Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 luglio 1991

G.U.R.I. 14 agosto 1991, n. 190

Determinazione dei massimali di mutuo e dei nuovi limiti di reddito per l'edilizia agevolata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visti in particolare della citata legge:

l'art. 2 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il CIPE, su proposta del CER e previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera la misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, nonchè l'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui all'art. 16;

l'art. 22, che definisce i limiti di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata;

gli articoli 26 e 37 che stabiliscono il concorso del contributo dello Stato alle realizzazioni di edilizia abitativa rurale;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modifiche, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, concernente il riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le proprie precedenti delibere del 19 novembre 1981 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348, del 19 dicembre 1981), del 12 novembre 1982 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 12 gennaio 1983), del 12 giugno 1984 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 luglio 1984) e del 13 febbraio 1986 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1986), che stabiliscono i massimali dei mutui concedibili, la misura dei tassi agevolati ed i corrispondenti limiti di reddito per gli interventi di edilizia agevolata, nonchè il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata;

Vista la propria precedente delibera dell'8 aprile 1987, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1987, con la quale viene fissato un rapporto costante tra tasso agevolato e tasso di riferimento per le diverse tipologie di intervento ed i differenziati scaglioni di reddito;

Vista la propria delibera del 30 marzo 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1989 che, nel confermare il rapporto di cui alla precedente delibera, ha aggiornato i massimali di mutuo ed i limiti di reddito per gli interventi di edilizia agevolata ed ha autorizzato le regioni ad elevare il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata fino ad un massimo del 25%;

Vista la proposta trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER, con nota n. 101 del 4 luglio 1991;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 luglio 1991;

Udita la relazione del Sottosegretario dei lavori pubblici;

Delibera:

1. Il limite massimo di mutuo per la costruzione di nuovi alloggi e per l'acquisto o recupero di alloggi, per tutti i mutui assistiti da contributo dello Stato in conto interessi, è fissato in lire 100 milioni.

2. I limiti massimi di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata - ferme restando le misure dei tassi agevolati secondo quanto disposto nella propria delibera dell'8 aprile 1987, n. 197 - sono stabiliti come segue:

                                     Limiti             Rapporto tra tasso
                                   di reddito            agevolato e tasso
                                    (milioni)             di riferimento (%)
2.1 alloggi realizzati da
cooperative a proprietà indivisa         25                        20
2.2 alloggi destinati alla
locazione realizzati da
comuni e IACP                            35                        20
2.3 alloggi realizzati da imprese,
cooperative a proprietà individuale
e privati, nonchè da enti pubblici
che costruiscono alloggi da assegnare
in proprietà                             25                        30
                                         30                        50
                                         50                        70
3. Le agevolazioni per gli interventi di edilizia rurale di cui all'art. 26 della legge n. 457/78 sono così determinate:
                                      Rapporto tra tasso agevolato
                                        e tasso di riferimento (%)
                  Limiti di               Territori                 Rimanente
                  reddito             di cui alla legge            territorio
                 (milioni)              n. 1102/1971
3.1. alloggi
realizzati da
coltivatori
diretti              30                       30                        50
3.2. alloggi
realizzati da
imprenditori
a titolo
principale           30                       50                        70

4. I limiti di reddito, di cui ai punti precedenti, ed i corrispondenti tassi agevolati, si applicano alle operazioni di acquisto, di assegnazione o - per quanto riguarda gli alloggi costruiti da privati - di liquidazione finale perfezionate in data successiva a quella della presente delibera.

5. Il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata di cui alla propria delibera del 13 febbraio 1986, richiamata in premessa, è elevato a 14 milioni di lire. E' data facoltà alle regioni di elevarlo fino ad un massimo del 25%: l'eventuale aumento non incide sulle fasce di reddito stabilite ai fini della determinazione dei canoni. Il limite così elevato sarà applicato con decorrenza dalla data della presente delibera.

6. Restano confermate le altre disposizioni di cui alla propria delibera del 30 marzo 1989 citata in premessa.

Roma, 30 luglio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO