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REGOLAMENTO (CEE) N. 2891/92 DELLA COMMISSIONE, 2 ottobre 1992

G.U.C.E. 3 ottobre 1992, n. L 288

Modifiche al regolamento (CEE) n. 2295/92 recante modalità d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di piante proteiche dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2467/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 12,

Visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

Considerando che i produttori di piante proteiche possono chiedere pagamenti compensativi secondo il regime generale o il regime semplificato di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92; che i due regimi debbono avere certi criteri in comune, differenziandosi però per alcune condizioni; che i criteri per poter beneficiare del sostegno a favore della produzione di piante proteiche secondo il regime semplificato debbono basarsi sui criteri previsti, nell'ambito del regime generale, sia per tale coltura che per la produzione di cereali; che il tasso di conversione agricolo da utilizzare per le domande secondo il regime semplificato dev'essere quello previsto per i cereali;

Considerando che, per evitare il rischio di un aumento delle superfici coltivate a piante proteiche, occorre limitare il beneficio dei pagamenti compensativi ai produttori che seminano tali prodotti in regioni climaticamente e agronomicamente adatte;

Considerando, pertanto, che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2295/92 della Commissione (5);

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

(2)

G.U. 27 agosto 1992, n. L 246.

(3)

G.U. 24 giugno 1985, n. L 164.

(4)

G.U. 31 luglio 1990, n. L 201.

(5)

G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.

Art. 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2295/92 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1. Il tasso di conversione agricolo da utilizzare per il pagamento compensativo è quello vigente il primo giorno della campagna di commercializzazione considerata.

2. a) Nella fattispecie di produttori che chiedono pagamenti compensativi secondo il "regime semplificato" di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1765/92 non si applicano le disposizioni seguenti:

i) regolamento (CEE) n. 2293/92,

ii) articolo 2, lettera b) e lettera e),

iii) paragrafo 1 del presente articolo.

b) Tali produttori possono beneficiare del pagamento compensativo previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, purché osservino:

i) le disposizioni del presente regolamento, escluse quelle di cui alla lettera a), e

ii) le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2780/92 della Commissione (*).

c) Il tasso di conversione agricolo da utilizzare per il pagamento compensativo secondo il "regime semplificato" è quello vigente per i cereali il primo giorno della campagna di commercializzazione considerata.

(*) G.U. 25 settembre 1992, n. L 281."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione