di istituzione;

tenere in particolare risalto - nel sollecitare ed incentivare le iniziative consortili tra atenei, enti pubblici e istituzioni private - quelle con gli ordini professionali costituiti e con le numerose associazioni che individuano esigenze professionali, nonchè con gli enti locali e le rappresentanze di categoria che possono esprimere ponderate e realistiche esigenze formative;

tenere in particolare evidenza le proposte che operano in termini di decentramento territoriale e che si propongano un riequilibrio dell'offerta, agendo in quelle situazioni in cui mancano corrispondenti corsi di laurea;

privilegiare, tra l'altro, le proposte di istituzione di diplomi che prevedano un sistema di crediti riutilizzabili in tempi successivi - con le dovute limitazioni e secondo le appropriate affinità disciplinari - anche nel percorso principale;

assicurare che il 40% delle risorse disponibili sia destinato per l'istituzione dei diplomi nelle università meridionali.

Nel quadro di tali criteri, le iniziative di trasformazione delle scuole dirette a fini speciali e le proposte di istituzione ex novo di diploma, pervenute dalle università e selezionate nella fascia di priorità A dai componenti comitati universitari regionali, saranno sottoposte al parere del Consiglio universitario nazionale in conformità al disposto dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, al fine di verificarne la coerenza con gli ordinamenti didattici. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascuno degli anni accademici interessati dal piano, il Ministro riferirà alle commissioni parlamentari competenti sugli sviluppi delle procedure di cui ai commi precedenti e indicherà quali istituzioni potranno essere attivate compatibilmente anche con le risorse finanziarie e i posti disponibili ai sensi anche degli articoli 2, 9 e 16 della già citata legge n. 341/90. L'attivazione dei singoli corsi di diploma quindi, previo parere delle citate commissioni, sarà autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 12

Innovazioni tecnologiche

Per l'insegnamento a distanza e per i laboratori linguistici sono determinati i seguenti stanziamenti, espressi in milioni di lire, negli anni di piano:


1991                    -
1992                  18.380,3
1993                  37.395
Nell'ambito dei suddetti stanziamenti, è costituito e attivato un organismo nazionale di indirizzo, coordinamento e ricerca per sostenere ed alimentare un rapido processo della diffusione, della didattica universitaria a distanza e delle nuove tecnologie educative. A tal fine sono determinati, per ciascuno degli anni di piano, i seguenti finanziamenti espressi in milioni di lire:

1991                    -
1992                  10.000
1993                  10.000
Allo scopo di favorire le iniziative delle attività per la realizzazione dei corsi di diploma universitario mediante l'istituzione di centri di tecnologie multimediali di produzione, trasmissione e ricezione sono determinati, in aggiunta alle somme che saranno erogate per le finalità di cui al precedente art. 10, i seguenti ulteriori stanziamenti:

1991                    -
1992                  5.000
1993                 14.000
Allo scopo di favorire l'istituzione di laboratori linguistici, sono stanziati i seguenti finanziamenti:

1991                    -
1992                  3.380
1993                 13.395
E' lasciata all'autonomia degli atenei la scelta dei mezzi migliori, non soltanto interni, per dotarsi di laboratori linguistici o altri strumenti idonei intesi a far conseguire agli studenti la padronanza specialistica delle lingue straniere. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nei criteri di distribuzione delle pertinenti risorse, terrà conto della creazione o del sostegno di laboratori linguistici in grado di sopperire in primo luogo alle esigenze di base. Un secondo criterio di priorità sarà dato alle iniziative che realizzassero economie di scala offrendo servizi a livello di ateneo. Un terzo criterio di priorità sarà, infine, quello di prestare particolare attenzione alle iniziative che propongano progetti di insegnamento delle lingue in connessione con l'avvio dei diplomi universitari di primo livello.

Alla luce di tali criteri il Ministero valuterà i progetti già proposti dalle università o che lo saranno entro tre mesi dalla data di emanazione del presente piano.

Art. 13

Iniziative varie

Allo scopo di soddisfare le necessità di interventi di cui agli articoli 14, 15, 16, per gli anni 1991-93 sono disposti seguenti stanziamenti espressi in milioni di lire:


1991                    -
1992                  10.492,3
1993                  91.000
Art. 14

Educazione fisica e sportiva

Nell'ambito del complessivo disegno di riordinamento del settore dell'educazione fisica, motoria e dello sport, tenuto conto delle prospettive di riforma legislativa attualmente all'esame del Parlamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a emanare con proprio decreto, entro l'arco temporale del piano triennale, disposizioni per l'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, da attivare presso le università statali con una equilibrata distribuzione nel territorio.

L'istituzione delle predette facoltà che potrà essere effettuata anche mediante convenzione con gli I.S.E.F. in atto funzionanti nelle stesse sedi universitarie, sarà disposta almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascuno degli anni accademici interessati dal piano, con apposito decreto ministeriale e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Per le predette finalità sono destinati i seguenti finanziamenti espressi in milioni di lire nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo precedente:


1991                                                   -
1992 (pari a 2/12 della spesa annuale presunta
di lire 4 miliardi per ciascuna facoltà)             2.000
1993                                                12.000
Art. 15

Nuove istituzioni

Intervento prioritario è quello di autorizzare le seguenti istituzioni di facoltà e corsi di laurea, per i quali - salve apposite e puntuali verifiche che saranno disposte, eventualmente anche in loco, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prima della pubblicazione del decreto rettorale che li istituisce - le autorità accademiche hanno formalmente assicurato che le strutture e risorse umane già esistenti, consentono, senza ulteriori integrazioni, la loro attivazione:

La nuova facoltà di giurisprudenza del Molise comprenderà anche il corso di laurea di scienze dell'amministrazione per scorporo dalla facoltà di scienze economiche e sociali.

Bari - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Al corso di laurea in scienze ambientali a indirizzo marino istituito in Taranto si aggiunge l'indirizzo terrestre.

Nel triennio 1991-93 si procederà alla riforma delle attuali facoltà di magistero, anche in relazione ai lavori, tuttora in corso, della speciale commissione prevista dall'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che, tra l'altro, ha il compito di predisporre l'istituzione del diploma di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti e del diploma di specializzazione rispettivamente previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

L'attivazione di tali diplomi nelle varie sedi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimeranno almeno sei mesi prima di ciascuno degli anni accademici, sarà autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Per i medesimi diplomi di laurea e di specializzazione potranno essere assegnate parte delle risorse di cui all'art. 4 e all'art. 15-bis.

Fino alla riforma delle facoltà di magistero il corso di laurea in pedagogia funzionerà, oltre che nelle facoltà di magistero anche nelle facoltà di lettere e filosofia provenienti dalla trasformazione dei magisteri prevista nel piano quadriennale 1986-90 e dall'attuale piano triennale 1991-93.

Inoltre, per ciò che attiene la facoltà di ingegneria, proseguirà l'attuazione della riforma delle stesse prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1989) nonchè dall'art. 13 della legge n. 245/1990 anche in sedi decentrate ove già esistano facoltà o corsi di laurea in ingegneria, tenendo conto peraltro delle esigenze di potenziare l'offerta formativa in questo settore nelle Università del Mezzogiorno.

Art. 15

Ulteriori iniziative

Ulteriori provvedimenti si ritengono necessari per alcune istituzioni, qui di seguito indicate:

istituzione della facoltà di architettura presso l'Università di Camerino, con sede in Ascoli Piceno;

corso di laurea in giurisprudenza per gemmazione dall'Università degli studi di Palermo, con sede a Trapani;

facoltà di economia e commercio - corso di laurea in economia e commercio per gemmazione dall'Università di Pavia, con sede a Varese;

sono istituiti i corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche, con sede in Benevento, per gemmazione dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno;

è istituito, con decorrenza dal 1° novembre 1993, il corso di laurea in medicina e chirurgia, con sede in Foggia per gemmazione dall'omologa facoltà dell'Università di Bari;

è istituito il corso di laurea in ingegneria elettronica, con sede a Matera, per gemmazione dalla facoltà di ingegneria dell'Università della Basilicata - Potenza;

è istituita presso l'Università del Molise la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso in scienze ambientali.

A decorrere dal 1° novembre 1993 è istituita l'Università degli studi di Teramo mediante lo scorporo delle facoltà e dei corsi di laurea alla data odierna attivati presso la sede di Teramo dall'Università "Gabriele D'Annunzio" di Chieti, con le relative dotazioni organiche, scientifiche didattiche e strumentali.

A decorrere dalla medesima data del 1° novembre 1993 i docenti di ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la sede di Teramo passano a domanda nelle dotazioni organiche della nuova Università di Teramo.

Il nuovo Ateneo subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università "Gabriele D'Annunzio" di Chieti relativamente alle facoltà e corsi di laurea colà attivati.

Per le predette realizzazioni sono destinati i seguenti finanziamenti:


1991                        -
1992                      5.492,3
1993                      19.000
Art. 16

Potenziamento delle nuove istituzioni disposte negli anni accademici 1986-1987 e 1987-88

E' disposto un particolare sostegno finanziario per le seguenti istituzioni il cui funzionamento ha avuto inizio negli anni accademici 1986-87 e 1987-88, anteriormente all'approvazione del piano quadriennale 1986-90, che per questa ragione non le ha contemplate fra i suoi interventi:

Scuola superiore di studi avanzati e di perfezionamento "S. Anna" di Pisa.


Sono conseguentemente disposti i seguenti finanziamenti:
1991                        -
1992                        -
1993                      50.000
Art. 16

Scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca

Per quanto concerne le scuole di specializzazione, negli anni di piano 1991-93 si procederà per quanto non ancora stabilito, al loro riordinamento ai sensi degli articoli 4 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e per quanto concerne quelle dell'area medica ai sensi delle particolari disposizioni di cui al decreto-legge 8 agosto 1991, n. 257.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in base alla propria competenza, sentito il Consiglio universitario nazionale, dopo aver, nel merito, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascuno degli anni accademici, provvederà a disporre con appositi decreti presidenziali e interministeriali, a disporre per il riordinamento delle scuole già esistenti e all'istituzione di nuove compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio dello Stato nonchè con i fondi derivanti da convenzioni, dai trasferimenti del fondo sociale europeo e con ogni altra fonte prevista dalla legge.

Relativamente ai dottorati di ricerca, si provvederà in base alle apposite disposizioni di legge oltre che da quanto previsto dalla già citata legge n. 341/1990.

Art. 17

Università non statali - Statizzazione

Considerato il sostegno finanziario assicurato dal comune di Bergamo, con deliberazione del 7 gennaio 1991, dell'amministrazione provinciale nell'adunanza del 19 dicembre 1990, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con dichiarazione di intenti del 18 dicembre 1990, dell'Unione degli industriali della provincia con lettera 14 gennaio 1991, della Banca Popolare di Bergamo con lettera del 7 giugno 1990, l'Università non statale di Bergamo, istituita con D.D. 21 maggio 1990 in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1990 (piano quadriennale 1986-90) è trasformata, su richiesta dei competenti organi accademici in Università degli studi statale a decorrere dal 1° novembre 1992.

L'Università statale di Bergamo si compone delle seguenti facoltà e relativi corsi di laurea:

facoltà di lingue e letterature straniere:

corso di laurea in lingue e letterature straniere;

facoltà di economia e commercio:

corso di laurea in economia e commercio;

facoltà di ingegneria (che viene istituita con il presente piano):

corso di laurea in ingegneria gestionale.

L'Università di Bergamo è compresa fra le Università statali previste dall'art. 1, secondo comma, n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Il patrimonio mobile e immobile della Libera Università degli studi di Bergamo è devoluto all'Università statale.

Entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio della nuova Università.

E' mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà di enti pubblici nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle concessioni stesse.

I rapporti giuridici attivi e passivi della libera Università passano in capo all'Università statale.

Restano fermi, in favore dell'Università degli studi di Bergamo, gli impegni assunti dagli enti locali, da altri enti pubblici e privati.

I docenti di ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento in servizio presso la Libera Università di Bergamo alla data del presente decreto passano - a domanda - nei ruoli dello Stato e dell'Università statale di Bergamo restando assegnati alla disciplina o gruppo di discipline e alla facoltà in cui prestano servizio.

Il personale dirigente, tecnico-amministrativo, in servizio alla data del 1° novembre 1990 presso la Libera Università di Bergamo o assunto a seguito di pubblico concorso bandito non oltre il 1° luglio 1991 possono, a domanda, essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali. Gli inquadramenti vengono disposti nelle qualifiche funzionali e livelli retributivi corrispondenti a quelli ricoperti nel ruolo di provenienza in quanto applicabili.

Per le prime esigenze di funzionamento delle tre facoltà dell'Università statale di Bergamo sono assegnati trentacinque posti di professori di ruolo di prima fascia e cinquanta posti di professore di ruolo di seconda fascia da prelevare dai contingenti organici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Con successivo provvedimento saranno assegnati i posti di ricercatore e di personale dirigente, tecnico, amministrativo ed ausiliario necessari per l'inquadramento nei ruoli statali del personale in servizio alla data del presente decreto e per le ulteriori esigenze funzionali del nuovo Ateneo.

Resta fermo l'obbligo di liquidare alla Università statale istituita ai sensi del presente piano l'ammontare dei contributi previsti dalle convenzioni in atto, non ancora versati alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

All'Università degli studi di Bergamo sono assicurati i seguenti finanziamenti:


1991                  - 3.000
1992                  - 10.0000
Art. 18

Potenziamento università non statali

Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245, sono autorizzati i seguenti nuovi corsi di studi presso le università e le corrispondenti facoltà qui di seguito elencate:

Università "Bocconi" di Milano.

Facoltà di economia e commercio:

economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

economia e diritto;

scienze statistiche e informatiche per l'economia.

Università Cattolica "Sacro Cuore" di Milano.

Facoltà di agraria:

scienze e tecnologie alimentari (a Piacenza).

Facoltà di economia e commercio:

scienze statistiche ed economiche.

Facoltà di magistero:

psicologia.

I.U.L.M.

Lingue e letterature straniere:

relazioni pubbliche.

Università di Urbino.

Facoltà di lettere e filosofia:

conservazione dei beni culturali (indirizzo beni archivistici e librari).

Facoltà di magistero-psicologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

scienze ambientali e del territorio.

Napoli - Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa":

scienze della comunicazione.

Art. 19

Autorizzazione a rilasciare titoli universitari con valore legale

Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 245, sulla base delle documentazioni esibite e degli statuti presentati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari, è concessa l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale alle seguenti istituzioni:

1) Associazione per il Libero istituto universitario "Carlo Cattaneo" per il corso di laurea in economia aziendale;

2) Associazione "Campus bio-medico" per il Libero istituto universitario "Campus bio-medico" C.B.M. per la facoltà di medicina e chirurgia con il corso di laurea in medicina e chirurgia per la scuola in scienze infermieristiche per il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche.

Le predette autorizzazioni non comportano alcun onere per lo Stato.

Art. 20

Riconoscimento Scuole superiori per interpreti e traduttori

Nel corso del triennio 1991-93 saranno abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, anche le Scuole superiori per interpreti e traduttori che abbiano fatto pervenire al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relative istanze entro la data del presente decreto.

L'autorizzazione - subordinata all'accertamento da parte del Ministero della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 della succitata legge n. 697/1986, nonchè alla definizione, sulla base delle istanze presentate, di un piano di programmazione delle medesime istituzioni sul territorio - è concessa, sentito il Consiglio universitario nazionale e previo il parere delle competenti commissioni parlamentari anche in relazione alla sede di funzionamento delle stesse, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Art. 21

Copertura finanziaria

Le spese relative alla copertura finanziaria derivanti dall'applicazione del presente decreto del Presidente della Repubblica, faranno carico per gli anni 1991-92 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1521 per la parte corrente e n. 7314 per il conto capitale rispettivamente, per il 1991, per la parte corrente milioni 79.566,3 e per il conto capitale milioni 130.000; per il 1992, per la parte corrente milioni 99.366,3 e per il conto capitale milioni 150.000.

La spesa complessiva di lire 415.000 milioni determinata nella tabella f) della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1992) farà carico, per l'anno 1993, ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

RUBERTI, Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica