
DECRETO LEGGE 5 ottobre 1993, n. 400
G.U.R.I. 5 ottobre 1993, n. 234
Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494)
TESTO COORDINATO (alla legge 14 novembre 2024, n. 166 e con annotazioni alla data 14 novembre 2024)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza n. 1456/92 in data 12 giugno 1992 del tribunale amministrativo regionale del Lazio - III sezione, pubblicata il 5 novembre 1992, che ha annullato il decreto del ministro della marina mercantile in data 18 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991, attuativo delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 01
(aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall'art. 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88, integrato dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, dall'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), della legge 15 dicembre 2011, n. 217)
1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione. (1)
[2. Le concessioni di cui al comma 1 (2), indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.] (comma abrogato) (3)
2-bis. Le concessioni di cui al comma 1 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.
2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.
Art. 02
(aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494)
1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
"Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".
2. Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione è inserito il seguente:
"Art. 45-bis (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione). - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione".
Art. 03 (4)
(aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494, modificato e integrato dall'art. 1, commi 251, 252 e 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, integrato dall'art. 11, comma 1, lett. c), della legge 15 dicembre 2011, n. 217, modificato dall'art. 100, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con effetto dal 1° gennaio 2021 e dall'art. 4, comma 10, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166)
1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica e di pregio naturale e ad alta redditività;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A e devoluta alle regioni competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue: (5)
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano lo disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro l,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3);
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento. (6) (7)
2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonchè di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.
3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal l'1 gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del. demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa.
4-bis. [Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,] (parole soppresse) (8) Le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Art. 04
(aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494)
1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso. (9)
2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto.
Art. 1
(sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494)
1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone. (6)
Per la durata delle concessioni disciplinate dal comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 3, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172:
"Art. 13
1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01."
Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 15 dicembre 2011, n. 217.
Per la sospensione dei pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime di cui all'articolo annotato, si rimanda all’art. 19, comma 5-bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dall'art. 34, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Ai sensi dall'art. 12-bis, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i canoni delle concessioni demaniali marittime di cui alla lettera annotata, dovuti a partire dall'anno 2014, sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno.
Per l'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dal comma annotato, si rimanda all'art. 1, comma 11, del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.
Parole soppresse dall'art. 11, comma 1, lett. c), della legge 15 dicembre 2011, n. 217.
Per gli aggiornamenti delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime, vedi i seguenti:
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 3 dicembre 2010, per l'anno 2011;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 dicembre 2011, per l'anno 2012;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 4 dicembre 2012, per l'anno 2013;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 9 dicembre 2014, per l'anno 2015;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2015, per l'anno 2016;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, per l'anno 2017;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 5 dicembre 2017, per l'anno 2018;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 dicembre 2018, per l'anno 2019;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 6 dicembre 2019, per l'anno 2020;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 1 dicembre 2020, per l'anno 2021.
(soppresso dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494)
[1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione ed all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è determinato in lire cinquecentomila.
2. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ancorchè non assentite a cooperative e relative non esclusivamente alla cattura di organismi viventi ma anche alla maricoltura e acquacoltura, è determinato in lire cinquecentomila per ogni unità produttiva.
3. Per le concessioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le caratteristiche delle unità produttive di cui al medesimo comma 2.
4. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone complessivo annuo per le concessioni relative ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè per quelle concessioni relative ad aziende che esercitano attività attinenti alla costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali e/o loro componenti, è determinato in lire millecinquecento al metro quadrato.
5. I canoni determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 4 si applicano a condizione che il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone].
(soppresso dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494)
[1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per ogni metro quadrato di mare territoriale è determinato come segue, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone:
a) lire millequattrocento per gli specchi all'interno dei porti o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro cento metri dalla costa;
b) lire mille per gli specchi acquei compresi tra cento e trecento metri dalla costa;
c) lire ottocento per gli specchi acquei oltre trecento metri dalla costa;
d) lire quattrocento per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi-boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alla lettera a).
2. Per i manufatti adagiati sul fondo del mare le misure di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento].
(soppresso dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494)
[1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni relative alla sosta di merci, containers, autovetture e simili in attesa di diversa destinazione successivamente allo sbarco, ovvero in attesa di imbarco, è ridotto del cinquanta per cento rispetto alla misura indicata all'articolo 1, comma 1, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone].
(modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494 e integrato dall'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.
1-bis- Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione.
(sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494)
1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.
3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi. (1)
In ordine all'obbligo per le regioni di mantenere un equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, vedi quanto previsto dall'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494)
1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.
2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.
3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 03 e dal comma 2 del medesimo articolo.
4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto.
1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento. (1)
Per l'interpretazione dll'articolo annotato, vedi l'art. 1, comma 257, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494)
1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.
2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.
1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro della
marina mercantile
GALLO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CONSO