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REGOLAMENTO (CEE) N. 2776/93 DELLA COMMISSIONE, 8 ottobre 1993

G.U.C.E. 9 ottobre 1993, n. L 252

Modifiche al regolamento (CEE) n. 2294/92 recante modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1664/93 (4), ha limitato il beneficio dei pagamenti compensativi ai produttori di determinate varietà e qualità di semi di colza e di ravizzone; che i produttori dispongono attualmente di altre varietà di semi di colza rispondenti agli stessi requisiti delle varietà già ammesse; che è opportuno quindi aggiungere tali varietà all'elenco delle varietà ammesse, con efficacia retroattiva al 1° luglio 1993, in modo da non penalizzare i produttori che abbiano seminato tali varietà dopo la suddetta data;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G U. 1 luglio 1992, n. L 181.

(2)

G.U. 25 giugno 1993, n. L 154.

(3)

G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.

(4)

G U. 30 giugno 1993, n. L 158.

Art. 1

Le varietà "Aladin, Chang, Ester, Express, Gypse, Impala, Maja, Synergy" sono aggiunte all'elenco delle varietà figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2294/92, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 1993.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione