
LEGGE REGIONALE 15 maggio 1991, n. 18
G.U.R.S. 18 maggio 1991, n. 25
Nuove norme in materia di personale dei beni culturali ed ambientali.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 6/1997 e con annotazioni alla data 27 aprile 1999)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali
1. La tabella I allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, riguardante il ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali è sostituita dalla seguente: (1)
Tabella I
RUOLO TECNICO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
Qualifica Unità Dirigente tecnico superiore ............................. n. 83 Dirigente tecnico ....................................... n. 393 Esperto laureato ........................................ n. 20 Assistente tecnico ...................................... n. 970 Operatore tecnico ....................................... n. 733 Agente tecnico custode .................................. n. 1.651 Totale .................................................. n. 3.8502. L'incremento organico complessivo apportato al ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali dalla presente legge viene ripartito nel modo seguente:
a) Centro regionale progettazione - restauro (tabella B/1, legge regionale 7 novembre 1980, n. 116):
1) Dirigente tecnico scientifico: + 4;
2) Assistente aiuto bibliotecario: + 10;
3) Assistente addetto laboratorio: + 7;
4) Operatore tecnico: + 25;
5) Agente tecnico custode guardia notturna: + 5.
b) Centro regionale inventario - catalogazione (tabella B/2, legge regionale 7 novembre 1980, n. 116):
1) Dirigente tecnico scientifico: + 12;
2) Assistente aiuto bibliotecario: + 10;
3) Assistente addetto laboratorio: + 25;
4) Operatore tecnico: + 65;
5) Agente tecnico custode guardia notturna: + 6.
c) Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali (tabella B/3 x 6, legge regionale 7 novembre 1980, n. 116):
1) Dirigente tecnico scientifico: + 27;
2) Assistente aiuto bibliotecario: + 72;
3) Assistente addetto laboratorio: + 36;
4) Operatore tecnico: + 72;
5) Agente tecnico custode guardia notturna: + 405.
d) Biblioteche regionali (compreso il laboratorio restauro Palermo) (tabella B/4 x 2 e tabella B/5, legge regionale 7 novembre 1980, n. 116):
1) Dirigente tecnico scientifico: + 3;
2) Assistente aiuto bibliotecario: + 12;
3) Assistente addetto laboratorio: + 16;
4) Operatore tecnico: + 120;
5) Agente tecnico custode guardia notturna: + 20.
e) Musei regionali (tabella B/6 x 7 e tabella B/7, legge regionale 7 novembre 1980, n. 116):
1) Dirigente tecnico scientifico: + 12;
2) Assistente aiuto bibliotecario: + 96;
3) Assistente addetto laboratorio: + 44;
4) Operatore tecnico: + 72;
5) Agente tecnico custode guardia notturna: + 24.
3) Il totale dell'incremento organico per qualifica è il seguente:
a) Dirigente tecnico scientifico: + 58;
b) Assistente aiuto bibliotecario: + 200;
c) Assistente addetto laboratorio: + 128;
d) Operatore tecnico: + 354;
e) Agente tecnico custode guardia notturna: + 460.
Vedi tabella I allegata alla L.R. 41/85 successivamente sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/99.
Utilizzazione delle graduatorie di concorsi espletati
1. Sino alla concorrenza del contingente dei posti derivante dall'ampliamento del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali, così come determinato dall'articolo 1, saranno utilizzate sino a loro esaurimento le graduatorie dei concorsi già espletati dall'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali, purchè pubblicate da non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Adeguamento tabelle organiche - Destinazione personale
(modificato dall'art. 72, comma 4, della L.R. 25/93)
1. Per effetto dell'incremento della dotazione organica delle qualifiche di cui al comma 2 dell'articolo 1, limitatamente alle qualifiche medesime, vengono adeguate le tabelle B, B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, allegate alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, come integrata dalla legge regionale 26 luglio 1985, n. 26, nonché le tabelle relative alla biblioteca-museo "Pirandello" di Agrigento ed al museo "Isolabella" di Taormina.
2. ---------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 72, comma 4, della L.R. 25/93.
Agenti tecnici
1. La tabella A allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è modificata nel modo seguente:
Tabella A
RUOLO AMMINISTRATIVO REGIONALE
Agente tecnico ............................................ 700 unità
2. L'incremento organico determinato ai sensi del comma 1 viene interamente ricoperto con l'assunzione di agenti tecnici centralinisti ed autisti da destinare permanentemente alle esigenze dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali.
Personale di custodia
(modificato dall'art. 72, comma 5, della L.R. 25/93, nel testo introdotto dall'art. 55 della L.R. 6/97)
1. ------------------------ (comma abrogato) (1)
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione determina, con proprio decreto, caratteristiche e fabbisogni delle divise impiegate dagli agenti tecnici custodi e guardie notturne in servizio presso l'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali.
3. Per le finalità del comma 2 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 1.000 milioni. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Comma abrogato dall'art. 72, comma 5, della L.R. 25/93, nel testo introdotto dall'art. 55 della L.R. 6/97.
Personale addetto alla catalogazione
1. Trovano applicazione le disposizioni del terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, nei confronti del personale che, alla entrata in vigore della presente legge:
a) abbia svolto e completato attività di catalogazione e valorizzazione dei beni culturali nel territorio della Regione Siciliana in attuazione dei progetti previsti dall'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
b) abbia svolto in qualità di collaboratore tecnico esterno per un periodo anche non continuativo non inferiore a sei mesi attività di catalogazione dei beni culturali nel territorio della Regione Siciliana ed il cui rapporto sia stato regolato da convenzione o contratto stipulato con le soprintendenze ai beni culturali ed ambientali, i musei regionali, le biblioteche regionali, ed i centri regionali di cui, rispettivamente, ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80.
Titoli di studio
1. La lettera e) del terzo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, è sostituita dalla seguente:
"e) per gli assistenti di laboratorio di informatica, cartografia, fotointerpretazione, aerofotogrammetria e tecnica audiovisiva, del diploma di scuola media di secondo grado.
Norma finanziaria
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991, e di lire 40.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993.
2. L'onere complessivo di lire 100.000 milioni per il triennio 1991 - 1993 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 80.000 milioni, nel progetto strategico C - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva - Codice 31.11 "Fondo per l'occupazione" e, quanto a lire 20.000 milioni, nel progetto 07.09 - Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici.
3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1991, pari a lire 20.000 milioni, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.