Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 9 dicembre 1993, n. 288

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

TESTO COORDINATO (alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e con annotazioni alla data 28 febbraio 2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

[Capo I

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (1)]

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

(1)

Ai sensi dell'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le tariffe e i diritti di cui al capo annotato possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento e a decorrere dal 1° gennaio 2019, per effetto dell'art. 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le tariffe e i diritti possono essere aumentati fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 1

Ambito di applicazione

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 2

Classificazione dei comuni

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 3

Regolamento e tariffe

(modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonchè i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonchè la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati [comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio,] (parole soppresse) (2) per l'effettuazione di affissioni dirette.

4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1º gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonchè, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 4

Categoria delle località

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni [delle prime tre classi] (parole soppresse) (2) possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

2. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 5

Presupposto dell'imposta

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 6

Soggetto passivo

(integrato dall'art. 1, comma 480, lett. a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.]

[2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.] (comma abrogato) (2)

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 7

Modalità di applicazione dell'imposta

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 8

Dichiarazione (1)

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.]

(1)

Per effetto dell'art. 49, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 1998 il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsti dagli articoli annotati, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 9

Pagamento dell'imposta

(integrato dall'art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. [; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione] (parole soppresse) (2) Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

[6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.] (comma abrogato) (3)

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 10

Rettifica ed accertamento d'ufficio

(integrato dall'art. 6, comma 2, lett. a), del D.L.vo 26 gennaio 2001, n. 32, abrogato dall'art. 1, comma 172, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, abrogazione riconfermata dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 11

Funzionario responsabile

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 12

Pubblicità ordinaria

(modificato dall'art. 145, comma 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 16 febbraio 2001, con decorrenza 1° marzo 2001 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

comuni di classe I                 L. 38.000
comuni di classe II                "  34.000
comuni di classe III               "  30.000
comuni di classe IV                "  26.000
comuni di classe V                 "  22.000

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 13

Pubblicità effettuata con veicoli

(integrato dall'art. 13, comma 1, lett. b-bis della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. L. 144.000 b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. " 96.000 c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie " 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 14

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I L. 128.000

comuni di classe II " 112.000

comuni di classe III " 96.000

comuni di classe IV " 80.000

comuni di classe V " 64.000

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I L. 8.000

comuni di classe II " 7.000

comuni di classe III " 6.000

comuni di classe IV " 5.000

comuni di classe V " 4.000

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 15

Pubblicità varia

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

comuni di classe I L. 192.000

comuni di classe II " 168.000

comuni di classe III " 144.000

comuni di classe IV " 120.000

comuni di classe V " 96.000

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I L. 8.000

comuni di classe II " 7.000

comuni di classe III " 6.000

comuni di classe IV " 5.000

comuni di classe V " 4.000

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:

comuni di classe I L. 24.000

comuni di classe II " 21.000

comuni di classe III " 18.000

comuni di classe IV " 15.000

comuni di classe V " 12.000]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 16

Riduzioni dell'imposta

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 17

Esenzioni dall'imposta

(integrato dall'art. 10, comma 1, lett. c, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificato e integrato dall'art. 1, comma 311, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, integrato dall'art. 51-bis, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 18

Servizio delle pubbliche affissioni (1)

(integrato dall'art. 145, comma 57, lett. b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

3-bis. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica]

(1)

Per la soppressione, a decorrere dal 1° dicembre 2021, dell'obbligo di istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni, di cui all'articolo annotato, si rimanda si rimanda all'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 19

Diritto sulle pubbliche affissioni

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

 Per ogni periodo
successivo
Per i primi di 5 giorni
10 giorni o frazione
comuni di classe I L. 2.800 L. 840
comuni di classe II " 2.600 " 780
comuni di classe III " 2.400 " 720
comuni di classe IV " 2.200 " 660
comuni di classe V " 2.000 " 600

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 20

Riduzioni del diritto

(integrato dall'art. 1, comma 480, lett. b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza;

e) per gli annunci mortuari.]

[1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis.] (comma abrogato) (2)

Art. 20.1

Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti

(introdotto dall'art. 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.]

Art. 20.2

Spazi riservati ed esenzione dal diritto

(introdotto dall'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 20

Spazi riservati ed esenzione dal diritto

(introdotto dall'art. 1, comma 480, lett. c), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e abrogato dall'art. 1, comma 176, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

[1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.] (1)

(1)

Per effetto dell'art. 1, comma 177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal 2° comma dell'articolo annotato.

Art. 20

Spazi riservati ed esenzione dal diritto

(introdotto dall'art. 1, comma 480, lett. c), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, abrogato dall'art. 1, comma 176, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, abrogazione riconfermata dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 21

Esenzioni dal diritto

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 22

Modalità per le pubbliche affissioni

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 23

Sanzioni ed interessi

(sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, integrato dall'art. 1, comma 480, lett. d), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall'art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.]

[4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.] (comma abrogato) (2)

[4-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.] (comma abrogato) (3)

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 24

Sanzioni amministrative

(modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, dall'art. 4, comma 3, lett. a), del D.L.vo 5 giugno 1998, n. 203, dall'art. 145, comma 57, lett. c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, integrato dall'art. 10, comma 1, lett. d, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 1, comma 480, lett. e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonchè di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonchè dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonchè alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.]

[5-ter. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.] (comma abrogato) (2)

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 25

Gestione del servizio (1)

(abrogato dell'art. 53, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, abrogazione riconfermata dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal comune.

2. Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32. (3)

3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.]

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

(3)

In ordine alla concessione del servizio, per effetto dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, è stato istituito presso il Ministero delle finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Art. 26

Corrispettivo del servizio

(abrogato dell'art. 53, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, abrogazione riconfermata dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti all'ultima classe il servizio può essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al comune.

2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 27

Durata della concessione

(abrogato dell'art. 53, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, abrogazione riconfermata dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.

2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purchè le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 28

Conferimento della concessione

(abrogato dell'art. 53, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, abrogazione riconfermata dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 viene effettuato in conformità all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.

3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d).

5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal comune con apposita convenzione.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 29

Incompatibilità

(abrogato dell'art. 53, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, abrogazione riconfermata dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 nè essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i membri del Parlamento e del Governo;

b) i pubblici impiegati;

c) i ministri dei culti;

d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato per intero i loro debiti;

e) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;

f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.

2. Non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:

a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;

b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che affida il servizio in concessione;

c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado, del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida il servizio in concessione;

d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il comune che affida il servizio in concessione.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 30

Decadenza

(abrogato dell'art. 53, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, abrogazione riconfermata dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 31;

b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;

c) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;

d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28;

e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dal comma 4 dell'art. 33;

f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;

g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29.

2. La decadenza è richiesta dal comune interessato o d'ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito, ove occorra, il prefetto.

3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 31

Disciplina del servizio in concessione

(abrogato dell'art. 53, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, abrogazione riconfermata dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 29; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.

2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.

3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonchè degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.

5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 32

Albo dei concessionari (1)

(abrogato dell'art. 53, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, abrogazione riconfermata dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. Presso la direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze è istituito l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali.

2. Per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei soggetti iscritti, è costituita, con decreto del Ministro delle finanze, una commissione composta:

a) dal direttore centrale per la fiscalità locale, con funzione di presidente;

b) da un dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso la direzione generale dell'amministrazione civile;

c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al servizio dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

d) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali;

f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalità locale, con profilo professionale appartenente almeno all'ottavo livello funzionale, che può essere sostituito, in caso di assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di segretario.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5 dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione.]

(1)

In ordine alla concessione del servizio, per effetto dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, è stato istituito presso il Ministero delle finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 33

Iscrizione nell'albo

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 12 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, abrogato dell'art. 53, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, abrogazione riconfermata dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte persone fisiche e società di capitale aventi capitale interamente versato, costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche.

1-bis. Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente od indirettamentw il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione eoropea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni.

2. L'iscrizione nell'albo è subordinata al riconoscimento, nei confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della società, di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 dell'art. 29, nonchè della capacità tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei tributi comunali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacità finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all'entità delle garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore è comunque indispensabile la capacità tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi.

4. E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione di pubblicità; tale condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero deve essere prevista nello statuto della società.

5. La direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze può disporre d'ufficio gli accertamenti che ritenga necessari ai fini della iscrizione.

6. Le determinazioni in ordine all'iscrizione o alla cancellazione dall'albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all'art. 32.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 34

Cancellazione dall'albo

(abrogato dell'art. 53, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, abrogazione riconfermata dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. La cancellazione dall'albo può essere chiesta dall'iscritto in qualunque momento.

2. Si procede alla cancellazione d'ufficio nei confronti degli iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di incompatibilità di cui al comma 2 dell'art. 29, nonchè nei confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano presentato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa relativa all'anno in corso.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 35

Vigilanza

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facoltà di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.

6. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri.

7. La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità per la loro programmazione ed esecuzione, nonchè per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione dei provvedimenti di competenza.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 36

Norme transitorie

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.

2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 31 marzo 1994. (2)

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purchè, entro un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32.

5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, è ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine è altresì consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.

6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 32 del presente decreto.

7. Le concessioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio.

8. Il comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nè può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3.

9. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

10. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.

11. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonchè le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

(2)

Per effetto dell'articolo 1, comma 9, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui al comma annotato, è fissato al "30 settembre 1995". Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe già in vigore.

Art. 37

Norme finali e abrogazioni

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (1)

[1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. [, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dalla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.] (parole soppresse) (2)

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.]

(1)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

[Capo II

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche] (1)

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 38

Oggetto della tassa (1)

(modificato dall'art. 1 del D.L.vo 28 dicembre 1993, n. 566 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 39

Soggetti attivi e passivi (1)

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 40

Regolamento e tariffe (1)

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonchè le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo.]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 41

Revoca di concessioni o autorizzazioni (1)

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 42

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa (1)

(modificato dall'art. 1 del D.L.vo 28 dicembre 1993, n. 566, dall'art. 3, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificati in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 43

Classificazione dei comuni (1)

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti; 
Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe 3.]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 44

Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie (1) (2)

(modificato dall'art. 3, comma 60, lettera a) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (3)

[1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazioni del suolo comunale

Classi di comuni Minima per mq Massima per mq 
Classe I L. 85.000 L. 127.000
Classe II " 68.000 " 102.000
Classe III " 54.000 " 81.000
Classe IV " 43.000 " 64.000
Classe V " 34.000 " 51.000

b) occupazioni del suolo provinciale:

minima lire 34.000 mq massima lire 51.000 mq;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento. (4)

3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

7. -------------------(5).

8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

9. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni e dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.

11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.]

(1)

Vedi l'art. 3, commi 63, 64, 65, 66, e 67 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(2)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(3)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 45

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe (1) (2)

(modificato e integrato dall'art. 1 del D.L.vo 28 dicembre 1993, n. 566, dall'art. 3, comma 61, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (3)

[1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.

2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) occupazione di suolo comunale:

CLASSI Minima Massima
DI per mq. per mq.
COMUNI lire lire
Classe I 2.000 12.000
Classe II 1.500 10.000
Classe III 1.500 8.000
Classe IV 750 6.000
Classe V 750 4.000

b) occupazioni di suolo provinciale:

minima lire 750 mq.,

massima lire 4.000 mq.;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.

5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.]

(1)

Vedi l'art. 3, commi 63, 64, 65, 66, e 67 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(2)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(3)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 46

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina (1)

(modificato dall'art. 1 del D.L.vo 28 dicembre 1993, n. 566 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonchè con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.

2. Il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 47

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo (1)

(modificato e integrato dall'art. 1 del D.L.vo 28 dicembre 1993, n. 566, dall'art. 3, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 6 quater, comma 1, del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.

2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km lineare o frazione;

b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km lineare o frazione.

2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. I comuni e le province possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle annualità pregresse.

3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km è dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000.

4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfettaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:

Tassa complessiva:

Classi I, II e III minima lire 20.000 massima lire 50.000; 
Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000;

b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:

Tassa complessiva:

minima lire 10.000 massima lire 30.000.

La tassa di cui alle lettere a) e b) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b), di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;

2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;

3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 48

Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa (1)

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

Classi Località dove sono Minimo Massimo 
di comuni situati gli impianti lire lire
a) centro abitato 100.000 150.000
b) zona limitrofa 70.000 105.000
Classe I c) sobborghi e zone periferiche 40.000 60.000
d) frazioni 20.000 30.000
a) centro abitato 90.000 135.000
b) zona limitrofa 60.000 90.000
Classe II c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000
d) frazioni 15.000 22.000
a) centro abitato 84.000 132.000
b) zona limitrofa 54.000 81.000
Classe III c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000
d) frazioni 15.000 22.000
a) centro abitato 76.000 114.000
b) zona limitrofa 46.000 69.000
Classe IV c) sobborghi e zone periferiche 20.000 30.000
d) frazioni 10.000 15.000
a) centro abitato 60.000 90.000
b) zona limitrofa 50.000 75.000
Classe V c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000
d) frazioni 10.000 15.000

2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:

Classi Località dove sono Minimo Massimo di comuni situati gli impianti lire lire a) centro abitato 30.000 45.000 I II e III b) zona limitrofa 20.000 30.000 c) frazioni, sobborghi e zone periferiche 15.000 22.000 a) centro abitato 20.000 30.000 IV e V b) zona limitrofa 15.000 22.000 c) frazioni, sobborghi e zone periferiche 10.000 15.000 

8. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa annuale è fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 49

Esenzioni (1)

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 50

Denuncia e versamento della tassa (1) (2)

(integrato dall'art. 10, comma 1 ter, della legge 29 marzo 1995, n. 95, di conversione del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (3)

[1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8.

5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima antro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995.]

(1)

Per effetto dell'art. 49, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 1998 il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsti dagli articoli annotati, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.

(2)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(3)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 51

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa (1)

(integrato dall'art. 6, comma 2, lett. b), del D.L.vo 26 gennaio 2001, n. 32 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[[1. Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.] (comma abrogato) (3)

[2. Il comune o la provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonchè le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.] (comma abrogato) (3)

[2-bis. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.] (comma abrogato) (3)

[3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.] (comma abrogato) (3)

[4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.] (comma abrogato) (3)

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

[6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i comuni e le province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.] (comma abrogato) (3)]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 52

Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio (1) (2)

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (3)

[1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.]

(1)

Vedi artt. 62, 63 e 64, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446.

(2)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(3)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 53

Sanzioni ed interessi (1)

(integrato dall'art. 17, comma 62, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, modificato dall'art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.]

[4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.] (comma abrogato) (3)

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 54

Funzionario responsabile (1)

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. Il comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richeste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune o la provincia comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 55

Abrogazioni (1)

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresì, abrogati le disposizioni di cui all'art. 39, della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711, l'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonchè le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e dell'interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Art. 56

Disposizioni transitorie e finali (1)

(integrato dall'art. 1 del D.L.vo 28 dicembre 1993, n. 566 e abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.

2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. (3)

3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purchè, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, semprechè il comune non intenda gestire direttamente il servizio.

8. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonchè le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.

9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell'appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.

11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

11-bis. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

(3)

Per effetto dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni di cui all'articolo annotato è fissato al "30 settembre 1995". Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe precedentemente in vigore. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanaziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995.

Art. 57

Vigilanza. Rinvio (1)

(abrogato dall'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (2)

[1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. A tal fine, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.]

(1)

Per effetto dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente Capo II sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1999.

La predetta lett. a), dell'art. 51,  è stata successivamente abrogata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre per la sostituzione della medesima tassa, si rimanda all'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  non ha effetto, limitatamente all'anno 2020, l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dei capi I e II del presente decreto.

Capo III

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Art. 58

Istituzione della tassa

(modificato dall'art. 39, comma 3, lett. a), della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni [ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'art. 60] (parole soppresse), svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento (1) ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

(1)

Per effetto dell'articolo 1, comma 14, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è fissato al "30 settembre 1995". Fino al 31 dicembre 1995, in carenza del stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe precedentemente in vigore, qualora non diversamente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanaziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995.

Art. 59

Attivazione del servizio

1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonchè delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.

Art. 60

Rifiuti equiparati

(abrogato dall'art. 39, comma 3, lett. b), della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

1. Sono qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, con il regolamento comunale di cui all'art. 59, comma 1, tenuto conto della qualità e quantità degli stessi e del relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri tecnici generali stabiliti dallo Stato ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. I rifiuti di cui al periodo precedente, ove superino i limiti di quantità o non rientrino nelle tipologie di qualità indicate nel regolamento ai fini dell'assimilazione ai rifiuti solidi urbani, ovvero nei casi in cui tali qualità non vengano indicate nel regolamento, sono qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 2, quarto comma, n. 1, seconda parte, del decreto sopra indicato e la superficie su cui essi si formano rimane esclusa da quella tassabile ai sensi del successivo art. 62, comma 3.

Art. 61

Gettito e costo del servizio (1)

(modificato ed integrato dall'art. 3, comma 68, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, modificato dall'art. 39, comma 3, lett. c), della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni [ed equiparati] (parole soppresse) di cui all'art. 58, nè può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso art. 45, comma 2, il disposto dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

2. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni [ed equiparati] (parole soppresse) e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2.

3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo. (2)

Art. 62

Presupposto della tassa ed esclusioni

(modificato dall'art. 3, comma 68, lettera c) della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 63

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

(modificato dall'art. 3, comma 68, lettere d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

[4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.] (comma abrogato) (1)

Art. 64

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 65

Commisurazione e tariffe

(modificato dall'art. 3, comma 68, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 66

Tariffe per particolari condizioni di uso

(modificato dall'art. 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

1. E' facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nel limite del 25 per cento. (1)

2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'articolo 62 sono computate nel limite del 50 per cento. (1)

3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

4. La tariffa unitaria può essere ridotta:

a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.

(1)

Per effetto dell'art. 2, comma 4-bis, del D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito con legge 24 gennaio 1997, n. 5, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, le disposizioni di cui ai commi annotati sono abrogate, ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.

Per effetto dell'art. 1, comma 3, del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n. 75, il disposto dell'articolo annotato continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.

Art. 67

Agevolazioni

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni. (1)

2. Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

(1)

Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425:

"Art. 12-bis

Esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I comuni possono disporre l'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione."

Art. 68

Regolamenti

1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:

a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65;

c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all'art. 66, commi 3 e 4;

d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.

2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;

b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonchè aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;

c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;

d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;

e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 69

Deliberazioni di tariffa

1. Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonchè i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.

3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.

4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dell'art. 68.

Art. 70

Denunce

(integrato dall'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonchè della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonchè della data di inizio dell'occupazione o detenzione. A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. (1)

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

(1)

Per effetto dell'art. 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma annotato in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 71

Accertamento

(integrato dall'art. 6, comma 2, lett. c), del D.L.vo 26 gennaio 2001, n. 32)

[1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.] (comma abrogato) (1)

[2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonchè la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.] (comma abrogato) (1)

[2-bis. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.] (comma abrogato) (1)

[3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.] (comma abrogato) (1)

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonchè dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 72

Riscossione

(integrato dall'art. 2, comma 4, del D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito con legge 24 gennaio 1997, n. 5 e modificato dall'art. 31, comma 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997.

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonchè quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. Si applica l'art. 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Art. 73

Poteri dei comuni

(integrato dall'art. 2, comma 4-quater, del D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito con legge 24 gennaio 1997, n. 5)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

3-bis. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 74

Funzionario responsabile

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 75

Rimborsi

(abrogato dall'art. 1, comma 172, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

[1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.]

Art. 76

Sanzioni ed interessi

(sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. d), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, modificato dall'art. 4, comma 3, lett. b), del D.L.vo 5 giugno 1998, n. 203, dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 marzo 2000, n. 99 e modificato dall'art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

[5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.] (comma abrogato) (1)

Art. 77

Tassa giornaliera di smaltimento

(modificato dall'art. 3, comma 68, lettera g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 39, comma 3, lett. d), della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni [o equiparati] (parole soppresse) prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'articolo 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

7. Il comune può prevedere esenzioni o riduzioni con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 67.

Art. 78

Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo

1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 35, fermo restando quanto previsto dagli articoli 68 e 69.

Art. 79

Disposizioni finali e transitorie

(modificato dall'art. 9, comma 2, del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, dall'art. 17, comma 1, lett. a), b) c), d) del D.L. 8 marzo 1996, n. 113, dall'art. 39, comma 3, lett. e), della legge 22 febbraio 1994, n. 146, integrato dall'art. 2, comma 4-quater, del D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito con legge 24 gennaio 1997, n. 5 e modificato dall'art. 33 della legge 8 maggio 1998, n. 146)

[1. Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l'inserimento delle predette attività produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell'attività produttiva stessa, semprechè il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell'attività suddetta. La deliberazione di cui all'articolo 60 è adottata contestualmente alle modifiche regolamentari di cui al comma 2 ed ha effetto dal 1° gennaio 1994] (comma abbrogato).

2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'articolo 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1998 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997.

4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. E' esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1996.

5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonchè delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonchè l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1° gennaio.

6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriomente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall'articolo 70, è effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1.

7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

Art. 80

Abrogazioni

1. Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'articolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

Art. 81

Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1993

SCALFARO

Ciampi, Presidente del consiglio dei ministri

Gallo, Ministro delle finanze

Mancino, Ministro dell'interno

Barucci, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: Conso