Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2778/93 DELLA COMMISSIONE, 8 ottobre 1993

G.U.C.E. 9 ottobre 1993, n. L 252

Modifica al regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (2), in particolare l'articolo 16,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3328/92 (4), fissa le modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le favette, le favette e i lupini dolci;

Considerando che, a norma dell'articolo 31 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3540/85, per gli scambi intracomunitari di piselli, fave, favette e lupini dolci deve essere presentato un esemplare di controllo T5; che a norma dell'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma la prova del rispetto dell'esigenza principale descritta all'articolo 31 dello stesso regolamento deve essere fornita entro un termine massimo di 15 mesi a decorrere dal mese che segue quello in cui è stata costituita la cauzione;

Considerando che il regime di sostegno istituito con il regolamento (CEE) n. 1765/92 ha sostituito le disposizioni relative ai piselli, alle fave, alle favette e ai lupini dolci; che il regolamento (CEE) n. 3328/92 fissa al 30 novembre 1993 il termine ultimo entro cui deve essere adempiuto l'obbligo di utilizzare i prodotti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3540/85;

Considerando che, per agevolare l'espletamento delle pratiche amministrative, è opportuno autorizzare l'autorità competente a svincolare la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3540/85 per i prodotti di cui all'articolo 31 bis dello stesso regolamento quando è fornita la prova che i prodotti suddetti sono entrati in magazzino dopo il 30 novembre 1993 senza aver beneficiato dell'aiuto;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

(2)

G.U. 25 giugno 1993, n. L 154.

(3)

G.U. 19 dicembre 1985, n. L 342.

(4)

G.U. 19 novembre 1992, n. L 334.

Art. 1

In deroga all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3540/85, per i prodotti che sono entrati in magazzino dopo il 30 novembre 1993 e per i quali è fornita la prova che non hanno beneficiato di aiuti l'autorità competente può svincolare la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3540/85 per tali prodotti.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione