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LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1992, n. 1

G.U.R.S. 15 febbraio 1992, n. 9

Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 6/2009 e con annotazioni alla data 19 settembre 2024)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni, per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica ed in atto occupati senza titolo da soggetti in possesso dei requisiti previsti per gli assegnatari.

Art. 2

(integrato dall'art. 29 della L.R. 6/2009)

1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1990 avevano in godimento di fatto gli alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazioni dello Stato alla Regione o al comune, semprechè si tratti di alloggi per i quali non si è proceduto all'assegnazione. (1)

(L'ultima parte del comma è omessa in quanto dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 22-24 gennaio 1992, n. 16).

1-bis. I comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari annualmente provvedono all'aggiornamento dei dati del censimento con le modalità di cui al presente articolo come integrate dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11.

1-ter (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

1-quater. I dati annuali del censimento sono trasmessi all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il successivo mese di marzo

2. (Comma omesso in quanto dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 22-24 gennaio 1992, n.16)

(1)

L'art. 1 della L.R. 11/2002 ha previsto l'integrazione del censimento effettuato ai sensi del predetto articolo ai fini di una nuova sanatoria, come già in precedenza aveva previsto l'art. 6 della L.R. 47/96.

Art. 3

1. Alle operazioni di censimento di cui all'articolo 2 il comune provvede con personale proprio e, in caso di necessità, con personale che gli istituti autonomi per le case popolari sono tenuti a mettere a disposizione nella misura occorrente.

2. Ove le operazioni di censimento non siano avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione è tenuto, senza diffida, alla nomina di un commissario ad acta incaricato di compiere entro il termine prescritto le operazioni suddette.

Art. 4

1. A seguito delle operazioni di censimento di cui ai precedenti articoli, e comunque non oltre il termine successivo di sessanta giorni, fra i soggetti censiti dovranno essere individuati quelli in possesso dei requisiti di legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata.

2. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 1 il comune si avvale della commissione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 5

1. Entro i successivi sessanta giorni dalla individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 1990 aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, il comune o l'ente gestore provvede all'assegnazione dello stesso alloggio di fatto in godimento e alla stipula del relativo contratto di assegnazione.

2. Per l'assegnazione degli alloggi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. (1)

(Comma omesso in quanto dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 22-24 gennaio 1992, n. 16).

(1)

Vedi in materia l'art. 2 della L.R. 47/96.

Art. 6

1. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 5, il comune deve provvedere allo sgombero degli alloggi detenuti in via di fatto da soggetti non aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

2. In caso di inadempienza il Presidente della Regione è tenuto a nominare un commissario ad acta al fine di provvedere a quanto disposto dal comma 1.

3. Lo stesso commissario è tenuto ad avviare le procedure in ordine alla responsabilità e ai conseguenti danni erariali provocati dagli amministratori inadempienti.

Art. 7

1. La procedura prevista all'articolo 6 si applica in tutti i casi di occupazione abusiva.

Art. 8

1. I canoni di locazione degli alloggi assegnati decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di effettiva occupazione.

2. L'ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a cinque anni. Per gli alloggi che alla data dell'occupazione risultano privi di opere di urbanizzazione primaria, il canone di locazione decorre dal primo giorno successivo alla stipula del relativo contratto locativo.

Art. 9

1. I comuni sono tenuti all'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, qualunque sia la fonte di finanziamento. I soggetti tenuti provvedono alla stipula dei relativi contratti entro i sei mesi successivi alla data di aggiudicazione degli appalti per la realizzazione dei medesimi.

2. La mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta la nomina di un commissario ad acta da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali che vi provvede senza previa diffida.

Art. 10

1. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, non deve essere superiore, per potere concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, a lire 13.750.000.

2. Il reddito di riferimento per l'applicazione della presente legge è quello imponibile relativo all'ultima eventuale dichiarazione.

3. L'Assessore regionale per i lavori pubblici provvede annualmente con proprio decreto all'aggiornamento del limite reddituale per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare sulla base della determinazione del CIPE o, in mancanza sulla base delle variazioni ISTAT. (1)

4. Il suddetto limite di reddito si applica altresì per l'assegnazione di alloggi realizzati con i contributi di cui alla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12.

5. Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione 12 luglio 1952, n. 11.

(1)

Il limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo familiare, per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione Siciliana, è fissato:

- per l'anno 2024, ad euro 17.870,90 (cfr. Decr. Dir. Infrastrutture e Mobilità 19 settembre 2024, n. 2041);

- per l'anno 2023, ad euro 16.859,34 (cfr. Decr. Dir. Infrastrutture e Mobilità 11 agosto 2023, n. 2052);

- per l'anno 2022, ad euro 15.639,46 (cfr. Decr. Dir. Infrastrutture e Mobilità 14 settembre 2022, n. 2589);

- per l'anno 2021, ad euro 15.347,85  (cfr. Decr. Dir. Infrastrutture e Mobilità 9 settembre 2021, n. 2494);

- per l'anno 2020, ad euro 15.409,49 (cfr. Decr. Dir. Infrastrutture e Mobilità 28 agosto 2020, n. 2528);

- per l'anno 2019, ad euro 15.378,73 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 30 agosto 2019, n. 40);

- per l'anno 2018, ad euro 15.151,45 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 7 settembre 2018, n. 39);

- per l'anno 2017, ad euro 15.001,44 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 28 luglio 2017, n. 31);

- per l'anno 2016, ad euro 15.016,49 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 27 maggio 2016, n. 23);

- per l'anno 2015, ad euro 15.031,49 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 3 aprile 2015, n. 14);

- per l'anno 2014, ad euro 15.001,49 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 1 agosto 2014, n. 31);

- per l'anno 2013, ad euro 14.838,27 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 31 maggio 2013, n. 25);

- per l'anno 2012, ad euro 14.406,09 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 11 maggio 2012, n. 19);

- per l'anno 2011, ad euro 14.027,35 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 10 giugno 2011, n. 25);

- per l'anno 2010, ad euro 13.806,45 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 14 maggio 2010, n. 23);

- per l'anno 2009 in euro 13.710,48 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 10 aprile 2009, n. 16);

- per l'anno 2008 in euro 13.285,35 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 29 agosto 2008, n. 40);

- per l'anno 2007 in euro 13.063,27 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. del 6 aprile 2007, n. 15);

- per l'anno 2006 in euro 12.807,13 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 14 luglio 2006, n. 34);

- per l'anno 2005 in euro 12.593,05 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 22 aprile 2005, n. 17);

- per l'anno 2004 in euro 12,346,13 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 30 aprile 2004, n. 19);

- per l'anno 2003 in euro 12.045,01 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 6 giugno 2003, n. 26);

- per l'anno 2002 in euro 11.762,71 (cfr. disposizione pubblicata nella G.U.R.S. 25 ottobre 2002, n. 49).

Capo II

Art. 11

(abrogato dall'art. 1 della L.R. 28/94)

Art. 12

(abrogato dall'art. 1 della L.R. 28/94)

Art. 13

(abrogato dall'art. 1 della L.R. 28/94)

Art. 14

(abrogato dall'art. 1 della L.R. 28/94)

Art. 15

1. Nell'ambito della Regione Siciliana, gli Istituti autonomi delle case popolari, già autorizzati da disposizioni legislative vigenti a cedere in proprietà gli alloggi agli inquilini, nella stipula dei contratti di vendita e nella determinazione del prezzo di cessione non tengono conto delle opere comunque realizzate in aggiunta o in modificazione da parte dei locatari.

Art. 16

(abrogato dall'art. 1 della L.R. 28/94)

Art. 17

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 9/93)

1. All'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990,n. 11, è aggiunto il seguente comma:

"2. Il termine di cui al comma 1 è fissato al 30 giugno 1993 per i comuni che hanno pubblicato i relativi concorsi o avvisi di assunzione e per i quali, alla data del 21 luglio 1990, era scaduto il termine per la presentazione delle domande. Restano validi tutti gli atti amministrativi, a tal fine, legittimamente adottati"

Art. 18

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 febbraio 1992.

LEANZA