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REGOLAMENTO (CEE) N. 3347/93 DELLA COMMISSIONE, 6 dicembre 1993

G.U.C.E. 7 dicembre 1993, n. L 300

Modifiche al regolamento (CEE) n. 2295/92 recante modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di piante proteiche dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (2), in particolare l'articolo 12,

Considerando che occorre evitare che determinate superfici siano seminate all'unico scopo di ottenere il pagamento compensativo previsto per le colture di proteaginose; che a tal fine, la superficie per la quale è chiesto il pagamento compensativo deve essere coltivata normalmente e le piante devono essere mantenute per un determinato periodo minimo; che, a causa delle modifiche delle norme relative all'ammissibilità dei piselli al pagamento compensativo nel corso della campagna 1993/1994, è opportuno precisare che i produttori non hanno il diritto al pagamento compensativo per le colture di proteaginose il cui raccolto è effettuato nella fase della maturazione lattea; che occorre, di conseguenza, modificare il regolamento (CEE) n. 2295/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1664/93 (4);

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

(2)

G.U. 25 luglio 1993, n. L 154.

(3)

G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.

(4)

G.U. 30 giugno 1993, n. L 158.

Art. 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2295/92 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. Il pagamento compensativo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è concesso esclusivamente per le superfici investite a proteaginose:

a) situate in regioni di produzione o parti di regioni di produzione che lo Stato membro ha dichiarato idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltura delle proteaginose;

b) alle quali si applichi il regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1765/92;

c) per le quali una domanda, corredata dei documenti di riferimento che consentono di identificare i terreni in questione, è stata presentata all'autorità competente entro il 15 maggio;

d) interamente seminate, al più tardi alla data in parola, a piselli, fave, favette o lupini dolci, conformemente ai criteri locali riconosciuti;

e) per le quali il totale menzionato nella domanda rappresenta almeno 0,3 ha ed in cui ogni appezzamento supera la dimensione minima stabilita dallo Stato membro per la regione di produzione considerata;

f) il cui raccolto non sia effettuato nella fase della maturazione lattea.

2. Le colture di proteaginose devono essere mantenute almeno fino all'inizio della fioritura in condizioni normali di crescita. Inoltre, dette colture devono essere mantenute almeno fino al 30 giugno precedente la campagna di commercializzazione in causa, salvo nei casi in cui il raccolto è effettuato prima di tale data dopo il raggiungimento della piena maturità agronomica dei prodotti."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione