
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
REGOLAMENTO (CEE) N. 1664/93 DELLA COMMISSIONE, 29 giugno 1993
G.U.C.E. 30 giugno 1993, n. L 158
Informazioni che gli Stati membri devono fornire in ordine al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 364/93 (2), in particolare l'articolo 12,
Considerando che la Commissione deve disporre tempestivamente delle informazioni statistiche necessarie per garantire il controllo costante del regime di sostegno a favore dei produttori di taluni seminativi, in particolare quelle concernenti le superfici; che gli Stati membri posseggono tali informazioni tramite le domande effettuate dai produttori; che è quindi opportuno prevedere che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione in forma standardizzata le informazioni richieste, dapprima su base estimativa e successivamente su base definitiva;
Considerando che i regolamenti (CEE) n. 2294/92 della Commissione (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 819/93 (4), e (CEE) n. 2295/92 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2891/92 (6), contemplano alcune comunicazioni per quanto concerne le oleaginose e le proteaginose; che, per semplificare le procedure amministrative, è opportuno sostituire tali comunicazioni con un'unica comunicazione per tutti i seminativi;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.
G.U. 19 febbraio 1993, n. L 42.
G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.
G.U. 6 aprile 1993, n. L 85.
G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.
G.U. 3 ottobre 1992, n. L 288.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni indicate nelle tabelle che figurano in allegato, utilizzando il formato standardizzato ivi definito. Essi comunicano entro il 15 settembre della campagna in corso le informazioni provvisorie ed entro il 15 gennaio successivo le informazioni definitive.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
L'articolo 9 e l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2294/92 nonché l'articolo 6 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 2295/92 sono soppressi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
ALLEGATO
Le informazioni sono presentate sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente:
- un primo gruppo di tabelle fornisce le informazioni a livello di ciascuna regione di produzione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92;
- un secondo gruppo di tabelle fornisce le informazioni a livello di ciascuna " regione di superficie di base " ai sensi del regolamento (CEE) n. 845/93;
- una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro.
Le tabelle devono essere trasmesse su supporto sia cartaceo che informatico.
Formule per le superfici:
4 = 1 + 2 + 3
9 = 6 + 7 + 8
17 = 12 + 14 + 16
20 = 4 + 9 + 10 + 11 + 17 + 18
Osservazioni:
- Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi.
- La resa è quella utilizzata per calcolare l'aiuto conformemente al regolamento (CEE) n. 1765/92.
- La distinzione tra "non irriguo" e "irriguo" va effettuata soltanto per le regioni miste.
In tal caso: d = e + f
e j = k + l
- La linea 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce dell'aiuto supplementare di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
- La linea 18 concerne le superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92.
Le informazioni devono essere comunicate anche per i produttori che non chiedono di beneficiare dell'aiuto all'ettaro nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [regolamento (CEE) n. 1765/92.
- La linea 19 concerne i piselli seminati per essere raccolti nel 1993 conformemente alla deroga prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3738/92. I dati della linea 10 comprendono quelli contenuti nella linea 19.