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REGOLAMENTO (CEE) N. 3214/92 DELLA COMMISSIONE, 4 novembre 1992

G.U.C.E. 5 novembre 1992, n. L 320

Modifica al regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione, del 20 novembre 1986 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 304/92 (4), ha fissato i coefficienti di adattamento che permettono di calcolare i prezzi ai quali sono acquistati i prodotti con caratteristiche diverse da quelle dei prodotti presi in considerazione ai fini della fissazione dei prezzi di base e di acquisto;

Considerando che è opportuno stabilire i coefficienti di adattamento per una serie di varietà di mele la cui coltivazione riveste tradizionalmente una certa importanza nei nuovi Länder tedeschi;

Considerando che il coefficiente di adattamento applicabile alla varietà "Ingrid Marie" deve essere applicato anche alla varietà "Red Ingrid Marie (Karin Schneider)", date le analogie esistenti tra queste due varietà;

Considerando che, dalle informazioni raccolte sulle caratteristiche agronomiche delle varietà "Ingrid Marie", "Red Daugherty" e "Red Ingrid Marie (Karin Schneider)", si desume che non si tratta di varietà a "frutto grosso"; che il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola e che modifica il regolamento (CEE) n. 58 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 658/92 (6), ha stabilito questa nuova classificazione; che occorre escludere le suddette varietà anche dall'elenco delle varietà di mele da tavola a frutto grosso riportato nell'allegato X del regolamento (CEE) n. 3587/86;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 20 maggio 1972, n. L 118.

(2)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 180.

(3)

G.U. 27 novembre 1986, n. L 334.

(4)

G.U. 8 febbraio 1992, n. L 32.

(5)

G.U. 11 aprile 1989, n. L 97.

(6)

G.U. 17 marzo 1992, n. L 70.

Art. 1

L'allegato X "Mele" del regolamento (CEE) n. 3587/86 è modificato come segue:

- alla lettera a) "Varietà", primo trattino, sono aggiunti i seguenti termini: "Piglos, Pikant, Pilot, Pimona, Pinova, Piros, Reanda, Reglindis, Retina, Revena, Shampion";

- alla lettera a) "Varietà", secondo trattino, sono aggiunti i seguenti termini: "Apollo, Carola (Kalco), Red Ingrid Marie (Karin Schneider)";

- alla lettera a) "Varietà", terzo trattino, sono aggiunti i termini "Auralia, Helios";

- nell'"Elenco delle varietà di mele da tavola a frutto grosso" sono soppressi i termini "Ingrid Marie", "Red Dougherty" e "Red Ingrid Marie (Karin Schneider)".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione